Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
ORDINANZA 20 febbraio 2006 |
Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006). (Ordinanza n. 22). |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione (attualmente Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami; Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono costituite da docenti dell'istituto e da uno o due componenti esterni; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato «Regolamento»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta; Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le «caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21; Visto il decreto ministeriale n. 104 del 25 gennaio 2001 «Regolamento sulle modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 9 «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni d'esame.»; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16 «Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali, per l'anno scolastico 2005/2006»; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto l'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista l'ordinanza ministeriale n. 62 dell'11 luglio 2005 sul calendario scolastico per l'anno scolastico 2005/2006; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato decreto legislativo n. 258/1999; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, art. 1 «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista la circolare ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia; Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sui secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5 e l'art. 14, commi 4, 5. Ordina: Art. 1 Inizio della sessione di esame 1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2005/2006, la sessione inizia il giorno 21 giugno 2006. |
| Art. 2. Candidati interni 1. Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale; b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2; c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale; d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2. 2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica. 3. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, hanno cessato di avere applicazione le disposizioni, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di abbreviazione di un anno per rinvio del servizio militare di leva, in conseguenza della sospensione dell'obbligo di leva, a decorrere dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226. |
| Art. 3. Candidati esterni 1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale; e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente; b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'eta'; c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3; d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti; e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attivita' caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento. 4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneita' a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non piu' esistenti: amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l'indirizzo giuridico-economico-aziendale dell'attuale ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneita' o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare nella specie dell'esame di idoneita' e non anche dell'esame integrativo. 5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto tecnico per le attivita' sociali, indirizzo dirigenti di comunita' e di istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attivita' sociali-indirizzo dirigenti di comunita', il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia e' consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e' ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il loro superamento costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia. 6. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o livello equivalente, e' subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. 7. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 8. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi. 9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. 10. Non e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo. 11. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al successivo art. 4, comma 7. La tipologia di esame di Stato per la quale sostenere le prove e' prescelta dal candidato. Quando ad una medesima tipologia di diploma si perviene attraverso percorsi differenziati e' il candidato che sceglie lo specifico percorso sul quale sostenere gli esami, restando precluso all'Amministrazione di variare unilateralmente le scelte effettuate dal candidato stesso. |
| Art. 4. Sedi degli esami 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari e i cinque licei linguistici riconosciuti con legge: a) civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano; b) civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» di Genova; c) istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano; d) liceo linguistico femminile «S. Caterina da Siena» di Venezia Mestre; e) liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo. 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 8, comma 3, del relativo regolamento. La sede di prima preferenza per il candidato esterno e' il comune di residenza. Le relative istanze vanno rivolte dai candidati ad un istituto della tipologia prescelta all'interno del comune. Ove non e' esistente in tale ambito territoriale, l'istituto sara' individuato dai candidati stessi a livello provinciale e, in caso di ulteriore inesistenza, a livello regionale. Qualora si tratti di indirizzi di studi a limitata e disomogenea diffusione sul territorio nazionale, le istanze di partecipazione agli esami di Stato sono rivolte al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della propria regione, il quale, acquisita ogni utile notizia, provvedera' a trasmetterle ad altro Ufficio regionale per l'assegnazione della sede. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli Istituti tecnici per le attivita' sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al presente articolo, comma 19. Gli interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto statale o paritario. 5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000. 6. Il candidato che, per situazioni personali, sopravvenute o gia' esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravita' ed eccezionalita', abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in un comune, provincia o regione diversi da quelli della residenza anagrafica, dovra' presentare all'Istituto, al quale aveva gia' inoltrato la domanda, apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al principio della territorialita' delle istanze come disciplinate dal precedente comma 4. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale. Ove le situazioni personali che giustificano la deroga siano gia' sussistenti al momento della presentazione dell'istanza, la loro permanenza dovra' essere confermata nel periodo dal 20 febbraio al 20 marzo 2006. Il Dirigente scolastico trasmette al Direttore generale della regione in cui e' ubicata la localita' della nuova sede di esame, informandone l'interessato, la domanda, a suo tempo presentata dal medesimo, nonche' la richiesta di spostamento di sede, corredate della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. Il Direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale regionale assegna la domanda all'istituto che ha individuato, informandone contestualmente l'interessato. Il Capo d'istituto, al quale e' stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, il Direttore generale regionale restituisce la domanda all'istituto originariamente prescelto, informandone il candidato. Qualora la particolare situazione personale comporti la rappresentazione di dati sensibili tutelati dalla normativa sulla privacy, gli interessati rappresenteranno le relative circostanze mediante rapporto diretto con il Direttore generale territorialmente competente per evitare la circolazione di notizie riservate. 7. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari, ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno facolta' di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto SIRIO» dell'istruzione tecnica. I candidati esterni, che siano stati ammessi alla classe terminale di un corso del citato progetto, sostengono direttamente l'esame di Stato per il corso ordinario. Gli stessi, se ammessi a classe precedente l'ultima di un corso del medesimo progetto, sostengono l'esame preliminare nella specie dell'esame di idoneita' e non anche delle prove integrative. 8. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 9. Il dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati (art. 4, comma 4, legge n. 425/1997), verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di candidati esterni, non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, del cinquanta per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale; valuta, poi, l'esistenza di idonea ricettivita' dell'istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. I Direttori generali regionali verificheranno che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza. 10. Il dirigente scolastico deve trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, ai fini della successiva assegnazione - tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto - le domande dei candidati esterni non accoglibili, in quanto non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 6, 9. 11. Il Direttore generale regionale competente, cui sono state trasmesse le domande dei candidati esterni, secondo quanto previsto dal precedente comma 10, ai fini della loro successiva assegnazione, procede come segue: a) d'intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dello stesso indirizzo d'esame del comune o della provincia, alle quali intende assegnare i candidati, trasmette loro le relative domande, avendo cura di non superare il predetto limite del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni; b) nel caso in cui per il numero di candidati esterni non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, puo' costituire commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, secondo quanto prescrive il gia' richiamato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005; c) ove non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni delle lettere a), b), attribuisce le domande in eccedenza - secondo le indicazioni teste' espresse - ad istituto o istituti dello stesso indirizzo d'esame di province vicine. Nell'attivita' di redistribuzione delle istanze eccedenti i Direttori degli uffici scolastici regionali dovranno tener conto dello specifico percorso formativo scelto dai candidati secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 11, individuando la scuola piu' vicina alla residenza degli stessi nella quale e' presente il percorso formativo richiesto, anche se questa fosse la stessa scuola alla quale le istanze erano state originariamente presentate. 12. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo della provincia o di province vicine, i Direttori generali regionali - di intesa con i dirigenti scolastici degli istituti interessati - dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. 13. In tale situazione, i Direttori generali regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base: - alla piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni; - alla maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. I commissari sono designati dal dirigente scolastico dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita' di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In tale situazione, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato. Il dirigente scolastico comunica al Direttore generale regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore generale regionale dovra' reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza dei docenti competenti per le prove scritte e di quelli competenti per le materie caratterizzanti l'indirizzo di studi. Il presidente delle commissioni di esame di Stato e' quello nominato dal Direttore generale regionale per la sede d'esame dell'istituto statale. Per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il dirigente scolastico comunica al Direttore generale regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore generale regionale dovra' reperire i commissari mancanti. Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame. Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere apposta la specifica «Solo sede d'esame». Resta fermo che il rilascio del diploma compete al presidente della commissione ovvero, su sua delega, al dirigente scolastico. 14. Nei casi previsti dal presente articolo, commi 11, 12, 17, il Direttore generale regionale da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. L'istituto cedente deve trasmettere all'istituto di assegnazione il programma del corso di studi. 15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreche' non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono sostenere gli esami in scuole paritarie, che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 16. I Direttori generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 18. Per gli esami negli istituti legalmente riconosciuti, i componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame degli istituti medesimi. 19. Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di comunita' 19.1. Presentazione delle domande. I candidati presentano domanda ad un solo istituto statale o paritario ubicato nel comune o nella provincia di residenza. Tenuto conto che le commissioni con soli candidati esterni possono essere costituite unicamente presso istituzioni scolastiche statali, tale istituto e' da identificare: a) se esistente, in un ITAS con lo specifico indirizzo («Dirigenti di comunita»), anche se privo di classi terminali; b) in subordine, in un ITAS privo dello specifico indirizzo, sempreche' risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale di ordinamento e struttura, anche se privo di classi terminali; c) qualora non esista un ITAS, il Direttore generale regionale individua - d'intesa con il dirigente scolastico interessato - altro istituto, di diverso tipo od ordine scolastico, anche se non impegnato in esami di Stato, del comune o della provincia di residenza, tenendo presente: - la piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni; - la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo anche ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato; - la materiale capienza dei locali. I candidati possono conoscere l'istituto di presentazione presso l'Ufficio scolastico regionale. Le domande presentate fuori dalla provincia di residenza vengono subito trasmesse dall'istituto ricevente all'istituto, individuato dal Direttore generale regionale competente per territorio, informandone gli interessati. 19.2. Modalita' di assegnazione. a) - ITAS con specifico indirizzo e con classi terminali. I Capi degli istituti statali e paritari, con lo specifico indirizzo, assegnano i candidati esterni alle classi terminali, osservando il limite invalicabile del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni. Per la individuazione delle domande eccedenti il predetto limite i dirigenti scolastici tengono conto del loro ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto. I Capi degli istituti devono trasmettere le domande eccedenti il predetto limite percentuale al Direttore generale regionale, che provvede - d'intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui al primo capoverso e alla lettera b) - alla loro distribuzione superando il limite percentuale ovvero formando commissioni di soli candidati esterni, ma in questa ultima ipotesi unicamente presso istituti statali. b) - ITAS con specifico indirizzo senza classi terminali - ITAS senza specifico indirizzo - Istituto di altro tipo od ordine scolastico. Il Direttore generale regionale, previa ricognizione del numero di domande acquisite da ITAS con lo specifico indirizzo senza classi terminali, da ITAS senza lo specifico indirizzo oppure da istituto di altro tipo od ordine scolastico, costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, sia ai fini degli esami preliminari che degli esami di Stato, purche' trattasi di istituti statali. 19.3. Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame. Qualora per l'eccessivo numero di candidati, si renda necessario individuare ulteriori istituti, oltre quello/ quelli gia' individuati per la presentazione delle domande, che, per effetto dei criteri gia' indicati, costituiscono sede di esame, i Direttori generali regionali procedono osservando i medesimi criteri. 19.4. Programma d'esame. Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi e' costituito dall'attivita' didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio. Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento e' individuata dal dirigente scolastico. Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra e' costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sui sito internet: http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato-quadro normativo 1999/2000). 19.5. Diplomi e certificazioni. Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo, i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno l'apposizione specifica: «Solo sede d'esame». Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura «diploma di Istituto tecnico per attivita' sociali - Indirizzo: Dirigente di comunita». |
| Art. 5. Presentazione delle domande 1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2005. La domanda dei candidati esterni deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresi', della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22. 2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata entro il 31 maggio 2006. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto. 4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2006. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al dirigente scolastico. Si precisa, altresi', che il suddetto termine e' di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami, sempre che, come dispone l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, siano stati valutati in sede di scrutinio finale. 5. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2006. 6. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2006. 7. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che e' tenuto a verificare la completezza e la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. 8. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale puo' prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2005. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonche' i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. |
| Art. 6. Documento del Consiglio di classe 1. I Consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. 2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonche' ogni altro elemento che i Consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attivita' integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attivita' poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. 4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 e' integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e' scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi. 5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonche' alla partecipazione attiva e responsabile degli anni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998. 6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse puo' estrarne copia. |
| Art. 7. Esame preliminare dei candidati esterni 1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'doneita' all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva. 2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito. 3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarita' dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilita' dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari. 5. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al Consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e' stato assegnato. Il Consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. 6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari. 7. Ferma restando la responsabilita' collegiale, il Consiglio di classe puo' svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede. 8. Il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. 9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. 10. I candidati esterni provvisti di idoneita' o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare. 11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo' valere, a giudizio del Consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneita' ad una delle classi precedenti l'ultima. 12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato. |
| Art. 8. Credito scolastico 1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti. 3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico e' attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento. 4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita' (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturita', il credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneita' alla penultima e/o alla terzultima classe. 5. Negli istituti professionali, i Consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attivita' che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime. 6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, puo' motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e' pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. 8. Il credito scolastico per i candidati esterni e' attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7 della presente ordinanza. Esso e' pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta. 9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, pero', non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneita' alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno. 10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneita', il credito scolastico e' attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di idoneita' ne' abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 2 per anno. |
| Art. 9. Crediti formativi 1. Per l'anno scolastico 2005/2006, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49. 2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2006 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nei casi di attivita' svolte presso pubbliche amministrazioni. 3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perche' possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi. |
| Art. 10. Commissioni d'esame 1. Per l'anno scolastico 2005/2006, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001, n. 104, integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 9, concernente i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. |
| Art. 11. Sostituzione dei componenti le commissioni 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola. 2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operativita' delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 9. 4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. 5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte. |
| Art. 12. Diario delle operazioni e delle prove 1. Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 19 giugno 2006 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale o paritario medesimo. 2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di eta', dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario. 3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita' di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni. 4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attivita' delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente medesimo provvede altresi' a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresi', l'opportunita' di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La relativa delibera puo' essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella dell'insediamento. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determinera' il calendario definitivo delle operazioni delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti. 5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalita' delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformita' di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. 6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza. 7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2005/2006 e' il seguente: - prima prova scritta: 21 giugno 2006, ore 8,30; - seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 22 giugno 2006, ore 8,30. Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non piu' di cinque giorni. Poiche' uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno; - terza prova scritta: 26 giugno 2006: ciascuna commissione, entro il 24 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del Consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 26 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessita' della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione puo' avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro i due giorni successivi al termine della seconda prova scritta. La Commissione terra' in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, valutando anche la possibilita' di riservare alle stesse tempi piu' lunghi di quelli ordinari. 8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte. 9. La data di inizio dei colloqui e' stabilita, per ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8. 10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalita' stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento. 11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque. 12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni da' notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. 13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 5 luglio 2006, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 6 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo. 14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva. 15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e' effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11, e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del colloquio. 16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo. 17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e' stabilito dal presidente della commissione d'esame. |
| Art. 13. Riunione preliminare 1. Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalita' delle commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra l'altro, puo' affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione. 2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verra' riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni. 3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per incompatibilita'. 4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra' farlo presente al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento. il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente provvedera' in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione. Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe. I presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto grado ne' di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. 5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonche' la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: a) elenco dei candidati; b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame; c) certificazioni relative ai crediti formativi; d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico; e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito; f) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima classe, esito dell'esame preliminare; g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6; h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17; i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione. 6. Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva. Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe. Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento. 7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni e' pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta. 8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 10, della presente ordinanza. 9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. 10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche' le modalita' di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. 11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. |
| Art. 14. Plichi prima e seconda prova scritta 1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali devono confermare alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame. 2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei direttori generali degli uffici scolastici regionali alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I direttori generali degli uffici scolastici regionali dovranno, altresi', fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi. 3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai direttori generali degli uffici scolastici regionali alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati. 4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero. |
| Art. 15. Prove scritte 1. Per l'anno scolastico 2005/2006 valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche' le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2005/2006. 2. Per l'anno scolastico 2005/2006, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico 2005/2006, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo «industria tintoria» degli istituti tecnici industriali. 3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda piu' di una lingua, la scelta e' demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e' da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova. 4. La terza prova e' predisposta dalla commissione secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe. 5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilita' collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9. 7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti piu' di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio piu' alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero piu' approssimato. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista. 8. Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facolta' di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato. 9. Nei corsi sperimentali di ordinamento con prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' in quelli dei licei scientifici e degli istituti tecnici in cui e' stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta disciplina puo' costituire oggetto d'esame sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate. 10. Qualora la materia interessata al corso sperimentale di ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia. |
| Art. 16. Colloquio 1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio piu' candidati contemporaneamente. 2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita' dell'art. 4, comma 5, del regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari. 4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte. 5. Negli istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe. 6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 22. 7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10, e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7. |
| Art. 17. Esami dei candidati in situazione di handicap 1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame puo' avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. 2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. 3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16 della legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. 4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 5. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. |
| Art. 18. Assenze dei candidati. Sessione suppletiva 1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alla prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalita' di cui al precedente art. 14. 2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facolta' di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa. 3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000. 4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria. 5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da' comunicazione agli interessati e al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente. 6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 7. La commissione puo' disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario. 8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento. 9. Qualora nello stesso istituto operino piu' commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi', competenti nella formulazione e scelta della terza prova. |
| Art. 19. Verbalizzazione 1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato. 2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate. |
| Art. 20. Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi 1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva. 2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. 3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. 4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. 5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attivita' caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito». 6. Il modello di certificazione e' quello di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8. 7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione puo' provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. 8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari. 9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale perche' lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso. 10. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi. 11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Universita', purche' successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale. 13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di Stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale. 14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III - semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. |
| Art. 21. Pubblicazione dei risultati 1. L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, nella data individuata ai sensi dell'art. 12, comma 4, della presente ordinanza ministeriale, al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo. 2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. |
| Art. 22. Versamento tassa erariale e contributo Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio di istituto, e' dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonche' dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda presso l'istituto prescelto. In caso di destinazione a diverso istituto, il contributo versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entita' inferiore. Coloro che presentano la domanda di esame al direttore generale regionale effettuano e documentano il versamento all'istituto successivamente alla definizione della loro sede d'esame. |
| Art. 23. Validita' dei diplomi 1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto che determina il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato ed i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi. |
| Art. 24. Accesso ai documenti scolastici e trasparenza 1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verra' inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni. |
| Art. 25. Termini 1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente. |
| Art. 26. Esami nella regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano 1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. 2. Nella provincia autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal decreto del presidente della provincia n. 14 del 7 aprile 2005, avente per oggetto: «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige». |
| Art. 27. Disposizioni organizzative 1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una piu' celere definizione degli adempimenti, i direttori generali degli uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunita' di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza. Si reputa necessario far presente che il T.A.R. del Lazio con varie ordinanze ha accolto l'istanza cautelare di sospensione - su ricorso di istituzioni scolastiche paritarie - in relazione alla costituzione delle commissioni per soli candidati esterni esclusivamente presso le scuole statali ed ha precisato che tale sospensiva ha efficacia erga omnes, in quanto la questione investe la costituzionalita' della norma prevista dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale. Ne deriva che le commissioni per soli candidati esterni, limitatamente all'anno scolastico 2005/2006, in attesa della decisione della Suprema corte, potranno essere costituite anche presso istituti scolastici paritari. Roma, 20 febbraio 2006 Il Ministro: Moratti
Registrata alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 313 |
| Allegato A SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE DI LAVORO PER I CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE. Dichiarazione ...l... sottoscritt... .... titolare-legale rappresentante (1) della ditta .... domiciliat... in .... iscritt... alla Camera di commercio di .... n. .......... Dichiara sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che .... ...l... sig. .... nat... a .... (provincia di ....................) il ............... residente a .... (provincia di ....................) e' occupat... presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di .... L'assunzione e' avvenuta il giorno ............... con comunicazione prot. ...................... n. ............... del Centro per l'impiego (gia' Ufficio di collocamento) di .... fino al giorno .................... Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attivita' e mansioni tecniche: .... .... .... Il lavoratore e' iscritto al n. ............... del libro matricola ed e' registrato sul libro paga. Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali (2). Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico. Data, .... Firma del titolare o del rappresentante legale e timbro della ditta .... (1) Cancellare la dizione che non interessa. (2) Oppure indicare il motivo del mancato versamento. |
| Allegato B SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER COMPROVARE LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE O LAVORATIVE SVOLTE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Art. 3, COMMA 3). Schema 1 ...l... sottoscritt... .... nat... a .... il ..............., residente in .... dichiara, sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver svolto attivita' lavorativa presso .... con la qualifica di .... per il periodo dal .......... al .......... In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attivita' e mansioni, a carattere non esclusivamente esecutivo: .... .... Data .... Firma ....
Schema 2 ...l... sottoscritt... .... nat... a .... residente in .... dichiara, sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso .... con la qualifica di .... per il periodo dal .......... al .......... Tale formazione ha riguardato la seguente attivita' .... .... Data .... Firma .... |
|
|
|