Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 marzo 2006
Fondo sanitario nazionale 2005. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusivita' del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 30/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno 2000, il suddetto Fondo, riducendo corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge n. 662/1996, e successive modificazioni;
Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 47 (Gazzetta Ufficiale n. 261/2005) concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2005 del Servizio sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, sono state accantonate le risorse pari a 36.152.000,00 euro per la corresponsione dell'indennita' di esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;
Vista la proposta del Ministro della salute del 1° febbraio 2006, trasmessa con nota 2185/DGPROG/4-P/I.8.d.f, concernente la ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusivita' del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario per l'anno 2005, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
Le risorse destinate al Fondo per l'esclusivita' del rapporto di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 36.152.000,00 euro per l'anno 2005, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.
Roma, 22 marzo 2006
Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006 Ufficio di controllo di Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 36
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 42 della G.U. <----
 
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