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| Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 16 maggio 2006 |  | Modalita'  di  attuazione  degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali  a  favore  delle  imprese agricole della regione Lazio danneggiate dalla crisi di mercato del latte ovino nel 2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno subito  una  riduzione  del  reddito medio aziendale del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Visto  il  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge  11 novembre 2005, n. 231, concernente, tra l'altro, interventi urgenti in agricoltura;
 Vista  la  delibera  di  giunta  della  regione  Lazio,  n. 180 del 31 marzo  2006,  che  dichiara,  la  grave crisi di mercato del latte ovino;
 Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis e  1-ter  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005,  n. 71, a favore delle imprese agricole della regione  Lazio  che  per gli effetti della crisi di mercato del latte ovino  hanno  subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Per   l'attuazione   dell'art.  1,  commi 1-bis  e  1-ter  del decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge 29 aprile 2005, n. 71, le produzioni colpite dalla crisi di mercato e le  aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Lazio con delibera di giunta n. 180 del 31 marzo 2006.
 2.  La  stessa  regione  verifica i requisiti previsti dall'art. 1, commi  1-bis  e  1-ter  del  decreto-legge  28 febbraio  2005, n. 22, convertito  dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, secondo le procedure e modalita'  stabilite  dall'AGEA  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3 del decreto-legge  9 settembre  2005,  n.  182,  convertito  dalla  legge 11 novembre 2005, n. 231.
 3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente competenti  indicati  dalla  Regione  medesima,  entro  il termine di quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Alla   istruttoria  delle  richieste  di  intervento  ed  alla erogazione degli aiuti si provvede secondo le modalita' e nei termini previsti  dall'art.  1  del  decreto-legge  9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 maggio 2006
 Il Ministro: Alemanno
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