Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 maggio 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bengoufa Chahrazede, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Bengoufa Chahrazede, nata il 10 maggio 1975 a Blida (Algeria), cittadina algerina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Diplome d'Ingenieur Genie Civil - Specialita' costruzioni civili ed industriali» conseguito in Algeria presso l'«Universita' di Saad Dahleb» di Blida (Algeria) nel 2000 e rilasciato dal Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica dell'Algeria, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere civile ambientale e di ingegnere industriale; Preso atto che da dichiarazione di valore rilasciata dalla ambasciata d'Italia ad Algeri in data 12 settembre 2005 risulta che detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere civile in Algeria; Vista l'attivita' professionale svolta dalla sig.ra Bengoufa in Algeria dal 2001 al 2004, come documentato in atti; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006; Visto il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata; Rilevato che la conferenza di servizi ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale e parere negativo per l'iscrizione alla sezione A - settore industriale in quanto non si ravvisa alcuna corrispondenza tra il profilo accademico-professionale documentato dalla richiedente e quello dell'ingegnere industriale italiano e le lacune non possono essere colmate con l'applicazione di misure compensative; Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Perugia a tempo indeterminato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Bengoufa Chahrazede, nata il 10 maggio 1975 a Blida (Algeria), cittadina algerina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia. L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri, per i motivi su indicati, e' respinta. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale che vertera' sulla seguente materia: 1) architettura tecnica. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 29 maggio 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto per l'iscrizione nei due settori dell'informazione e industriale della sezione A dell'albo degli ingegneri, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale. |
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