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| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Norme  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 19). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,  con  il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca;
 Visto  il  protocollo  culturale  tra  l'Italia  e la Spagna del 30 ottobre 1997;
 Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
 Visto  il  decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale e'   stato   emanato  il  regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20 novembre  2000, n. 429, con il quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 settembre 1998, n. 358, con il quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
 Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
 Vista   la   nota  del  2  marzo  1999  dell'Ambasciata  di  Spagna concernente i contenuti della quarta prova;
 Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che all'art.  22,  comma 7,  introduce  modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n. 6, relativo all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 7, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
 Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni  ed  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in esito al superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n.  9, recante criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16, concernente le  norme  per  lo  svolgimento  nell'anno scolastico 2005-2006 degli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Validita' del diploma
 Il  diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo   del   corso   di   studio   della   sezione  ad  opzione internazionale  spagnola  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico  e classico,  consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli  alle  stesse  condizioni  degli  studenti  spagnoli,  senza obbligo,  per  gli  alunni  interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.
 |  |  |  | Art. 2. Commissioni giudicatrici
 Nelle  commissioni,  che  valuteranno  gli  alunni della sezione ad opzione  internazionale  di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza dei  commissari  di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.
 E'  autorizzata  la  presenza  di  eventuali  osservatori,  inviati dall'Ambasciata  di  Spagna,  senza  alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
 |  |  |  | Art. 3. Ammissione agli esami
 I  candidati  esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso  la  sezione  ad  opzione  internazionale  spagnola, attesa la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
 |  |  |  | Art. 4. Prove di esame
 L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
 1)   La   prima   prova   scritta  e'  disciplinata  dal  decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore).
 2)  La  seconda  prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:
 per  l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
 per  l'indirizzo  classico  (durata  6  ore)  consiste nella versione dal greco.
 per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica.
 3)   La   terza   prova   scritta  e'  disciplinata  dal  decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.
 4)  La  quarta  prova  scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno  successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due  parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in spagnolo.
 Letteratura spagnola (durata 2 ore).
 Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:
 a) analisi   di   un  testo  letterario  scelto  fra  le  letture obbligatorie  dell'ultimo  anno,  seguita  da  un  commento critico e stilistico  del  brano  che  evidenzi  anche  il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;
 b) risposta  a  due  domande:  una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.
 Storia (durata 2 ore).
 Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:
 a) analisi  e  risposta  a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
 b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
 c) tema su un argomento storico.
 5)  Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto  del  Presidente della Repubblica n. 323/1998. Esso, inoltre, prevede   domande  in  spagnolo,  formulate  dalla  commissione,  sui contenuti  del  programma  della  materia  veicolata  in  tale lingua nell'ultimo anno.
 |  |  |  | Art. 5. Valutazione
 La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei  punti  previsti  per  la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito  il  punteggio  in  modo autonomo per la terza e la quarta prova,  determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.
 |  |  |  | Art. 6. Rinvio
 Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale  relativo  ai  corsi sperimentali.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il Ministro: Moratti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 310
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