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| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 maggio 2006 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Schlager Julia Maria, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25 giugno 1979, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale    conseguito   in   Germania   di   «Diplom Psychologin»  conseguito  presso la «Philipps-Universitat Marburg» in data  19 aprile 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che  la  richiedente  ha  dimostrato di aver svolto un tirocinio professionale semestrale nel 2002;
 Preso atto che la sig.ra Schlager e' in possesso di una «formazione regolamentata»  ai  sensi  della direttiva 2001/19/CE, come attestato dalla  autorita'  competente  tedesca  nella  nota  in  atti datata 2 gennaio 2006;
 Viste  le  determinazioni  delle conferenze di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  psicologo - sezione A e quella di cui e' in possesso l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure compensative;
 Visto  l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25 giugno  1979,  cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  sei  mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguente materie:
 a) psicologia della comunita';
 b) deontologia professionale.
 Roma, 29 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 Detta  prova  si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana   che   evidenzi  la  competenza  teorica,  metodologica  ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
 b) Tirocinio   di   adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche  e professionali. La richiedente presentera' al consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale  allegando  la copia autenticata  del  presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor.
 Detto   tirocinio  si  svolgera'  presso  uno  psicologo,  scelto dall'istante  tra  i  professionisti  che  abbiano  un'anzianita'  di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.
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