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| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 26 gennaio 2006 |  | Criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei presidenti  e  dei  componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi  dei  corsi  di studio di istruzione secondaria superiore. (Decreto n. 9). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,  recante  norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,  con  il quale e' stato emanato il Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
 Visto  il  decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalita'  e  i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami  di  Stato  ai  commissari  esterni  e  le modalita' di nomina, designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria superiore;
 Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che all'art.  22,  comma 7,  introduce  modifiche all'art. 4 della citata legge  n.  425  in materia di composizione delle commissioni di esami operanti presso le scuole statali e paritarie;
 Atteso  che  le  disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio  2001,  n.  104  sono  ancora in vigore limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
 Decreta:
 Art. 1.
 Nomina e formazione delle commissioni
 1.  Nelle  scuole  statali e paritarie le commissioni di esami sono composte   da  un  presidente  esterno  all'Istituto  e  dai  docenti designati  dai  competenti consigli di classe, nel numero fissato per ciascun  indirizzo  di studio e con le modalita' previste dal decreto ministeriale  con  il  quale  e'  determinato,  per l'anno scolastico 2005/2006, il numero dei componenti delle commissioni di esami.
 2.   Nelle   scuole   legalmente   riconosciute   e  pareggiate  le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal succitato decreto  ministeriale,  sono  composte,  oltre  che  da un presidente esterno  all'istituto,  per  il  50 per cento da docenti delle classi medesime,  designati  dai  competenti  consigli  di  classe e, per il restante  50  per  cento,  da  docenti appartenenti alla classe della scuola   statale   o   paritaria  alla  quale  la  classe  legalmente riconosciuta o pareggiata e' stata abbinata.
 3.  Il  presidente  e  i  commissari  sono  nominati  dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
 4. E' nominato un presidente per ogni sede di esame.
 |  |  |  | Art. 2. Criteri di nomina dei Presidenti
 Il  presidente  e'  nominato  tra  il personale dirigente e docente della  scuola  secondaria  superiore,  secondo  il seguente ordine di precedenza:
 a) dirigenti   di   istituti   statali   d'istruzione  secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e  degli educandati femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 b) docenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato di istituti  statali  d'istruzione  secondaria superiore compresi in una graduatoria  di  merito  nei  concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;
 c) docenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per  almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
 d) docenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per  almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico  di  collaboratore  del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
 e) docenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato di istituti  statali  di  istruzione  secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
 |  |  |  | Art. 3. Fasi territoriali di nomina dei presidenti
 1.  Le nomine dei presidenti sono effettuate, seguendo nell'ordine, le sotto elencate fasi territoriali:
 A)   -   per   i  dirigenti  scolastici  d'istituto  d'istruzione secondaria   superiore,  ivi  compresi  i  dirigenti  scolastici  dei convitti  nazionali  e  degli  educandati  femminili  e  i  dirigenti scolastici  di  istituti  comprensivi  nei  quali funzionano corsi di istruzione secondaria superiore:
 - nei   comuni   della  regione  di  servizio,  nell'ordine  di preferenze espresse;
 - d'ufficio  in  altri  comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse.
 B)  -  Per  i docenti aventi titolo alla nomina di presidente, di cui alle lettere b), c), d), e), dell'art. 2:
 - nei   comuni   della  regione  di  servizio,  nell'ordine  di preferenze espresse;
 - d'ufficio  in  altri  comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse.
 C)  -  Per  tutte  le  categorie  di personale avente titolo alla nomina a presidente:
 - d'ufficio su tutte le altre sedi della regione di servizio.
 2.  Relativamente  alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia,  l'ordine  di  assegnazione sia per i dirigenti scolastici sia  per  i  docenti  e'  quello di cui alla tabella di viciniorita', utilizzata  per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della  provincia,  a  partire  dal  comune  di servizio. Ove si renda necessario    procedere    alla   nomina   fuori   dalla   provincia, l'assegnazione   alle  sedi  della  regione  viene  disposta  secondo l'ordine  di vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia  limitrofa  a  quella cui appartiene il comune di servizio, eventualmente indicata come piu' gradita.
 |  |  |  | Art. 4. Preferenze a parita' di condizioni
 La  preferenza  nella nomina, a parita' di condizione e nell'ambito di  ciascuna  fase  territoriale  di  nomina  di  cui  all'art. 3, e' determinata  dall'anzianita'  di  servizio  di ruolo, compresa, per i dirigenti  scolastici,  quella  maturata  nel  precedente servizio di ruolo in qualita' di docente.
 A  parita'  di  tutte  le  condizioni, la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.
 |  |  |  | Art. 5. Impedimento ad espletare l'incarico
 1.  Non e' consentito di rinunciare all'incarico o lasciarlo, anche in  caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
 2.  L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve   essere   comunicato   immediatamente   al  direttore  generale dell'ufficio  scolastico della regione in cui ha sede la commissione, il  quale  dispone  subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
 3.  L'impedimento  a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve   essere   comunicato   immediatamente   al   proprio  dirigente scolastico,  il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
 4.  La  documentazione  comprovante  i motivi dell'impedimento deve essere   prodotta   dai   dirigenti   scolastici   e   dai   docenti, rispettivamente,   al   direttore  generale  dell'ufficio  scolastico regionale  e  al  proprio  dirigente  scolastico,  entro  tre  giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
 |  |  |  | Art. 6. Preclusioni alla nomina
 I Presidenti non possono essere nominati nelle commissioni di esami operanti  nella  scuola  di  servizio,  nelle  scuole  del  distretto scolastico  della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio  negli  ultimi  due  anni  e  nelle  scuole ove abbiano gia' espletato  per  due volte consecutive nei due anni antecedenti quello in corso l'incarico di presidente o commissario.
 |  |  |  | Art. 7. Docenti part-time
 I  docenti  con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno facolta', qualora  si  trovino  in  una  delle condizioni previste dall'art. 2, lettere b),  d),  e),  di presentare la scheda di partecipazione agli esami  come  presidenti.  Qualora  vengano  nominati,  sono  tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a  tempo  pieno  e  ai  medesimi  vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso  trattamento  economico  che percepirebbero senza la riduzione dell'attivita'   lavorativa.   I   medesimi  docenti  possono  essere designati a svolgere la funzione di commissario della classe.
 |  |  |  | Art. 8. Divieti di nomina
 1.  Non  si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
 a) qualsiasi  tipo  di  assenza  o  di aspettativa, sempre che si preveda  il  rientro  in  servizio  in  epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
 b) collocamento  fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi  dell'art.  17,  comma  5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della Scuola (Quadriennio giuridico 2002-2005);
 c) astensione  obbligatoria  e  facoltativa  dal lavoro, ai sensi della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;
 d) aspettativa o distacco sindacale.
 2.  Non  si  da'  luogo  alla  nomina  a  presidente  del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno  scolastico  in  corso  o  in  quello precedente ovvero che risulti   indagato   o   imputato  per  reati  particolarmente  gravi comportanti  incompatibilita'  con la nomina stessa o che si sia reso autore  di  comportamenti  scorretti  nel  corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare.
 |  |  |  | Art. 9. Sostituzioni
 1.   I   direttori   generali  degli  uffici  scolastici  regionali provvedono  alla  sostituzione  dei  Presidenti impediti ad assolvere l'incarico,   tenendo  conto,  ove  possibile,  dell'elenco  dei  non nominati,  distinto  per sede di servizio, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
 2.   Il  dirigente  scolastico,  al  fine  della  sostituzione  dei commissari impediti ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunita' di designare  un  docente  della  stessa materia dello stesso corso o di altra  classe  di diverso corso o un docente di altra materia d'esame della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso  del  medesimo  istituto,  anche se il docente prescelto svolge detta funzione in altra commissione della stessa sede.
 3.  Qualora  cio'  non  si renda possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nella graduatoria d'istituto della stessa materia  del  commissario  da  sostituire  o,  in  mancanza, di altra materia d'esame della classe.
 4.  Nelle  operazioni  di  sostituzione  deve  essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta.
 |  |  |  | Art. 10. Regioni e Province autonome
 1.  Per  la  regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente  decreto in quanto compatibili con il disposto dell'art. 21, comma 20-bis  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
 2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e  Bolzano  previste,  rispettivamente,  dall'art.  8 del decreto del Presidente  della  Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art.  4  del  decreto  legislativo  24 luglio  1996,  n.  433  e dall'art.  11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,  n.  89,  come  modificato  dall'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
 Roma, 26 gennaio 2006
 Il Ministro: Moratti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 307
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