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| Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 27 marzo 2006 |  | Determinazione  delle  tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita'  produttive  e  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti  e  relative  modalita'  di pagamento, ai sensi del decreto legislativo  14 agosto  1996,  n.  436 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 e
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;
 Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di recepimento della  direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto, ed in particolare gli articoli 7 e 21;
 Ritenuto  di  dover  determinare  le tariffe per i servizi resi dal Ministero   delle   attivita'   produttive   e  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 Il  presente  decreto  si  applica  alle  attivita'  effettuate dal Ministero   delle   attivita'   produttive   e  del  Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti, finalizzate all'autorizzazione degli organismi,  alla  vigilanza  sugli  stessi  e  all'effettuazione  dei controlli  sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.
 |  |  |  | Art. 2. Tariffe
 1.  Le  spese  relative  all'espletamento  delle attivita' previste dall'art.  1  del  presente  decreto sono a carico degli organismi ai sensi  dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e  gli  importi  delle relative tariffe sono indicati nell'allegato 1 del presente decreto.
 2.  Gli  organismi  gia' autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, all'entrata in vigore del   presente  decreto  debbono  versare  la  somma  dovuta  di  cui all'allegato 1, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3.  Le  disposizioni  del  comma 1  non si applicano agli organismi pubblici.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di pagamento
 1.  Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi  dell'art.  1  si  effettua  presso  la  sezione  di  tesoreria provinciale  dello  Stato,  competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
 2. Nella causale del versamento occorre specificare:
 il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
 le amministrazioni che effettuano la prestazione;
 l'imputazione  della  somma  per  il  50%  al  capo  18° capitolo d'entrata 3600 del Ministero delle attivita' produttive;
 l'imputazione  della  somma  per  il  restante  50%  al  capo 15° capitolo  d'entrata  3570  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.
 3.  L'ispettorato  tecnico del Ministero delle attivita' produttive di   concerto   con   il  competente  servizio  del  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  iniziano  le  attivita'  di cui al presente   decreto  subordinatamente  all'avvenuto  versamento  degli importi   dovuti,   da   comprovare   mediante   presentazione  della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.
 |  |  |  | Art. 4. Utilizzo dei proventi
 1.  I  proventi  derivanti  dalle tariffe di cui all'allegato 1 del presente  decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnati,  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, nonche' per l'effettuazione dei controlli sul mercato  dei prodotti soggetti alla marcatura CE, nonche' al fondo di retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  per  l'erogazione  dei compensi  dovuti  al  personale  dirigenziale  e  al  fondo  unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.
 |  |  |  | Art. 5. Trattamento economico di missione
 1.  Al  personale  del  Ministero  delle attivita' produttive e del Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  preposto  alle attivita'  di  cui  all'art.  1  spetta  il  trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di acquisizione dei prodotti sul mercato
 1.    L'acquisizione    dei   prodotti   o   campioni   nell'ambito dell'attivita'  di  cui al presente decreto avviene a titolo gratuito ai sensi dell'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 |  |  |  | Art. 7. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 27 marzo 2006
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 62
 |  |  |  | Allegato 1 IMPORTI
 Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo  | da versare contestualmente alla presentazione della    | domanda....                                            |euro 7.854,30 ---------------------------------------------------------------------
 Importo dovuto da versare annualmente per la verifica| periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi    | all'anno di riconoscimento, salvo adeguamento delle    | tariffe....                                            |euro 1.106,00
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