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| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205 |  | Regolamento  recante  modalita'  di  ripartizione e di erogazione dei fondi  per  l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo   delle   catene   logistiche   e  del  potenziamento  delle intermodalita'. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 3,  comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002,  n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di  cui  al  comma 2-ter  del  medesimo  articolo,  in relazione agli interventi   correlati   alle   finalita'  specificate  nello  stesso comma 2-ter;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;
 Vista  la  comunicazione  della  Commissione  COM  (2001)  370  del 12 settembre  2001  «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;
 Vista  l'approvazione  della  Commissione  ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;
 Acquisito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
 Visti  gli  orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti   marittimi,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'   europee   n.   C.205   del  5 luglio  1997  e  successive modificazioni;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Emana
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito d'applicazione
 1.   Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano  le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter  dell'articolo  3  del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di  seguito  denominata:  «la  legge»,  in  relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.
 2. Ai fini del presente regolamento:
 a) per  «catene  logistiche» s'intende: l'insieme della capacita' d'integrazione  sistemica  tra  i  vari soggetti che intervengono nel ciclo  complesso  del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
 b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci  e  autoveicoli  isolati  o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;
 c) per   «innovazione   tecnologica»   s'intende:   l'insieme  di interventi  finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;
 d) per  «ristrutturazione  aziendale»  s'intendono:  le attivita' volte   all'ottimizzazione   e   all'ammodernamento  delle  strutture aziendali;
 e) per  «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard  piu'  elevati  in  materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche  e  quant'altro  necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
 f) per    «potenziamento    dell'intermodalita»   s'intende:   la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci  mediante  fruizione  combinata di almeno due diverse modalita' (strada-rotaia,   rotaia-mare,   strada-mare,   terra-aria)   con  le specifiche  finalita'  del  decongestionamento del traffico su strada nonche' del raggiungimento di standard di sicurezza piu' elevati.
 3.   Gli   interventi   agevolativi   previsti   dall'articolo   3, comma 2-ter,  della  legge  hanno  durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce,
 tra  l'altro,  al  Presidente della Repubblica il potere di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  L'art.  3,  comma 2-ter e 2-quater del decreto-legge
 24 settembre  2002,  n. 209, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  22 novembre  2002,  n.  265, pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  275  del 23 novembre 2002, recante
 disposizioni  urgenti in materia di razionalizzazione della
 base  imponibile,  di  contrasto  all'elusione  fiscale, di
 crediti  di  imposta per le assunzioni, di detassazione per
 l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
 riscossione e di imposta di bollo, e' il seguente:
 «2-ter.    Al   fine   dell'innovazione   del   sistema
 dell'autotrasporto  di  merci,  dello sviluppo delle catene
 logistiche  e  del  potenziamento  dell'intermodalita', con
 particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonche'
 per  lo  sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
 di    ristrutturazione    aziendale,    per   l'innovazione
 tecnologica  e  per interventi di miglioramento ambientale,
 e'  autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
 milioni  di  euro,  quale limite di impegno quindicennale a
 carico  dello  Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
 per  l'anno  2002 per le necessita' del piano straordinario
 di  attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
 20 marzo  2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  17 maggio  2002,  n.  96. Per la realizzazione delle
 iniziative  di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
 sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
 milioni  di  euro  per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
 entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
 il  completamento  delle  iniziative  comprese in contratti
 d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
 superiore  al  settanta  per  cento,  al netto di eventuali
 protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
 legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
 di  10  milioni  di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
 euro  per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
 la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
 diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
 legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 2-quater.   Con   regolamento,   da  emanare  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
 delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
 ripartizione  e  di  erogazione della somma di cui al comma
 2-ter,   in   relazione   agli  interventi  correlati  alle
 finalita' di cui al medesimo comma 2-ter».
 -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 914, S.O., cosi' recita:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
 lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
 sindacali».
 - Il regolamento del Consiglio n. 659/1999 del 22 marzo
 1999,  recante  modalita'  di applicazione dell'art. 93 del
 trattato CE, e' pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n.
 L 83. Entrato in vigore il 16 aprile 1999.
 Nota all'art. 1:
 -  Per  l'art.  3,  comma  2-ter  del  decreto-legge 24
 settembre  2002,  n.  209,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  22  novembre 2002, n. 265, si veda nelle note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Ripartizione percentuale dei fondi
 1.  Lo  stanziamento  di  20 milioni di euro quale limite d'impegno quindicennale   a   carico   dello   Stato   recato  dall'articolo 3, comma 2-ter della legge, e' ripartito secondo le seguenti percentuali per le sottoindicate finalita':
 a) 90  per  cento  per  interventi  di  innovazione  del  sistema dell'autotrasporto  merci,  dello  sviluppo delle catene logistiche e del  potenziamento  dell'intermodalita',  con particolare riferimento all'utilizzazione  della  modalita'  marittima  in  luogo  di  quella stradale,  nonche'  per  lo  sviluppo  del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale;
 b) 10  per  cento  per interventi di ristrutturazione aziendale e per  l'innovazione  tecnologica,  connessi agli obiettivi di cui alla lettera a).
 2.   Con   successivi  regolamenti,  da  emanare  con  decreto  del Presidente   della   Repubblica,   su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero la  necessita'  di rimodulazione degli interventi per le finalita' di cui  all'articolo 3,  comma 2-ter,  della legge, anche in relazione a possibilita' di cumulo con interventi regionali.
 3.  La  possibilita'  di  cumulo  di  cui  al comma 2 e', comunque, limitata  alla  percentuale  massima  del  30  per cento dei benefici richiesti  da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per cento  gli  organi  statali e regionali competenti possono concorrere alle  rispettive  erogazioni  pro quota, in relazione agli interventi rispettivamente previsti in materia.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per  l'art.  3,  comma  2-ter  del  decreto-legge 24
 settembre  2002,  n.  209,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  22  novembre 2002, n. 265, si veda nelle note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Contributi
 1.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui all'articolo 2, comma  1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in  forma  di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o societa' tra operatori   del   trasporto   che   imbarchino   su   nave  destinata prevalentemente  al  trasporto  merci i propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere delle tratte   marittime   individuate   con  decreto  dal  Ministro  delle infrastrutture  e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e' concesso  un  contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non  sostenuti  dal  trasporto  su  strada, relativamente alle tratte marittime individuate.
 2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel triennio  successivo  a  quello  di  concessione  dei  contributi, il mantenimento,  in  termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi  di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo  di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di  traffico,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti provvede  al  recupero  del  contributo accordato ai soggetti che non hanno  mantenuto l'impegno di cui all'articolo 5, comma 2. Il decreto ministeriale  di cui al comma 1 stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione  delle  verifiche  e  per  l'eventuale  recupero  del contributo.  A  tali  attivita'  si  provvede  con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione all'amministrazione stessa.
 3.  Per  ognuna  delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui  al  comma  1 fissa l'importo massimo del contributo previsto dal comma  1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente,  in  ognuna  delle  medesime  tratte,  tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.
 4.  L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata  dal  beneficio,  dal  trasporto  via  mare  e  da quello stradale,   in   base   ai   quali  e'  determinata  l'entita'  della compensazione  per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene   sulla   base  dell'apposito  studio  gia'  approvato  dalla Commissione  europea,  al  punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005  sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi dal  beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la modalita'  marittima,  non  abbiano  complessivamente  effettuato  un numero  minimo  di  80  viaggi  su  ciascuna  tratta.  L'importo  del contributo  non puo' superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle  tratte  esistenti  e  il  30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.
 5.   Il   decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  1  prevede  il riconoscimento   di   un   ulteriore   contributo   alle  imprese  od aggregazioni  imprenditoriali  che  raggiungano  il  livello di 1.600 viaggi  annui  per  ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui all'articolo 2, comma 3.
 6.  Le  tratte  marittime di cui al comma 1 sono individuate con un decreto ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:
 a)  idoneita'  della tratta marittima a favorire il trasferimento di  consistenti  quote  di traffico dalla modalita' stradale a quella marittima;
 b)  idoneita'  della  tratta  marittima  a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria nazionale;
 c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a  seguito  della  percorrenza  della  tratta marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.
 7.  I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano   costanti,   in   rapporto  all'andamento  del  tasso  di inflazione.
 |  |  |  | Art. 4. Finanziamenti
 1.  Per  le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo  restando  il  limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione,   le   imprese  o  i  rappresentanti  di  imprese,  che presentino  piani  aziendali  volti  a  realizzare  dette  finalita', possono  accedere  a  contributi  a  carico  dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:
 a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;
 b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale;
 c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.
 |  |  |  | Art. 5. Istanze
 1.  Per  accedere  ai  benefici  di  cui  all'articolo 2,  comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.
 2.   L'istanza   contiene  l'impegno  dei  soggetti  interessati  a mantenere  per  il  triennio  successivo  a quello per il quale hanno ricevuto  il  contributo,  lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.
 3.   La   domanda   deve  essere  redatta  utilizzando  dei  moduli predisposti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:
 a) la  ragione  sociale  dell'impresa  o  del  raggruppamento  di imprese;
 b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
 c) il  legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
 d) l'indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del raggruppamento di imprese;
 e) per  ciascuna  tratta  di  cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;
 f) la   firma   del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del raggruppamento di imprese.
 |  |  |  | Art. 6. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi 1.  Con  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  istituita  una  Commissione  che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa amministrazione, a valutare le  istanze  presentate  ai  sensi  dell'articolo 5,  nonche'  quelle presentate ai sensi del comma 5.
 2.  L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 e' effettuata sulla  base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati  dal  trasporto  su  strada  e  dal trasporto via mare delle merci,  su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.
 3.  Per  accedere  ai  benefici  previsti dal presente regolamento, l'impresa  richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.
 4.   Qualora,  in  base  al  numero  delle  istanze  ammissibili  i contributi  da  erogare  superino  i  fondi disponibili per l'anno di competenza,  la  misura  dei  contributi  e'  definita  con  apposito provvedimento ministeriale.
 5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta le  istanze,  con  le  modalita'  che  sono stabilite con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, tenendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:
 a) ristrutturazione  delle  aziende  anche  con  la formazione di aggregazioni  cosi'  come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;
 b) formazione del personale;
 c) acquisto  di  attrezzature  e  dispositivi  che  migliorino la sicurezza.
 |  |  |  | Art. 7. Graduatorie
 1.  Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il  30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.
 |  |  |  | Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria
 1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 11 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi, Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 318
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