| 
| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 maggio 2006 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   «Xagrid»   (anagrelide),   autorizzata   con   procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 93/2006). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale   «Xagrid»   (anagrelide),   autorizzata   con   procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 16  novembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con  il numero:       EU/1/04/295/001 0,5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 100 capsule. Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.
 IL DIRETTORE GENERALE
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 dicembre 2005;
 Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Xagrid»  debba  venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
 Alla  specialita'  medicinale  XAGRID (anagrelide) nella confezione indicata  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione nazionale:
 confezione:
 0,5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 100 capsule;
 A.I.C. n. 036745014/E (in base 10), 131CTQ (in base 32).
 Indicazioni  terapeutiche:  «Xagrid»  e'  indicato per la riduzione della   conta   piastrinica   elevata  nei  pazienti  a  rischio  con trombocitemia  essenziale, i quali mostrano intolleranza nei riguardi della  loro  attuale terapia, oppure la cui conta piastrinica elevata non  possa  essere  ridotta  a  un  livello accettabile con l'attuale terapia.
 Per  paziente  a rischio con di trombocitemia essenziale si intende un  paziente  che presenti una o piu' delle caratteristiche riportate di seguito: eta' &&62; 60 anni oppure: conta piastrinica &&62; 1000 x 109/l, oppure storia di eventi tromboemorragici.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La  specialita'  medicinale  «Xagrid»  (anagrelide) e' classificata come segue:
 confezione:
 0,5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 100 capsule;
 A.I.C. n. 036745014/E (in base 10), 131CTQ (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «H».
 Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 416,66 euro.
 Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 687,66 euro.
 Sconto  obbligatorio  del  5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
 Tetto di spesa (ex factory) di 5 milioni di euro.
 Validita' del contratto 12 mesi.
 In  caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto  automatico  sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.
 Ai  fini  del  monitoraggio  della  spesa, l'azienda dovra' inviare all'AIFA   Uff.  XI,  con  periodicita'  trimestrale,  il  numero  di confezioni  cedute  e  relativo  importo, distinti per singoli centri acquirenti     compilando    il    modulo    riportato    nel    sito www.agenziafarmaco.it
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP2:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile  in  ambiente  ospedaliero,  in  una  struttura  ad esso assimilabile  o  in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 4. Monitoraggio
 Ai  fini  dell'impiego  del  medicinale, per ciascun paziente e per ciascun  ciclo  di terapia, l'unita' operativa ospedaliera compila la scheda  di  rilevazione  dati,  di  cui  in  allegato e' riportato un fac-simile, che fa parte integrante della presente determinazione, la scheda  deve  essere inviata al servizio di farmacia che la trasmette trimestralmente all'Agenzia italiana del farmaco.
 Modalita'  di  trasmissione  ed eventuali modifiche e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito:
 www.agenziafarmaco.it
 |  |  |  | Art. 5. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al  decreto  del  21  novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 9 maggio 2006
 Il direttore generale: Martini
 |  |  |  | Allegato 
 ----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 21 della G.U. <----
 |  |  |  |  |