Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 maggio 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Schlager Julia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25 giugno 1979, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologin» conseguito presso la «Philipps-Universitat Marburg» in data 19 aprile 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver svolto un tirocinio professionale semestrale nel 2002;
Preso atto che la sig.ra Schlager e' in possesso di una «formazione regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE, come attestato dalla autorita' competente tedesca nella nota in atti datata 2 gennaio 2006;
Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25 giugno 1979, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguente materie:
a) psicologia della comunita';
b) deontologia professionale.
Roma, 29 maggio 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.
 
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