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| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio  di  istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2005-2006. (Decreto n. 16). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,  recante  norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Visto  l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  per  il  quale  le commissioni di esame nei Conservatori di musica  sono  composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri esterni;
 Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,  con  il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18 settembre  1998, relativo  alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio, negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  con  il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 Visto  il  decreto  ministeriale  in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente  le  caratteristiche  formali  generali della terza prova scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
 Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26 giugno 2000, n. 234, regolamento  recante  norme  in  materia  di curricoli nell'autonomia delle  istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
 Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2002)»,  che  all'art.  22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
 Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita'  di  svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore;
 Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 6, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
 Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 7, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n.  9, recante criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto il decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano n.  14  del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della terza  prova  scritta,  «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
 Ravvisata  l'esigenza  di  dettare  disposizioni per lo svolgimento degli  esami  di  Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi  dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate  dal  primo  comma  dell'art.  1  del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2005-2006;
 Decreta:
 Lo  svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di  istruzione  secondaria  superiore, nelle classi sperimentali gia' autorizzate  ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  e  confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale  26 giugno  2000,  n.  234,  e' disciplinato, per l'anno scolastico 2005-2006, come segue.
 Art. 1.
 Candidati esterni
 1.  I  candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato  presso  istituti  statali  o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali  di  ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi  relativi  all'indirizzo  sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
 2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso  gli  istituti  statali  o  paritari  ove funzionano indirizzi sperimentali  linguistici  hanno  facolta'  di  sostenere  gli esami, compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con decreto Ministeriale  31 luglio  1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
 3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi   sperimentali   ove   e'  attivato  il  c.d.  «Progetto  Sino» dell'istruzione tecnica. I candidati esterni, che siano stati ammessi alla  classe  terminale  di  un corso del citato progetto, sostengono l'esame  di  Stato  per  il corso ordinario. Gli stessi, se ammessi a classe  precedente  l'ultima  di  un  corso  del  medesimo  progetto, sostengono l'esame preliminare nella specie dell'esame di idoneita' e non anche delle prove integrative.
 |  |  |  | Art. 2. Validita'  dei  diplomi  dei  corsi  sperimentali  di  ordinamento  e struttura
 1.  Con il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 6 che individua la  materia  oggetto  della  seconda  prova  scritta e con il decreto ministeriale  26 gennaio  2006,  n.  7  che  determina  il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento  e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
 2.  Il  diploma  conseguito  al  termine  di  un  corso  di  studio quinquennale    ad   indirizzo   artistico   e'   comprensivo   anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della  legge  11 dicembre  1969,  n.  910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
 3.  I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art.  278  del  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297 e confermati   dall'art.  1,  primo  comma,  del  decreto  Ministeriale 26 giugno  2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
 |  |  |  | Art. 3. Sperimentazioni di solo ordinamento
 Negli  istituti  che  attuano  sperimentazioni  «autonome»  di solo ordinamento  o  «non  assistite»  (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni  «assistite»  (dette  anche  coordinate)  le prove si svolgono  secondo  le  modalita'  previste  per  le  classi dei corsi ordinari  e  vedono  sulle discipline che, relativamente alla seconda prova  scritta,  sono  indicate  nel  decreto ministeriale 26 gennaio 2006,  n. 6 e che, per le restanti prove scritte e il colloquio, sono quelle  individuate  quali oggetto d'esame dai Consigli di classe, ai sensi  del  comma 2,  dell'art.  1  e dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del decreto  ministeriale  26 gennaio 2006, n. 7 e sui relativi programmi di insegnamento.
 2.  Nei  predetti  istituti  i  candidati esterni, nella domanda di partecipazione  agli  esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli  esami  sui  programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
 3.  Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della  seconda  prova  scritta  (ad  esempio  la matematica del Piano Nazionale  Informatica  nei licei scientifici) la prova di esame vede sui contenuti specifici di tale materia.
 4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le sperimentazioni  consistenti  nell'aggiunta  di  una  seconda  lingua straniera  nei  licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera  puo'  essere  oggetto  d'esame, sia in sede di terza prova scritta  che  di  colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente  in  possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
 |  |  |  | Art. 4. Documento del Consiglio di classe
 Per   l'elaborazione   del   documento  del  Consiglio  di  classe, finalizzato  alla  predisposizione della terza prova scritta, nonche' alla  connessa  illustrazione  dei  contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche  seguite  nella  sperimentazione,  valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
 |  |  |  | Art. 5. Aree disciplinari
 Tenuto  conto  della  diversa  strutturazione  dei  piani di studio relativi  alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi   non   sempre   sono  riconducibili  nell'ambito  delle  aree disciplinari  previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358  per  i  corsi  ordinari,  i  Consigli  di  classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I  criteri  di  individuazione  di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Adempimenti preliminari delle Commissioni
 Nelle  scuole  legalmente  riconosciute  e  pareggiate,  abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le commissioni si insediano due giorni  prima  dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro   dei   progetti   sperimentali  attuati.  A  tal  fine  le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
 - esame  del  documento  del  Consiglio  di  classe  previsto dal comma 2  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,  n.  323,  con  particolare riferimento ai contenuti specifici   della   sperimentazione  ed  ai  risultati  raggiunti  in relazione agli obiettivi prefissati;
 - riscontro   di   eventuali   lavori   realizzati  dagli  alunni singolarmente o in gruppo;
 - esame  di  tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera   scolastica   di   ciascun  alunno,  rilevata  dal  credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
 2.  Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente  comma,  le  commissioni  si  insediano  il  giorno  prima dell'inizio delle prove scritte.
 |  |  |  | Art. 7. Prove d'esame
 Per  quel  che  concerne  la  prima  e  la terza prova scritta e il colloquio  valgono  le  disposizioni  relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
 2.   La  seconda  prova  scritta,  che  per  i  corsi  sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata puo'  essere  grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti  il  corso  di studio per le quali le disposizioni in materia  di  sperimentazione  prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
 Per  l'anno  scolastico  2005-2006,  la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vedere anche su disciplina o  discipline  per  le  quali il relativo piano di studio non preveda verifiche   scritte.  Sempre  per  l'anno  scolastico  2005-2006,  la disciplina  o  le  discipline  oggetto  di seconda prova scritta sono indicate  nel  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 6, corredato, ove  necessario,  di  note  contenenti indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
 3.  La  prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio.  Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il  tempo  occorrente  per  la  relativa  realizzazione,  ha  una sua autonoma  connotazione  e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi'  in  tempi  diversi  e  con  docenti  esterni  specialisti  in relazione   alle   diverse  tipologie  di  strumento,  come  previsto dall'art. 252, comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 citato nelle premesse.
 Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti  corrispondenti  alle  tipologie  di strumento oggetto della prova  stessa,  sono  convocati  secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
 Sempre   in   rapporto  alla  particolare  natura  della  prova  di strumento,  il  Presidente  della commissione viene individuato tra i musicisti  che  operano  in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
 L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato nella  certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 luglio  1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
 4.  Per  l'anno  scolastico  2005-2006,  i candidati provenienti da corsi  sperimentali  di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione   stessa   e   in   presenza   di  crediti  formativi riconosciuti  -  tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso  di  studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione  all'esercizio  di  libere  professioni  -  siano  stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono,  a  richiesta,  essere  esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito  della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.
 |  |  |  | Art. 8. Rinvio
 Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il Ministro: Moratti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 308
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