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| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 208 |  | Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione autonoma Valle   d'Aosta/Vallee  d'Aoste  in  materia  di  contributi  per  la copertura di oneri sanitari ed assistenziali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
 Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
 Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 gennaio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e  per  la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 1. La regione, in attuazione dell'articolo 3 dello statuto speciale e  del  combinato  disposto  dell'articolo  117  della Costituzione e dell'articolo  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel  rispetto  dei  principi della legislazione statale in materia di assicurazioni  sociali,  d'assistenza  sanitaria  e  di  integrazione socio-sanitaria,   puo'   disciplinare  con  legge  l'istituzione  di contributi,  anche  obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio   regionale,   destinati   alla   costituzione   di  fondi assicurativi  volti  a  garantire  ai  cittadini  l'erogazione  delle prestazioni  sanitarie  e  socio-assistenziali  previste  dalla legge medesima.
 2.  La  legge  regionale  disciplina le modalita' di accertamento e riscossione  dei  contributi, nonche' di gestione dei fondi di cui al comma  1,  anche  mediante  affidamento  a  terzi  nel rispetto della normativa comunitaria.
 3.  La  regione puo' altresi' avvalersi, con oneri a suo carico, di enti   nazionali  operanti  nel  settore  della  previdenza  e  delle assicurazioni  sociali  o  delle  agenzie  di cui all'articolo 73 del decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Tremonti,   Ministro  dell'e-conomia  e
 delle finanze
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Il  testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
 26 febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per la Valle
 d'Aosta),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 59 del
 10 marzo 1948, e' il seguente:
 "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
 piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
 attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
 armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
 della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
 particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
 regione.
 Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
 una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
 rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
 regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
 del consiglio stesso.".
 - La  legge  costituzionale  23 settembre  1993,  n.  2
 (Modifiche  ed  integrazioni  agli  statuti speciali per la
 Valle  d'Aosta,  per  la  Sardegna,  per  il Friuli-Venezia
 Giulia  e  per il Trentino-Alto Adige), e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993.
 Note all'art. 1:
 - Il    testo    dell'art.   3   della   citata   legge
 costituzionale n. 4 del 1948, e' il seguente:
 "Art.  3.  - La regione ha la potesta' di emanare norme
 legislative  di  integrazione  e  di attuazione delle leggi
 della     Repubblica,     entro     i    limiti    indicati
 nell'articolo precedente,  per  adattarle  alle  condizioni
 regionali, nelle seguenti materie:
 a) industria e commercio;
 b) istituzione   di  enti  di  credito  di  carattere
 locale;
 c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non
 a carico dello Stato;
 d) disciplina    dell'utilizzazione    delle    acque
 pubbliche ad uso idroelettrico;
 e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
 f) finanze regionali e comunali;
 g) istruzione materna, elementare e media;
 h) previdenza e assicurazioni sociali;
 i) assistenza e beneficenza pubblica;
 l) igiene    sanita',    assistenza   ospedaliera   e
 profilattica;
 m) antichita' e belle arti;
 n) annona;
 o) assunzione di pubblici servizi.".
 - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
 seguente:
 "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.".
 - Il  testo  dell'art. 10 della legge costituzionale 18
 ottobre  2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo V della parte
 seconda  della  Costituzione  -  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale 24 ottobre 2801, n. 248), e' il seguente:
 "Art.  10.  -  1. Sino  all'adeguamento  dei rispettivi
 statuti,    le    disposizioni    della    presente   legge
 costituzionale  si  applicano  anche alle regioni a statuto
 speciale  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano
 per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
 rispetto a quelle gia' attribuite.".
 - Il   testo   dell'art.  73  del  decreto  legislativo
 30 luglio  1999  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione del
 Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
 203, supplemento ordinario, e' il seguente:
 "Art.  73  (Gestione  e fasi del cambiamento). - 1. Con
 decreto  ministeriale  puo' essere costituito, alle dirette
 dipendenze   del   Ministro   delle   finanze,  un'apposita
 struttura   interdisciplinare   di  elevata  qualificazione
 scientifica  e professionale. La struttura collabora con il
 Ministro  al  fine di curare la transizione durante le fasi
 del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
 gestione  previsto  dal  presente decreto legislativo. Alle
 relative  spese  si  provvede con gli stanziamenti ordinari
 dello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle
 finanze   e   dello   stato   di   previsione  della  spesa
 dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
 vengono  trattate questioni riguardanti le materie trattate
 dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
 al  presente  comma partecipano,  senza  oneri a carico del
 bilancio   dello   Stato,   i   direttori   delle   agenzie
 interessate.
 2.  Il  Ministro  delle  finanze  provvede  con  propri
 decreti  a  definire  e  rendere  esecutive  le  fasi della
 trasformazione.
 3.  Entro  il termine di sei mesi dalla data di entrata
 in   vigore   del  presente  decreto  legislativo,  vengono
 nominati  il  direttore  e i comitati direttivi di ciascuna
 agenzia.  Con  propri  decreti  il  Ministro  delle finanze
 approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
 al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
 4.  Il  Ministro  delle  finanze  stabilisce  le date a
 decorrere  dalle  quali  le  funzioni svolte dal Ministero,
 secondo  l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate dalle
 agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere
 esercitate dai Dipartimenti del Ministero.
 5.  Il  Ministro  delle  finanze dispone con decreto in
 ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
 attivita' di ciascuna agenzia.
 6. I termini di cui al presente articolo possono essere
 modificati con decreto del Ministro delle finanze.
 7.  Con  l'entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
 all'art.  58,  comma 3,  sono abrogate tutte le norme sulla
 organizzazione    e    sulla    disciplina   degli   uffici
 dell'amministrazione   finanziaria   incompatibili  con  le
 disposizioni   del   presente  decreto  legislativo  e,  in
 particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
 n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto
 legislativo   26 aprile   1990,   n.   105,   e  successive
 integrazioni  e  modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
 358,  e successive integrazioni e modifiche, degli articoli
 da  9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive
 integrazioni e modifiche.".
 
 
 
 
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