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| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Norme  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  Stato nelle sezioni ad opzione  internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 21). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,  con  il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca;
 Visto  il  Protocollo  culturale  tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002;
 Visto  l'Accordo  tra  l'Italia  e  la  Germania,  concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania;
 Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
 Visto  il  decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale e'   stato   emanato  il  regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20 novembre  2000, n. 429, con il quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 settembre 1998, n. 358, con il quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
 Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
 Vista  la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della  Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta  prova  e  la  durata  di essa, nonche' le materie oggetto del colloquio;
 Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che all'art.  22,  comma 7,  introduce  modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n. 6, relativo all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 7, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
 Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni  ed  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in esito al superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n.  9, recante criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16, concernente le  norme  per  lo  svolgimento  nell'anno scolastico 2005-2006 degli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Validita' del diploma
 Il  diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo   del   corso   di   studio   delle   sezioni  ad  opzione internazionale   tedesca  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico  e classico,  consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi  senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.
 |  |  |  | Art. 2. Commissioni giudicatrici
 Nelle  commissioni,  che  valuteranno  gli  alunni della sezione ad opzione  internazionale  di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza dei  commissari  di  tedesco  per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.
 E'  autorizzata  la  presenza  di  eventuali  osservatori,  inviati dall'Ambasciata  della  Repubblica  Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
 |  |  |  | Art. 3. Ammissione agli esami
 I  candidati  esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso  la  sezione  ad  opzione  internazionale  tedesca,  attesa la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
 |  |  |  | Art. 4. Prove di esame
 L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
 1)   La   prima   prova   scritta  e'  disciplinata  dal  decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore).
 2)  La  seconda  prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:
 per  l'indirizzo  linguistico  (durata  6  ore) si svolge in lingua inglese o francese, a scelta del candidato;
 per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica;
 per  l'indirizzo  classico  (durata  6  ore)  consiste nella versione dal greco.
 3)   La   terza   prova   scritta  e'  disciplinata  dal  decreto ministeriale n. 429/2000, citato nelle premesse.
 4)  La  quarta  prova  scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata  il  giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede  una  delle  seguenti  modalita' di svolgimento, a scelta del candidato, tra:
 discussione  di  un  testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da  un  testo  critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
 a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
 b) proposta  di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere,  confutare,  riformulare  o  riassumere  una  parte  o  la totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano;
 analisi  di  un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente  su  un  brano  attinto  dai  vari generi letterari (poesia, teatro,  racconto  breve,  saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
 c) due o tre domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
 d) due  o  tre  domande  di  analisi,  di  interpretazione  o  di commento,  idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;
 discussione    letteraria    (Literarische   Eroerterung), finalizzata  all'accertamento  e  alla  valutazione  della  personale cultura letteraria;
 5)  Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
 Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
 tedesco  seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere  un  testo  letterario  tratto  dalle  opere studiate durante l'anno.
 Esse  possono  essere  costituite  da  due  opere complete o da due raccolte  di  brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in  differenti  generi  letterari  o  in periodi storici diversi. Nel corso  dell'esposizione  il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica   del   passo   assegnatogli   evidenziandone   le  linee essenziali,   risponde  alle  domande  dell'esaminatore  sulle  varie caratteristiche   del   testo.   Il  candidato  ha  trenta  minuti  a disposizione per prepararsi;
 storia  in  lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia  natura  e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti  stessi.  Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni,   evidenziare  collegamenti,  individuare  tematiche  e sintetizzare l'argomento a lui proposto.
 Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.
 |  |  |  | Art. 5. Valutazione
 La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei  punti  previsti  per  la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito  il  punteggio  in  modo  autonomo per la terza prova e la quarta  prova,  determina  la  media  dei  punti,  che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
 |  |  |  | Art. 6. Rinvio
 Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale  relativo  ai  corsi sperimentali.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il Ministro: Moratti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 312
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