IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina sul rilascio della licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, recante le modalita' tecniche dell'attrezzo denominato «ferrettara»; Ravvisata la necessita' di fissare nuove modalita' d'uso dell'attrezzo compatibili con le disposizioni comunitarie; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 24 maggio 2006, ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'attrezzo «ferrettara» (definita quale rete da posta derivante ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 1239/98) puo' essere impiegato nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' e comunque non oltre le 10 miglia dalla costa. 2. L'attrezzo di cui al precedente comma non puo' essere di lunghezza superiore a 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 180 mm di apertura. Ai fini della sua immediata applicazione il presente decreto e' comunicato alle Capitanerie di porto per la affissione all'albo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2006 Il Ministro: De Castro |