Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006, n. 207
Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;
Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 12, commi da 2 a 7;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive;
Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, l'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;
Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, l'Agenzia assume la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del turismo» e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 7 del citato articolo 12, all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 dicembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, degli italiani nel Mondo e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attivita' dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L'Agenzia e' ente pubblico non economico.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 reca
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo». Il testo della legge di
conversione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
2001, n. 181.
- La legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante
«Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1990, n.
245.
- La legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n.
124.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi da 2 a 7 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al
governo per la modifica del codice di procedura civile in
materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche'
per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali):
«Art. 12. (Rafforzamento e rilancio del settore
turistico).
1. (Omissis).
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta
turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione,
l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato
nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
«Agenzia», sottoposta all'attivita' di indirizzo e
vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita'
giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di
gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il
consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei
conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia
nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue
nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del
decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il
proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e
locali e di altri enti pubblici per la gestione di
specifiche attivita' promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita
di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche'
dalle attivita' di cui al comma 8, al netto dei costi
inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi
indicata;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative
di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
congressuale.
8-11 (Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Funzioni dell'Agenzia
1. L'Agenzia:
a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonche' la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni;
b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualita' degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo;
c) svolge attivita' di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armoniz-zare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attivita' promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;
e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;
f) svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 31 marzo
2005, n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli
enti operanti nel medesimo settore):
«Art. 1. (Costituzione degli sportelli unici
all'estero).
1. Al fine di rendere piu' efficace e sinergica
l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il
sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo
italiano, per la tutela del made in Italy e per la
promozione degli interessi italiani all'estero, avuto
riguardo anche alle iniziative in ambito culturale,
turistico e di valorizzazione delle comunita' di affari di
origine italiana, il Ministro delle attivita' produttive e
il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la
costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi
sono notificate alle autorita' locali ai fini formali
esterni conformemente alle convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici
e' realizzata individuando prioritariamente i paesi di
maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale
per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti
gia' esistenti, e quelli dove non esistono strutture
pubbliche adeguate capaci di assicurare le attivita' di
promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane.
Ai fini della costituzione degli sportelli va altresi'
tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero
scambio e di integrazione economica, nonche' delle
macroaree di interesse economico-commerciale.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita'
promozionale definite dal Ministro delle attivita'
produttive e sulla base delle indicazioni formulate di
intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli
di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento,
assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani
ed esteri, in riferimento anche all'attivita' di attrazione
degli investimenti esteri in Italia, nonche' di
coordinamento di attivita' promozionali realizzate in loco
da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalita' di
assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali,
nonche' per la creazione di reti transnazionali nel campo
della piccola e media impresa per la promozione
dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli
unici all'estero cooperano con il Punto di contatto
nazionale OCSE, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre
2002, n. 273, secondo le modalita' previste dall'art. 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli
svolgono altresi' funzioni di assistenza legale alle
imprese e di tutela dei diritti di proprieta' industriale e
intellettuale nonche' di lotta alla contraffazione, in
stretto collegamento con le strutture del Ministero delle
attivita' produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'art. 4,
commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All'attivita' degli sportelli di cui al presente
articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in
coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali
per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT), delle Camere di commercio
italiane all'estero con sede nelle localita' dello
sportello, di Sviluppo Italia S.p.a., quale societa' per
l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di
impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono
altresi' aderirvi altri soggetti che operano nel campo
dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali,
ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di
garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici
operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti
del sistema Italia all'estero.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere
individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli
sportelli, secondo criteri e modalita' da stabilire con il
regolamento di cui al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro delle attivita' produttive e dal Ministro
degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le
associazioni di categoria, sono definite le modalita'
operative di costituzione e organizzazione, alla luce della
composizione delle strutture statali e regionali gia'
presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove
tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente
articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di
comprovata professionalita', sono inseriti nell'organico
della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
in qualita' di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche
sulla base delle proposte provenienti dai soggetti
partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attivita'
produttive tra i funzionari pubblici con specifica
professionalita' in campo economico-commerciale ed esperti
esterni alla pubblica amministrazione con professionalita'
equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici
appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18.
7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed
organizzativo tra le strutture gia' esistenti, attuare una
corretta economia di gestione e valorizzare le
professionalita' pubbliche del Ministero delle attivita'
produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE,
tali professionalita' saranno prioritariamente valutate per
la direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e
6, nonche' per favorire all'interno degli sportelli unici
la compresenza di professionalita' diversificate, anche
attraverso significativi apporti di comprovate competenze
provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali
delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono
apportate le seguenti modificazioni all'art. 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione della
quota di personale proveniente dal settore privato, la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) l'ottavo comma, recante la determinazione della
quota globale di personale estraneo all'amministrazione
degli affari esteri, e' sostituito dal seguente:
«Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68».
9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui
all'ottavo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal
comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono
individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a
decorrere dall'anno 2005.».



 
Art. 3.
Organi
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
3. Le indennita' di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 4.
Presidente
1. Il Presidente dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.
3. Nei casi di necessita' e urgenza, secondo le modalita' disposte dallo Statuto, il Presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
a) liti attive e passive;
b) accettazione di lasciti e donazioni;
c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonche' quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia.
4. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
5. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo e' vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
6. Il Presidente puo' conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.
 
Art. 5.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed e' composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attivita' produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.
2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8.
3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalita' dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonche' istituzione del relativo controllo strategico.
 
Art. 6.
Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed e' composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita' di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle attivita' produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile.
«Art. 2403. (Doveri del collegio sindacale).
Il collegio sindacale deve controllare
l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza
della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la
regolare tenuta della contabilita' sociale, la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili e l'osservanza delle norme
stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio
sociale.
Il collegio sindacale deve, altresi', accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel
libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».



 
Art. 7.
Il Direttore generale
1. Il Direttore generale e' nominato dal Ministro delle attivita' produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.
2. Il Direttore generale e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata professionalita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno ed e' regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera e' approvata dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Direttore generale e' responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unita' degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.
5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico e' collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19.(Incarichi di funzioni dirigenziali).
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal
comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal
comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».



 
Art. 8.
Comitato tecnico-consultivo
1. E' istituito presso l'Agenzia un'apposita commissione, denominata Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attivita' dell'Agenzia.
2. Il Comitato tecnico-consultivo e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed e' composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attivita' produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la funzione pubblica, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le attivita' culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale.
3. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.
4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato e' rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza.
 
Art. 9.
Osservatorio nazionale del turismo
1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo e' istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attivita' produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitivita' del sistema.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonche' la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.
3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 10.
Articolazione e risorse
1. L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo.
2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'.
3. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate:
a) contributi delle regioni;
b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita' promozionali;
c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui al comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni.
4. La misura del contributo statale e' determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 8, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al
governo per la modifica del codice di procedura civile in
materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche'
per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali):
«8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio
Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia'
avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni,
alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della
relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle
modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione
dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo
con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive,
con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per
gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto
riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla
promozione turistica di livello nazionale e internazionale
e, con riferimento al settore del turismo culturale, in
raccordo con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sostituito
dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' di Stato):
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge
finanziaria.».



 
Art. 11.
Societa' costituite o partecipate dell'Agenzia
1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attivita' produttive, puo' costituire, secondo le modalita' stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, societa' e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a societa' aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le societa' cosi' costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia.
2. Alle societa' di cui al comma 1 puo' essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia.
3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, puo' costituire societa' di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.
 
Art. 12.
Statuto e regolamenti dell'Agenzia
1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Lo Statuto e' deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura e' seguita per le successive modificazioni.
3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilita', deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
 
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Presidente e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.
2. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto.
3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del nuovo Statuto il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilita' ed organizzazione.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio presso l'ENIT confluisce nel ruolo del personale dell'Agenzia, conservando il proprio trattamento giuridico ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici.
6. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT.
7. E' abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo.
8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Tremaglia, Ministro degli italiani nel
Mondo
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 164



Note all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vedi note all'art. 7.
- Per la legge 11 ottobre 1990, n. 292, vedi note alle
premesse.



 
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