Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 17 maggio 2006
Trasporto pubblico locale - valutazione di idoneita' dell'accordo regionale, concluso in data 23 giugno 2005 ed integrato in data 11 luglio 2005, tra l'ANAV Sicilia e le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale autoferrotranviario dipendente dalle aziende associate all'ANAV Sicilia (pos. n. 21880). (Deliberazione n. 06/279).

LA COMMISSIONE
Premesso che la ANAV Sicilia associa un rilevante numero di aziende che svolgono attivita' di trasporto pubblico nel bacino della regione Sicilia;
Che, l'ANAV Sicilia e le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL hanno concluso in data 23 giugno 2005 un accordo regionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale autoferrotranviario dipendente dalle aziende associate all'ANAV Sicilia, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
Che, in data 11 luglio 2005 le stesse parti sociali hanno integrato quanto da esse stabilito al punto 6 dell'accordo del 23 giugno 2005;
Che, in data 22 luglio 2005, il predetto accordo, nella versione integrata, e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
Che, in data 29 luglio 2005, l'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni sul contenuto del predetto accordo, mentre nessun'altra associazione ha fatto pervenire osservazioni;
Premesso altresi'
Che con nota del 1° luglio 2005 la segreteria regione Sicilia del S.U.L.T. ha contestato la legittimita' del predetto accordo, ritenendo che la sede aziendale sia la sola sede negoziale legittimata alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002;
Che, tuttavia, per quanto l'art. 11 della regolamentazione provvisoria stabilisca che la collocazione oraria delle fasce «sara' definita con accordo tra le parti a livello aziendale», nulla osta a che le stesse parti possano delegare il negoziato a soggetti collettivi di livello superiore;
Che in tal senso depone anche il testo della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nella misura in cui non privilegia, ai fini della individuazione delle prestazioni indispensabili, uno specifico livello negoziale;
Che, dunque, nulla osta alla stipulazione di un accordo di livello territoriale (nel caso di specie regionale) sulla individuazione delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale;
Che, peraltro, l'accordo regionale in valutazione fa espressamente salve intese differenti sulle prestazioni indispensabili eventualmente raggiunte a livello aziendale;
Considerato
Che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
Che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
Rilevato
Che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono state cosi' individuate dai soggetti stipulanti per l'intero territorio regionale: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30;
Che le parti hanno concordato di garantire il servizio completo nell'arco orario delle fasce di garanzia, nonche' in tutti i giorni compresi quelli festivi, specificando espressamente che «i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero»;
Che le parti hanno altresi' individuato le procedure da adottare all'inizio ed alla ripresa del servizio, nonche' i presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
Che la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi e' assicurata dalla presenza durante lo sciopero di almeno un operatore di officina a presidio dell'impianto fisso;
Che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
Rilevato altresi'
Che per quanto riguarda la problematica della successione degli accordi nel tempo le parti, in ottemperanza ai principi generali del sistema, hanno stabilito che l'accordo regionale fa salvi «gli accordi aziendali sottoscritti dalle aziende e dalle RSA in data antecedente la stipula del presente accordo»;
Che, pertanto, restano produttivi di effetti quegli accordi aziendali che stipulati in data antecedente all'accordo 23 giugno 2005 siano stati valutati idonei ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, dalla Commissione di garanzia;
Valuta idoneo
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo regionale concluso in data 23 giugno 2005 ed integrato in data 11 luglio 2005 tra l'ANAV Sicilia e le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero da parte del personale autoferrotranviario dipendente dalle aziende associate all'ANAV Sicilia;
Precisa
Che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone
La comunicazione della presente delibera all'ANAV Sicilia, alle segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e ai prefetti della regione Sicilia, nonche' l'inserimento sul sito Internet della commissione;
Dispone inoltre
La pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2006
Il presidente: Martone
 
Allegato
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 23 giugno 2005 alle ore 10 presso la sede dell'ANAV Sicilia sita in Palermo, via Alessandro Volta n. 44, tra l'ANAV Sicilia rappresentata dal presidente Mario D'Acquisto e dal direttore Antonio Natale e le segreterie regionali FILT-CGIL rappresentata da Gaetano Bonavia e Raffaele Campione, dalla FIT-CISL rappresentata da Salvatore Tantillo, dalla Uiltrasporti rappresentata da Giuseppe Governale e Gaetano Megna, dall'UGL rappresentata da Gaetano Stagno;
Mentre risulta assente la segreteria regionale FAISA-CISAL, alla quale verra' trasmesso per opportuna e dovuta conoscenza il presente accordo, a seguito di riunione convocata dall'ANAV Sicilia con nota prot. n. 134/Sind.le del 16 giugno 2005 per determinare, a livello regionale, le fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero, e' stato stipulato il seguente verbale.
Le parti:
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Visto l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che considera servizi pubblici essenziali, ai fini del godimento del diritto costituzionalmente tutelato della liberta' di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;
Vista la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
In attuazione della deliberazione n. 02/13 della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale;
Ritenuto indispensabile regolamentare le modalita' di sciopero a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Considerati gli accordi e le prassi in materia di determinazione delle fasce orarie dei servizi garantiti in fase di sciopero;
Rilevato che a tal fine occorre individuare due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri), le parti concordano quanto segue:
1. Individuazione delle fasce.
Le fasce coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri) sono cosi' individuate:
dalle ore 6 alle ore 9;
dalle ore 13,30 alle ore 16,30.
In tali fasce orarie il servizio all'utenza sara' garantito secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.
L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio, per cui i servizi amministrativi e gli impianti di officina dovranno necessariamente essere coinvolti nei c.d. «presidi aziendali» da salvaguardare anche durante lo svolgimento dello sciopero ovvero nelle attivita' di esercizio.
2. Procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio.
Con l'inizio dell'astensione dal lavoro i mezzi, completate le corse gia' iniziate, saranno, ove previsto, rimessati presso il deposito aziendale, ove esistente, oppure in altro luogo convenzionalmente utilizzato, da dove saranno riconsegnati al personale in servizio al termine dell'astensione stessa per riprendere il regolare esercizio dai rispettivi capolinea.
3. Garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
Durante l'astensione dal lavoro almeno un operatore di officina dovra' presidiare l'impianto fisso al fine di prestare soccorso in caso di emergenza, limitando al massimo il disagio per l'utenza e garantendo la sicurezza d'esercizio.
4. Restano validi gli accordi aziendali sottoscritti dalle aziende e dalle RSA in data antecedente la stipula del presente accordo. Gli stessi dovranno essere trasmessi dalle aziende e dalle RSA rispettivamente all'ANAV Sicilia e alle segreterie regionali delle OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo.
5. Le aziende e le RSA che stipuleranno accordi aziendali successivi al presente dovranno, tempestivamente, inviarne copia all'ANAV Sicilia e alle segreterie regionali delle OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo al fine di permettere a queste ultime la predisposizione di imminenti proclamazioni di sciopero in coerenza con gli ultimi accordi aziendali.
6. Le proclamazioni di sciopero delle segreterie regionali delle OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo saranno trasmesse all'ANAV Sicilia, entro i termini previsti dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche, che provvedera' ad informare le proprie aziende associate.
7. Tale accordo sara' trasmesso alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per i provvedimenti di competenza.
La riunione termina alle ore 13,45.
ANAV Sicilia: firmato
FILT-CGIL: firmato
FIT-CISL: firmato
Uiltrasporti: firmato
UGL: firmato
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 11 luglio 2005 alle ore 10,30 presso la sede dell'ANAV Sicilia sita in Palermo, via Alessandro Volta n. 44, tra l'ANAV Sicilia rappresentata dal presidente Mario D'Acquisto e dal direttore Antonio Natale e le segreterie regionali FILT-CGIL rappresentata da Gaetano Bonavia, FIT-CISL rappresentata da Lillo Sturiale, Uiltrasporti rappresentata da Gaetano Megna, FAISA-CISAL rappresentata da Roberto Lo Cascio ed UGL rappresentata da Gaetano Stagno, e' stato stipulato il presente verbale.
Con riferimento al punto 6 dell'accordo siglato in data 23 giugno 2005, relativo alla determinazione, a livello regionale, delle fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero, le parti chiariscono che le proclamazioni di sciopero, cosi' come previsto dall'art. 7 della deliberazione provvisoria n. 02/13 della Commissione di garanzia, saranno comunicate dalle organizzazioni proclamanti direttamente alle aziende interessate. L'associazione ANAV Sicilia sara' comunque informata della proclamazione al fine di fornire, nello spirito generale di informazione, un servizio alle proprie aziende associate, senza con cio' sostituirsi al dettato dell'art. 2, comma 1), della legge n. 146/1990 e successive modifiche, richiamato dall'art. 7 della deliberazione n. 02/13.
ANAV Sicilia: firmato
FILT-CGIL: firmato
FIT-CISL: firmato
Uiltrasporti: firmato
FAISA-CISAL: firmato
UGL: Firmato
 
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