Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 8 maggio 2006
Disposizioni in materia di calcolo della solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica della solvibilita' della relativa controllante. Modifiche ai provvedimenti ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340 e 26 febbraio 2002, n. 2050. Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G. (Provvedimento n. 2430).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;
Visto il provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
Visti i provvedimenti ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050 e 21 marzo 2005, n. 2340, recanti disposizioni in materia di calcolo della solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica di solvibilita' della relativa controllante;
Premesso che i criteri generali delle modifiche apportate dal presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilita' corretto sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;
Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di illustrare le correzioni (cd. filtri prudenziali) da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS in modo da poterli utilizzare per il calcolo della solvibilita' corretta e la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante a norma del decreto legislativo n. 239/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 142/2005, e dai provvedimenti ISVAP numeri 2050/2002 e 2340/2005;
Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di attuare le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione e di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante;
Dispone:
Art. 1.
Modifiche al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340
1. I modelli ed i relativi allegati uniti al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento, ad eccezione dei modelli 5 e 6 e del relativo allegato C che sono abrogati.
 
Art. 2.
Modifiche al provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050
1. Le imprese che calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo il metodo del bilancio consolidato integrano il modello 1 ed il relativo allegato A con l'allegato A-bis, annesso al presente provvedimento.
2. Le imprese che effettuano la verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo il metodo del bilancio consolidato integrano il modello 2 ed il relativo allegato A con l'allegato A-bis, annesso al presente provvedimento.
3. L'allegato A-bis viene compilato sulla base delle relative istruzioni annesse al presente provvedimento.
4. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione della disciplina dei filtri prudenziali definita nei modelli 1 e 2 e nell'allegato A-bis conduca a risultati insoddisfacenti sotto il profilo della vigilanza prudenziale in relazione, tra l'altro, alle esenzioni dell'applicazione del meccanismo del cumulo delle plusvalenze ivi previste, puo' apportare correzioni agli elementi presi a base per il calcolo della solvibilita' corretta o per la verifica della solvibilita' dell'impresa controllante.
5. L'ISVAP, qualora ricorrano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 2, comma 3 del provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050, fornira' apposite istruzioni per effettuare il calcolo di solvibilita' corretta ovvero la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo.
 
Art. 3.
Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G
1. I moduli di vigilanza 1 e 2 relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.
 
Art. 5.
Prima attuazione
1. In sede di prima attuazione, i prospetti per il calcolo della solvibilita' corretta e per la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante completi dei relativi allegati, nonche' i moduli di vigilanza allegati al bilancio consolidato di cui al presente provvedimento devono essere trasmessi all'ISVAP entro il 31 luglio 2006.
2. In sede di prima attuazione, qualora nel calcolare la solvibilita' corretta o nel verificare la solvibilita' dell'impresa controllante dovessero emergere situazioni di insufficienza di margine, le imprese comunicano tempestivamente all'Istituto tale circostanza, unitamente al relativo piano di rientro volto a ripristinare le condizioni di conformita' alle regole previste dalla normativa di vigilanza.
 
Art. 6.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il presidente: Giannini
 
----> Vedere Modelli da pag. 7 a pag. 61 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone