| 
| Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 23 maggio 2006 |  | Funzionamento del Centro di informazione italiano, di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo V  (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero) del  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n.  209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 3). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle assicurazioni;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
 Visto  il  Capo  V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  concernente  il  risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero;
 Ritenuta  la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro di  informazione  italiano  in conformita' all'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Nel presente Regolamento, si intendono per:
 a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 b) «Centro»:  il Centro di informazione italiano istituito presso l'ISVAP,  ai  sensi  dell'art.  154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 c) «assicurazione   obbligatoria   della  responsabilita'  civile derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi  dalla  responsabilita'  del  vettore  di  cui  all'art 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 d) «mandatario per la liquidazione dei sinistri»: persona od ente designato, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre 2005,   n.   209  dalle  imprese  di  assicurazione  che  coprono  la responsabilita'  civile  derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano  abitualmente  in  Italia  per  i rischi di cui al ramo 10 diversi  dalla  responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato membro ai  fini  della  gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art. 151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 e) «imprese  italiane»:  le  imprese di assicurazione aventi sede legale  in  Italia  e  le  sedi  secondarie  in  Italia di imprese di assicurazione  aventi  sede  legale  in  uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 f) «altre  imprese»:  le  imprese  di  assicurazione  aventi sede legale   in   uno   Stato   membro   diverso  dall'Italia,  abilitate all'esercizio  dell'assicurazione di cui alla lettera c) in regime di stabilimento  o  di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
 g) «ANIA»: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
 |  |  |  | Art. 2. Istituzione e funzionamento
 1.  Presso  l'ISVAP  e'  istituito  il  Centro  con la finalita' di fornire  ai  danneggiati, a seguito di sinistri previsti all'art. 151 del decreto, le informazioni di cui al successivo art. 155.
 2. L'attivita' del Centro si articola nelle seguenti fasi:
 a) acquisizione  delle  informazioni  di  cui  all'art.  154  del decreto;
 b) trasmissione dei dati ai richiedenti.
 |  |  |  | Art. 3. Informazioni trattate
 1.  Nel  Centro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 154 del decreto, sono trattati i seguenti dati:
 a) la  targa  di  immatricolazione  dei  veicoli  che  stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
 b) i  numeri  delle  polizze  di  assicurazione  che  coprono  la responsabilita'  civile  derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
 c) la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la  responsabilita'  civile  derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica;
 d) la  denominazione e l'indirizzo delle imprese di assicurazione che  coprono  la  responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei   veicoli   che  stazionano  abitualmente  nel  territorio  della Repubblica;
 e) il  nome,  l'indirizzo  e il codice fiscale del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del  locatario  in  caso  di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro;
 f) le  generalita' e l'indirizzo o la denominazione e la sede dei mandatari designati dalle imprese nei diversi Stati membri.
 2.  Per  l'organizzazione  e  il  funzionamento del Centro, l'ISVAP acquisisce  i  dati  di  cui  alle  lettere a), b)  e c)  del comma 1 dall'ANIA, stipulando con la medesima apposita convenzione.
 |  |  |  | Art. 4. Adempimenti delle imprese
 1.  Ai  sensi  dell'art.  154,  comma 4,  del  decreto,  le imprese italiane  e  le  altre  imprese che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel  territorio della Repubblica, sono tenute a trasmettere all'ANIA, secondo  specifiche modalita' tecniche comunicate da quest'ultima, in conformita' alla convenzione stipulata con l'ISVAP, i seguenti dati:
 a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo assicurato;
 b) i  numeri  delle  polizze  di  assicurazione  che  coprono  la responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli indicati alla lettera a);
 c) il  periodo  di validita' della garanzia assicurativa prestata per ognuno dei veicoli assicurati, di cui alla lettera a).
 2.  Il  primo  invio  dei dati indicati al comma 1 e' stabilito nel termine  di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 3.  Con cadenza giornaliera sono trasmesse tutte le variazioni e le integrazioni  dei  dati  gia' comunicati, aggiornate almeno ai trenta giorni antecedenti la data di trasmissione.
 4. Qualora il Centro o l'ANIA richiedano alle imprese i dati di cui al comma 1, lettere b) e c) che risultino non disponibili, le imprese sono tenute a fornire riscontro entro dieci giorni dalla richiesta.
 5.  Le  procedure, i tempi e le modalita' d'invio dei dati da parte delle  imprese  di cui al comma 1, ove non espressamente disciplinate dal  presente  Regolamento,  sono  definite  nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.
 6.  La convenzione, di cui all'art. 3, comma 2, indica le modalita' di controllo e di documentazione necessarie all'ISVAP per la verifica dell'adempimento  dell'obbligo  di  comunicazione  dei  dati  di  cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento.
 7.  Le  imprese italiane e le altre imprese comunicano al Centro il nome   e   l'indirizzo  del  proprio  mandatario  incaricato  per  la liquidazione  dei  sinistri  negli Stati membri, indicando la data di decorrenza dell'incarico.
 |  |  |  | Art. 5. Conservazione dei dati
 1.  I  dati  di  cui  all'art.  3, lettere d) ed f) sono conservati dall'ISVAP, per le finalita' proprie del Centro, per gli ultimi sette anni.
 2.  I  dati  di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) sono conservati dall'ANIA,  per le finalita' proprie del Centro, per sette anni dalla data  di  cessazione  dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del  contratto  di  assicurazione. Le modalita' di conservazione sono definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 2.
 |  |  |  | Art. 6. Misure di sicurezza
 1.  L'ISVAP  adotta  le  misure  tecniche,  logiche,  informatiche, procedurali,  fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto ed  il  regolare  trattamento  dei dati di cui all'art. 3, nonche' la loro  riservatezza,  la sicurezza e l'integrita' dei dati trattati in conformita'   alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati personali.
 |  |  |  | Art. 7. Richiesta di informazioni da parte dei danneggiati
 1. La richiesta di informazioni al Centro e' formulata direttamente dal  danneggiato  o  da un suo incaricato, e contiene le informazioni essenziali  sul  sinistro,  in  particolare  la  data  e  il luogo di accadimento, la targa del veicolo che lo ha causato.
 2.  Il  danneggiato ha diritto di richiedere al Centro, entro sette anni dalla data del sinistro, i dati indicati all'art. 3 del presente Regolamento, lettere b), c), d) ed f). La richiesta dei dati indicati all'art.  3  del  presente  Regolamento,  lettera e),  deve contenere l'indicazione  specifica  dell'interesse  giuridicamente rilevante ad ottenere detta informazione.
 3.  Il Centro trasmette agli interessati le informazioni richieste, attraverso  modalita' idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati.
 |  |  |  | Art. 8. Richiesta  di  informazioni  da  parte  delle  imprese,  dell'Ufficio centrale italiano e dell'Organismo di indennizzo italiano
 1.  La  richiesta  di  informazioni al Centro puo' essere inoltrata anche  dalle  imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  che  stazionano abitualmente  nel  territorio della Repubblica, dall'Ufficio centrale italiano, e dall'Organismo di indennizzo italiano, istituito ai sensi dell'art. 296 del decreto, presso la CONSAP s.p.a..
 2.  La  richiesta  e' ammessa in relazione ad un interesse connesso all'accadimento di un sinistro di cui all'art. 151 del decreto ovvero in relazione alle esigenze derivanti dalla liquidazione dello stesso.
 |  |  |  | Art. 9. Riservatezza dei dati e responsabilita'
 1. I soggetti che hanno accesso diretto ai dati trattati nel Centro sono  tenuti  al  rispetto dei doveri di segretezza e di riservatezza stabiliti  dalla legge e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
 |  |  |  | Art. 10. Pubblicazione
 1.  Il  presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 11. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  Regolamento  entra in vigore il giorno successivo alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 maggio 2006
 Il presidente: Giannini
 |  |  |  | Allegato RELAZIONE
 Il  regolamento  attua  l'art.  154,  comma 5,  di cui al capo V, titolo X,  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle  assicurazioni  private,  che  assegna  all'Isvap  il potere di disciplinare  il  funzionamento  del Centro di informazione italiano, istituito   presso  la  medesima  Autorita'  per  la  protezione  dei danneggiati da sinistri stradali avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza.
 La  previsione  di un sistema facilitato di gestione dei sinistri stradali  occorsi  all'estero trae origine dalla direttiva 2000/26/CE (c.d. quarta direttiva r.c.auto) e si fonda:
 sull'obbligo  di  designazione,  posto  a  carico  di  tutte le imprese  esercenti  l'assicurazione  obbligatoria  per  i  veicoli  a motore, di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno Stato membro;
 sull'istituzione   in   ciascuno  Stato  membro  di  un  Centro incaricato di fornire agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone le informazioni relative alla copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro.
 In particolare il Centro assiste i danneggiati per l'acquisizione delle  informazioni necessarie per la trattazione del sinistro. A tal fine  esso  comunica  al  danneggiato  che  ne  faccia  richiesta  il nominativo  del  mandatario  designato  dall'impresa di assicurazione nello  Stato di residenza della vittima, nonche', nell'ipotesi in cui il  danneggiato  medesimo  conosca  soltanto  il  numero di targa del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro:
 il  nominativo  dell'impresa  di  assicurazione  che  presta la copertura;
 il numero e la data di scadenza della polizza.
 La   definizione   da   parte   dell'Isvap   delle  modalita'  di organizzazione   e   funzionamento  del  Centro  riveste  particolare urgenza,  al fine di completare al piu' presto il quadro normativo di riferimento  entro  il quale viene prestata l'attivita' di ausilio ai danneggiati  per  sinistri  r.c.  auto  accaduti  fuori  dal luogo di abituale residenza. Per tale ragione si e' ravvisata la necessita' di accelerare i tempi di emanazione del presente regolamento rispetto al periodo  biennale  massimo che il codice assegna per l'adozione delle norme  di attuazione in via generale e, in particolare, per quelle di cui  al  Titolo  X,  tra  le  quali  il  presente  regolamento  sara' ricompreso.
 Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro,  esercitando  l'opzione  prevista dall'art. 154, comma 1, del decreto  legislativo  n.  209/2005 per quanto riguarda l'acquisizione dei  dati  inerenti  i  numeri di polizza e le date di scadenza delle coperture  tramite  la  stipula  di apposita convenzione. Individua i dati trattati, ne disciplina la conservazione, regola gli adempimenti delle   imprese   di   assicurazione  e  definisce  le  modalita'  di presentazione  delle  richieste  provenienti  dai  danneggiati, dalle imprese,   dall'Ufficio   centrale   italiano   e  dall'Organismo  di indennizzo italiano.
 Come  previsto  dalla  legge,  e' stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 Roma, 23 maggio 2006
 Il presidente: Giannini
 |  |  |  |  |