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| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Fabbri  Isabella,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e  successive  integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra Fabbri Isabella, nata l'11 dicembre 1974  a  Siena  (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  in  combinato  disposto con l'art. 12 del decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, il riconoscimento del titolo  professionale  di «Attorney and Counsellor at Law» conseguito negli  Stati  Uniti  in  data  17 ottobre  2005, come attestato dalla «Appellate  Division  of the Supreme Court of the State of New York - First  Judicial  Department»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che  la  sig.ra  Fabbri  ha  conseguito  la  laurea in giurisprudenza  in  data  3 dicembre  1998 presso l'Universita' degli studi  di  Siena  ed il titolo accademico «Master of Laws» rilasciato dalla «Columbia University» di New York (USA) in data 19 maggio 2004;
 Preso  atto  che  la  richiedente  ha  prodotto  il  certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di Firenze in data 17 ottobre 2003;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Fabbri  Isabella,  nata  l'11 dicembre  1974  a Siena (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 29 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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