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| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Norme  per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo. (Decreto n. 18). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,  con  il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca;
 Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
 Visto  il  decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale e'   stato   emanato  il  regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20 novembre  2000, n. 429, con il quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 settembre 1998, n. 358, con il quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato:
 Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
 Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che all'art.  22,  comma 7,  introduce  modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
 Vista   la   nota  n.  1045  del  6 novembre  1997,  con  la  quale l'Ambasciata   di  Francia  in  Roma  conferma  la  disponibilita'  a rilasciare   l'attestazione  di  acquisita  competenza  della  lingua francese  ai  candidati  agli  esami  di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n. 6, relativo all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 7, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
 Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni  ed  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in esito al superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n.  9, recante criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16, concernente le  norme  per  lo  svolgimento  nell'anno scolastico 2005/2006 degli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
 Premesso  che  l'esame  di  Stato  anche  per  le  sezioni di liceo classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi attribuito  secondo quanto stabilito dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425  e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
 Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare con norme particolari lo svolgimento  degli  esami  di  Stato  nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificita' del corso di studi svolto;
 Decreta:
 Art. 1.
 Prove di esame
 L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.
 1)   La   prima   prova   scritta   e'   strutturata  secondo  le caratteristiche  previste dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41.
 2)  La  seconda  prova  scritta  riguarda la disciplina «lingue e letterature classiche».
 Sono  proposti  ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una  sintesi  del  loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione.
 I  candidati  debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario;
 3)   La   terza   prova   scritta   e'   strutturata  secondo  le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 429/2000.
 4)  Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
 5)  I candidati delle sezioni di liceo classico europeo, ai quali sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata dall'Ambasciata  di  Francia,  debbono superare le seguenti prove, il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di Stato:
 a) una  prova  scritta  (durata  6  ore),  in  lingua francese, effettuata dal candidato a scelta fra tre modalita' di svolgimento:
 - «Etude   d'un  texte  argumentatif»,  vertente  su  un  brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
 questionario  contenente  tre  o quattro domande precise e graduali  volte  a  guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
 proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a  discutere,  confutare,  riformulare  o  riassumere  una parte o la totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano.
 - «Etude  d'un  texte litteraire», vertente su un brano attinto dai   vari   generi   letterari   (poesia,  teatro,  racconto  breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
 due  o  tre  domande  volte a guidare l'esame metodico del brano;
 due  o  tre  domande  di  analisi, di interpretazione o di commento,  idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.
 - «Composition  française», finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.
 b) Il  colloquio,  relativamente  alla  disciplina veicolata in francese  (storia,  geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e il  commento  di  documenti  di  varia  natura  e la conoscenza della letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di corso.
 A  tal  fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario  tratto  dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere  costituite  da  due opere complete o da due raccolte di brani d'autore,  relativi  ad  una  stessa  tematica presente in differenti generi   letterari   o   in   periodi   storici  diversi.  Nel  corso dell'esposizione,  il  candidato,  dopo  aver  eseguito  una  lettura sistematica   del   passo   assegnatogli   evidenziandone   le  linee essenziali,   risponde  alle  domande  dell'esaminatore  sulle  varie caratteristiche   del   testo.   Il  candidato  ha  trenta  minuti  a disposizione per prepararsi.
 |  |  |  | Art. 2. Commissioni giudicatrici
 Qualora  il  consiglio  di  classe  in  sede  di  designazione  dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese  e  quello  della  disciplina  veicolata  in tale lingua, il dirigente  scolastico  designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie  competenze.  Essi  procedono,  sotto  la  vigilanza ed il coordinamento  del  presidente  della  commissione,  all'espletamento dell'esame  finalizzato  al  conseguimento  dell'attestation,  le cui prove  sono  comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente:
 la  prova  scritta  il giorno successivo a quello previsto per la terza  prova;  il  colloquio  in  prosecuzione di quello previsto per l'esame   di   Stato.   E'   autorizzata  la  presenza  di  eventuali osservatori,  inviati  dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
 |  |  |  | Art. 3. Ammissione agli esami
 I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato  presso  la  sezione  di  liceo  classico  europeo,  attesa  la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
 |  |  |  | Art. 4. Rinvio
 Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale  relativo  ai  corsi sperimentali.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il Ministro: Moratti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 309
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