| 
| Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DI PISA |  | DECRETO RETTORALE 17 maggio 2006 |  | Modificazioni dello statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
 Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa, emanato con decreto rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente modificato ed integrato;
 Vista  la delibera n. 64 del 24 gennaio 2006 con la quale il senato accademico ha approvato la modifica di statuto che prevede di elevare da  quattro  a  sei il numero massimo di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento;
 Vista  la  delibera  n.  91  del  21 febbraio  2006 con la quale il consiglio  di  amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole alla suddetta modifica;
 Vista  la  nota  prot.  n.  1593 del 13 aprile 2006 con la quale il Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha comunicato  di  non avere osservazioni da formulare sulla proposta di modifica;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Allo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa,  emanato con decreto rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente modificato   ed  integrato,  e'  apportata  la  modifica  di  cui  al successivo art. 2.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'art.  34,  comma  4,  la  dizione  «da  due  a  quattro» e' sostituita con la dizione «da un minimo di 2 ad un massimo di 6».
 2.  Per  effetto  di quanto previsto al comma 1, il testo dell'art. 34.4  dello  statuto  dell'Universita'  di  Pisa  e' riformulato come segue:
 «Il  consiglio  di  dipartimento  e' costituito dai professori di ruolo  e fuori ruolo, dai ricercatori e dal segretario amministrativo anche   con  funzioni  di  verbalizzante.  Fanno  inoltre  parte  del consiglio  da  un  minimo  di 2 ad un massimo di 6 rappresentanti del personale  tecnico-amministrativo  e  uno o due rappresentanti eletti dai   dottorandi,   dai   titolari   di   borse  di  studio  e  dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale».
 |  |  |  | Art. 3. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e la modifica in esso contenuta entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.
 2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  inoltre  nel  Bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa e all'Albo ufficiale di Ateneo.
 
 Pisa, 17 maggio 2006
 
 Il rettore: Pasquali
 |  |  |  |  |