| IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Vista  la  nota del presidente della Corte di appello di Catania in data  11  marzo  2006  dalla  quale  risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio  del  Giudice  di  pace  di  Mineo nella giornata del 30 gennaio 2006, per assenza di tutto il personale amministrativo;
 Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
 Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
 Decreta:
 In  conseguenza  del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di  pace  di Mineo, nella giornata del 30 gennaio 2006 per assenza di tutto  il  personale  amministrativo,  i  termini di decadenza per il compimento  di  atti  presso  il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi,  scadenti  nel  giorno  sopra indicato o nei cinque giorni successivi,  sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
 Roma, 29 aprile 2006
 
 Il Ministro: Castelli
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