Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 23 maggio 2006
Funzionamento del Centro di informazione italiano, di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo V (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 3).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
Visto il Capo V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero;
Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro di informazione italiano in conformita' all'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente Regolamento, si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Centro»: il Centro di informazione italiano istituito presso l'ISVAP, ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «mandatario per la liquidazione dei sinistri»: persona od ente designato, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente in Italia per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato membro ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art. 151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
e) «imprese italiane»: le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) «altre imprese»: le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, abilitate all'esercizio dell'assicurazione di cui alla lettera c) in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
g) «ANIA»: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
 
Art. 2.
Istituzione e funzionamento
1. Presso l'ISVAP e' istituito il Centro con la finalita' di fornire ai danneggiati, a seguito di sinistri previsti all'art. 151 del decreto, le informazioni di cui al successivo art. 155.
2. L'attivita' del Centro si articola nelle seguenti fasi:
a) acquisizione delle informazioni di cui all'art. 154 del decreto;
b) trasmissione dei dati ai richiedenti.
 
Art. 3.
Informazioni trattate
1. Nel Centro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 154 del decreto, sono trattati i seguenti dati:
a) la targa di immatricolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
c) la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
d) la denominazione e l'indirizzo delle imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
e) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro;
f) le generalita' e l'indirizzo o la denominazione e la sede dei mandatari designati dalle imprese nei diversi Stati membri.
2. Per l'organizzazione e il funzionamento del Centro, l'ISVAP acquisisce i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dall'ANIA, stipulando con la medesima apposita convenzione.
 
Art. 4.
Adempimenti delle imprese
1. Ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto, le imprese italiane e le altre imprese che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a trasmettere all'ANIA, secondo specifiche modalita' tecniche comunicate da quest'ultima, in conformita' alla convenzione stipulata con l'ISVAP, i seguenti dati:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo assicurato;
b) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli indicati alla lettera a);
c) il periodo di validita' della garanzia assicurativa prestata per ognuno dei veicoli assicurati, di cui alla lettera a).
2. Il primo invio dei dati indicati al comma 1 e' stabilito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Con cadenza giornaliera sono trasmesse tutte le variazioni e le integrazioni dei dati gia' comunicati, aggiornate almeno ai trenta giorni antecedenti la data di trasmissione.
4. Qualora il Centro o l'ANIA richiedano alle imprese i dati di cui al comma 1, lettere b) e c) che risultino non disponibili, le imprese sono tenute a fornire riscontro entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Le procedure, i tempi e le modalita' d'invio dei dati da parte delle imprese di cui al comma 1, ove non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, sono definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.
6. La convenzione, di cui all'art. 3, comma 2, indica le modalita' di controllo e di documentazione necessarie all'ISVAP per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento.
7. Le imprese italiane e le altre imprese comunicano al Centro il nome e l'indirizzo del proprio mandatario incaricato per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri, indicando la data di decorrenza dell'incarico.
 
Art. 5.
Conservazione dei dati
1. I dati di cui all'art. 3, lettere d) ed f) sono conservati dall'ISVAP, per le finalita' proprie del Centro, per gli ultimi sette anni.
2. I dati di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) sono conservati dall'ANIA, per le finalita' proprie del Centro, per sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione. Le modalita' di conservazione sono definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 6.
Misure di sicurezza
1. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto ed il regolare trattamento dei dati di cui all'art. 3, nonche' la loro riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati trattati in conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 7.
Richiesta di informazioni da parte dei danneggiati
1. La richiesta di informazioni al Centro e' formulata direttamente dal danneggiato o da un suo incaricato, e contiene le informazioni essenziali sul sinistro, in particolare la data e il luogo di accadimento, la targa del veicolo che lo ha causato.
2. Il danneggiato ha diritto di richiedere al Centro, entro sette anni dalla data del sinistro, i dati indicati all'art. 3 del presente Regolamento, lettere b), c), d) ed f). La richiesta dei dati indicati all'art. 3 del presente Regolamento, lettera e), deve contenere l'indicazione specifica dell'interesse giuridicamente rilevante ad ottenere detta informazione.
3. Il Centro trasmette agli interessati le informazioni richieste, attraverso modalita' idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati.
 
Art. 8. Richiesta di informazioni da parte delle imprese, dell'Ufficio
centrale italiano e dell'Organismo di indennizzo italiano
1. La richiesta di informazioni al Centro puo' essere inoltrata anche dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, dall'Ufficio centrale italiano, e dall'Organismo di indennizzo italiano, istituito ai sensi dell'art. 296 del decreto, presso la CONSAP s.p.a..
2. La richiesta e' ammessa in relazione ad un interesse connesso all'accadimento di un sinistro di cui all'art. 151 del decreto ovvero in relazione alle esigenze derivanti dalla liquidazione dello stesso.
 
Art. 9.
Riservatezza dei dati e responsabilita'
1. I soggetti che hanno accesso diretto ai dati trattati nel Centro sono tenuti al rispetto dei doveri di segretezza e di riservatezza stabiliti dalla legge e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 10.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2006
Il presidente: Giannini
 
Allegato
RELAZIONE
Il regolamento attua l'art. 154, comma 5, di cui al capo V, titolo X, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, che assegna all'Isvap il potere di disciplinare il funzionamento del Centro di informazione italiano, istituito presso la medesima Autorita' per la protezione dei danneggiati da sinistri stradali avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza.
La previsione di un sistema facilitato di gestione dei sinistri stradali occorsi all'estero trae origine dalla direttiva 2000/26/CE (c.d. quarta direttiva r.c.auto) e si fonda:
sull'obbligo di designazione, posto a carico di tutte le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno Stato membro;
sull'istituzione in ciascuno Stato membro di un Centro incaricato di fornire agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone le informazioni relative alla copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro.
In particolare il Centro assiste i danneggiati per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la trattazione del sinistro. A tal fine esso comunica al danneggiato che ne faccia richiesta il nominativo del mandatario designato dall'impresa di assicurazione nello Stato di residenza della vittima, nonche', nell'ipotesi in cui il danneggiato medesimo conosca soltanto il numero di targa del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro:
il nominativo dell'impresa di assicurazione che presta la copertura;
il numero e la data di scadenza della polizza.
La definizione da parte dell'Isvap delle modalita' di organizzazione e funzionamento del Centro riveste particolare urgenza, al fine di completare al piu' presto il quadro normativo di riferimento entro il quale viene prestata l'attivita' di ausilio ai danneggiati per sinistri r.c. auto accaduti fuori dal luogo di abituale residenza. Per tale ragione si e' ravvisata la necessita' di accelerare i tempi di emanazione del presente regolamento rispetto al periodo biennale massimo che il codice assegna per l'adozione delle norme di attuazione in via generale e, in particolare, per quelle di cui al Titolo X, tra le quali il presente regolamento sara' ricompreso.
Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro, esercitando l'opzione prevista dall'art. 154, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005 per quanto riguarda l'acquisizione dei dati inerenti i numeri di polizza e le date di scadenza delle coperture tramite la stipula di apposita convenzione. Individua i dati trattati, ne disciplina la conservazione, regola gli adempimenti delle imprese di assicurazione e definisce le modalita' di presentazione delle richieste provenienti dai danneggiati, dalle imprese, dall'Ufficio centrale italiano e dall'Organismo di indennizzo italiano.
Come previsto dalla legge, e' stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, 23 maggio 2006
Il presidente: Giannini
 
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