| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;
 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,   e   successive   modifiche,  riguardante  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995,  concernente  la disciplina sul rilascio della licenze di pesca;
 Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, recante le modalita' tecniche dell'attrezzo denominato «ferrettara»;
 Ravvisata   la   necessita'   di   fissare  nuove  modalita'  d'uso dell'attrezzo compatibili con le disposizioni comunitarie;
 Sentita   la   Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e l'acquacoltura  che,  nella  seduta  del  24 maggio 2006, ha espresso parere favorevole;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, l'attrezzo  «ferrettara»  (definita  quale rete da posta derivante ai sensi   dell'art.  11  del  regolamento  (CE)  1239/98)  puo'  essere impiegato nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' e comunque non oltre le 10 miglia dalla costa.
 2.  L'attrezzo  di  cui  al  precedente  comma non  puo'  essere di lunghezza superiore a 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 180 mm di apertura.
 Ai  fini  della  sua  immediata applicazione il presente decreto e' comunicato alle Capitanerie di porto per la affissione all'albo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 maggio 2006
 Il Ministro: De Castro
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