| 
| Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,   relativo  alla  richiesta  di  modifica  al  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini «Biferno». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la  domanda inoltrata dalla regione Molise con nota n. 15004  del  12 luglio  2005,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno»;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza,  tenutasi a Campobasso il 23 febbraio 2006, con la partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
 Ha  espresso,  nella  riunione  del  18 maggio  2006, presente il funzionario   della   regione   Molise,   parere  favorevole  al  suo accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  via  Sallustiana  n.  10  - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIFERNO»
 
 Art. 1.
 La denominazione di origine controllata «Biferno» e' riservata ai vini  «Biferno»  rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» bianco, «Biferno» rosso  riserva  e  «Biferno»  rosso  superiore,  che  rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 I vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» rosso riserva e  «Biferno» rosso superiore, debbono essere ottenuti uve provenienti dai  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
 Montepulciano: 70% - 80%;
 Aglianico: 15% - 20%.
 Possono  inoltre  concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti  dai  vitigni  a  bacca  nera, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
 Il   vino   «Biferno»  bianco  deve  essere  ottenuto  dalle  uve provenienti  dai  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
 Trebbiano Toscano dal 60% al 70%.
 Per la restante parte concorrono i vitigni a bacca bianca, idonei alla  coltivazione  nella regione Molise e presenti nei vigneti, fino ad  un  massimo  del  40%,  con  una  presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.
 Art. 3.
 La  zona  di  produzione  delle  uve  comprende,  in provincia di Campobasso,  il  territorio  atto  alla  coltura  della  vite  per la produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  dei comuni di: Acquaviva Collecroce,  Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino    del   Biferno,   Collotorto,   Ferrazzano,   Gambatesa, Guardialfiera,  Guglionesi, Larino, Limonano, Lucito, Lupara, Macchia Val  fortore,  Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone   del   Sannio,  Montelongo,  Montemitro,  Montenero  di Bisaccia,   Montorio   dei  Frentani,  Palata,  Petacciato,  Petrella Tifernina,  Pietracatella,  Portocannone,  Rotello,  Santa  Croce  di Magliano,  San  Felice  del  Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni  in  Caldo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e,  comunque,  atte  a  conferire  alle  uve  e  ai  vini derivati le specifiche  caratteristiche.  Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini  dell'iscrizione  all'albo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno»  rosso  superiore,  «Biferno» rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura,  debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 La  produzione  massima di uva ammessa per la produzione dei vini di  cui  all'art.  1  non  deve  essere superiore a 12 tonnellate per ettaro  di  vigneto  in  coltura  specializzata  per i vini «Biferno» rosso,  «Biferno»  rosso riserva, «Biferno» rosato e «Biferno» bianco ed a 11 tonnellate per il vino Biferno rosso superiore.
 A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione  dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro  non  superi del 20% il limite medesimo. La regione Molise con proprio   provvedimento,   sentite  le  organizzazioni  di  categoria interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un  limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato  nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ed  al  Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 La  resa  massima  dell'uva  in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a denominazione di origine.
 Art. 5.
 Le  operazioni  di vinificazione, ivi compreso, per il tipo rosso riserva,  l'invecchiamento  obbligatorio,  devono  essere  effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
 Tuttavia,  tenuto  conto  di talune situazioni locali e' facolta' del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -  Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su  apposita  domanda  degli  interessati, che dette operazioni siano effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.
 Le  uve  destinate  alla  vinificazione  debbono  assicurare alle tipologie  «Biferno» rosso e «Biferno» rosato un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  del  10,5%  vol, alla tipologia «Biferno» rosso   riserva  del  12,50%  vol,  alla  tipologia  «Biferno»  rosso superiore  dell'11,50%  vol e alla tipologia «Biferno» bianco del 10% vol.
 Art. 6.
 I  vini  di  cui  all'art.  1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Biferno» rosso:
 colore:  rubino  piu' o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;  odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;   sapore:  asciutto,  armonico,  vellutato,  giustamente tannico;  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 11,50% vol; acidita'  totale  minima:  5,0  g/l;  estratto  non riduttore minimo: 22 g/l;
 «Biferno» rosato:
 colore:  rosa piu' o meno intenso; odore: fruttato, delicato; sapore:  asciutto,  fresco,  armonico, fruttato; titolo alcolometrico volumico  totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 «Biferno» bianco:
 colore:   paglierino,   piu'   o  meno  intenso,  con  riflessi verdognoli;   odore:   gradevole,  delicato,  leggermente  aromatico; sapore:  asciutto,  armonico,  fresco;  titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
 «Biferno» rosso superiore:
 colore:  rubino  piu'  o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;  odore:  gradevole,  intenso caratteristico, con profumo etereo   se   invecchiato;  sapore:  asciutto,  armonico,  vellutato, giustamente  tannico;  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50% vol;  acidita'  totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
 «Biferno» rosso riserva:
 colore:  rubino  piu'  o  meno  intenso con riflessi granati; odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico, con profumo etereo; sapore:  robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico; titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  13,00 vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
 E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole e forestali modificare,   con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati  per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «extra»,  «vecchio»  e similari.  E'  tuttavia  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.
 Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un  periodo  di  invecchiamento  di  almeno  tre  anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
 Per  il  vino  recante  la menzione «riserva» o la specificazione «superiore»,   e'   obbligatoria,   per  la  immissione  al  consumo, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Art. 8.
 I  vini  «Biferno»  rosso  riserva  e  «Biferno»  rosso superiore possono  essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale compresi tra 0,75 e 3,00 litri con tappo raso bocca.
 |  |  |  |  |