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| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 26 maggio 2006 |  | Autorizzazione,  al  laboratorio  Agenzia  delle dogane - Laboratorio chimico di Verona, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art.  17,  comma 1  del  predetto  Regolamento  (CE)  n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in   vigore   del   Regolamento  stesso  figurano  nell'allegato  del Regolamento  (CE)  n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visti  i  Regolamenti  (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
 Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
 Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  n. 55 del 7 marzo 2000;
 Vista   la  richiesta  presentata  in  data  15 maggio  2006  dal laboratorio  Agenzia  delle  dogane  - Laboratorio chimico di Verona, ubicato  in  Verona,  via  Sommacampagna  n.  61/A, volta ad ottenere l'autorizzazione,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in particolare  ha  dimostrato  di  avere  ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
 Autorizza il  laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Verona, ubicato  in  Verona,  via  Sommacampagna n. 61/A, nella persona della responsabile   dott.ssa  Adele  Fabbretti,  per  l'intero  territorio nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore oleicolo,  aventi valore ufficiale. Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La   eventuale  domanda  di  rinnovo  deve  essere  inoltrata  al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere di comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
 L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
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 Denominazione della prova                Norme / metodo --------------------------------------------------------------------- Acidità                             Reg. CEE 2568/1991 allegato II Analisi spettrofotometrica Nell'ultravioletto                  Reg. CEE 2568/1991 allegato IX
 + Reg. CEE183/1993
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