IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del presidente della Corte di appello di Catania in data 11 marzo 2006 dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo nella giornata del 30 gennaio 2006, per assenza di tutto il personale amministrativo; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo, nella giornata del 30 gennaio 2006 per assenza di tutto il personale amministrativo, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 aprile 2006
Il Ministro: Castelli |