Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 febbraio 2006
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 19).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 6, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 7, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 9, recante criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16, concernente le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2005-2006 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
Decreta:
Art. 1.
Validita' del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.
 
Art. 2.
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
 
Art. 3.
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
 
Art. 4.
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
1) La prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore).
2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:
per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco.
per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica.
3) La terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.
4) La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in spagnolo.
Letteratura spagnola (durata 2 ore).
Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:
a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;
b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.
Storia (durata 2 ore).
Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:
a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
c) tema su un argomento storico.
5) Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.
 
Art. 5.
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.
 
Art. 6.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali.
Roma, 20 febbraio 2006
Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 310
 
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