| 
| Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2006, n. 204 |  | Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  regio  decreto  3 maggio  1923,  n. 1612, concernente il regolamento  per  l'ordinamento  interno  del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 Vista  la  legge  18  ottobre  1942, n. 1460, come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;
 Considerato   che   la  citata  legge  18 ottobre  1942,  n.  1460, disciplina   in   particolare  la  costituzione,  la  competenza,  la composizione  e  le  attribuzioni  del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale;
 Vista   la   legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive modificazioni,   ed   in  particolare  l'articolo 6,  concernente  la modifica  della  organizzazione  e  delle  competenze  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
 Visti gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
 Visto  l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante  modifiche  al  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, concernente   la   struttura   organizzativa   del   Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei   trasporti,  ed  in  particolare  l'articolo 12  concernente  la dotazione organica del Ministero;
 Visto  il  decreto  ministeriale  in  data 20 giugno 2005, relativo all'individuazione  del  numero  delle unita' dirigenziali di livello non  generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato in ventisei unita';
 Vista  la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto  2002,  n.  190,  come  modificato  dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
 Visto  il  decreto-legge  28 maggio  2004,  n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
 Ritenuto  che  in  base alle riportate disposizioni normative e, in particolare,  ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del decreto legislativo  30 luglio  1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, si deve procedere con uno  o  piu'  decreti  del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi  dell'articolo 17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  al  riordinamento  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici quale  organo  di  consulenza  obbligatorio  del Governo ed organo di consulenza  facoltativo  per  le  regioni  e  gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2006;
 Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Acquisito,  altresi',  il  parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Natura
 1.   Il   Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  di  seguito denominato:  «Consiglio  superiore»,  e'  il  massimo  organo tecnico consultivo  dello  Stato e svolge attivita' di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri  enti  pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta.
 2.  Il  Consiglio superiore e' dotato di piena autonomia funzionale ed  organizzativa  che  ne  assicurano  indipendenza di giudizio e di valutazione.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis della legge 23
 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «Art.  4-bis.  - L'organizzazione e la disciplina degli
 uffici  dei  Ministeri  sono  determinate,  con regolamenti
 emanati  ai  sensi  del  comma 2,  su proposta del Ministro
 competente  d'intesa  con  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  con  il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei
 principi  posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,  e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti e con
 l'osservanza dei criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 - Il  regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento
 per  l'ordinamento  interno  del  Consiglio  superiore  dei
 lavori  pubblici)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 4 agosto 1923, n. 183.
 - La  legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi consultivi
 in materia di opere pubbliche), come modificata dalla legge
 29 novembre   1957,  n.  1208  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  27 dicembre  1957,  n. 319), e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1942, n. 304.
 - Il testo dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata
 nella   Gazzetta   Ufficiale   19 febbraio   1994,  n.  41,
 supplemento ordinario), e' il seguente:
 «Art.   6   (Modifica   della  organizzazione  e  delle
 competenze  del Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
 1.   E'   garantita   la   piena  autonomia  funzionale  ed
 organizzativa,  nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e di
 valutazione  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici
 quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
 2. Sostituisce l'art. 8 legge 18 ottobre 1942, n. 1460.
 3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
 dell'art.  1,  terzo  comma, della legge 20 aprile 1952, n.
 524, sono altresi' garantiti:
 a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta
 dall'Autorita';
 b) l'assolvimento    dell'attivita'   di   consulenza
 tecnica;
 c) la  possibilita'  di  far fronte alle richieste di
 consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
 4.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
 proposta   del   Ministro   dei   lavori  pubblici,  previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
 il  1° gennaio  1996 si provvede ad attribuire al Consiglio
 superiore  dei  lavori  pubblici,  su  materie  identiche o
 affini  a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo,
 poteri  consultivi  i  quali, con disposizioni vigenti alla
 data di entrata in vigore della presente legge, siano stati
 affidati   ad   altri   organi   istituiti   presso   altre
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
 Con  il  medesimo  decreto  si  provvede  ad  integrare  la
 rappresentanza  delle  diverse  amministrazioni dello Stato
 nell'ambito  del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici,
 nonche'  ad  integrare  analogamente  la  composizione  dei
 comitati   tecnici  amministrativi.  Sono  fatte  salve  le
 competenze  del  Consiglio nazionale per i beni culturali e
 ambientali.
 5.  Il  Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
 parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
 pubblici  di  competenza statale, o comunque finanziati per
 almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
 25  milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre
 pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
 ove  esse  ne  facciano richiesta. Per i lavori pubblici di
 importo  inferiore  a  25 milioni di ECU, le competenze del
 Consiglio  superiore  sono  esercitate dai comitati tecnici
 amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere
 pubbliche,  la  cui composizione viene parimenti modificata
 secondo  quanto  previsto  al  comma 4.  Qualora  il lavoro
 pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
 elementi   di  particolare  rilevanza  e  complessita',  il
 provveditore  sottopone il progetto, con motivata relazione
 illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
 5-bis.  Le  adunanze  delle  sezioni  e  dell'assemblea
 generale  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
 valide  con  la  presenza  di  un terzo dei componenti ed i
 pareri  sono  validi  quando  siano  deliberati con il voto
 favorevole   della   maggioranza   assoluta   dei  presenti
 all'adunanza.
 5-ter.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
 esprime   il   parere  entro  quarantacinque  giorni  dalla
 trasmissione   del   progetto.  Decorso  tale  termine,  il
 procedimento  prosegue  prescindendo  dal  parere  omesso e
 l'amministrazione      motiva      autonomamente     l'atto
 amministrativo da emanare.».
 - Il  testo  dell'art.  7, comma 3 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
 funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
 riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
 semplificazione  amministrativa - pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario),
 e' il seguente:
 «3. Al  riordino  delle  strutture  di  cui all'art. 3,
 comma 1,  lettera d),  si  provvede,  con  le modalita' e i
 criteri  di  cui  al  comma 4-bis  dell'art. 17 della legge
 23 agosto  1988,  n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
 della  presente  legge, entro novanta giorni dalla adozione
 di  ciascun  decreto  di  attuazione  di cui al comma 1 del
 presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
 del  Consiglio  di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
 giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
 ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
 giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
 emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
 Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
 di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
 all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
 trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
 essere comunque emanati.».
 - Il   decreto   legislativo   7 agosto  1997,  n.  279
 (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
 bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
 unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
 Stato),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.
 - Il   testo   degli   articoli 9   e  96  del  decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
 e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
 enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
 1997,  n.  59  -  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
 21 aprile  1998,  n.  92,  supplemento  ordinario),  e'  il
 seguente:
 «Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli
 uffici  e  delle  strutture centrali e periferiche, nonche'
 degli  organi  collegiali  che  svolgono  le  funzioni  e i
 compiti   oggetto   del  presente  decreto  legislativo  ed
 eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
 con  altri  uffici  o  con  organismi tecnici nazionali, si
 provvede  con  i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11
 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 7, comma 4, del
 presente   decreto   legislativo   si  applicano  anche  al
 personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
 trasferimento ad altra amministrazione.».
 «Art.  96 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del
 riordino  di  cui  all'art.  9,  sono ricompresi gli uffici
 centrali  e  periferici  dell'amministrazione  dello  Stato
 competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
 a) il  Dipartimento  per  le  aree  urbane  presso la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 c) la  direzione  generale  delle opere marittime del
 Ministero dei lavori pubblici;
 d) gli   uffici   del   genio  civile  per  le  opere
 marittime;
 e) la  direzione generale dell'edilizia statale e dei
 servizi speciali;
 f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
 2.  Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile
 per  le  zone  terremotate  di Palermo, Trapani e Agrigento
 istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.».
 - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni  pubbliche)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
 - La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
 dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti  pubblici)  e'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n.
 158.
 - Il   decreto   legislativo  12 giugno  2003,  n.  152
 (Modifiche  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 concernente  la struttura organizzativa del Ministero delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti a norma dell'art. 1 della
 legge  6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 30 giugno 2003, n. 149.
 - Il  testo degli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies
 del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo  1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale   del   30 agosto   1999,   n.  203,  supplemento
 ordinario, e il seguente:
 «Art.  41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
 1.  E'  istituito  il  Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti.
 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
 spettanti  allo  Stato  in materia di identificazione delle
 linee   fondamentali   dell'assetto   del   territorio  con
 riferimento  alle  reti infrastrutturali e al sistema delle
 citta'  e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
 opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
 dell'edilizia  abitativa;  opere marittime e infrastrutture
 idrauliche; trasporti e viabilita'.
 3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
 risorse,  le  funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
 pubblici  e  dei trasporti e della navigazione, nonche' del
 Dipartimento   per  le  aree  urbane  istituito  presso  la
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, eccettuate quelle
 attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
 o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
 alle  regioni  e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
 effetti  degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
 e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
 «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
 particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
 nelle seguenti aree funzionali:
 a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
 gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
 nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
 acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
 competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
 di   difesa;   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
 pubblici;  costruzioni  nelle  zone  sismiche; integrazione
 modale fra i sistemi di trasporto;
 b) edilizia residenziale: aree urbane;
 c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
 porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
 trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
 intesa  con  le regioni interessate, del sistema idroviario
 padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
 d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei veicoli e
 sicurezza dei trasporti terrestri;
 d-bis) sicurezza  e regolazione tecnica, salvo quanto
 disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
 disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
 comprese le espropriazioni;
 d-ter) pianificazione  delle  reti, della logistica e
 dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
 realizzazione  delle opere corrispondenti e valutazione dei
 relativi interventi;
 d-quater) politiche  dell'edilizia  concernenti anche
 il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
 2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
 monitoraggio,  controllo  e  vigilanza nelle aree di cui al
 comma 1,  nonche'  funzioni  di  vigilanza  sui gestori del
 trasporto  derivanti  dalla  legge, dalla concessione e dai
 contratti  di  programma  o di servizio, fatto salvo quanto
 previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
 «2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della
 Repubblica,  da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
 della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
 Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, sentite le
 organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative, di
 concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e con il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze, si provvede, nel
 rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
 a) alla riorganizzazione del Ministero;
 b) al   riordinamento  del  Consiglio  superiore  dei
 lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
 Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
 gli  altri  enti  pubblici  competenti in materia di lavori
 pubblici.».
 - Il  testo  dell'art.  12  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  2 luglio  2004, n. 184 (Riorganizzazione
 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2004, n.
 174), e' il seguente:
 «Art.  12  (Dotazione  organica).  -  1.  La  dotazione
 organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella
 A che forma parte integrante del presente regolamento.
 2.  E'  istituito  il  ruolo  unico  del  personale non
 dirigenziale   del   Ministero   nel  quale  confluisce  il
 personale,   proveniente   dai   Ministeri  e  dalle  altre
 strutture  soppresse  o accorpate, indicato nella tabella A
 di  cui  al  comma 1.  Sino  alla costituzione del predetto
 ruolo  unico,  con  decreto  del Ministro, da emanare entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
 presente  regolamento,  e alla conseguente soppressione dei
 ruoli   di   provenienza,   e'   fatta  comunque  salva  la
 possibilita',   nell'ambito  delle  normative  contrattuali
 vigenti,  tenendo  conto delle specifiche professionalita',
 di  utilizzare  il  personale  nelle  diverse articolazioni
 dipartimentali.  Prima  della  costituzione del ruolo, sono
 comunque    portati    a    compimento    i   processi   di
 riqualificazione    previsti   dal   contratto   collettivo
 nazionale   di   lavoro   del   personale   dei   soppressi
 Ministeri.».
 - La  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
 in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi
 strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
 attivita'   produttive),   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale   del   27 dicembre  2001,  n.  299,  supplemento
 ordinario.
 - Il   decreto   legislativo  20 agosto  2002,  n.  190
 (Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
 realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
 produttivi   strategici   e   di  interesse  nazionale)  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n.
 199, supplemento ordinario.
 - Il   decreto   legislativo  17 agosto  2005,  n.  189
 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
 2002,  n.  190, in materia di redazione ed approvazione dei
 progetti  e  delle  varianti,  nonche' di risoluzione delle
 interferenze  per  le  opere  strategiche  e  di preminente
 interesse nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 del 22 settembre 2005, n. 221, supplemento ordinario.
 - Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni
 urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
 della  pubblica amministrazione), pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge,
 con  modificazioni,  dall'art.  1, legge 27 luglio 2004, n.
 186.
 - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali,)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
 1997, n. 202, e' il seguente:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Competenze
 1.  Il Consiglio superiore, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome,  delle  province e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri:
 a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi  previsti  dalla  legge,  sui  progetti  preliminari,  di lavori pubblici  di  competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui  piani  portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,  n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati   per   almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato  relativi all'informatica  ed  alle  infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto  combinato  terrestre  e  marittimo,  dei sistemi portuali, degli     interporti    e    della    logistica,    onde    garantire l'interoperabilita'  delle  tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto;
 b) di  carattere  facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti,  sulle  linee  fondamentali  dell'assetto  del territorio nazionale,  sulle  linee  generali  della programmazione delle grandi reti  di  interesse  nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui  progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle   disposizioni  vigenti  sulle  costruzioni  ed  infrastrutture strategiche,  sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche. Per i   progetti  delle  opere  strategiche  e  di  preminente  interesse nazionale,  di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio  superiore  e' espresso sui progetti preliminari. Ai pareri di  carattere  facoltativo  si  applicano  le  disposizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
 c) su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti.
 2.  Il  Consiglio  superiore  esprime,  altresi', obbligatoriamente parere:
 a) sui  testi  delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380, nonche' delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti  dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I (attivita'  edilizia)  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 b) sui  testi  delle norme tecniche predisposte in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 c) sulle  circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi citate alle lettere a) e b).
 3.  Il  Consiglio  superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso  il  Servizio  tecnico  centrale,  cura la predisposizione delle  norme  tecniche  fondamentali  sulla  sicurezza  minima  delle costruzioni  da osservarsi su tutto il territorio nazionale; esercita il   coordinamento   tecnico-scientifico   dell'attivita'  normativa, nazionale  ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei  materiali  e  dei  prodotti  da  costruzione  per  i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n.  1,  resistenza  meccanica  e  stabilita',  di  cui alla direttiva 89/106/CEE  del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  21 aprile  1993,  n.  246, e successive   modificazioni;   esercita,   inoltre,  d'intesa  con  il Consiglio  nazionale  delle  ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno   1998,   che   svolgono   le   funzioni  di  organismo  di normalizzazione  limitatamente  al  campo  dell'ingegneria  civile  e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n.  317,  e  successive  modificazioni.  Ai fini dell'esercizio delle predette  funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti  di  rappresentanza  presso gli organismi tecnici dell'Unione europea  preposti  all'attuazione  della citata direttiva 89/106/CEE, riguardanti  la  qualificazione  e  la  sicurezza dei materiali e dei prodotti  per  l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.
 4. Il Consiglio superiore esprime, altresi', parere sulle questioni comunque  pertinenti  le  materie  di  cui  all'articolo 1,  comma 1, sottoposte  al  suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del  Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali,  da altri enti pubblici, dalla Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici e dalle altre autorita' indipendenti e puo' redigere norme  tecniche  particolari  su  richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il Consiglio   superiore  altresi'  puo'  svolgere  specifiche  missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessita'.
 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attivita'  di  consulenza per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,  per  le  questioni  di  ordine  tecnico  e  per ogni altra questione  per  la  quale l'Autorita' ritiene di richiedere il parere del  Consiglio  superiore.  L'attivita'  di  consulenza  si attua, su richiesta  del  Presidente  dell'Autorita',  anche a mezzo di referti all'Autorita'  o  mediante  istruttorie  congiunte tra gli uffici del Consiglio  superiore  e  dell'Autorita', secondo direttive concordate tra   il   presidente   del   Consiglio  superiore  e  il  Presidente dell'Autorita',  ovvero  mediante  audizioni  presso  l'Autorita' del Presidente del Consiglio superiore o di una delegazione del Consiglio stesso,   nominata  dal  Comitato  di  presidenza  e  coordinata  dal presidente della sezione competente per materia.
 6.  Il  Consiglio superiore predispone annualmente una relazione al Parlamento   che  dia  conto  dell'attivita'  svolta,  nonche'  delle principali  tematiche  emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  testo dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n.
 84  (Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale),
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n.
 28, supplemento ordinario, e' il seguente:
 «Art.  5  (Programmazione  e  realizzazione delle opere
 portuali. Piano regolatore portuale). - 1. Nei porti di cui
 alla  categoria  II,  classi I, II e III, con esclusione di
 quelli  aventi  le  funzioni  di  cui  all'art. 4, comma 3,
 lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi
 comprese  le  aree  destinate  alla produzione industriale,
 all'attivita'  cantieristica e alle infrastrutture stradali
 e  ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati
 dal  piano  regolatore  portuale  che individua altresi' le
 caratteristiche  e  la  destinazione  funzionale delle aree
 interessate.
 2.  Le  previsioni  del  piano  regolatore portuale non
 possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
 3.  Nei  porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
 l'autorita'  portuale,  il piano regolatore e' adottato dal
 comitato  portuale,  previa intesa con il comune o i comuni
 interessati.  Nei  porti di cui al comma 1 nei quali non e'
 istituita  l'autorita'  portuale,  il  piano  regolatore e'
 adottato  dall'autorita'  marittima,  previa  intesa con il
 comune  o  i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato
 per  il  parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
 che  si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento
 dell'atto.  Decorso  inutilmente tale termine, il parere si
 intende reso in senso favorevole.
 4.  Il  piano  regolatore  relativo a porti di cui alla
 categoria  II, classi I, II e III, esaurita la procedura di
 cui  al  comma 3,  e'  sottoposto, ai sensi della normativa
 vigente  in  materia,  alla  procedura  per  la valutazione
 dell'impatto   ambientale  ed  e'  quindi  approvato  dalla
 regione.
 5.  Al  piano  regolatore  portuale dei porti aventi le
 funzioni  di  cui  all'art.  4, comma 3, lettera b), e alle
 relative  varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza
 dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal
 decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
 175,   sui  rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
 determinate   attivita'   industriali  e  dal  decreto  del
 Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1991,  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.».
 - La  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
 in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi
 strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
 attivita'   produttive)   e'   pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale   del   27 dicembre  2001,  n.  299,  supplemento
 ordinario.
 - Per  il  testo  dell'art. 6, comma 5-ter, della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note alle premesse.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
 2001,  n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
 regolamentari  in materia edilizia - Testo A) e' pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20 ottobre  2001,  n. 245,
 supplemento ordinario.
 - La  legge  5 novembre  1971,  n.  1086  (Norme per la
 disciplina  delle  opere di conglomerato cementizio armato,
 normale   e  precompresso  ed  a  struttura  metallica)  e'
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971,
 n. 321.
 - La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
 costruzioni   con  particolari  prescrizioni  per  le  zone
 sismiche)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
 1974, n. 76.
 - Il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
 codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
 - La  direttiva  89/106/CEE  del  21 dicembre  1988 del
 Consiglio  relativa  al  ravvicinamento  delle disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  concernenti i prodotti da costruzione e' pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale C.E. dell'11 febbraio 1989, n. L
 40 (entrata in vigore il 27 dicembre 1988).
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
 1993,  n.  246  (Regolamento  di attuazione della direttiva
 89/106/CEE   relativa   ai   prodotti  da  costruzione)  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1993, n.
 170. Atto di recepimento della direttiva 89/106/CEE.
 - La   direttiva   98/34/CE   del  22 giugno  1998  del
 Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  che  prevede  una
 procedura  d'informazione  nel  settore delle norme e delle
 regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
 servizi  della  societa' dell'informazione pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  C.E.  del  21 luglio  1998,  n.  L 204
 (entrata in vigore il 10 agosto 1998).
 - Il  testo  degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno
 1986,  n.  317  (Procedura d'informazione nel settore delle
 norme  e  regolamentazioni tecniche e delle regole relative
 ai  servizi  della societa' dell'informazione in attuazione
 della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
 Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
 98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
 20 luglio  1998),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del
 2 luglio 1986, n. 151. (Atto di recepimento della direttiva
 83/189/CEE e della direttiva 98/34/CE), e' il seguente:
 «Art.  4  (Organismi italiani di normalizzazione). - 1.
 Ogni  modifica  degli organismi italiani di normalizzazione
 di   cui   all'elenco  allegato  alla  direttiva  98/34/CE,
 modificata  dalla  direttiva  98/48/CE,  e' comunicata alla
 Commissione    delle   Comunita'   europee   dal   Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previo
 decreto   interministeriale  adottato  di  concerto  con  i
 Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
 sociale,  dei  lavori  pubblici  e dell'universita' e della
 ricerca  scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in
 vigore  alla  data di pubblicazione del provvedimento nella
 Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di
 organismo  di  normalizzazione ai fini della presente legge
 e'  esercitata  dal Consiglio nazionale delle ricerche, che
 riferisce  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
 dell'artigianato,     e,     limitatamente    al    settore
 dell'ingegneria  civile  e  strutturale,  d'intesa  fra  il
 Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore
 dei  lavori  pubblici,  i  quali  riferiscono  ai Ministeri
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e dei
 lavori pubblici.».
 «Art. 5 (Adempimenti degli organismi di normalizzazione
 e   delle   amministrazioni   pubbliche).  -  1.  Entro  il
 31 gennaio  di  ogni  anno gli organismi di normalizzazione
 informano  la  Commissione  delle  Comunita'  europee  e  i
 corrispondenti  organismi  degli  altri  Stati membri della
 Comunita'   europea,   nonche'   il   Comitato  europeo  di
 normalizzazione    (CEN),   l'Istituto   europeo   per   la
 standardizzazione   nelle  telecomunicazioni  (ETSI)  e  il
 Comitato    europeo   di   normalizzazione   elettrotecnica
 (CENELEC)  sui  programmi di normalizzazione e sui progetti
 di  norma  che non costituiscono la trasposizione integrale
 di   una  norma  internazionale  o  europea,  indicando  in
 particolare   se  la  norma  costituisce  una  nuova  norma
 nazionale  o  una  sua modifica ovvero la trasformazione di
 una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso
 le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui
 al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
 1-bis.  Se  la  Commissione  europea  o  gli  organismi
 europei   di  normalizzazione  comunicano  l'intenzione  di
 trattare  a livello europeo e secondo le procedure definite
 dagli  organismi  europei  di  normalizzazione, un soggetto
 compreso  nel  programma  annuale  di normalizzazione degli
 organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si
 oppongono  a  tale  iniziativa  e  non intraprendono alcuna
 azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
 1-ter.  Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di
 una norma europea per la quale la Commissione europea abbia
 conferito  agli  organismi  europei  di  normalizzazione un
 mandato  con un termine determinato, gli organismi italiani
 di  normalizzazione  non  intraprendono  alcuna  azione che
 possa  recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e
 in  particolare nel settore in questione non pubblicano una
 norma  nazionale  nuova  o riveduta che non sia interamente
 conforme ad una norma europea gia' esistente.
 1-quater.  Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si
 applicano     se,     tramite     l'Ispettorato    tecnico,
 un'amministrazione  pubblica  ha presentato ad un organismo
 italiano  di  normalizzazione la richiesta di elaborare una
 specifica  tecnica  o  una  norma  relativa  a  determinati
 prodotti  in  vista  dell'emanazione  di una regola tecnica
 concernente   i   medesimi   prodotti.   In   questo   caso
 l'Ispettorato  tecnico comunica alla Commissione europea la
 richiesta  di  elaborazione della specifica tecnica o della
 norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione
 dei  progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne
 giustificano la formulazione.
 1-quinquies.   Una   norma  adottata  da  un  organismo
 italiano  di  normalizzazione  senza  attuare  le procedure
 previste  ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle
 disposizioni  di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere
 assunta   come   riferimento  per  l'adozione  di  atti  di
 riconoscimento, omologazione o utilizzazione.
 2.   Le   informazioni   ricevute  dagli  organismi  di
 normalizzazione  degli  altri  Stati membri della Comunita'
 europea,  dal  CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse
 dagli  organi  italiani  di normalizzazione all'Ispettorato
 tecnico  dell'industria  del  Ministero dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato  e, limitatamente al settore
 dell'ingegneria  civile  e strutturale, al Servizio tecnico
 centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
 2-bis.  I  progetti  di  regole tecniche rientranti nel
 campo  d'applicazione  della  presente  legge, nonche' ogni
 modifica  importante degli stessi che ne altera la portata,
 ne  abbrevia  il  calendario  di  applicazione  iniziale  o
 aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti,
 sono   trasmessi   all'Ispettorato   tecnico  dai  soggetti
 competenti  alla  loro  adozione;  se il progetto di regola
 tecnica  concerne  il semplice recepimento integrale di una
 norma  internazionale  o  europea,  si  puo' omettere dalla
 trasmissione  il  testo  della norma recepita, indicando un
 semplice riferimento alla norma stessa.
 Ogni    progetto    deve    essere    corredato   dalla
 documentazione seguente:
 a) apposita   relazione  recante  l'enunciazione  dei
 motivi che rendono necessaria la sua adozione;
 b) nei  casi di cui al comma 5, la documentazione ivi
 prevista;
 c) eventuale  motivata richiesta di riservatezza alla
 quale  l'Ispettorato  tecnico si conforma nell'esplicare la
 procedura d'informazione della presente legge;
 d) testo    delle    disposizioni    legislative    e
 regolamentari  fondamentali,  essenzialmente e direttamente
 in  questione,  se  la  loro  conoscenza  e' necessaria per
 valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale
 testo  e' stato gia' trasmesso in relazione a comunicazioni
 precedenti  e'  sufficiente  indicare  gli estremi di dette
 comunicazioni;
 e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6,
 la   richiesta   di  procedura  d'urgenza  accompagnata  da
 un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano.
 2-ter.  Per  i progetti di regole tecniche contenuti in
 provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di
 iniziativa  legislativa,  di  competenza  del Consiglio dei
 Ministri,  gli  adempimenti  di  cui  al  comma 2-bis  sono
 effettuati  a  cura del Ministero proponente con competenza
 istituzionale prevalente per la materia.
 2-quater.  Per  i progetti di regole tecniche contenuti
 in   proposte   di   legge  d'iniziativa  parlamentare  gli
 adempimenti  di  cui al comma 2-bis sono effettuati, subito
 dopo  la  pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del
 Ministero  con  competenza  istituzionale prevalente per la
 materia.
 2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti
 di regole tecniche, completi della relativa documentazione,
 alla   Commissione   europea  ed  espleta  gli  adempimenti
 previsti dall'art. 9-bis.
 2-sexies.  Nel  preambolo o nel testo di un progetto di
 regola  tecnica  rientrante  nel campo d'applicazione della
 presente  legge  deve  essere  indicato un riferimento alla
 direttiva 98/34/CE.
 3.   L'Ispettorato  tecnico,  anche  su  richiesta  dei
 soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che
 esprimono  osservazioni  o  pareri  sui  progetti di regole
 tecniche  presentati  da  altri  Stati  membri  dell'Unione
 europea,  puo'  chiedere,  nei  casi  in cui il progetto di
 regola   tecnica  presenta  aspetti  che  interessano  piu'
 soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche
 comunitarie  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
 riunioni di coordinamento per la verifica della completezza
 delle   comunicazioni   da   trasmettere  alla  Commissione
 europea.
 4.  Se  il  progetto  di regola tecnica fa parte di una
 misura  prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva
 98/34/CE,  modificata dalla direttiva 98/48/CE, puo' essere
 comunicato  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee in
 conformita'   al   presente  articolo,  ovvero  secondo  la
 procedura  prevista  dalle norme di attuazione della misura
 sopraindicata.   In   tal   caso   nella  comunicazione  e'
 espressamente  dichiarato che la stessa vale anche ai sensi
 della   direttiva   98/34/CE,  modificata  dalla  direttiva
 98/48/CE.  Della comunicazione e' data notizia al Ministero
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  al
 Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
 comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 5.  Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la
 commercializzazione  o  l'utilizzazione di una sostanza, di
 un  preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di
 salute   pubblica   o   di   tutela   dei   consumatori   o
 dell'ambiente,   esso   e'   comunicato  unitamente  ad  un
 promemoria  relativo  alla  sostanza,  al  preparato  o  al
 prodotto,   ai   prodotti   di  sostituzione  conosciuti  e
 disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche'
 alle  conseguenze  per  la  salute pubblica o la tutela del
 consumatore  o  dell'ambiente,  corredato da un'analisi dei
 rischi   effettuata   secondo   i   principi   generali  di
 valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art.
 10,  paragrafo 4,  del regolamento (CEE) n. 793/1993 ove si
 tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3,
 paragrafo 2,  della  direttiva  92/32/CEE  nel  caso di una
 nuova sostanza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Composizione
 1.  Il  Consiglio  superiore  e'  costituito  dal  Presidente,  dai presidenti  di  sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale, dai componenti effettivi indicati al comma 3 e,  in  ragione del loro ufficio, dai componenti di diritto di cui al comma 4,  individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.
 2.  Le  funzioni  di  direttore  del Servizio tecnico centrale sono attribuite  a  dirigenti  tecnici,  nominati  con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore.
 3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono:
 a) in  numero  non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con  funzione  di  consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacita'   ed   esperienza   professionale   nelle  materie  di  cui all'articolo 2  tra  i  dirigenti  di  seconda  fascia  del ruolo del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  assegnati con decreto   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  al Consiglio superiore, su indicazione del Presidente;
 b) tre  consiglieri  di  Stato,  tre  consiglieri della Corte dei conti  e  tre  avvocati  dello  Stato designati, rispettivamente, dal Presidente  del  Consiglio  di  Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato;
 c) diciannove  dirigenti,  di  cui  diciassette  con  funzioni di dirigente  di  uffici  dirigenziali  generali  in  servizio presso le amministrazioni  dello  Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei   Ministri   e   dai   rispettivi  Ministri,  dei  quali  quattro appartenenti  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente,  rispettivamente,  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,  ai  Ministeri  degli  affari  esteri,  dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, per  le  politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del  territorio,  delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'universita'   e  della  ricerca,  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonche' due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa;
 d) sei  rappresentanti,  di cui cinque designati dalla Conferenza unificata  ed  uno  designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro,  scelti  tra soggetti in possesso di specifiche qualita' tecniche,  corrispondenti  alla  importanza ed alla delicatezza delle funzioni del Consiglio superiore;
 e) tre  rappresentanti  designati  dagli Ordini professionali, di cui  uno  designato  dall'Ordine  professionale  degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
 f) diciotto  esperti  scelti fra docenti universitari ordinari di chiara   ed  acclarata  competenza  nelle  materie  rientranti  nelle previsioni  di  cui all'articolo 2, nonche' in materie economiche, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.
 4.  Sono  componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio:
 a) i  Capi  Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 b) il  direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
 c) i  direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 d) il Capo Dipartimento della protezione civile;
 e) il  Capo  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
 f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 g) il direttore dell'Agenzia del territorio;
 h) il direttore dell'Agenzia del demanio;
 i) il  direttore  generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;
 l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;
 m) il   direttore  generale  per  i  beni  architettonici  ed  il paesaggio del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 n) il  direttore  generale  per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 o) il    direttore   generale   per   l'architettura   e   l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 p) il  direttore  generale  per  le  politiche  strutturali  e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 q) il  direttore  generale  per  la  salvaguardia  ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 r) il  direttore  generale  per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 s) il   direttore   generale   dell'Agenzia   per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
 t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po.
 5.   Per   l'esame   dei   progetti   di  lavori  pubblici  di  cui all'articolo 2,   comma 1,  sono  invitati  con  diritto  di  voto  a partecipare alle adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio  superiore,  un rappresentante del comune e della provincia in  cui  l'opera  e'  localizzata,  nonche'  un  rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente.
 6.  I  componenti  effettivi  del  Consiglio  superiore  di  cui al comma 3,  lettere b), c), d), e)  ed  f), durano in carica tre anni e possono  essere  confermati per un secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.
 7.  I  componenti  del  Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni  dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il  testo dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del citato
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
 «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
 del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
 prima  dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
 e  poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
 e   successivamente  modificato  dall'art.  5  del  decreto
 legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis).
 4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
 generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
 della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
 ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
 determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
 qualita' professionali richieste dal comma 6.
 (Omissis).
 5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
 quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
 non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
 purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
 comma 2,    ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
 collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
 secondo i rispettivi ordinamenti.
 (Omissis).
 6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
 quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
 determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
 durata   di  tali  incarichi,  comunque,  non  puo'  essere
 inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
 anni.   Tali   incarichi   sono   conferiti  a  persone  di
 particolare  e comprovata qualificazione professionale, che
 abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
 privati  ovvero  aziende pubbliche o private con esperienza
 acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
 dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
 specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
 desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
 post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
 concrete   esperienze  di  lavoro  maturate,  anche  presso
 amministrazioni    statali,   ivi   comprese   quelle   che
 conferiscono   gli   incarichi,   in  posizioni  funzionali
 previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
 settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
 magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
 Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
 una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
 professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
 rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
 specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
 durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
 amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
 assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
 (Omissis).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Assemblea generale
 1.   L'assemblea  generale  e'  costituita  dal  Presidente  e  dai componenti  indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonche' da eventuali esperti scelti dal Presidente in numero non superiore a quaranta. Gli esperti  partecipano  all'assemblea  senza diritto di voto e a titolo gratuito.   L'assemblea   generale  si  esprime  sugli  affari  posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore.
 2.   I   compiti   dell'assemblea   generale  sono  quelli  di  cui all'articolo 2    che,   in   ragione   della   loro   rilevanza   ed interdisciplinarieta',     il     Presidente     assegna    all'esame dell'assemblea.
 |  |  |  | Art. 5. Compiti del Presidente
 1. Il Presidente:
 a) convoca e presiede l'assemblea generale;
 b) assegna gli affari all'assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;
 c) assegna gli affari alle sezioni;
 d) programma le sedute dell'assemblea generale;
 e) assegna  i  componenti,  interni  e non, ed il personale delle sezioni;
 f) dispone   sull'attuazione   del   controllo  di  gestione  per l'attivita'  del  Consiglio  superiore  nel  rispetto  delle relative direttive  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, con verifica    almeno   annuale   della   rispondenza   alle   finalita' istituzionali  dell'attivita' svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonche' della adeguatezza della struttura;
 g) nomina  le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e  linee  guida  a carattere normativo, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale;
 h) dispone  l'eventuale  acquisizione  del  parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti  dal  Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'articolo 9;
 i) delibera,  sentito  il  Comitato  di presidenza, su ogni altra materia   o  questione  connesse  all'esercizio  delle  funzioni  del Consiglio superiore.
 2.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  e'  sostituito da un presidente  di sezione, individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.
 3.  La  Conferenza  dei  Capi  del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' integrata con il Presidente del Consiglio superiore.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Il testo dell'art 2 del citato decreto del Presidente
 della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' il seguente:
 «Art.   2   (Conferenza   permanente   dei   Capi   dei
 Dipartimenti).  -  1. E' istituita la Conferenza permanente
 dei   Capi  dei  Dipartimenti  del  Ministero,  di  seguito
 denominata:  «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di
 coordinamento  generale sulle questioni interdipartimentali
 o   comuni  e  puo'  formulare  al  Ministro  proposte  per
 l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare
 il  raccordo  operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento
 coordinato delle relative funzioni.
 2.  Apposite  riunioni  della  Conferenza,  cui possono
 essere  chiamati  a  partecipare per materia i dirigenti di
 prima  e  seconda  fascia  delle  strutture  centrali  e  i
 Direttori  dei  Settori  dei  SIIT, sono dedicate a singole
 questioni  oltre  che  all'elaborazione delle linee e delle
 strategie  generali  in  materia  di gestione delle risorse
 umane   e  informatiche,  nonche'  al  coordinamento  delle
 attivita' di rispettiva competenza.
 3.  La  direzione  per  il  personale, il bilancio ed i
 servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e
 statistici  operano  al  servizio  di  tutti i Dipartimenti
 sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in
 sede   di   conferenza   permanente.  I  Capi  dei  singoli
 Dipartimenti  restano  responsabili  della  gestione  delle
 risorse loro assegnate.
 4.  Il  Comandante generale del Corpo delle Capitanerie
 di   porto   partecipa   alla  Conferenza  per  gli  affari
 rientranti  nelle  attribuzioni  del Comando generale e del
 Corpo delle Capitanerie di Porto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Sezioni
 1.  Il  Consiglio  superiore si articola in cinque sezioni distinte per  materie  e  compiti.  La  ripartizione  delle  materie,  di  cui all'elenco che segue, e' definita dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  su  proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta  ripartizione  puo'  essere  modificata  ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie e' di seguito indicato:
 a) edilizia,  impianti  sportivi,  strutture,  opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;
 b) idrogeologia,  opere  idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;
 c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;
 d) dighe,  impianti  di  produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;
 e) infrastrutture  e  reti  di trasporto, dispositivi e materiali per  la  sicurezza  stradale  e  ferroviaria,  impianti  tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche;
 f) assetto del territorio, questioni ambientali;
 g) norme    tecniche,    classificazione    sismica,   competenze professionali,  legislazione  sulle  opere  pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.
 2. I presidenti di sezione:
 a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;
 b) nominano  il  relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;
 c) possono   invitare  alle  sedute  della  sezione  esperti  che partecipano  alla  discussione  senza  diritto  di  voto  e  a titolo gratuito.
 3.   Il  Presidente  del  Consiglio  superiore,  su  richiesta  del presidente  della sezione incaricata dell'affare o di almeno la meta' dei  componenti  effettivi  della sezione i quali abbiano partecipato alla  deliberazione,  puo'  disporre  l'esame  od  il  riesame  della questione da parte dell'assemblea generale.
 4.  Per  l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di  urgenza,  con  decreto  del Presidente del Consiglio superiore e' costituito  un comitato speciale composto da un presidente di sezione e da non piu' di cinque componenti, scelti nell'ambito dei componenti del  Consiglio  superiore.  Il  presidente del comitato speciale puo' disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza  diritto  a  voto.  La  partecipazione  degli esperti avviene a titolo  gratuito.  In  caso  di  assenza o impedimento del presidente designato,  lo  stesso  e'  sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore.
 |  |  |  | Art. 7. Comitato di presidenza
 1.  Il  Comitato  di  presidenza  e'  composto  dal Presidente, dai presidenti  di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale e dal Segretario generale.
 2.  Il  Comitato  di  presidenza  e'  convocato dal Presidente, per l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'articolo 5, comma 1, e per l'esame di argomenti di particolare rilevanza e su ogni questione che il presidente intenda sottoporre allo stesso.
 |  |  |  | Art. 8. Compiti del Segretario generale
 1. Il Segretario generale:
 a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 b) provvede  alla  gestione degli uffici a servizio del Consiglio superiore e del relativo personale;
 c) provvede   all'attivita'   amministrativa  e  contabile  della struttura;
 d) adotta  i  criteri  di gestione e le modalita' di tenuta della contabilita' e del rendiconto;
 e) individua  le  prestazioni da effettuarsi dal Servizio tecnico centrale e le relative tariffe.
 2.  La funzione di Segretario generale e' attribuita dal Presidente del  Consiglio  superiore nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia destinati al Consiglio superiore.
 |  |  |  | Art. 9. Servizio tecnico centrale
 1.  Il  Servizio  tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del  Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie  e  di  supporto  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ed  al  Consiglio  superiore,  ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a:
 a) studi   e  ricerche  sui  materiali  da  costruzione  e  sulla modellistica  fisica  e  numerica  delle opere, predisposizione delle norme  tecniche,  le  linee  guida  e  gli studi tecnici di carattere generale  e normativo, nonche' di ricerca sperimentale, in materia di opere   pubbliche,   di   impianti   sportivi,   di   trasporti,   di infrastrutture,  di assetto del territorio, di pubblica incolumita' e sicurezza  delle  costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge;
 b) certificazione,  ispezione  e  benestare  tecnico  europeo per prodotti  e  sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica,  in  attuazione della direttiva 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive  modificazioni,  e  di  altre  disposizioni  comunitarie o nazionali;
 c) qualificazione  dei  prodotti  prefabbricati di serie ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia   di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' delle norme tecniche di cui  agli  articoli 52,  comma 1,  e  60  del  medesimo  decreto  del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
 d) qualificazione  e  vigilanza  dei  prodotti disciplinati dalle norme  tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 e) riconoscimento  dell'equivalenza  di  prodotti  qualificati in campo   europeo  per  l'utilizzazione  degli  stessi  sul  territorio nazionale;
 f) abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle  rocce,  nonche' in situ di cui al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 g) abilitazione  degli  organismi  di certificazione, ispezione e prova  ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;
 h) abilitazione  e  vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi,  ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;
 i) vigilanza  sul  mercato  ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai  prodotti  strutturali  per  i quali e' prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla direttiva 89/106/CEE;
 l) accreditamento  di  cui  all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189.
 2.  Il  Servizio  tecnico  centrale  svolge,  inoltre,  l'attivita' richiesta dagli uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  di  amministrazioni  pubbliche,  nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico.
 3.  Per  l'espletamento  delle proprie attivita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo' affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti  universitari  o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti,  pubblici o privati, purche' di comprovata esperienza e competenza,  per  coadiuvare  attivita' di particolare complessita' e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.
 4. Il Servizio tecnico centrale e' articolato in non piu' di cinque uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale,  cui  sono preposti dirigenti   di   seconda   fascia   del  ruolo  del  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Per  la  direttiva  89/106/CEE  del Consiglio, per il
 decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
 246  e  per  la  legge  n.  1086 del 1971 si vedano le note
 all'art. 2.
 - Il testo degli articoli 52, comma 1, 59, comma 2 e 60
 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
 2001, n. 380, e' il seguente:
 «Art.  52  (L)  (Tipo  di  strutture e norme tecniche).
 (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). -
 1.  In  tutti  i comuni della Repubblica le costruzioni sia
 pubbliche   sia   private   debbono  essere  realizzate  in
 osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
 costruttivi   fissate  con  decreti  del  Ministro  per  le
 infrastrutture   e   i   trasporti,  sentito  il  Consiglio
 superiore  dei  lavori  pubblici  che si avvale anche della
 collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.
 Qualora  le  norme  tecniche riguardino costruzioni in zone
 sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
 l'interno. Dette norme definiscono:
 a) i  criteri  generali  tecnico-costruttivi  per  la
 progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
 muratura e per il loro consolidamento;
 b) i  carichi  e  sovraccarichi  e loro combinazioni,
 anche  in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e
 della  destinazione  dell'opera, nonche' i criteri generali
 per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
 c) le   indagini   sui  terreni  e  sulle  rocce,  la
 stabilita'  dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
 generali  e  le precisazioni tecniche per la progettazione,
 esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
 delle   opere  di  fondazione;  i  criteri  generali  e  le
 precisazioni  tecniche  per  la progettazione, esecuzione e
 collaudo  di  opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
 tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,
 acquedotti, fognature;
 d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.».
 «2.  Il  Ministro  per le infrastrutture e i trasporti,
 sentito  il  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, puo'
 autorizzare  con  proprio  decreto,  ai  sensi del presente
 capo,  altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
 costruzione,  comprese  quelle  geotecniche  su  terreni  e
 rocce.».
 «Art.  60  (L)  (Emanazione  di norme tecniche). (Legge
 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21). - 1. Il Ministro per le
 infrastrutture   e   i   trasporti,  sentito  il  Consiglio
 superiore  dei  lavori  pubblici  che si avvale anche della
 collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,
 predispone,  modifica  ed  aggiorna  le norme tecniche alle
 quali   si   uniformano  le  costruzioni  di  cui  al  capo
 secondo.».
 - Il  testo  dell'art.  9,  comma  3 e dell'art. 11 del
 citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 246 del
 1993, e' il seguente:
 «3.   Agli   organismi  di  cui  all'art.  8,  comma 1,
 l'abilitazione  e'  rilasciata con decreto del Ministro dei
 lavori  pubblici,  previa  istruttoria, quando i prodotti o
 sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale
 e  geotecnica  e  per  i quali e' di prioritaria importanza
 garantire  il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
 all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).».
 «Art.  11  (Vigilanza).  -  1. Al fine di verificare la
 conformita'  dei  prodotti da costruzione alle prescrizioni
 del  presente regolamento, il Ministero dell'industria, del
 commercio  e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed
 il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  ciascuno nell'ambito
 delle  rispettive  competenze,  hanno  facolta' di disporre
 verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o
 del  suo  mandatario,  mediante  i propri uffici centrali o
 periferici,   eventualmente   coadiuvati   da   istituti  o
 dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori
 individuati    con    specifico    decreto   del   Ministro
 dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
 concerto  con  il  Ministro dell'interno ed il Ministro dei
 lavori pubblici.
 2. A tal fine e' consentito alle persone incaricate:
 a) l'accesso   ai   luoghi   di   fabbricazione,   di
 immagazzinamento o di uso dei prodotti;
 b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
 all'accertamento;
 c) il  prelievo di campioni per l'esecuzione di esami
 e prove.
 3. I prodotti, che risultino non muniti della marcatura
 CE,  o  dell'attestato  di  conformita',  o  del  benestare
 tecnico  europeo,  o  ne siano comunque privi devono essere
 immediatamente  ritirati dal commercio e non possono essere
 incorporati o istallati in edifici.
 4.  La  consegna  al  possessore  di  prodotti  e/o  al
 costruttore    dell'edificio   di   processo   verbale   di
 constatazione  di  taluno degli illeciti di cui al comma 3,
 comporta  temporanea  non  commercia-bilita'  dei  prodotti
 stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta
 giorni  successivi  alla predetta consegna il Ministero dal
 quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli
 illeciti,  emana provvedimento motivato in applicazione del
 comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al
 possessore  dei  prodotti,  nonche'  al costruttore; in tal
 caso, l'importo del costo della verifica o del controllo e'
 maggiorato dal 50 per cento.
 5.  Ove si constati che prodotti, anche se muniti della
 marcatura   CE  o  dell'attestato  di  conformita',  o  del
 benestare  tecnico  europeo,  ed  utilizzati  conformemente
 all'art.  2,  comma 2,  possono  compromettere la sicurezza
 delle  persone  e/o  dei  beni, il Ministero competente con
 provvedimento  cautelare ne vieta l'immissione in commercio
 e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro.
 6.  Il  provvedimento  di cui al comma 5, e' comunicato
 entro   dieci   giorni   alla   commissione  del  Ministero
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:
 a) la  constatazione  di  apposizione  indebita della
 marcatura   CE   comporta  per  il  fabbricante  o  il  suo
 mandatario  stabilito  nel territorio comunitario l'obbligo
 di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
 CE  e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite
 dall'amministrazione competente;
 b) nel   caso   in   cui   persista  la  mancanza  di
 conformita'  l'amministrazione  competente  adotta tutte le
 misure  atte  a limitare o vietare l'immissione sul mercato
 del  prodotto  in  questione  o  a garantirne il ritiro dal
 commercio.
 6-ter.  Se un prodotto dichiarato conforme non risponde
 ai  requisiti  essenziali di cui all'art. 2 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n.  246, e
 successive  modificazioni,  le  amministrazioni  competenti
 adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei
 prodotti  dal mercato o per proibirne o limitarne la libera
 circolazione;   i   provvedimenti   vengono  comunicati  al
 Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 che  ne  informa  immediatamente  la  Commissione  europea,
 precisandone  i  motivi  e indicando, in particolare, se la
 non conformita' e' dovuta:
 a) al  mancato  rispetto  dell'art. 2 del decreto del
 Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora
 il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di
 cui  agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo
 e successive modificazioni;
 b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni
 tecniche  di  cui  agli  articoli 1  e  3  del  decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n.  246, e
 successive modificazioni;
 c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse
 di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della
 Repubblica   21 aprile   1993,   n.   246,   e   successive
 modificazioni.».
 - Il  testo  dell'art.  2,  comma 2,  del  decreto  del
 Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
 12 luglio  1999,  n.  314 (Regolamento recante norme per il
 rilascio   dell'attestato  di  conformita'  per  i  cementi
 destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica
 per  i  quali  e' di prioritaria importanza il rispetto del
 requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza
 meccanica  e  stabilita)  al  decreto  del Presidente della
 Repubblica   21 aprile  1993,  n.  246),  pubblicato  nella
 Gazzetta   Ufficiale  11 settembre  1999,  n.  214,  e'  il
 seguente:
 «2. Sulla base della procedura prevista dal decreto del
 Presidente  della  Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, anche
 altri  organismi, su loro domanda, possono essere abilitati
 al  rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi di
 cui all'art. 1.».
 - Il  testo  dell'art.  28, comma 4, del citato decreto
 legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e' il seguente:
 «4.  Ferme  restando le competenze del Ministero per le
 attivita'   produttive   in   materia  di  vigilanza  sugli
 organismi  di  accreditamento,  il  Consiglio superiore dei
 lavori  pubblici,  tramite il servizio tecnico centrale, e'
 organo   di  accreditamento  delle  unita'  tecniche  delle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 e  degli  organismi  statali  di  diritto pubblico ai sensi
 delle  norme  europee  UNI  EN  ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN
 ISO/IEC  17020  per  gli  organismi di ispezione di Tipo B,
 sulla  base di apposito regolamento tecnico predisposto dal
 Consiglio    stesso   sentiti   gli   enti   nazionali   di
 accreditamento  riconosciuti  a  livello  europeo.  Per  le
 finalita' di cui al presente comma gli organismi statali di
 diritto  pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore
 dei lavori pubblici.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Dotazione organica
 1.  La  dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche'  del  personale  del  Consiglio superiore rientra nell'ambito della    dotazione   organica   complessiva   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti.
 |  |  |  | Art. 11. Autonomia gestionale
 1.  Il  Consiglio  superiore  costituisce centro di responsabilita' amministrativa  secondo  quanto  disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,  e  ai  sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 2.  Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3. Le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite:
 a) dagli stanziamenti di cui al comma 2;
 b) dalle  entrate  derivanti  dai  proventi  delle  attivita' del Servizio   tecnico   centrale   del  Consiglio  superiore,  ai  sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
 c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
 4.  Le  risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita  unita'  previsionale  di base, da istituirsi nello stato di previsione   dell'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate,  in via continuativa, all'unita' previsionale di base di cui al comma 2.
 5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, e' fissata una  indennita'  per  i  membri effettivi del Consiglio estranei alla pubblica amministrazione.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Il  testo  dell'art. 3 del citato decreto legislativo
 7 agosto 1997, n. 279, e' il seguente:
 «Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
 all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del
 bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
 programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
 le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le
 unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
 gestione e della rendicontazione.
 2.  I  Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
 della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
 dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio
 1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
 risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
 responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
 definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende
 perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
 interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati
 nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
 assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
 ragioneria  anche ai fini della rilevazione e dei controllo
 dei costi, e alla Corte dei conti.
 3.   Il   titolare   del   centro   di  responsabilita'
 amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
 risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
 finanziarie e strumentali assegnate.
 4.  Il  dirigente  generale esercita autonomi poteri di
 spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
 acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
 delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
 dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
 5.  Variazioni compensative possono essere disposte, su
 proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
 del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
 medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
 variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
 informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica  per  il tramite della competente
 ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
 competenti e alla Corte dei conti.».
 - Il  testo  dell'art.  7,  commi  5  e  9, della legge
 1° agosto   2002,   n.  166  (Disposizioni  in  materia  di
 infrastrutture  e  trasporti),  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario, e'
 il seguente:
 «Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 Ulteriori   disposizioni   concernenti  gli  appalti  e  il
 Consiglio superiore dei lavori pubblici). (Omissis).
 5.  Per  garantire  la  piena  autonomia  funzionale ed
 organizzativa  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici
 ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1,  della legge 11 febbraio
 1994,   n.   109,   e'  istituito  un  apposito  centro  di
 responsabilita'  amministrativa  nello  stato di previsione
 del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per il
 funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
 (Omissis).
 9.  All'unita'  previsionale  di base di cui al comma 7
 affluiscono,  sulla  base  di apposito regolamento, emanato
 dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
 concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, i
 proventi  delle attivita' del Servizio tecnico centrale del
 Consiglio   superiore  dei  lavori  pubblici  connesse  con
 l'applicazione  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n.  246, e
 attinenti  allo  svolgimento delle funzioni di organismo di
 certificazione  ed  ispezione, nonche' di notifica di altri
 organismi  e  di  benestare  tecnico europeo. Confluiscono,
 altresi',  in  detta  unita'  previsionale di base, secondo
 quanto   disposto   dall'art.   43,  comma 4,  della  legge
 27 dicembre  1997,  n.  449,  i  proventi dell'attivita' di
 studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica
 delle  opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale
 per  l'espletamento  dei compiti relativi al rilascio delle
 concessioni  ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi
 dell'art.  20  della  legge  5 novembre 1971, n. 1086, e di
 prove  geotecniche  sui  terreni  e  sulle  rocce, ai sensi
 dell'art.  8  del  citato regolamento di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  n.  246  del  1993,  nonche'
 dell'attivita'  ispettiva,  relativamente  agli aspetti che
 riguardano  la  sicurezza statica delle costruzioni, presso
 impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
 impiego strutturale nelle costruzioni civili.
 (Omissis).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Abrogazioni
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 a) gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  25,  26, 27, 28, 29 e 30 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;
 b) l'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524;
 c) la legge 29 novembre 1957, n. 1208.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Il  titolo  I,  capo  I  e  II, titolo III e IV della
 citata legge n. 1460 del 1942 contenente gli articoli 1, 3,
 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27,
 28, 29 e 30 abrogati dal presente decreto recano:
 «Titolo I - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
 Capo  I  -  Competenza  e  composizione  del  Consiglio
 superiore
 Capo II - Attribuzioni del Consiglio superiore».
 «Titolo   III   -   DISPOSIZIONI  GENERALI  IN  MATERIA
 CONSULTIVA».
 «Titolo IV - SERVIZIO TECNICO CENTRALE».
 - La  legge  20 aprile  1952,  n.  524 (Modificazioni a
 disposizioni  della  legge  18 ottobre 1942, n. 1460, sulla
 costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
 della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori)
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1952, n.
 122.
 - La  legge  29 novembre  1957,  n.  1208, abrogata dal
 presente   decreto,   recava:  «Modifiche  alle  norme  sul
 Consiglio superiore dei lavori pubblici».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni transitorie
 1.  In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in  servizio  presso  il  Consiglio superiore alla data di entrata in vigore   del   presente  regolamento  resta  assegnato  al  Consiglio superiore stesso.
 2.  Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze  delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, con decreto  di  natura  non regolamentare, provvede ad adottare la norma per l'ordinamento interno del Consiglio superiore. Contestualmente e' abrogato  il  regolamento  di  cui al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612.
 4.  Con  decreto  ministeriale  di  natura  non  regolamentare,  da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale  del  Servizio  tecnico  centrale  ed alla definizione dei relativi compiti di cui articolo 9, comma 1.
 5.  L'attuazione  del  presente  regolamento  non  comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 27 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 309
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Per  il  regio decreto n. 1612 del 1923, si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  |  |