Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 maggio 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Rojo Maria Delia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Rojo Maria Delia, nata il 21 giugno 1969 a Bahia Blanca (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Argentina di «Ingeniera Agronoma» conseguito presso l'«Universidad Nacional del Sur» di Bahia Blanca (Argentina) il 25 ottobre 1996 e rilasciato il 28 novembre 1996 ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires» dal 28 agosto 1997; Preso atto che la sig.ra Rojo documenta lo svolgimento di attivita' professionale presso l'«Universidad del Sur» dal 2001 al 2002 e come insegnante presso la «Direccion General de Cultura y Educacion» della provincia de Buenos Aires; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006; Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 23 gennaio 2006; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Rojo Maria Delia, nata il 21 giugno 1969 a Bahia Blanca (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) estimo, 2) matematica finanziaria. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 29 maggio 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A. |
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