Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205
Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma 2-ter;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione COM (2001) 370 del 12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;
Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacita' d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;
c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;
d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attivita' volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;
e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard piu' elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
f) per «potenziamento dell'intermodalita» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalita' (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, terra-aria) con le specifiche finalita' del decongestionamento del traffico su strada nonche' del raggiungimento di standard di sicurezza piu' elevati.
3. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 3, comma 2-ter e 2-quater del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di
crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo, e' il seguente:
«2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle
iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
il completamento delle iniziative comprese in contratti
d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
superiore al settanta per cento, al netto di eventuali
protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma
2-ter, in relazione agli interventi correlati alle
finalita' di cui al medesimo comma 2-ter».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
914, S.O., cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali».
- Il regolamento del Consiglio n. 659/1999 del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del
trattato CE, e' pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n.
L 83. Entrato in vigore il 16 aprile 1999.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 3, comma 2-ter del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 2.
Ripartizione percentuale dei fondi
1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite d'impegno quindicennale a carico dello Stato recato dall'articolo 3, comma 2-ter della legge, e' ripartito secondo le seguenti percentuali per le sottoindicate finalita':
a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con particolare riferimento all'utilizzazione della modalita' marittima in luogo di quella stradale, nonche' per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale;
b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla lettera a).
2. Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero la necessita' di rimodulazione degli interventi per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge, anche in relazione a possibilita' di cumulo con interventi regionali.
3. La possibilita' di cumulo di cui al comma 2 e', comunque, limitata alla percentuale massima del 30 per cento dei benefici richiesti da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per cento gli organi statali e regionali competenti possono concorrere alle rispettive erogazioni pro quota, in relazione agli interventi rispettivamente previsti in materia.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 3, comma 2-ter del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 3.
Contributi
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o societa' tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere delle tratte marittime individuate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e' concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti che non hanno mantenuto l'impegno di cui all'articolo 5, comma 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali attivita' si provvede con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione all'amministrazione stessa.
3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui al comma 1 fissa l'importo massimo del contributo previsto dal comma 1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.
4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello stradale, in base ai quali e' determinata l'entita' della compensazione per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base dell'apposito studio gia' approvato dalla Commissione europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la modalita' marittima, non abbiano complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta. L'importo del contributo non puo' superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1.600 viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui all'articolo 2, comma 3.
6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con un decreto ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' della tratta marittima a favorire il trasferimento di consistenti quote di traffico dalla modalita' stradale a quella marittima;
b) idoneita' della tratta marittima a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria nazionale;
c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.
7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.
 
Art. 4.
Finanziamenti
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalita', possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:
a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;
b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale;
c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.
 
Art. 5.
Istanze
1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.
2. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.
3. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:
a) la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;
f) la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.
 
Art. 6. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una Commissione che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, nonche' quelle presentate ai sensi del comma 5.
2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 e' effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.
3. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.
4. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di competenza, la misura dei contributi e' definita con apposito provvedimento ministeriale.
5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta le istanze, con le modalita' che sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:
a) ristrutturazione delle aziende anche con la formazione di aggregazioni cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;
b) formazione del personale;
c) acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la sicurezza.
 
Art. 7.
Graduatorie
1. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.
 
Art. 8.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 318
 
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