| 
| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Cherubino  Tommaso,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista l'istanza del sig. Cherubino Tommaso, nato il 6 aprile 1976 a Pavia  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  in  combinato  disposto  con  l'art.  12 del decreto legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il riconoscimento del titolo professionale  di  «Attorney  and  Counselor  at  Law»  di  cui e' in possesso  dal  2  dicembre  2004,  come  attestato  dalla  «Appellate Division  of  the  Supreme  Court  of  the  State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che  il  sig.  Cherubino  ha  conseguito  la laurea in giurisprudenza in data 22 marzo 2002 presso l'Universita' degli studi di  Pavia  ed  il titolo accademico «Master of Laws» rilasciato dalla «University  of  Pennsylvania»  di Filadelfia (USA) in data 19 maggio 2003;
 Preso  atto  che  il  richiedente  ha  prodotto  il  certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di Varese in data 16 novembre 2004;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig. Cherubino Tommaso, nato il 6 aprile 1976 a Pavia (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un  esame  orale  sulle  materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 29 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su:
 1)  caso  pratico  in  diritto  processuale  civile  o  diritto processuale  penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;
 2)  elementi  di  diritto  civile  o  diritto  penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;
 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  |  |