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| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Plengey  Diana,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Plengey Diana, nata il 17 ottobre 1977 a  Sumy (Ucraina - ex URSS), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere  chimico  tecnologo  con specializzazione in «Tecnologia di trattamento delle materie plastiche e degli elastomeri» conseguito in Russia e rilasciato dalla Accademia statale dell'industria leggera di Mosca   (Federazione   russa)   in  data  18  giugno  1999,  ai  fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto  ad esercitare le attivita' professionali di competenza della qualifica  di  cui  e' in possesso la sig.ra Plengey, come confermato nella dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Mosca datata 18 agosto 2005;
 Considerato    inoltre    la    richiedente   possiede   esperienza professionale maturata nella Federazione russa dal 1998 al 2001, come documentato in atti;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006 e dell'11 aprile 2006;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri espresso nelle sedute di cui sopra;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visto  l'art.  9  del  decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche   per   cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo  indeterminato  rilasciata dalla questura di Bolzano in data 10 febbraio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Plengey Diana, nata il 17 ottobre 1977 a Sumy (Ucraina -  ex URSS), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli  ingegneri  - sezione A settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine, 2) impianti elettrici.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 29 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
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