| 
| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | ORDINANZA 20 febbraio 2006 |  | Istruzioni  e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  nelle  scuole  statali  e  non  statali.  Anno scolastico 2005/2006). (Ordinanza n. 22). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e,  in  particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della  pubblica  istruzione  (attualmente  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'   e   della   ricerca)  il  potere  di  disciplinare annualmente,  con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami;
 Visto  l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  con  il  quale  le commissioni di esame nei Conservatori di musica  sono  costituite  da  docenti  dell'istituto  e  da uno o due componenti esterni;
 Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  Regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore, di seguito denominato «Regolamento»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249  -  Regolamento  recante  lo  statuto  delle  studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
 Visto  il  Regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  7 gennaio  1999,  n.  13,  recante  la  disciplina  delle modalita'  e  dei  criteri  di valutazione delle prove degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;
 Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano n.  14  del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della terza  prova  scritta,  «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
 Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2002)  che,  all'art.  22,  comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
 Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita'  di  svolgimento  della prima e seconda prova scritta degli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria superiore;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  429 in data 20 novembre 2000, concernente  le  «caratteristiche  formali generali della terza prova scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18 settembre  1998, concernente  la costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio, negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per   la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per  la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;
 Visto   il   decreto   ministeriale  n.  104  del  25 gennaio  2001 «Regolamento  sulle  modalita'  e  i  termini per l'affidamento delle materie  oggetto  degli  esami  di  Stato ai commissari esterni e sui criteri  e  le  modalita'  di nomina, designazione e sostituzione dei componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di istruzione secondaria superiore», limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
 Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni  e  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito al superamento dell'esame di Stato;
 Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 9 «Esami di Stato conclusivi  dei  corsi  di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni d'esame.»;
 Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16 «Norme per lo svolgimento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali, per l'anno scolastico 2005/2006»;
 Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,  con  il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca;
 Visto  l'art.  21,  comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
 Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  62  dell'11 luglio  2005  sul calendario scolastico per l'anno scolastico 2005/2006;
 Vista  la  legge  10 marzo  2000,  n.  62  «Norme  per  la  parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
 Visto  il  decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro,  norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'istruzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato decreto legislativo n. 258/1999;
 Visto  il  decreto  ministeriale  28 febbraio  2001, prot. n. 9007, concernente  la  costituzione  di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
 Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n.  226,  art.  1  «Sospensione anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 Vista  la  circolare  ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
 Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»;
 Visto  il  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le  norme  generali  ed  i  livelli  essenziali delle prestazioni sui secondo  ciclo  del  sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi  della  legge  28 marzo 2003, n. 53, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5 e l'art. 14, commi 4, 5.
 Ordina:
 Art. 1
 Inizio della sessione di esame
 1.  La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di  istruzione  secondaria  superiore  ha  inizio,  in  ciascun  anno scolastico,   nel   giorno   fissato  dal  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2005/2006, la sessione inizia il giorno 21 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Candidati interni
 1. Sono ammessi all'esame di Stato:
 a) gli  alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie  che abbiano frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  e  siano  stati  valutati con attribuzione  di  voto  in  ciascuna  disciplina in sede di scrutinio finale;
 b) gli  alunni  delle  scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
 c) gli  alunni  delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che  abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le  caratteristiche  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  lettera c)  del Regolamento  e  che  siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
 d) gli  alunni  delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,  avendo  frequentato  la  penultima  classe di un corso di studi avente  le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento,  siano  stati  ammessi  alla  abbreviazione  di  cui  al successivo comma 2.
 2.   Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  il corrispondente  esame  di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia.
 Resta   ferma   la  particolare  disciplina  dei  motivati  esoneri dall'esecuzione   di  tutte  o  parti  delle  esercitazioni  pratiche dell'educazione fisica.
 3.  A  decorrere  dall'anno  scolastico 2004/2005, hanno cessato di avere applicazione le disposizioni, di cui all'art. 2, comma 4, della legge  10 dicembre  1997,  n.  425, in materia di abbreviazione di un anno  per  rinvio del servizio militare di leva, in conseguenza della sospensione  dell'obbligo  di  leva, a decorrere dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 |  |  |  | Art. 3. Candidati esterni
 1.  Sono  ammessi  all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:
 a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui  si  svolge  l'esame  e  dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
 b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
 c) compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui  si  svolge  l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
 d) siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso  di  studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
 e) abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
 2.  Sono  ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui  si  svolge  l'esame  e  siano  in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
 b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza  da  un  numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'eta';
 c) compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui  si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione  di  qualsiasi  titolo  di studio inferiore, compresi i diplomi,  rispettivamente,  di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
 d) siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso  di  studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale  e  del  diploma,  rispettivamente,  di  qualifica  e di licenza corrispondenti;
 e) abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
 3.  I  candidati  agli  esami  negli  istituti  professionali,  ivi compresi   quelli   di  cui  alla  lettera c)  del  comma 2,  debbono documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale o  lavorative  coerenti,  per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento  del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze  di  formazione  o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere   in   un'attivita'   caratterizzata   da   contenuti  non esclusivamente  esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata,  da  una  dichiarazione  del  datore  di  lavoro redatta secondo  lo  schema  allegato  alla presente ordinanza e, se di altra natura,  da  idonea  documentazione.  Per comprovare le esperienze di formazione  o  lavorative  svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa   l'autocertificazione,  mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  conforme  al modello allegato, prodotta ai sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione  di  cui  al  presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
 4.  I  candidati  esterni  agli  esami di Stato di istituto tecnico commerciale,  se  in  possesso  di  promozione  o  idoneita' a classe terminale   dei  seguenti  indirizzi  ad  oggi  non  piu'  esistenti: amministrativo,  mercantile,  commercio con l'estero, amministrazione industriale   possono   sostenere  le  prove  degli  esami  di  Stato unicamente per l'indirizzo giuridico-economico-aziendale dell'attuale ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneita'  o  promozione  a classe non terminale, sostengono, invece, esame  preliminare  nella  specie dell'esame di idoneita' e non anche dell'esame integrativo.
 5.   E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato conclusivi  dei  corsi di studio di istituto tecnico per le attivita' sociali,  indirizzo  dirigenti di comunita' e di istituto tecnico per il   turismo,   i   quali,  per  motivi  di  impedimento  debitamente comprovati,  non  abbiano,  rispettivamente,  svolto  il tirocinio di psicologia  e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente  gli  esami  di  Stato  stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio  e  la  mancata  effettuazione  della  pratica  di  agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista   dall'art.  13  del  regolamento.  In  particolare,  per  i candidati  esterni  agli  esami  di  Stato di istituto tecnico per le attivita'   sociali-indirizzo  dirigenti  di  comunita',  il  mancato svolgimento  del  tirocinio  di  psicologia e pedagogia e' consentito solo  con  riferimento  al  segmento  formativo  proprio della classe terminale.
 Per  i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di  quelli  che  sostengono  esami  di idoneita', tale carenza non e' ammessa  in  relazione  agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe),  anche  atteso che il loro superamento costituisce titolo di frequenza  di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
 6.  L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione  o  idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso di  studi  di  un  Paese  appartenente  all'Unione  europea di tipo o livello   equivalente,   e'  subordinata  al  superamento  dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
 7.  I  candidati  provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo  superamento  dell'esame  preliminare  di  cui  all'art. 7. Il requisito  dell'adempimento  dell'obbligo  scolastico,  di  cui  alla lettera a)  del  medesimo  comma 1,  si  intende  soddisfatto  con la frequenza  di  un  numero  di anni di istruzione almeno pari a quello previsto  dall'ordinamento  italiano  per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
 8.  E'  fatta  salva  l'ammissione  di  candidati  in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
 9.  Non  sono  ammessi  agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
 10.  Non  e'  consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
 11.  I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato  negli  istituti  statali  o  paritari ove funzionano indirizzi sperimentali  di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al successivo  art.  4,  comma 7.  La tipologia di esame di Stato per la quale  sostenere  le  prove e' prescelta dal candidato. Quando ad una medesima   tipologia  di  diploma  si  perviene  attraverso  percorsi differenziati  e'  il candidato che sceglie lo specifico percorso sul quale  sostenere  gli esami, restando precluso all'Amministrazione di variare unilateralmente le scelte effettuate dal candidato stesso.
 |  |  |  | Art. 4. Sedi degli esami
 1.  Sono  sedi  degli  esami  per  i candidati interni gli istituti statali,  gli  istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art.  2,  comma 1,  lettere c)  e d),  gli  istituti pareggiati e legalmente  riconosciuti  da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato.
 2.  Per  i  candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3,  del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti  paritari  e  i  cinque  licei  linguistici riconosciuti con legge:
 a) civica  scuola  superiore  femminile  «Alessandro  Manzoni» di Milano;
 b) civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» di Genova;
 c) istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;
 d) liceo  linguistico femminile «S. Caterina da Siena» di Venezia Mestre;
 e) liceo  linguistico  «Orsoline  del  Sacro  Cuore»  di  Cortina d'Ampezzo.
 3.  Ai  candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in  scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole  paritarie  che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o da altro gestore avente comunanza di interessi.
 4.  Per  i  candidati  esterni  gli istituti statali e gli istituti paritari  sedi  di  esame  sono  quelli  ubicati  nel  comune o nella provincia  di residenza secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della  legge  10 dicembre  1997,  n.  425 e dall'art. 8, comma 3, del relativo  regolamento.  La  sede di prima preferenza per il candidato esterno  e' il comune di residenza. Le relative istanze vanno rivolte dai  candidati  ad  un istituto della tipologia prescelta all'interno del  comune.  Ove  non  e'  esistente  in  tale  ambito territoriale, l'istituto   sara'   individuato   dai  candidati  stessi  a  livello provinciale e, in caso di ulteriore inesistenza, a livello regionale. Qualora  si  tratti  di  indirizzi  di studi a limitata e disomogenea diffusione  sul  territorio  nazionale,  le istanze di partecipazione agli  esami  di Stato sono rivolte al Direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale della propria regione, il quale, acquisita ogni utile  notizia, provvedera' a trasmetterle ad altro Ufficio regionale per  l'assegnazione della sede. Per i candidati esterni agli esami di Stato  per  l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli Istituti tecnici  per le attivita' sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo  di cui al presente articolo, comma 19. Gli interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto statale o paritario.
 5.  Il  requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000.
 6.  Il candidato che, per situazioni personali, sopravvenute o gia' esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere  dell'assoluta gravita' ed eccezionalita', abbia necessita' di  sostenere  l'esame  di  Stato  in  un comune, provincia o regione diversi  da  quelli  della  residenza  anagrafica,  dovra' presentare all'Istituto,  al  quale  aveva  gia'  inoltrato la domanda, apposita richiesta   con   unita   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  da  cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale  deroga  al principio della territorialita' delle istanze come   disciplinate  dal  precedente  comma 4.  Se  il  candidato  e' minorenne,  la  dichiarazione  e'  resa  dall'esercente  la  potesta' parentale.  Ove  le  situazioni  personali che giustificano la deroga siano  gia'  sussistenti al momento della presentazione dell'istanza, la   loro   permanenza  dovra'  essere  confermata  nel  periodo  dal 20 febbraio al 20 marzo 2006.
 Il  Dirigente  scolastico  trasmette  al  Direttore  generale della regione  in  cui  e'  ubicata la localita' della nuova sede di esame, informandone  l'interessato,  la  domanda, a suo tempo presentata dal medesimo,  nonche'  la  richiesta  di  spostamento di sede, corredate della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
 Il Direttore generale valuta le motivazioni addotte.
 Nel  caso  di valutazione positiva, il Direttore generale regionale assegna  la  domanda  all'istituto  che  ha individuato, informandone contestualmente  l'interessato. Il Capo d'istituto, al quale e' stata assegnata  l'istanza,  ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche   a   campione,   idonei   controlli  sulla  veridicita'  delle dichiarazioni sostitutive.
 Nel  caso  di valutazione negativa, il Direttore generale regionale restituisce   la   domanda  all'istituto  originariamente  prescelto, informandone il candidato.
 Qualora   la   particolare   situazione   personale   comporti   la rappresentazione  di  dati  sensibili  tutelati dalla normativa sulla privacy,  gli  interessati  rappresenteranno  le relative circostanze mediante  rapporto diretto con il Direttore generale territorialmente competente per evitare la circolazione di notizie riservate.
 7.  I  candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti  statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento  e  struttura.  In  tal caso, i candidati medesimi devono sostenere  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui programmi relativi    all'indirizzo    sperimentale    prescelto   e   presente nell'istituto  scolastico  sede  d'esame.  I  candidati  esterni, che chiedono  di  sostenere  gli  esami di Stato negli istituti statali o paritari,  ove  funzionano  indirizzi sperimentali linguistici, hanno facolta'  di  sostenere  gli  esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli   del   corso   sperimentale   linguistico  della  istituzione scolastica sede di esami.
 I  candidati  esterni  non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi   sperimentali   ove  e'  attivato  il  c.d.  «Progetto  SIRIO» dell'istruzione tecnica. I candidati esterni, che siano stati ammessi alla  classe  terminale  di  un corso del citato progetto, sostengono direttamente  l'esame di Stato per il corso ordinario. Gli stessi, se ammessi  a  classe  precedente  l'ultima  di  un  corso  del medesimo progetto,  sostengono  l'esame preliminare nella specie dell'esame di idoneita' e non anche delle prove integrative.
 8.  Negli  istituti  che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento  o  «non  assistite»  (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni  «assistite»  dette  anche  coordinate,  i  candidati esterni  devono  dichiarare,  nella  domanda  di  partecipazione agli esami,  se  intendono  sostenere  gli  esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
 9.  Il  dirigente  scolastico,  tenuto  conto  che  ad ogni singola commissione   d'esame   sono   assegnati,   di  norma,  non  piu'  di trentacinque candidati (art. 4, comma 4, legge n. 425/1997), verifica in  primo  luogo  che,  con  l'accoglimento  di  domande di candidati esterni, non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 14, comma 5,  del  decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  del cinquanta  per  cento  rispetto  al  numero  dei candidati interni di ciascuna   classe  terminale;  valuta,  poi,  l'esistenza  di  idonea ricettivita'  dell'istituto,  in  relazione  al  numero  delle classi terminali  dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei  locali  e  alla  presenza  di un numero sufficiente di docenti - anche   di   classi   non  terminali  del  medesimo  istituto  -  per l'effettuazione  degli  esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
 I  Direttori generali regionali verificheranno che gli istituti non utilizzino  locali  esterni  alla  scuola,  per i quali non sia stata predisposta  richiesta  degli specifici plichi contenenti le prove di esame  e  per  i  quali  non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.
 10.  Il dirigente scolastico deve trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio   scolastico   regionale,   ai   fini  della  successiva assegnazione  -  tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli  atti  dell'istituto  -  le  domande  dei  candidati esterni non accoglibili,  in  quanto  non  conformi  alle  disposizioni di cui ai commi 4, 6, 9.
 11.  Il  Direttore  generale  regionale  competente, cui sono state trasmesse  le  domande dei candidati esterni, secondo quanto previsto dal  precedente comma 10, ai fini della loro successiva assegnazione, procede come segue:
 a) d'intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e  paritarie  dello  stesso  indirizzo  d'esame  del  comune  o della provincia,  alle  quali intende assegnare i candidati, trasmette loro le  relative  domande, avendo cura di non superare il predetto limite del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni;
 b) nel  caso  in  cui  per il numero di candidati esterni non sia possibile  rispettare  il  predetto  criterio  di  ripartizione, puo' costituire  commissioni  con  un numero maggiore di candidati esterni ovvero  commissioni  di  soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni  scolastiche  statali,  secondo  quanto prescrive il gia' richiamato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005;
 c) ove  non  sia  possibile  assegnare  le  domande ad istituto o istituti  della  provincia,  secondo le indicazioni delle lettere a), b),  attribuisce  le  domande  in  eccedenza - secondo le indicazioni teste'  espresse  -  ad  istituto  o  istituti dello stesso indirizzo d'esame di province vicine.
 Nell'attivita'   di   redistribuzione  delle  istanze  eccedenti  i Direttori  degli  uffici  scolastici  regionali  dovranno tener conto dello  specifico  percorso  formativo  scelto  dai  candidati secondo quanto  previsto  dall'art.  3, comma 11, individuando la scuola piu' vicina  alla  residenza  degli  stessi  nella  quale  e'  presente il percorso  formativo richiesto, anche se questa fosse la stessa scuola alla quale le istanze erano state originariamente presentate.
 12. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo  e  per  la  disomogenea  distribuzione  degli  stessi  sul territorio  nazionale,  risulti  impossibile  assegnare le domande in eccedenza  dei  candidati  esterni  ad  altri  istituti  dello stesso indirizzo  della provincia o di province vicine, i Direttori generali regionali  -  di  intesa  con  i  dirigenti scolastici degli istituti interessati  -  dispongono  che  gli eventuali esami preliminari e le prove  dell'esame  conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole, anche  di  tipo  ed ordine diverso, del comune o della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato.
 13.  In  tale  situazione, i Direttori generali regionali procedono alla  configurazione  di  apposite  commissioni  con  soli  candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:
 - alla  piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche  di  classi  non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
 - alla  maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di  concorso  necessarie,  anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale.
 I   commissari   sono   designati   dal   dirigente  scolastico dell'istituto  statale,  al  quale  sono  state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita' di  nomina,  di  designazione  e  di  sostituzione  dei componenti le commissioni  d'esame,  prioritariamente  utilizzando  i docenti delle classi  terminali  e  non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta  necessita',  il medesimo dirigente scolastico designa anche personale  incluso  nelle  graduatorie  d'istituto  degli aspiranti a supplenze.  In  tale  situazione,  al personale docente che sia stato impegnato  in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale,  ma  soltanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato.
 Il dirigente scolastico comunica al Direttore generale regionale le  materie  per  le quali non e' stato possibile procedere ad alcuna designazione.  Il  Direttore  generale  regionale  dovra'  reperire i commissari  mancanti,  assicurando la presenza dei docenti competenti per   le  prove  scritte  e  di  quelli  competenti  per  le  materie caratterizzanti l'indirizzo di studi.
 Il  presidente  delle  commissioni  di  esame di Stato e' quello nominato  dal  Direttore  generale  regionale  per  la  sede  d'esame dell'istituto statale.
 Per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state  trasmesse  le  domande  procede  alla costituzione di apposite commissioni   d'esame,   composte   dai   docenti   delle  discipline dell'ultimo  anno  e,  se necessario, dai docenti delle materie degli anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati prioritariamente  docenti  dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita',  il  medesimo  dirigente  scolastico  puo' nominare anche personale  incluso  nelle  graduatorie  d'istituto  degli aspiranti a supplenza.  Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il   compenso  previsto  per  gli  esami  preliminari.  Il  dirigente scolastico comunica al Direttore generale regionale le materie per le quali  non  e'  stato  possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore generale regionale dovra' reperire i commissari mancanti.
 Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame.
 Il  rilascio  di  certificazioni  rientra  nella  competenza del Dirigente   scolastico   dell'istituto  statale  presso  il  quale  i candidati  esterni  hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi,   accanto  alla  denominazione  dell'istituto,  deve  essere apposta la specifica «Solo sede d'esame». Resta fermo che il rilascio del  diploma  compete  al presidente della commissione ovvero, su sua delega, al dirigente scolastico.
 14.  Nei  casi previsti dal presente articolo, commi 11, 12, 17, il Direttore  generale  regionale  da'  comunicazione  agli  interessati dell'istituto  al quale sono stati assegnati. L'istituto cedente deve trasmettere  all'istituto  di  assegnazione il programma del corso di studi.
 15.  I  candidati  provenienti  da uno stesso istituto privato sono assegnati,  sempreche'  non  si  arrechi  pregiudizio  alla  corretta organizzazione  e  al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo  stesso  istituto,  tenendo presente che i candidati esterni che abbiano  compiuto  la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono  sostenere gli esami in scuole paritarie, che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
 16.  I  Direttori  generali  regionali  valutano  le  richieste  di effettuazione  delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne  ravvisino  l'opportunita', le commissioni a spostarsi anche fuori provincia   o  regione.  In  tale  ipotesi,  le  prove  scritte  sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
 17.  Per  i  candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata  dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
 18.  Per  gli  esami  negli  istituti  legalmente  riconosciuti,  i componenti  esterni  delle  commissioni  esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame degli istituti medesimi. 19.  Candidati  esterni  agli  esami  per l'indirizzo di Dirigente di comunita' 19.1. Presentazione delle domande.
 I  candidati  presentano  domanda  ad  un  solo  istituto statale o paritario ubicato nel comune o nella provincia di residenza.
 Tenuto  conto che le commissioni con soli candidati esterni possono essere  costituite unicamente presso istituzioni scolastiche statali, tale istituto e' da identificare:
 a) se   esistente,   in   un  ITAS  con  lo  specifico  indirizzo («Dirigenti di comunita»), anche se privo di classi terminali;
 b) in  subordine,  in  un  ITAS  privo dello specifico indirizzo, sempreche'   risulti  ivi  attivato  altro  corso  di  ordinamento  o sperimentale  di  ordinamento  e  struttura, anche se privo di classi terminali;
 c) qualora  non  esista  un ITAS, il Direttore generale regionale individua  - d'intesa con il dirigente scolastico interessato - altro istituto,  di  diverso  tipo  od  ordine  scolastico,  anche  se  non impegnato  in  esami  di  Stato,  del  comune  o  della  provincia di residenza, tenendo presente:
 - la  piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche  di  classi  non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
 - la  maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di  concorso  necessarie,  anche appartenenti a classi non terminali, del   medesimo   istituto,  eventualmente  facendo  anche  ricorso  a personale  docente  incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti  in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
 - la materiale capienza dei locali.
 I  candidati  possono  conoscere l'istituto di presentazione presso l'Ufficio scolastico regionale.
 Le  domande  presentate  fuori dalla provincia di residenza vengono subito  trasmesse  dall'istituto  ricevente all'istituto, individuato dal   Direttore   generale   regionale   competente  per  territorio, informandone gli interessati. 19.2. Modalita' di assegnazione.
 a) - ITAS con specifico indirizzo e con classi terminali.
 I  Capi  degli  istituti  statali  e  paritari,  con  lo  specifico indirizzo,  assegnano  i  candidati  esterni  alle  classi terminali, osservando il limite invalicabile del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni.
 Per  la individuazione delle domande eccedenti il predetto limite i dirigenti  scolastici  tengono  conto  del loro ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto.
 I  Capi  degli  istituti devono trasmettere le domande eccedenti il predetto  limite  percentuale  al  Direttore  generale regionale, che provvede  - d'intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui  al  primo  capoverso e alla lettera b) - alla loro distribuzione superando  il  limite percentuale ovvero formando commissioni di soli candidati  esterni,  ma  in  questa  ultima ipotesi unicamente presso istituti statali.
 b) -  ITAS  con  specifico  indirizzo senza classi terminali - ITAS senza  specifico  indirizzo  -  Istituto  di  altro  tipo  od  ordine scolastico.
 Il  Direttore generale regionale, previa ricognizione del numero di domande  acquisite  da  ITAS  con lo specifico indirizzo senza classi terminali, da ITAS senza lo specifico indirizzo oppure da istituto di altro  tipo od ordine scolastico, costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, sia ai fini degli esami preliminari che degli esami di Stato, purche' trattasi di istituti statali. 19.3.   Individuazione   a  livello  provinciale  dell'istituto  sede d'esame.
 Qualora  per  l'eccessivo  numero di candidati, si renda necessario individuare ulteriori istituti, oltre quello/ quelli gia' individuati per la presentazione delle domande, che, per effetto dei criteri gia' indicati, costituiscono sede di esame, i Direttori generali regionali procedono osservando i medesimi criteri. 19.4. Programma d'esame.
 Per  i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di  dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi e' costituito   dall'attivita'   didattica  delle  classi  terminali  di assegnazione e dal documento del 15 maggio.
 Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni  apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento e' individuata dal dirigente scolastico.
 Per  i  candidati  esterni  che  sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra e' costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sui  sito  internet: http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato-quadro normativo 1999/2000). 19.5. Diplomi e certificazioni.
 Per  i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un  ITAS  con  lo  specifico  indirizzo,  i  diplomi  e  le  relative certificazioni,  accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno l'apposizione specifica: «Solo sede d'esame».
 Resta  fermo  che  i  predetti  diplomi  devono  recare la dicitura «diploma  di  Istituto  tecnico  per  attivita'  sociali - Indirizzo: Dirigente di comunita».
 |  |  |  | Art. 5. Presentazione delle domande
 1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di   partecipazione   agli  esami  di  Stato  entro  il  termine  del 30 novembre  2005. La domanda dei candidati esterni deve essere stata corredata,  oltre  che  di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello  svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita  dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  atta  a  comprovare  il possesso,  da  parte  del  candidato,  dei  requisiti  di  ammissione all'esame  di  cui  all'art.  3.  La  domanda  dei predetti candidati esterni  deve  essere  stata  corredata, altresi', della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.
 2.   La   dichiarazione  relativa  alle  esperienze  di  formazione professionale  o  lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla  frequenza  del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di  agenzia  ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza  della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata entro il 31 maggio 2006.
 3. Fermo  restando  quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
 4.  Eventuali  domande tardive dei candidati esterni possono essere prese  in  considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici   scolastici  regionali,  limitatamente  a  casi  di  gravi  e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute  entro il termine del 31 gennaio 2006. I Direttori generali degli  Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati  dell'accettazione  o  meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga  del  termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei  candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni,  con  l'avvertenza  che  questi  ultimi devono presentare domanda al dirigente scolastico.
 Si  precisa,  altresi',  che  il  suddetto  termine  e'  di  natura ordinatoria  e  che  i  candidati  interni hanno, comunque, titolo ad essere  ammessi  agli  esami,  sempre  che,  come  dispone  l'art. 2, comma 1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 323/1998, siano stati valutati in sede di scrutinio finale.
 5.  Le  domande  dei  candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono  essere  presentate  al  proprio  Istituto entro il 31 gennaio 2006.
 6.  Per  i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni  dell'ultima  classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2006.
 7.  L'accertamento  del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che e' tenuto a verificare la completezza e  la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico,  ove  necessario,  invita  il candidato a perfezionare la domanda.  Il  predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione  delle  proposte  di configurazione delle commissioni di esame.
 8.  Le  domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti  devono  essere  presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio  scolastico regionale per il tramite del Direttore della Casa  circondariale,  con  il  nulla  osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale puo' prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2005.
 L'assegnazione  dei  candidati  suddetti  alle  singole istituzioni scolastiche,  nonche'  i  successivi  adempimenti  sono  disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
 |  |  |  | Art. 6. Documento del Consiglio di classe
 1.  I Consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il  15  maggio,  per  la  commissione  d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
 2.  Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e  i  tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli strumenti di valutazione  adottati,  gli  obiettivi  raggiunti, nonche' ogni altro elemento  che  i  Consigli  di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
 3.  Per  quanto  concerne  gli istituti professionali, tenuto conto della  particolare  organizzazione  del  biennio  post-qualifica  che prevede  nel  curricolo  una  terza  area  professionalizzante che si realizza   mediante  attivita'  integrate  tra  scuola  e  formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il  documento  deve  recare  specifiche  indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attivita' poste in essere e sugli obiettivi  raggiunti.  Le  commissioni  di esame terranno conto delle esperienze  realizzate  nell'area  di  professionalizzazione  ai fini dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacita',  con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
 4.  Per  le  classi  articolate  e  per i corsi destinati ad alunni provenienti  da  piu'  classi,  il documento di cui ai commi 1 e 2 e' integrato   con   le   relazioni   dei  docenti  dei  gruppi  in  cui eventualmente  si  e'  scomposta  la  classe  o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.
 5.  Al  documento  stesso  possono  essere  allegati eventuali atti relativi  alle  prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno   in   preparazione   dell'esame   di   Stato,   nonche'  alla partecipazione   attiva  e  responsabile  degli  anni  ai  sensi  del Regolamento  recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998.
 6.  Prima  della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli  di  classe  possono  consultare,  per  eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
 7.  Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato  in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse puo' estrarne copia.
 |  |  |  | Art. 7. Esame preliminare dei candidati esterni
 1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'doneita' all'ultima classe, anche riferita ad un corso di  studi  di  un  Paese  appartenente  all'Unione  europea di tipo e livello  equivalente,  e'  subordinata  al  superamento  di  un esame preliminare  inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche,  pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di  studi,  la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per  i  quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva.
 2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale,  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  lettera d) e comma 2, lettera d)  e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe  di  altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle  materie  e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito.
 3.  I  candidati  provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di   Stato,   nelle  ipotesi  previste  dall'art.  3,  commi 1  e  2, lettere a), c), d),  previo superamento delle prove di cui al comma 1 del  presente  articolo.  Il  requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende  soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero  di  anni di istruzione  almeno  pari  a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
 4.  La  disposizione  di  cui  al  comma 2,  attesa la peculiarita' dell'indirizzo  e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli  alunni  del  quinto  anno  di  corso dell'istituto agrario con specializzazione  in  viticoltura  ed enologia (durata sessennale del corso)  che  chiedano  di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale, subordinatamente  al conseguimento della promozione all'ultima classe del  corso  sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il   dirigente   scolastico  cura  la  compatibilita'  dei  tempi  di effettuazione  dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
 5. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al Consiglio della classe collegata  alla  commissione alla quale il candidato esterno e' stato assegnato.  Il  Consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai docenti  delle  materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso  di  costituzione  presso  le istituzioni scolastiche statali di apposite   commissioni  di  esame  con  soli  candidati  esterni,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
 6.  Il  dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio  dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
 7.  Ferma  restando  la responsabilita' collegiale, il Consiglio di classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per sottocommissioni,  composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
 8.  Il  candidato  e'  ammesso  all'esame  di  Stato se consegue un punteggio  minimo  di  sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
 9.  Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto   anche   di   crediti   formativi  eventualmente  acquisiti  e debitamente documentati.
 10.  I  candidati  esterni  provvisti  di idoneita' o di promozione all'ultima  classe,  ovvero  di  ammissione  alla  frequenza di detta classe,  ottenuta  in precedenti esami di maturita' o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
 11.  L'esito  positivo  degli esami preliminari, in caso di mancato superamento  dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita' all'ultima classe  del  tipo  di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di  non  ammissione  all'esame  di Stato, puo' valere, a giudizio del Consiglio  di  classe  o  delle  apposite  commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneita' ad una delle classi precedenti l'ultima.
 12.  Il  disposto  di  cui  al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
 |  |  |  | Art. 8. Credito scolastico
 1.  Il  Consiglio  di  classe,  in  sede  di  scrutinio  finale, da effettuarsi    ai   sensi   delle   vigenti   disposizioni,   procede all'attribuzione  del  credito  scolastico ad ogni candidato interno, sulla  base  della  tabella A allegata al Regolamento e della nota in calce  alla  medesima.  In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni  assegnate  per  le  singole  discipline  sul  punteggio da attribuire  quale  credito  scolastico  e,  di  conseguenza, sul voto finale,  i  docenti,  ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
 2.  L'attribuzione  del  punteggio,  in  numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi  di  cui  all'art.  11,  comma 2,  del Regolamento, con il conseguente  superamento  della  stretta  corrispondenza con la media aritmetica  dei  voti  attribuiti  in  itinere o in sede di scrutinio finale  e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
 3.  Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2,  comma 2,  il credito scolastico e' attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento.
 4.  Agli  alunni  interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non  siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in  base  ai  risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita' (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni  della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli  esami  preliminari,  sostenuti  a  suo  tempo  quali candidati esterni  agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli  alunni  che  frequentano  l'ultima  classe  per  effetto  della dichiarazione  di  ammissione alla frequenza di detta classe da parte di  commissione  di  esame  di  maturita',  il  credito scolastico e' attribuito  dal  Consiglio  di  classe  nella  misura  di punti 2 per ciascuno  degli  anni  non  frequentati,  qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneita' alla penultima e/o alla terzultima classe.
 5.   Negli   istituti   professionali,   i   Consigli   di  classe, nell'attribuzione   del   credito  scolastico,  tengono  conto  della valutazione  conseguita  dagli alunni nelle attivita' che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime.
 6.   L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno  va deliberata,  motivata  e  verbalizzata. Il Consiglio di classe, nello scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente integrare,  fermo  restando  il  massimo  di 20 punti attribuibili, a norma   del  comma 4  dell'art.  11  del  Regolamento,  il  punteggio complessivo  conseguito  dall'alunno,  quale  risulta dalla somma dei punteggi  attribuiti  negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno   ampiamente   verbalizzate  con  riferimento  alle  situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
 7.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e'  pubblicato  all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
 8.  Il  credito  scolastico  per  i candidati esterni e' attribuito dalla  commissione  d'esame  secondo  le  disposizioni  dell'art. 11, commi 7,  8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7 della presente ordinanza. Esso e' pubblicato all'albo  dell'istituto  sede  d'esame  il  giorno  della prima prova scritta.
 9.  Ai  candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di Stato,  siano  stati  ammessi  o dichiarati idonei all'ultima classe, che,  pero',  non  hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari,  il  credito  scolastico  e'  attribuito nella misura di punti  2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso   di  promozione  o  idoneita'  alla  penultima  classe,  di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
 10.  Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno,  sono  in  possesso  di  promozione  o di idoneita', il credito scolastico  e'  attribuito,  per  tali  anni,  in  base  ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della  Tabella  B  e  per  promozione,  secondo  le indicazioni della Tabella  A,  ovvero  in  base  ai  risultati  conseguiti  negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i  quali  i  candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di idoneita'   ne'  abbiano  sostenuto  esami  preliminari,  il  credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 2 per anno.
 |  |  |  | Art. 9. Crediti formativi
 1.  Per l'anno scolastico 2005/2006, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
 2.  La  documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto  sede  di  esame entro il 15 maggio 2006 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione,  ai  sensi e con le modalita' di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000, nei casi di attivita' svolte presso pubbliche amministrazioni.
 3.  Qualora  gli  esami  preliminari  inizino prima del 15 maggio i candidati  esterni  devono  essere  opportunamente  informati perche' possano  presentare  gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.
 |  |  |  | Art. 10. Commissioni d'esame
 1.  Per l'anno scolastico 2005/2006, valgono le disposizioni di cui al  decreto  ministeriale in data 25 gennaio 2001, n. 104, integrato, in  applicazione  dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal decreto  ministeriale  26 gennaio 2006, n. 9, concernente i criteri e le  modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei  componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
 |  |  |  | Art. 11. Sostituzione dei componenti le commissioni
 1.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del  presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento  delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
 2.  Non  e'  consentito  ai  componenti le commissioni di rifiutare l'incarico  o  di  lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
 3.  Le  sostituzioni  di  componenti le commissioni, che si rendano necessarie  per  assicurare  la  piena operativita' delle commissioni stesse  sin  dall'insediamento  e  dalla  riunione  preliminare, sono disposte  dal  Direttore  generale dell'Ufficio scolastico regionale, secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art.  9  del  citato  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 9.
 4.  Il  personale  utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del  personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve  rimanere  a  disposizione  della  scuola di servizio fino al 30 giugno,  assicurando,  comunque,  la  presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
 5.  Il  commissario  assente deve essere tempestivamente sostituito per  la  restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
 |  |  |  | Art. 12. Diario delle operazioni e delle prove
 1.   Le   commissioni,   operanti  nella  stessa  sede  d'esame  si riuniscono,  in  seduta  plenaria,  presso  l'istituto cui sono state assegnate, il 19 giugno 2006 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche  i  commissari  designati  delle  classi  di  scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale o paritario medesimo.
 2.  Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di eta',  dopo  aver  verificato  la composizione delle commissioni e la presenza   dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di  quelli eventualmente  assenti  al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale   se  l'assenza  riguarda  il  Presidente  e  al  dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
 3.  Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna  commissione,  fissa i tempi e le modalita' di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
 4.  Il  presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle  attivita'  delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario,  l'ordine  di successione tra le commissioni per l'inizio della  terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione  degli  elaborati,  conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente medesimo provvede altresi' a fissare le date di svolgimento  degli  scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per    la    pubblicazione   medesima   viene   valutata,   altresi', l'opportunita'  di  procedere  in  modo  congiunto o disgiunto per le diverse  commissioni.  La  relativa  delibera  puo'  essere  assunta, sentiti  i  componenti  di ciascuna commissione, in data successiva a quella dell'insediamento.
 Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue  straniere  diverse,  o  nelle quali l'educazione fisica viene insegnata  per  squadre,  con  docenti  che operano separatamente, il presidente  avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per  le  operazioni  di  correzione  e  valutazione  degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
 Il   presidente   determinera'   il   calendario  definitivo  delle operazioni  delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con  i  presidenti  delle commissioni costituite presso altre sedi di esame,  di  cui  eventualmente  facciano  parte,  quali commissari, i medesimi docenti.
 5.   Al  fine  di  fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti  e orientamenti  per  la  regolare funzionalita' delle commissioni e, in particolare,  per  garantire  uniformita'  di  criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente  agli  ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato,  dal  Direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico regionale, procurando,  comunque,  che tale operazione non crei interferenze con lo  svolgimento  delle  prove  scritte.  In  ogni caso dette riunioni devono   concludersi   prima   dell'inizio   della  correzione  degli elaborati.  I  Direttori  generali  degli Uffici scolastici regionali assicurano  ogni  opportuna  assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
 6.  La  riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza.
 7.  Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2005/2006 e' il seguente:
 - prima prova scritta: 21 giugno 2006, ore 8,30;
 -  seconda  prova  scritta,  grafica o scritto-grafica: 22 giugno 2006, ore 8,30.
 Per  gli  esami  nei  licei  artistici lo svolgimento della seconda prova  continua  nei  due  giorni  seguenti per la durata giornaliera indicata  nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda  prova  si  svolge in non meno di tre giorni e in non piu' di cinque  giorni.  Poiche'  uno  dei  giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per i  soli  candidati  che  per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;
 -  terza  prova  scritta:  26 giugno  2006: ciascuna commissione, entro il 24 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova  scritta,  in coerenza con il documento del Consiglio di classe di  cui  all'art.  6  della  presente  ordinanza.  Nel caso di classi abbinate    le   operazioni   previste   devono   essere   effettuate distintamente  per la classe di istituto statale o paritario e per la classe    di   istituto   legalmente   riconosciuto   e   pareggiato. Contestualmente,   il   presidente  stabilisce,  per  ciascuna  delle commissioni,  l'orario  d'inizio  della  prova, dandone comunicazione all'albo  dell'istituto  o  degli eventuali istituti interessati. Non va,  invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.   La   mattina  del  26 giugno  ogni  commissione,  tenendo  a riferimento  quanto  attestato  nel  predetto  documento,  predispone collegialmente  il  testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte   avanzate  da  ciascun  componente;  proposte  che  ciascun componente  deve  formulare  in  numero  almeno  doppio rispetto alla tipologia  o  alle  tipologie  prescelte in sede di definizione della struttura  della  prova.  La  Commissione, in relazione alla natura e alla  complessita'  della  prova,  stabilisce anche la durata massima della  prova  stessa.  Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova  puo'  svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole  proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione  puo' avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art.  14  del  regolamento.  Per i licei artistici e gli istituti d'arte  le  operazioni  sopra indicate si svolgono entro i due giorni successivi al termine della seconda prova scritta.
 La  Commissione  terra'  in  debita  considerazione  le  specifiche situazioni  soggettive,  relative  ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di  valutazione  delle  altre  due  prove scritte, valutando anche la possibilita'  di  riservare  alle  stesse tempi piu' lunghi di quelli ordinari.
 8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di quanto   previsto   al  quarto  comma,  il  diario  delle  operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
 9.  La  data  di  inizio  dei  colloqui  e' stabilita, per ciascuna commissione,  al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli  elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8.
 10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei  fascicoli  e  dei  curricoli  dei  candidati in prosecuzione dei lavori  iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai  fini  di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio,  anche  in  attuazione  di  quanto stabilito dall'art. 16, comma 4,  esamina  i  lavori  presentati  dai candidati e finalizzati all'avvio  del  colloquio. Il presidente, il giorno della prima prova scritta,  invita  i  candidati,  indicando  anche  il  termine  e  le modalita'  stabilite  precedentemente dalla commissione, a comunicare il  titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto,  anche  in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento.
 11.  Per  l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in  base  a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono  il  colloquio,  per ogni giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque.
 12.  Del  diario  dei colloqui, il presidente delle commissioni da' notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
 13.  La  prima prova scritta suppletiva si svolge il 5 luglio 2006, alle  ore  8,30;  la  seconda  prova  scritta  suppletiva  nel giorno successivo,  6 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta   suppletiva   si   svolge   nel  secondo  giorno  successivo all'effettuazione  della  seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo.
 14.  L'eventuale  ripresa  dei  colloqui, per le commissioni che li abbiano  interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene il  giorno  successivo  al  termine  delle  prove scritte suppletive. Qualora  tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale  giorno  le  commissioni  riprendono  i  colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
 15.  L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino  ad  un  massimo  di  5  punti,  per  quei candidati che abbiano conseguito  un  credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e' effettuata  al  momento della valutazione finale per ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.  13,  comma 11,  e con una congrua motivazione da acquisire al verbale.  Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza  agli articoli 15, comma 7, 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
 16.   Le   operazioni   intese   alla  valutazione  finale  e  alla elaborazione  dei  relativi  atti iniziano subito dopo la conclusione dei   colloqui  di  ciascuna  commissione,  tenendo  presente  quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.
 17.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza   delle disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal presidente della commissione d'esame.
 |  |  |  | Art. 13. Riunione preliminare
 1.  Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di   vigilare   sui   lavori  delle  commissioni.  Per  garantire  la funzionalita'   delle   commissioni   stesse,  delega,  per  ciascuna commissione,  un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra  l'altro,  puo' affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico  contenente  le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la  successiva  riproduzione  dei  testi. Il presidente deve, in ogni caso,  essere  presente  in  commissione  durante  le  operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione.
 2.  Il  presidente  sceglie  un  commissario,  quale  segretario di ciascuna    commissione   e,   in   particolare,   con   compiti   di verbalizzazione  dei  lavori  collegiali.  Il  verbale della riunione plenaria   congiunta   delle   commissioni   verra'  riportato  nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
 3.  Tutti  i  componenti  la  commissione alla quale sono assegnati candidati  esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente   candidati  assegnati  alla  commissione  stessa.  Tale dichiarazione  e' obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione  d'esame  che  abbia  istruito  privatamente  uno  o piu' candidati    assegnati   alla   propria   commissione   deve   essere immediatamente   sostituito   dal   Direttore  generale  dell'Ufficio scolastico regionale competente per incompatibilita'.
 4.  Tutti  i  componenti  la  commissione alla quale sono assegnati candidati   esterni  devono  dichiarare  per  iscritto  l'assenza  di rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto grado, ovvero di rapporto  di  coniugio  con  i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora  il  presidente  accerti  che  tra i componenti sono presenti docenti  legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra' farlo presente al direttore generale  dell'ufficio  scolastico  regionale  competente,  il  quale provvedera'   al   necessario   spostamento.  il  direttore  generale dell'ufficio  scolastico  regionale  competente  provvedera'  in modo analogo  nei  confronti  dei  presidenti  che  si  trovino in analoga situazione.
 Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli sopradescritti  con  un  alunno  o alunni interni, nel caso in cui il competente  consiglio  di  classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
 I  presidenti  e  i  commissari  estranei alla classe nominati o in sostituzione  di  docenti  impediti  ad  espletare l'incarico o quali commissari  esterni  in  classi  di  scuole legalmente riconosciute o pareggiate  devono  in  ogni  caso  rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni  di  non  aver impartito lezioni private e di non avere rapporti  di  parentela  e  di affinita' entro il quarto grado ne' di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
 5.  Nella  seduta  preliminare  ed  eventualmente  anche  in quelle successive  la  commissione  prende  in  esame gli atti e i documenti relativi  ai  candidati interni, nonche' la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
 a) elenco dei candidati;
 b) domande  di  ammissione  agli esami dei candidati esterni e di quelli  interni  che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art.  2,  comma 2,  con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare   tutti   gli  elementi  utili  ai  fini  dello  svolgimento dell'esame;
 c) certificazioni relative ai crediti formativi;
 d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
 e) per  gli  allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del  corso  di  studi  per merito, attestato di promozione all'ultima classe  recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
 f) per  i  candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
 g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
 h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
 i) per   le  classi  sperimentali,  relazione  informativa  sulle attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
 6.  Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita' insanabili,  provvede  a  darne tempestiva comunicazione al Ministero cui  compete,  ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n.  653,  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti.  In  tal  caso  i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
 Il  presidente  della  commissione,  qualora in sede di esame della documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita' sanabili  da  parte  dell'istituto  sede d'esami, invita il dirigente scolastico  a  provvedere  tempestivamente  in  merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.
 Il  presidente  della  commissione,  qualora in sede di esame della documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita' sanabili  da  parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta   documentazione,   fissando   contestualmente  il  termine  di adempimento.
 7.  Nella  medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11   e   12  del  Regolamento,  a  stabilire  i  criteri  di attribuzione  ai  candidati  esterni dei punteggi relativi al credito scolastico   e   ad   eventuali   crediti  formativi,  opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.  Dopo  aver  stabilito  i  criteri  suddetti, la commissione attribuisce   ad   ogni   singolo  candidato  esterno,  con  adeguata motivazione  da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico   e   agli  eventuali  crediti  formativi.  L'esito  delle attribuzioni  e'  pubblicato  all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
 8.  In  sede  di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati  finalizzate  all'avvio  del colloquio, di cui all'art. 12, comma 10, della presente ordinanza.
 9.  In  sede  di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione  stabilisce  i  criteri di correzione e valutazione delle prove  scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione  della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
 10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche' le  modalita'  di  svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito   dall'art.   16  della  presente  ordinanza.  Le  relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
 11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina  i  criteri  per  l'eventuale  attribuzione  del  punteggio integrativo,  fino  a  un  massimo  di  5  punti, per i candidati che abbiano  conseguito  un  credito  scolastico  di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
 |  |  |  | Art. 14. Plichi prima e seconda prova scritta
 1.  I  direttori  generali degli uffici scolastici regionali devono confermare  alla  struttura  tecnico-operativa  di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e  della  seconda  prova  scritta  degli esami di Stato, ivi compresi quelli  occorrenti  ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali  dati  saranno  forniti  dal sistema informativo del Ministero a mezzo  di  apposite  stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
 2.   La   predetta   conferma   o  la  comunicazione  di  eventuali discordanze,  deve  essere resa nota, da parte dei direttori generali degli uffici scolastici regionali alla struttura tecnico-operativa di questo  Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette   stampe   centrali.   I  direttori  generali  degli  uffici scolastici  regionali  dovranno,  altresi',  fornire  contestualmente congrua  motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
 3.  I  plichi  occorrenti  per  la  prima  e  seconda prova scritta suppletiva  debbono  essere  richiesti  dai  direttori generali degli uffici  scolastici  regionali  alla  struttura  tecnico-operativa  di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove  stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie  e  dei  dati  che  i presidenti debbono trasmettere entro la mattina  successiva  allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette  richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi,  sulle  sedi,  sulle  commissioni  e  sul numero dei candidati interessati.
 4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai direttori generali  degli uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero.
 |  |  |  | Art. 15. Prove scritte
 1.  Per  l'anno scolastico 2005/2006 valgono le disposizioni di cui al   decreto  ministeriale  23 aprile  2003,  n.  41,  relativo  alle modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al  decreto  ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le caratteristiche  formali  generali della terza prova scritta, nonche' le  istruzioni  per  lo  svolgimento  della prova medesima per l'anno scolastico 2005/2006.
 2.  Per l'anno scolastico 2005/2006, la seconda prova scritta degli esami   di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche  su disciplina  o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.
 La  disciplina  o  discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate  nel  decreto  ministeriale  recante,  per l'anno scolastico 2005/2006, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove  necessario,  di  note  contenenti indicazioni sulle modalita' di svolgimento   della   prova   medesima.  Analogo  criterio  vale  per l'individuazione  della  materia  oggetto della seconda prova scritta per   l'indirizzo   «industria   tintoria»   degli  istituti  tecnici industriali.
 3.  Qualora  la  materia  oggetto  di  seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda  piu'  di  una  lingua,  la scelta e' demandata al candidato. Negli  istituti  tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e'  da  circoscrivere  alle  due  lingue  per  le  quali  il  vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
 4.  La  terza  prova  e'  predisposta  dalla commissione secondo le modalita'  di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli  istituti  professionali,  la  commissione  tiene  conto, ai fini dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e capacita', delle esperienze  realizzate  nell'area  di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
 5.  La  commissione  dispone  di  45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle  prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
 6.  Le  commissioni,  ai  fini della correzione della prima e della seconda  prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al    decreto   ministeriale   n.   358/1998,   ferma   restando   la responsabilita'  collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza di  almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.
 7.  Le  operazioni  di correzione delle prove scritte si concludono con  la  formulazione  di  una proposta di punteggio in numeri interi relativa  alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera  commissione  a  maggioranza,  compreso il presidente, ai sensi  dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti piu' di due punteggi e non  sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su  proposte  del  presidente  a  partire  dal  punteggio  piu'  alto proposto,  a  scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,  il  presidente  attribuisce  al  candidato il punteggio risultante  dalla  media  aritmetica  dei  punti  proposti  e procede all'eventuale  arrotondamento  al numero intero piu' approssimato. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il  verbale  deve  altresi'  contenere  l'indicazione  di  tutti  gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art.  13  del  regolamento.  In considerazione dell'incidenza che hanno  i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul  voto  finale,  i  componenti  le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
 8.  Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per tutti  i  candidati  di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della  commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per  l'inizio  dello  svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi  dal  computo  le  domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facolta'  di  ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il  punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale  richiesta  entro  il  giorno  precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.
 9.  Nei  corsi  sperimentali  di ordinamento con prosecuzione dello studio  della  lingua  straniera  nei licei classici e negli istituti tecnici,  nonche'  in  quelli  dei licei scientifici e degli istituti tecnici  in cui e' stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta disciplina puo' costituire oggetto d'esame sia in sede di terza prova scritta  che  di  colloquio, se nella commissione risulta presente il docente  in  possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
 10.  Qualora  la  materia  interessata  al  corso  sperimentale  di ordinamento  sia  oggetto  della seconda prova scritta (ad esempio la matematica  del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
 |  |  |  | Art. 16. Colloquio
 1.  Il  colloquio  deve  svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla  presenza  della commissione. Non possono sostenere il colloquio piu' candidati contemporaneamente.
 2.  Il  colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di  esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti  dal  candidato.  Rientra  tra  le  esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del   colloquio,  che,  in  conformita'  dell'art.  4,  comma 5,  del regolamento,   deve   vertere  su  argomenti  proposti  al  candidato attinenti   le   diverse   discipline,  anche  raggruppate  per  aree disciplinari  come  definite  dal  decreto  ministeriale  n.  358 del 18 settembre  1998,  e  riferiti  ai  programmi e al lavoro didattico dell'ultimo  anno  di  corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante  la  proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di  altra  questione  di  cui  il  candidato  individua le componenti culturali,  discutendole.  E'  d'obbligo,  inoltre,  provvedere  alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
 3.  Il  colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non  puo'  considerarsi  interamente  risolto  se  non  si sia svolto secondo  tutte  le  fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.
 4.   A   tal   fine,   la  commissione  deve  curare  l'equilibrata articolazione  e  durata  delle  diverse fasi del colloquio, che deve riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal candidato,  la  discussione  degli  argomenti  attinenti  le  diverse discipline,  anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
 5.   Negli   istituti   professionali,   la  commissione,  ai  fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza il   colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  realizzate nell'area   di  professionalizzazione,  indicate  nel  documento  del consiglio di classe.
 6.  La  commissione  d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del  colloquio.  Al  colloquio  giudicato sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
 7.  La  commissione  procede  alla  formulazione di una proposta di punteggio  in  numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello  stesso  giorno  nel  quale  il  colloquio  viene  espletato. I punteggi  sono  successivamente  attribuiti dall'intera commissione a maggioranza,  compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo  i  criteri  di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13,  comma 10, e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.
 |  |  |  | Art. 17. Esami dei candidati in situazione di handicap
 1.  Ai  sensi  dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla  base  della  documentazione  fornita  dal consiglio di classe, relativa   alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate  e all'assistenza   prevista   per   l'autonomia   e  la  comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e  che  possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.  In  ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare   che   il  candidato  abbia  raggiunto  una  preparazione culturale   e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del  diploma attestante  il  superamento  dell'esame. Per la predisposizione delle prove  d'esame,  la  commissione  d'esame puo' avvalersi di personale esperto;  per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei  medesimi  operatori  che  hanno  seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
 2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal  Ministero  anche  tradotti  in  linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
 3.  I  tempi  piu'  lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche  e  del  colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16 della legge  n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior  numero  di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli  esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravita'  dell'handicap,  della  relazione  del  consiglio di classe, delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, puo'  deliberare  lo  svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
 4.   I   candidati   che   hanno   seguito  un  percorso  didattico differenziato  e  sono  stati  valutati  dal  consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti   con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al  rilascio dell'attestazione  di  cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove  scritte  sono  elaborati  dalle  commissioni, sulla base della documentazione  fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il   riferimento   all'effettuazione  delle  prove  differenziate  va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
 5.  Agli  alunni,  ammessi  dal  consiglio  di  classe  a  svolgere nell'ultimo   anno  un  percorso  di  studio  conforme  ai  programmi ministeriali   e   a   sostenere  l'esame  di  Stato,  a  seguito  di attribuzione  di  voto  in  ciascuna  disciplina in sede di scrutinio finale,  e'  attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico   sulla   base   della   votazione   riferita   al  P.E.I. differenziato.
 |  |  |  | Art. 18. Assenze dei candidati. Sessione suppletiva
 1.  Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale  o  per  grave  motivo  di  famiglia  riconosciuto tale dalla commissione,  si  trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alla  prove  scritte,  e'  data facolta' di sostenere le prove stesse nella  sessione  suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art.  12,  comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima  e  seconda  prova  scritta  si  seguono le modalita' di cui al precedente art. 14.
 2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi  di  svolgimento  della seconda prova scritta hanno facolta' di chiedere  di  essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando  probante  documentazione  entro  il  giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli  istituti  d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
 3.  I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione  entro  il giorno successivo a quello stabilito per la prova  stessa.  Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano  le  modalita'  di  cui  al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.
 4.  In  casi  eccezionali,  qualora non sia assolutamente possibile sostenere  le  prove  scritte  nella  sessione  suppletiva secondo il diario  previsto  dall'art.  12, comma 13, i candidati che si trovino nelle  condizioni  di  cui  al  comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
 5.  La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da' comunicazione  agli  interessati e al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.
 6.  Relativamente  ai  casi  di cui al comma 4, il Ministero, sulla base  dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici  regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
 7.  La  commissione  puo'  disporre  che,  in  caso  di assenza dei candidati  determinata  dagli  stessi  motivi  di  cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
 8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di  completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo l'esame  stesso  debba  proseguire  o essere completato, ovvero se il candidato   debba  essere  rinviato  alle  prove  suppletive  per  la prosecuzione o per il completamento.
 9.  Qualora  nello  stesso  istituto  operino  piu'  commissioni, i candidati   alle   prove  scritte  suppletive  appartenenti  a  dette commissioni   possono   essere   assegnati   dal  direttore  generale dell'ufficio    scolastico   regionale   ad   un'unica   commissione. Quest'ultima  provvede  alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione   delle   prove,   gli   elaborati  alle  commissioni  di provenienza  dei  candidati,  competenti  a  valutare  gli  elaborati stessi.  Le  commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi', competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
 |  |  |  | Art. 19. Verbalizzazione
 1.  La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano lo  svolgimento  dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
 2.  La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le  attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione  possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua  interezza  e  che  le  deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
 |  |  |  | Art. 20. Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
 1.  Ciascuna  commissione  d'esame  si  riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito  dopo  la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati  che  hanno  sostenuto  le  prove  scritte  nella  sessione suppletiva.
 2.  A  ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione  d'esame  alle  prove  scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
 3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
 4.  Fermo  restando  il  punteggio massimo di cento, la commissione d'esame  puo'  motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai  sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15  punti  e  un  risultato  complessivo  nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
 5.  La  commissione  provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attivita' caratterizzanti la terza area dei   corsi  post-qualifica  degli  istituti  professionali  verranno opportunamente  indicate  nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».
 6.  Il  modello  di  certificazione  e'  quello  di  cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8.
 7.  Al  termine  degli  esami,  ove sia possibile redigere in tempo utile  i  diplomi,  la  commissione  puo' provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
 8.   I   presidenti   delle   commissioni,  sentiti  i  commissari, predispongono,  prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal  comma 2  dell'art.  14  del  regolamento per il successivo invio all'Osservatorio  nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per la  valutazione  del sistema dell'istruzione. Alla relazione dovranno essere  allegate  copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata  a  conoscenza  dei  commissari  ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.
 9.  Copia  della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni  sull'andamento  degli  esami  e  ad eventuali proposte, appositamente  formulate  dal  presidente,  va  inviata al competente direttore  generale  dell'ufficio  scolastico  regionale  perche'  lo stesso  possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
 10.  Ferma  restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici  al  rilascio  dei  diplomi,  nel  caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame,  i  presidenti  medesimi  delegano  il  dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.
 11.  Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi   degli  istituti  pareggiati  e  legalmente  riconosciuti  sono legalizzate dal competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale  ai  sensi  dell'art.  32  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 12.  A  richiesta  degli  interessati  sono rilasciati certificati, senza  limitazione  di  numero, dai dirigenti degli istituti statali, paritari,  pareggiati  o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati  gli  atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali  certificati  sono  considerati  validi  anche  per l'iscrizione all'Universita',  purche'  successivamente  sostituiti,  a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
 13.  In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame  di  Stato,  il  dirigente  scolastico  rilascia copia del certificato,  con  l'annotazione  che  si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
 14.  In  ogni  caso  valgono  disposizioni  di  cui  al  Capo III - semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 |  |  |  | Art. 21. Pubblicazione dei risultati
 1.  L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, nella data  individuata  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 4, della presente ordinanza    ministeriale,   al   termine   dei   lavori,   nell'albo dell'istituto  sede  della commissione, con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo.
 2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura  della commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri d'esame.
 |  |  |  | Art. 22. Versamento tassa erariale e contributo
 Il  versamento  di  contributo  da parte di candidati esterni nella misura  richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio di istituto, e'  dovuto  esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
 Il   pagamento   della   tassa   erariale,  nonche'  dell'eventuale contributo,  deve  essere  effettuato  e  documentato  in  uno con la presentazione della domanda presso l'istituto prescelto.
 In  caso  di destinazione a diverso istituto, il contributo versato viene  trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di  conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore,  ovvero  con  diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto  sia di entita' inferiore. Coloro che presentano la domanda di  esame al direttore generale regionale effettuano e documentano il versamento  all'istituto  successivamente alla definizione della loro sede d'esame.
 |  |  |  | Art. 23. Validita' dei diplomi
 1.  Con  il  decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto che determina il numero dei componenti le   commissioni   d'esame   per  ciascun  indirizzo  di  studio,  di ordinamento  e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli  istituti  presso  i  quali  si  svolgono gli esami di Stato ed i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi.
 |  |  |  | Art. 24. Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
 1.  Gli  atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono   essere   consegnati,  con  apposito  verbale,  al  dirigente scolastico,  o  a  chi  ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni, e' responsabile della  loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale  apertura  del  plico  sigillato che contiene gli atti predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso  il  dirigente  scolastico,  alla  presenza  di  personale della scuola,  procede  all'apertura  del  plico  stesso redigendo apposito verbale  sottoscritto  dai  presenti,  che  verra' inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
 2.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate  dalla  precitata  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.
 |  |  |  | Art. 25. Termini
 1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano  a  cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.
 |  |  |  | Art. 26. Esami  nella  regione  Valle  d'Aosta  e  nella provincia autonoma di Bolzano
 1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla  presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 gennaio  1999,  n.  13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai  sensi  dell'art.  21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di  francese  disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.
 2. Nella provincia autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal decreto  del  presidente  della  provincia  n.  14 del 7 aprile 2005, avente  per  oggetto:  «Modifica  del regolamento di esecuzione sugli esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige».
 |  |  |  | Art. 27. Disposizioni organizzative
 1.  Ai  fini  dello snellimento dell'azione amministrativa e di una piu' celere definizione degli adempimenti, i direttori generali degli uffici  scolastici  regionali  potranno  valutare  l'opportunita'  di conferire  specifiche  deleghe  ai  dirigenti  in servizio presso gli uffici  regionali  o  le  strutture  periferiche  del  territorio  di rispettiva  competenza.  Si  reputa  necessario  far  presente che il T.A.R.  del  Lazio con varie ordinanze ha accolto l'istanza cautelare di sospensione - su ricorso di istituzioni scolastiche paritarie - in relazione  alla  costituzione  delle  commissioni  per soli candidati esterni  esclusivamente  presso le scuole statali ed ha precisato che tale  sospensiva  ha  efficacia  erga  omnes,  in quanto la questione investe  la  costituzionalita'  della  norma  prevista  dall'art. 14, comma 5,  del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
 Ne   deriva   che   le  commissioni  per  soli  candidati  esterni, limitatamente   all'anno   scolastico   2005/2006,  in  attesa  della decisione  della  Suprema  corte,  potranno  essere  costituite anche presso istituti scolastici paritari.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il Ministro: Moratti
 
 Registrata alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 313
 |  |  |  | Allegato A SCHEMA  DELLA  DICHIARAZIONE  DI  LAVORO PER I CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE. Dichiarazione       ...l...   sottoscritt...   ....   titolare-legale rappresentante  (1) della ditta .... domiciliat... in .... iscritt... alla Camera di commercio di .... n. ..........
 Dichiara sotto  la  propria  responsabilita', consapevole delle conseguenze in caso  di  dichiarazione  mendace, che .... ...l... sig. .... nat... a .... (provincia di ....................) il ............... residente a  ....  (provincia  di  ....................)  e'  occupat... presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di ....
 L'assunzione    e'   avvenuta   il   giorno   ...............   con comunicazione  prot.  ......................  n.  ............... del Centro  per  l'impiego (gia' Ufficio di collocamento) di .... fino al giorno ....................
 Nel  periodo  sopra  indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attivita' e mansioni tecniche: .... .... ....
 Il  lavoratore  e'  iscritto  al  n.  ...............  del  libro matricola ed e' registrato sul libro paga.
 Sono  stati  effettuati i versamenti dei contributi previdenziali (2).
 Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.
 Data, .... Firma  del  titolare o del rappresentante legale e timbro della ditta
 ....
 (1) Cancellare la dizione che non interessa.
 (2) Oppure indicare il motivo del mancato versamento.
 |  |  |  | Allegato B SCHEMA  DELLA  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEI CANDIDATI  ESTERNI  AGLI  ESAMI DI STATO NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER COMPROVARE LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE O LAVORATIVE SVOLTE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Art. 3, COMMA 3). Schema   1       ...l...   sottoscritt...   ....  nat...  a  ....  il ...............,   residente  in  ....  dichiara,  sotto  la  propria responsabilita',   consapevole   delle   conseguenze   in   caso   di dichiarazione  mendace,  di  aver  svolto attivita' lavorativa presso ....  con  la  qualifica  di  ....  per  il periodo dal .......... al ..........
 In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attivita' e mansioni, a carattere non esclusivamente esecutivo: .... ....
 Data .... Firma ....
 
 Schema 2
 ...l...  sottoscritt...  ....  nat...  a .... residente in .... dichiara,   sotto   la  propria  responsabilita',  consapevole  delle conseguenze  in  caso  di  dichiarazione  mendace, di aver effettuato esperienze  di  formazione professionale presso .... con la qualifica di .... per il periodo dal .......... al ..........
 Tale formazione ha riguardato la seguente attivita' .... ....
 Data .... Firma ....
 |  |  |  |  |