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| Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006, n. 207 |  | Regolamento   recante   organizzazione   e   disciplina  dell'Agenzia nazionale  del  turismo,  a  norma  dell'articolo  12,  comma  7, del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  il  comma 2  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
 Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;
 Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;
 Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 12, commi da 2 a 7;
 Considerato  che,  ai  sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine   di   promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta  turistica nazionale  e  per  favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale italiano  per il turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del   turismo,   di   seguito   denominata:   «Agenzia»,   sottoposta all'attivita'  di  indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive;
 Considerato  che,  ai  sensi  del  comma 3  del citato articolo 12, l'Agenzia  e'  un  ente  dotato  di personalita' giuridica di diritto pubblico,  con  autonomia  statutaria,  regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;
 Considerato  che,  ai  sensi  del  comma 4  del citato articolo 12, l'Agenzia  assume  la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del turismo»  e  succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT;
 Ritenuto  di  dover  provvedere,  ai  sensi  del comma 7 del citato articolo 12,  all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo    anche    all'istituzione    di   un   apposito   Comitato tecnico-consultivo  e  dell'Osservatorio  nazionale  del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente rappresentative;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
 Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 dicembre 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  i  Ministri  per  la  funzione  pubblica,  dell'economia e delle finanze,  degli  affari  esteri,  degli  italiani nel Mondo e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Ambito e definizioni
 1.   Il   presente   regolamento   disciplina   l'organizzazione  e l'attivita'    dell'Agenzia    nazionale    del   turismo,   di   cui all'articolo 12,  comma 2,  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia».
 2. L'Agenzia e' ente pubblico non economico.
 
 
 
 Avvertenza:
 Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
 dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
 legge  prevista  dalla  Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Il   decreto-legge  12 giugno  2001,  convertito  con
 modificazioni  dalla  legge  3 agosto  2001,  n.  317  reca
 «Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
 di  organizzazione  del  Governo».  Il testo della legge di
 conversione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
 2001, n. 181.
 - La   legge   11 ottobre   1990,   n.   292,   recante
 «Ordinamento  dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo»,
 e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1990, n.
 245.
 - La  legge  30 maggio  1995, n. 203, recante «Riordino
 delle  funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»,
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n.
 124.
 - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419,
 recante  «Riordinamento  del  sistema  degli  enti pubblici
 nazionali,  a  norma  degli  articoli 11  e  14 della legge
 15 marzo   1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
 - Si  riporta il testo dell'art. 12, commi da 2 a 7 del
 decreto-legge   14 marzo   2005,   n.  35,  convertito  con
 modificazioni   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.   80
 (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
 lo  sviluppo  economico,  sociale e territoriale. Delega al
 governo  per  la modifica del codice di procedura civile in
 materia  di  processo  di cassazione e di arbitrato nonche'
 per  la  riforma  organica della disciplina delle procedure
 concorsuali):
 «Art.   12.   (Rafforzamento  e  rilancio  del  settore
 turistico).
 1. (Omissis).
 2.  Per  promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta
 turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione,
 l'Ente   nazionale   del   turismo  (ENIT)  e'  trasformato
 nell'Agenzia  nazionale del turismo, di seguito denominata:
 «Agenzia»,   sottoposta   all'attivita'   di   indirizzo  e
 vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
 3.   L'Agenzia   e'  un  ente  dotato  di  personalita'
 giuridica  di  diritto  pubblico, con autonomia statutaria,
 regolamentare,  organizzativa, patrimoniale, contabile e di
 gestione.  Sono  organi  dell'Agenzia:  il  presidente,  il
 consiglio  di amministrazione, il collegio dei revisori dei
 conti.
 4.  L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia
 nazionale  del  turismo  e  succede  in  tutti  i  rapporti
 giuridici,   attivi  e  passivi,  dell'ENIT,  che  prosegue
 nell'esercizio  delle  sue  funzioni  fino all'adozione del
 decreto previsto dal comma 7.
 5.  L'Agenzia  provvede  alle  spese  necessarie per il
 proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
 a) contributi dello Stato;
 b) contributi delle regioni;
 c) contributi di amministrazioni statali, regionali e
 locali  e  di  altri  enti  pubblici  per  la  gestione  di
 specifiche attivita' promozionali;
 d) proventi  derivanti dalla gestione e dalla vendita
 di  beni  e  servizi a soggetti pubblici e privati, nonche'
 dalle  attivita'  di  cui  al  comma 8,  al netto dei costi
 inerenti  alla  gestione  della piattaforma tecnologica ivi
 indicata;
 e) contribuzioni diverse.
 6.  Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo
 straordinario di 20 milioni di euro.
 7.  Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
 della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
 Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
 Ministro   per   la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro
 dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
 esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
 Ministro  per gli affari regionali, se nominati, sentite le
 organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
 rappresentative,   acquisita  l'intesa  con  la  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, si provvede
 all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
 riguardo  anche  all'istituzione  di  un  apposito comitato
 tecnico-consultivo   e   dell'Osservatorio   nazionale  del
 turismo  e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
 rappresentanti    delle   regioni,   dello   Stato,   delle
 associazioni  di  categoria  e  delle  camere di commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche in deroga a
 quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma 1, lettera b), del
 decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
 dell'Agenzia  sono in particolare previsti lo sviluppo e la
 cura  del  turismo culturale, in raccordo con le iniziative
 di  valorizzazione  del  patrimonio culturale e del turismo
 congressuale.
 8-11 (Omissis).».
 Note all'art. 1:
 - Per  l'art.  12,  comma 2, del decreto-legge 14 marzo
 2005,  n.  35,  convertito  con  modificazioni  dalla legge
 14 maggio 2005, n. 80, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Funzioni dell'Agenzia
 1. L'Agenzia:
 a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana  e  delle  varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonche'  la  promozione  integrata  delle  risorse  turistiche  delle regioni;
 b) realizza  le  strategie  promozionali  a  livello  nazionale e internazionale  e  di  informazione  all'estero  e  di  sostegno alla commercializzazione  dei prodotti turistici italiani, in collegamento con  le  produzioni  di  qualita'  degli  altri  settori  economici e produttivi,  la  cultura  e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo;
 c) svolge  attivita'  di consulenza e di assistenza per lo Stato, per  le  regioni  e  per  altri  organismi  pubblici  in  materia  di promozione  di  prodotti  turistici,  individuando  idonee  strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
 d) organizza  servizi  di consulenza, assistenza e collaborazione in  favore  di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le   agenzie   regionali,   per   promuovere  e  sviluppare  processi indirizzati   ad   armoniz-zare   i   servizi  di  accoglienza  e  di informazione  ai  turisti  ed anche, con corrispettivo, per attivita' promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;
 e) attua  forme  di  collaborazione  con  gli  Uffici  della rete diplomatico-consolare  del  Ministero  degli  affari  esteri, secondo quanto  previsto  dai  Protocolli  di  intesa  con il Ministero delle attivita' produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre  sedi  di  rappresentanza  italiana  all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;
 f) svolge   le   altre  funzioni  previste  dall'articolo 12  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 2.  Per  lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora,  secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e  sentito  il  Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 del presente  regolamento,  il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi  piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro   vigilante,   sentita,  per  i  soli  piani  triennali,  la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 3.  Nei  piani  di  cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 31 marzo
 2005,  n.  56  (Misure  per  l'internazionalizzazione delle
 imprese,  nonche'  delega  al Governo per il riordino degli
 enti operanti nel medesimo settore):
 «Art.    1.   (Costituzione   degli   sportelli   unici
 all'estero).
 1.  Al  fine  di  rendere  piu'  efficace  e  sinergica
 l'azione  svolta  dai  soggetti  operanti all'estero per il
 sostegno  all'internazionalizzazione del sistema produttivo
 italiano,  per  la  tutela  del  made  in  Italy  e  per la
 promozione   degli  interessi  italiani  all'estero,  avuto
 riguardo   anche   alle  iniziative  in  ambito  culturale,
 turistico  e di valorizzazione delle comunita' di affari di
 origine  italiana, il Ministro delle attivita' produttive e
 il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con
 il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
 per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  investimenti per la
 costituzione  di  sportelli  unici  all'estero, le cui sedi
 sono  notificate  alle  autorita'  locali  ai  fini formali
 esterni  conformemente  alle  convenzioni internazionali in
 vigore  per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici
 e'  realizzata  individuando  prioritariamente  i  paesi di
 maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale
 per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti
 gia'  esistenti,  e  quelli  dove  non  esistono  strutture
 pubbliche  adeguate  capaci  di  assicurare le attivita' di
 promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane.
 Ai  fini  della  costituzione  degli  sportelli va altresi'
 tenuto  conto,  in  via  prioritaria,  delle aree di libero
 scambio   e   di   integrazione  economica,  nonche'  delle
 macroaree di interesse economico-commerciale.
 2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita'
 promozionale   definite   dal   Ministro   delle  attivita'
 produttive  e  sulla  base  delle  indicazioni formulate di
 intesa  con  il Ministro degli affari esteri, gli sportelli
 di  cui  al  comma 1  esercitano  funzioni di orientamento,
 assistenza  e  consulenza ad imprese ed operatori, italiani
 ed esteri, in riferimento anche all'attivita' di attrazione
 degli   investimenti   esteri   in   Italia,   nonche'   di
 coordinamento  di attivita' promozionali realizzate in loco
 da  enti pubblici e privati. Per le specifiche finalita' di
 assistenza  e  di consulenza per le imprese multinazionali,
 nonche'  per  la creazione di reti transnazionali nel campo
 della   piccola   e   media   impresa   per  la  promozione
 dell'offerta  delle  aziende  contoterziste,  gli sportelli
 unici   all'estero  cooperano  con  il  Punto  di  contatto
 nazionale  OCSE, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre
 2002,  n.  273,  secondo le modalita' previste dall'art. 8,
 comma 3,  del  regolamento di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 marzo  2001,  n.  175.  Gli sportelli
 svolgono   altresi'  funzioni  di  assistenza  legale  alle
 imprese e di tutela dei diritti di proprieta' industriale e
 intellettuale  nonche'  di  lotta  alla  contraffazione, in
 stretto  collegamento  con le strutture del Ministero delle
 attivita' produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'art. 4,
 commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3.  All'attivita'  degli  sportelli  di cui al presente
 articolo,  svolta in raccordo funzionale e operativo con le
 rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici consolari e in
 coordinamento  con  la rete degli sportelli unici regionali
 per  l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali
 dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero (ICE),
 partecipano   gli   uffici  dell'ICE,  dell'Ente  nazionale
 italiano  per  il turismo (ENIT), delle Camere di commercio
 italiane   all'estero   con   sede  nelle  localita'  dello
 sportello,  di  Sviluppo  Italia S.p.a., quale societa' per
 l'attrazione  degli  investimenti  e  per  lo  sviluppo  di
 impresa,   e  di  enti  e  istituzioni  nazionali;  possono
 altresi'  aderirvi  altri  soggetti  che  operano nel campo
 dell'internazionalizzazione  ed enti nazionali e regionali,
 ivi  compresi  gli  istituti  di  credito,  i  consorzi  di
 garanzia  fidi  e  le rappresentanze dei sistemi fieristici
 operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti
 del sistema Italia all'estero.
 4.   I  soggetti  di  cui  al  comma 3  possono  essere
 individuati  quali  attuatori  o fornitori di servizi degli
 sportelli,  secondo criteri e modalita' da stabilire con il
 regolamento di cui al comma 5.
 5.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge, con regolamento adottato ai
 sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400, dal Ministro delle attivita' produttive e dal Ministro
 degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze  e  con  la  Conferenza  permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le
 associazioni  di  categoria,  sono  definite  le  modalita'
 operative di costituzione e organizzazione, alla luce della
 composizione  delle  strutture  statali  e  regionali  gia'
 presenti  all'estero,  anche  mediante  l'impiego  di nuove
 tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie,  degli  sportelli  unici  di  cui  al  presente
 articolo.
 6.  I responsabili degli sportelli unici all'estero, di
 comprovata  professionalita',  sono  inseriti nell'organico
 della  rappresentanza  diplomatica o dell'ufficio consolare
 in  qualita'  di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
 successive  modificazioni.  Essi vengono individuati, anche
 sulla   base   delle   proposte  provenienti  dai  soggetti
 partecipanti  allo  sportello, dal Ministro delle attivita'
 produttive   tra   i   funzionari  pubblici  con  specifica
 professionalita'  in campo economico-commerciale ed esperti
 esterni  alla pubblica amministrazione con professionalita'
 equivalente.  Qualora  i responsabili degli sportelli unici
 appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si
 applicano  le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma,
 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
 n. 18.
 7.  Allo  scopo  di agevolare il raccordo funzionale ed
 organizzativo  tra le strutture gia' esistenti, attuare una
 corretta    economia   di   gestione   e   valorizzare   le
 professionalita'  pubbliche  del  Ministero delle attivita'
 produttive,  del  Ministero degli affari esteri e dell'ICE,
 tali professionalita' saranno prioritariamente valutate per
 la direzione dello sportello.
 8.  Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e
 6,  nonche'  per favorire all'interno degli sportelli unici
 la  compresenza  di  professionalita'  diversificate, anche
 attraverso  significativi  apporti di comprovate competenze
 provenienti  dal  settore  privato e dai ruoli dirigenziali
 delle  amministrazioni  pubbliche, enti o istituzioni, sono
 apportate   le  seguenti  modificazioni  all'art.  168  del
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
 18, e successive modificazioni:
 a) al  secondo comma, recante la determinazione della
 quota  di  personale  proveniente  dal  settore privato, la
 parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
 b)   l'ottavo  comma, recante la determinazione della
 quota  globale  di  personale  estraneo all'amministrazione
 degli affari esteri, e' sostituito dal seguente:
 «Gli  esperti che l'amministrazione degli affari esteri
 puo'  utilizzare  a norma del presente articolo non possono
 complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
 di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
 l'esclusione    delle    unita'   riservate   da   speciali
 disposizioni   di  legge  all'espletamento  di  particolari
 compiti  relativi  alla tutela dell'ordine pubblico e della
 sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
 organizzata  e  delle  violazioni  in  materia  economica e
 finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
 europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
 2001, n. 68».
 9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui
 all'ottavo  comma dell'art.  168 del decreto del Presidente
 della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal
 comma 8,   lettera b),   del   presente  articolo,  vengono
 individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
 10.  Per  l'attuazione  dei commi 1, 3 e 5 del presente
 articolo e'  autorizzata  la  spesa  di  euro 6.000.000 per
 ciascuno degli anni 2004 e 2005.
 11.  Per  l'attuazione  dei commi 6, 8 e 9 del presente
 articolo e' autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a
 decorrere dall'anno 2005.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Organi
 1. Sono organi dell'Agenzia:
 a) il presidente;
 b) il consiglio di amministrazione;
 c) il collegio dei revisori.
 2.  Gli  organi  dell'Agenzia  durano  in  carica  tre  anni e sono rinnovabili per una sola volta.
 3. Le indennita' di carica del presidente, dei membri del consiglio di  amministrazione  e  del  collegio  dei  revisori  dei  conti sono determinate  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 4. Presidente
 1.   Il   Presidente  dell'Agenzia  e'  nominato  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata  su  proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 2.  Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e  presiede  il  consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.
 3.  Nei casi di necessita' e urgenza, secondo le modalita' disposte dallo  Statuto,  il  Presidente  puo'  adottare  i  provvedimenti  di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
 a) liti attive e passive;
 b) accettazione di lasciti e donazioni;
 c) provvedimenti   necessari   alla   realizzazione  dei  compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2, commi 2  e 3, nonche' quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia.
 4.  I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica  del  consiglio  di  amministrazione  nella  prima  riunione successiva.
 5.   Il  Coordinatore  degli  assessori  regionali  al  turismo  e' vice-Presidente  dell'Agenzia  e  svolge  funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
 6.  Il  Presidente puo' conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 5. Il consiglio di amministrazione
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' nominato con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed e' composto, oltre al Presidente, al  Coordinatore  degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attivita' produttive,  da  tredici  membri,  di cui sei in rappresentanza delle regioni,  designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati    dalle    organizzazioni    di   categoria   maggiormente rappresentative,   due   designati   dal   Ministro  delle  attivita' produttive,  uno  designato  dal  Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.
 2.  Alle  sedute  del  consiglio di amministrazione viene invitato, senza  diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8.
 3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al  perseguimento  delle  finalita'  dell'Agenzia,  in  particolare i compiti   di   programmazione,   organizzazione,  indirizzo,  nonche' istituzione del relativo controllo strategico.
 |  |  |  | Art. 6. Il collegio dei revisori
 1.  Il  collegio  dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano, ed e' composto da tre membri effettivi e un supplente scelti  fra  gli  iscritti  al  Registro dei revisori contabili o tra persone   in  possesso  di  specifica  professionalita'  di  cui  uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni   di   Presidente,   uno   effettivo  ed  uno  supplente  in rappresentanza   del  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  uno effettivo  in  rappresentanza  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze.
 2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita' amministrativa  e  contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile.
 «Art. 2403. (Doveri del collegio sindacale).
 Il      collegio     sindacale     deve     controllare
 l'amministrazione  della societa', vigilare sull'osservanza
 della   legge  e  dell'atto  costitutivo  ed  accertare  la
 regolare    tenuta    della    contabilita'   sociale,   la
 corrispondenza  del  bilancio  alle  risultanze dei libri e
 delle   scritture  contabili  e  l'osservanza  delle  norme
 stabilite  dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio
 sociale.
 Il  collegio sindacale deve, altresi', accertare almeno
 ogni  trimestre  la  consistenza di cassa e l'esistenza dei
 valori  e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
 societa' in pegno, cauzione o custodia.
 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
 individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
 Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
 notizie   sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o  su
 determinati affari.
 Degli  accertamenti  eseguiti  deve  farsi constare nel
 libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Il Direttore generale
 1.  Il  Direttore generale e' nominato dal Ministro delle attivita' produttive  su  designazione  del  consiglio  di amministrazione, con contratto  a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.
 2.  Il  Direttore  generale  e'  scelto tra persone in possesso dei requisiti   per   l'accesso   alla   dirigenza   pubblica,   di   cui all'articolo 19,  comma 6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e successive modificazioni, o di comprovata professionalita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno ed e'   regolato   da   contratto  di  diritto  privato,  approvato  con deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta del Presidente.  La  relativa  delibera  e' approvata dal Ministero delle attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 4.   Il   Direttore   generale   e'   responsabile  della  gestione dell'Agenzia  e  partecipa  senza  diritto  di  voto  alle sedute del consiglio   di  amministrazione,  cura  l'esecuzione  delle  relative deliberazioni   e   assicura   l'unita'   degli   indirizzi  tecnici, amministrativi e operativi.
 5.  Se  il  Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra   pubblica   amministrazione,   per   il   periodo   di  durata dell'incarico  e'  collocato  in  aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche):
 «Art. 19.(Incarichi di funzioni dirigenziali).
 1.  Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
 dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
 dirigenziali  diverse,  si tiene conto della natura e delle
 caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
 attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
 dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
 precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
 degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
 passaggio  ad  incarichi diversi non si applica l'art. 2103
 del codice civile.
 2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
 del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
 inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
 facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
 ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
 la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
 all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
 economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
 ed ha carattere onnicomprensivo.
 3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
 gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
 interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
 equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
 della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
 con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
 delle   specifiche  qualita'  professionali  richieste  dal
 comma 6.
 4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
 Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
 ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
 ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
 con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
 delle   specifiche  qualita'  professionali  richieste  dal
 comma 6.
 5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
 livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
 suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
 6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
 essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
 le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
 dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
 del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
 a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
 professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
 enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
 esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
 dirigenziali  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
 specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
 desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
 post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
 concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
 della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
 magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
 Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
 una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
 professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
 rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
 specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
 durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
 amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
 assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Comitato tecnico-consultivo
 1.   E'   istituito   presso   l'Agenzia  un'apposita  commissione, denominata  Comitato  tecnico-consultivo,  con funzioni consultive in merito alle attivita' dell'Agenzia.
 2.  Il  Comitato  tecnico-consultivo  e'  nominato  con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento e di Bolzano, ed e' composto da quaranta membri, di  cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno  dei  quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle   attivita'   produttive,  due  del  Ministro  per  gli  affari regionali,  uno  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  uno del Ministro  per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani  nel  Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno  del  Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,   uno  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,  due  designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza   delle   province   e   uno  dei  comuni,  undici  in rappresentanza   delle   principali   associazioni   imprenditoriali, sindacali  e  del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di  commercio,  turismo  e  artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale.
 3.  Il  Comitato  ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi  dell'Agenzia.  In  particolare,  formula  proposte ed esprime pareri   al  consiglio  di  amministrazione  in  relazione  al  piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.
 4.  I  membri  del  Comitato  durano  in carica tre anni ed il loro mandato  e'  rinnovabile.  La partecipazione alle sedute del Comitato comporta  il  rimborso  spese.  Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene  disciplinata  l'eventuale  corresponsione  di  un  gettone  di presenza.
 |  |  |  | Art. 9. Osservatorio nazionale del turismo
 1.  Presso  la  Presidenza del Comitato nazionale per il turismo e' istituito   l'Osservatorio  nazionale  del  turismo,  presieduto  dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attivita'  produttive  e  coordinato  da  un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi  e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno,   anche   ai   fini   della   misurazione  del  livello  di competitivita' del sistema.
 2.  Con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  definiti l'organizzazione,  la  composizione,  il  funzionamento  e le risorse dell'Osservatorio  di  cui  al  comma 1,  nonche'  la  previsione  di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.
 3.  Dell'Osservatorio  fanno  comunque  parte  almeno  tre  esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 |  |  |  | Art. 10. Articolazione e risorse
 1.  L'Agenzia  ha  sede  in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo.
 2.  L'Agenzia  svolge  le  proprie  funzioni  istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'.
 3.   L'Agenzia  provvede  alle  spese  necessarie  per  il  proprio funzionamento  principalmente  attraverso  contributi  dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate:
 a) contributi delle regioni;
 b) contributi  di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri   enti   pubblici  per  la  gestione  di  specifiche  attivita' promozionali;
 c) proventi  derivanti  dalla  gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui al  comma 8  dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto  dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
 d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni.
 4.  La  misura  del  contributo  statale e' determinata annualmente dalla    legge    finanziaria    secondo    le   modalita'   previste dall'articolo 11,  comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  come  sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma 8,  del
 decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
 (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
 lo  sviluppo  economico,  sociale e territoriale. Delega al
 governo  per  la modifica del codice di procedura civile in
 materia  di  processo  di cassazione e di arbitrato nonche'
 per  la  riforma  organica della disciplina delle procedure
 concorsuali):
 «8.  Per  l'iniziativa  volta  a  promuovere il marchio
 Italia  nel  settore del turismo, sulla rete Internet, gia'
 avviata  dal  progetto  Scegli  Italia,  la  Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
 le  tecnologie  provvede, attraverso opportune convenzioni,
 alla  realizzazione  dell'iniziativa,  alla  gestione della
 relativa  piattaforma  tecnologica,  alla definizione delle
 modalita'  e  degli  standard tecnici per la partecipazione
 dei  soggetti  interessati  pubblici e privati, in raccordo
 con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive,
 con  il  Ministero degli affari esteri, con il Ministro per
 gli  italiani  nel  mondo  e  con  le  regioni,  per quanto
 riguarda   gli   aspetti   relativi  ai  contenuti  e  alla
 promozione  turistica di livello nazionale e internazionale
 e,  con  riferimento  al  settore del turismo culturale, in
 raccordo  con  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
 culturali.».
 - Si   riporta   il   testo   dell'art.   11,  comma 3,
 lettera d),  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, sostituito
 dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme
 in materia di bilancio e di contabilita' di Stato):
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a) - c) (Omissis);
 d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
 quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
 permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
 finanziaria.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Societa' costituite o partecipate dell'Agenzia
 1.  L'Agenzia,  per  il  raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione   al   Ministro   delle   attivita'   produttive,  puo' costituire,  secondo  le  modalita'  stabilite  dallo  Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive,  societa' e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti,  a  consorzi  e  a  societa'  aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le societa' cosi' costituite devono presentare annualmente al Ministro,   una   relazione   sull'attivita'   svolta.  Nel  caso  di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia.
 2.  Alle  societa'  di  cui  al  comma 1  puo'  essere trasferito o temporaneamente  distaccato,  previa  opzione  e  fermo  restando  il diritto  alla  conservazione  del posto, personale in servizio presso l'Agenzia.
 3.   L'Agenzia,   ai   fini  della  realizzazione  di  progetti  di particolare rilevanza territoriale, puo' costituire societa' di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.
 |  |  |  | Art. 12. Statuto e regolamenti dell'Agenzia
 1.  L'Agenzia  si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e  l'ordinamento  dell'Agenzia,  nel  rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
 2. Lo Statuto e' deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione  ed  entra  in vigore con l'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura e' seguita per le successive modificazioni.
 3.  L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente   regolamento   e   dello  Statuto,  di  un  regolamento  di contabilita',   deliberato   dal   consiglio  di  amministrazione  ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un   regolamento  di  organizzazione,  deliberato  dal  consiglio  di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni finali
 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  regolamento, il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la nomina del Presidente e provvede  alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.
 2. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto.
 3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  approvazione del nuovo Statuto  il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilita' ed organizzazione.
 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in   servizio  presso  l'ENIT  confluisce  nel  ruolo  del  personale dell'Agenzia,   conservando   il  proprio  trattamento  giuridico  ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 5.  Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano  le disposizioni del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  quelle  dei contratti  per  il  comparto  del  personale  degli enti pubblici non economici.
 6. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT.
 7.   E'   abrogata  la  legge  11 ottobre  1990,  n.  292,  recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo.
 8.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 6 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Tremaglia,  Ministro degli italiani nel
 Mondo
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 164
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Per  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
 vedi note all'art. 7.
 - Per  la legge 11 ottobre 1990, n. 292, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
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