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| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 17 maggio 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  valutazione di idoneita' dell'accordo regionale,  concluso  in  data  23 giugno  2005  ed integrato in data 11 luglio  2005, tra l'ANAV Sicilia e le segreterie regionali Sicilia delle  organizzazioni  sindacali  FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL,  riguardante  le prestazioni indispensabili da garantire in caso di   sciopero  del  personale  autoferrotranviario  dipendente  dalle aziende associate all'ANAV Sicilia (pos. n. 21880). (Deliberazione n. 06/279). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE Premesso che la ANAV Sicilia associa un rilevante numero di aziende che svolgono attivita' di trasporto pubblico nel bacino della regione Sicilia;
 Che,  l'ANAV  Sicilia  e  le  segreterie  regionali  Sicilia  delle organizzazioni  sindacali  FILT-CGIL,  FIT-CISL,  Uiltrasporti  e UGL hanno  concluso  in  data  23 giugno  2005 un accordo regionale sulle prestazioni  indispensabili  da  garantire  in  caso  di sciopero del personale  autoferrotranviario  dipendente  dalle  aziende  associate all'ANAV Sicilia, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata  dalla  legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di   cui   all'art.   11  della  regolamentazione  provvisoria  delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera  n.  02/13  del  31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 Che, in data 11 luglio 2005 le stesse parti sociali hanno integrato quanto da esse stabilito al punto 6 dell'accordo del 23 giugno 2005;
 Che,  in  data  22 luglio 2005, il predetto accordo, nella versione integrata,  e'  stato  trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori,   per   l'acquisizione  del relativo  parere,  ai  sensi dell'art.  13,  comma 1,  lettera a),  della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 Che,  in  data  29 luglio  2005,  l'Unione nazionale consumatori ha comunicato  di  non  avere  osservazioni  sul  contenuto del predetto accordo,   mentre   nessun'altra   associazione  ha  fatto  pervenire osservazioni;
 Premesso altresi'
 Che  con  nota del 1° luglio 2005 la segreteria regione Sicilia del S.U.L.T.   ha   contestato  la  legittimita'  del  predetto  accordo, ritenendo   che   la  sede  aziendale  sia  la  sola  sede  negoziale legittimata  alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 della regolamentazione  provvisoria  adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002;
 Che,   tuttavia,   per  quanto  l'art.  11  della  regolamentazione provvisoria  stabilisca che la collocazione oraria delle fasce «sara' definita  con accordo tra le parti a livello aziendale», nulla osta a che  le  stesse  parti  possano  delegare  il  negoziato  a  soggetti collettivi di livello superiore;
 Che  in tal senso depone anche il testo della legge 12 giugno 1990, n.  146,  come  modificata  dalla  legge 11 aprile 2000, n. 83, nella misura  in  cui  non  privilegia,  ai fini della individuazione delle prestazioni indispensabili, uno specifico livello negoziale;
 Che,  dunque, nulla osta alla stipulazione di un accordo di livello territoriale  (nel  caso  di  specie  regionale) sulla individuazione delle  prestazioni  indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale;
 Che,  peraltro, l'accordo regionale in valutazione fa espressamente salve    intese    differenti    sulle   prestazioni   indispensabili eventualmente raggiunte a livello aziendale;
 Considerato
 Che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 Che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
 b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
 c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
 procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
 procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
 eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di agitazioni sindacali;
 in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 Rilevato
 Che  le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere  garantito  il servizio completo, sono state cosi' individuate dai  soggetti stipulanti per l'intero territorio regionale: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30;
 Che  le  parti  hanno  concordato di garantire il servizio completo nell'arco  orario  delle fasce di garanzia, nonche' in tutti i giorni compresi  quelli  festivi, specificando espressamente che «i tempi di preparazione  e  di  riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero»;
 Che  le  parti  hanno altresi' individuato le procedure da adottare all'inizio  ed alla ripresa del servizio, nonche' i presidi aziendali atti  ad  assicurare  la  sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
 Che  la  garanzia  dei  presidi  aziendali  atti  ad  assicurare la sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli impianti e dei mezzi e' assicurata dalla presenza durante lo sciopero di almeno un operatore di officina a presidio dell'impianto fisso;
 Che,  pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla  osta  alla  valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi  come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla  regolamentazione  provvisoria,  fermo  restando  l'auspicio  al raggiungimento  di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
 Rilevato altresi'
 Che  per  quanto  riguarda  la problematica della successione degli accordi  nel tempo le parti, in ottemperanza ai principi generali del sistema,  hanno  stabilito  che  l'accordo  regionale  fa  salvi «gli accordi  aziendali  sottoscritti  dalle  aziende  e dalle RSA in data antecedente la stipula del presente accordo»;
 Che,   pertanto,  restano  produttivi  di  effetti  quegli  accordi aziendali  che  stipulati  in  data antecedente all'accordo 23 giugno 2005  siano  stati  valutati  idonei  ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, dalla Commissione di garanzia;
 Valuta idoneo
 Ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo  regionale  concluso in data 23 giugno 2005 ed integrato in data  11 luglio  2005  tra  l'ANAV  Sicilia e le segreterie regionali Sicilia   delle   organizzazioni   sindacali   FILT-CGIL,   FIT-CISL, Uiltrasporti  e  UGL,  riguardante  le  prestazioni indispensabili da garantire    in   caso   di   sciopero   da   parte   del   personale autoferrotranviario   dipendente  dalle  aziende  associate  all'ANAV Sicilia;
 Precisa
 Che,  per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge  n.  146/1990  e  successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo  in  esame,  restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone
 La  comunicazione  della  presente  delibera all'ANAV Sicilia, alle segreterie   regionali   Sicilia   delle   organizzazioni   sindacali FILT-CGIL,  FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e ai  prefetti  della  regione  Sicilia, nonche' l'inserimento sul sito Internet della commissione;
 Dispone inoltre
 La  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 maggio 2006
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Allegato VERBALE DI RIUNIONE
 Il  giorno  23 giugno  2005  alle ore 10 presso la sede dell'ANAV Sicilia  sita  in  Palermo,  via  Alessandro  Volta n. 44, tra l'ANAV Sicilia rappresentata dal presidente Mario D'Acquisto e dal direttore Antonio  Natale  e le segreterie regionali FILT-CGIL rappresentata da Gaetano  Bonavia e Raffaele Campione, dalla FIT-CISL rappresentata da Salvatore  Tantillo,  dalla  Uiltrasporti  rappresentata  da Giuseppe Governale e Gaetano Megna, dall'UGL rappresentata da Gaetano Stagno;
 Mentre  risulta assente la segreteria regionale FAISA-CISAL, alla quale  verra' trasmesso per opportuna e dovuta conoscenza il presente accordo,  a  seguito di riunione convocata dall'ANAV Sicilia con nota prot.  n.  134/Sind.le  del 16 giugno 2005 per determinare, a livello regionale, le fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero, e' stato stipulato il seguente verbale.
 Le parti:
 Vista   la   legge   12 giugno  1990,  n.  146,  recante  norme sull'esercizio   del   diritto   di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali   e   sulla   salvaguardia   dei   diritti  della  persona costituzionalmente tutelati;
 Visto  l'art.  1  della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  che considera  servizi  pubblici  essenziali,  ai  fini del godimento del diritto costituzionalmente tutelato della liberta' di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;
 Vista  la  legge  11 aprile  2000,  n. 83, recante modifiche ed integrazioni  alla  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  in  materia di esercizio  del  diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di   salvaguardia   dei   diritti  della  persona  costituzionalmente tutelati;
 In attuazione della deliberazione n. 02/13 della Commissione di garanzia  per  l'attuazione  della  legge  sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge  n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale;
 Ritenuto  indispensabile regolamentare le modalita' di sciopero a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
 Considerati   gli   accordi   e   le   prassi   in  materia  di determinazione  delle  fasce  orarie dei servizi garantiti in fase di sciopero;
 Rilevato  che  a  tal fine occorre individuare due fasce per un totale  di  sei  ore,  coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le  quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree  rurali  e  montane,  aree  a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri), le parti concordano quanto segue:
 1. Individuazione delle fasce.
 Le   fasce   coincidenti  con  i  periodi  di  massima  richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le  quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree  rurali  e  montane,  aree  a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri) sono cosi' individuate:
 dalle ore 6 alle ore 9;
 dalle ore 13,30 alle ore 16,30.
 In  tali  fasce  orarie  il  servizio  all'utenza sara' garantito secondo  l'ordinario  programma  di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono  compromettere  la  completa  funzionalita' del servizio nelle fasce  garantite  e  la  pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.
 L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla  sicurezza  degli  utenti,  dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio, per cui i servizi amministrativi e gli impianti  di  officina  dovranno necessariamente essere coinvolti nei c.d.   «presidi   aziendali»   da   salvaguardare  anche  durante  lo svolgimento dello sciopero ovvero nelle attivita' di esercizio.
 2.  Procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  ed alla ripresa del servizio.
 Con  l'inizio  dell'astensione  dal lavoro i mezzi, completate le corse  gia'  iniziate,  saranno,  ove  previsto,  rimessati presso il deposito   aziendale,   ove   esistente,   oppure   in   altro  luogo convenzionalmente   utilizzato,   da  dove  saranno  riconsegnati  al personale   in   servizio   al  termine  dell'astensione  stessa  per riprendere il regolare esercizio dai rispettivi capolinea.
 3. Garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
 Durante  l'astensione  dal lavoro almeno un operatore di officina dovra'  presidiare  l'impianto  fisso al fine di prestare soccorso in caso  di  emergenza,  limitando  al massimo il disagio per l'utenza e garantendo la sicurezza d'esercizio.
 4.  Restano  validi  gli  accordi  aziendali  sottoscritti  dalle aziende  e  dalle  RSA  in  data  antecedente la stipula del presente accordo.  Gli  stessi dovranno essere trasmessi dalle aziende e dalle RSA  rispettivamente  all'ANAV  Sicilia  e  alle segreterie regionali delle OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo.
 5.  Le  aziende  e  le  RSA  che  stipuleranno  accordi aziendali successivi  al  presente  dovranno,  tempestivamente,  inviarne copia all'ANAV   Sicilia   e  alle  segreterie  regionali  delle  OO.SS.LL. stipulanti  il presente accordo al fine di permettere a queste ultime la predisposizione di imminenti proclamazioni di sciopero in coerenza con gli ultimi accordi aziendali.
 6.  Le proclamazioni di sciopero delle segreterie regionali delle OO.SS.LL.  stipulanti  il presente accordo saranno trasmesse all'ANAV Sicilia,   entro  i  termini  previsti  dalla  legge  n.  146/1990  e successive modifiche, che provvedera' ad informare le proprie aziende associate.
 7.  Tale accordo sara' trasmesso alla Commissione di garanzia per l'attuazione   della   legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali per i provvedimenti di competenza.
 La riunione termina alle ore 13,45.
 ANAV Sicilia: firmato
 FILT-CGIL: firmato
 FIT-CISL: firmato
 Uiltrasporti: firmato
 UGL: firmato
 VERBALE DI RIUNIONE
 Il  giorno 11 luglio 2005 alle ore 10,30 presso la sede dell'ANAV Sicilia  sita  in  Palermo,  via  Alessandro  Volta n. 44, tra l'ANAV Sicilia rappresentata dal presidente Mario D'Acquisto e dal direttore Antonio  Natale  e le segreterie regionali FILT-CGIL rappresentata da Gaetano   Bonavia,   FIT-CISL   rappresentata   da   Lillo  Sturiale, Uiltrasporti    rappresentata    da    Gaetano   Megna,   FAISA-CISAL rappresentata  da  Roberto  Lo Cascio ed UGL rappresentata da Gaetano Stagno, e' stato stipulato il presente verbale.
 Con riferimento al punto 6 dell'accordo siglato in data 23 giugno 2005,  relativo alla determinazione, a livello regionale, delle fasce orarie   dei   servizi  garantiti  in  caso  di  sciopero,  le  parti chiariscono  che  le  proclamazioni  di sciopero, cosi' come previsto dall'art.   7   della   deliberazione   provvisoria  n.  02/13  della Commissione  di  garanzia,  saranno  comunicate  dalle organizzazioni proclamanti  direttamente  alle  aziende  interessate. L'associazione ANAV  Sicilia sara' comunque informata della proclamazione al fine di fornire,  nello  spirito  generale  di informazione, un servizio alle proprie  aziende  associate,  senza  con  cio' sostituirsi al dettato dell'art.   2,   comma 1),  della  legge  n.  146/1990  e  successive modifiche, richiamato dall'art. 7 della deliberazione n. 02/13.
 ANAV Sicilia: firmato
 FILT-CGIL: firmato
 FIT-CISL: firmato
 Uiltrasporti: firmato
 FAISA-CISAL: firmato
 UGL: Firmato
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