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| Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 8 maggio 2006 |  | Disposizioni in materia di calcolo della solvibilita' corretta di un'impresa  di  assicurazione  e di verifica della solvibilita' della relativa  controllante.  Modifiche  ai  provvedimenti  ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340 e 26 febbraio 2002, n. 2050.   Moduli  di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al  provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G. (Provvedimento n. 2430). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
 Visto  il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della  direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
 Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 38, recante l'esercizio  delle  opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n.  1606/2002  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
 Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della  direttiva  2002/87/CE  relativo  alla  vigilanza supplementare sugli  enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di  investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto    della    consultazione   preliminare   in   tema   di assicurazioni;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il  codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;
 Visto il provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, in materia di  moduli  di  vigilanza  da  allegare  al  bilancio  di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
 Visti  i  provvedimenti  ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050 e 21 marzo 2005,  n.  2340,  recanti  disposizioni  in  materia di calcolo della solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica di solvibilita' della relativa controllante;
 Premesso  che  i  criteri  generali  delle  modifiche apportate dal presente  provvedimento  alla  disciplina del margine di solvibilita' corretto sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;
 Considerata   la  necessita'  di  emanare  istruzioni  al  fine  di illustrare  le  correzioni  (cd.  filtri prudenziali) da apportare ai dati  rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS in  modo  da  poterli  utilizzare  per  il calcolo della solvibilita' corretta  e  la  verifica di solvibilita' dell'impresa controllante a norma  del  decreto  legislativo  n.  239/2001,  come  modificato dal decreto   legislativo   n.   142/2005,   e  dai  provvedimenti  ISVAP numeri 2050/2002 e 2340/2005;
 Considerata  la necessita' di emanare istruzioni al fine di attuare le  disposizioni  della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo  30 maggio  2005,  n.  142, relative all'eliminazione del computo  multiplo  attraverso  il  trattamento delle partecipazioni e degli  altri  strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di  cui  all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese  di  investimento  ed  enti  finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;
 Considerata  la  necessita'  di modificare ed integrare i prospetti dimostrativi  del  margine  di solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione   e   di   verifica   della  solvibilita'  dell'impresa controllante;
 Dispone:
 Art. 1.
 Modifiche al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340
 1.  I  modelli  ed i relativi allegati uniti al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento, ad eccezione dei modelli 5 e 6 e del relativo allegato C che sono abrogati.
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche al provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050
 1.  Le imprese che calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo  il metodo del bilancio consolidato integrano il modello 1 ed il  relativo  allegato  A  con  l'allegato A-bis, annesso al presente provvedimento.
 2.  Le  imprese  che  effettuano  la  verifica  della  solvibilita' dell'impresa  controllante secondo il metodo del bilancio consolidato integrano  il  modello  2  ed  il  relativo allegato A con l'allegato A-bis, annesso al presente provvedimento.
 3.  L'allegato  A-bis  viene  compilato  sulla  base delle relative istruzioni annesse al presente provvedimento.
 4. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione della disciplina dei filtri  prudenziali  definita nei modelli 1 e 2 e nell'allegato A-bis conduca  a risultati insoddisfacenti sotto il profilo della vigilanza prudenziale    in    relazione,    tra    l'altro,   alle   esenzioni dell'applicazione  del  meccanismo  del  cumulo delle plusvalenze ivi previste, puo' apportare correzioni agli elementi presi a base per il calcolo   della   solvibilita'  corretta  o  per  la  verifica  della solvibilita' dell'impresa controllante.
 5.  L'ISVAP,  qualora  ricorrano  le  condizioni per l'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 2, comma 3 del provvedimento  ISVAP  26 febbraio  2002,  n.  2050, fornira' apposite istruzioni  per effettuare il calcolo di solvibilita' corretta ovvero la  verifica di solvibilita' dell'impresa controllante sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo.
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G
 1.  I  moduli  di  vigilanza 1 e 2 relativi al bilancio consolidato allegati  al  provvedimento  ISVAP  4 dicembre  1998, n. 1059-G, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.
 |  |  |  | Art. 5. Prima attuazione
 1.  In  sede  di prima attuazione, i prospetti per il calcolo della solvibilita'  corretta e per la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante  completi  dei  relativi  allegati,  nonche' i moduli di vigilanza  allegati  al  bilancio  consolidato  di  cui  al  presente provvedimento  devono  essere  trasmessi all'ISVAP entro il 31 luglio 2006.
 2.   In   sede  di  prima  attuazione,  qualora  nel  calcolare  la solvibilita'  corretta  o nel verificare la solvibilita' dell'impresa controllante   dovessero  emergere  situazioni  di  insufficienza  di margine,  le  imprese  comunicano  tempestivamente  all'Istituto tale circostanza,   unitamente  al  relativo  piano  di  rientro  volto  a ripristinare  le condizioni di conformita' alle regole previste dalla normativa di vigilanza.
 |  |  |  | Art. 6. Pubblicazione
 1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 8 maggio 2006
 
 Il presidente: Giannini
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