| IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Roma
 Vista  la  legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 Visto  l'art  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 342/1994,  che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima   occupazione,  le  funzioni  amministrative  in  materia  di determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di facchinaggio;
 Visto il decreto legislativo n. 626/1994;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 687/1996, che ha unificato gli uffici  periferici  del Ministero del lavoro nella DPL, attribuendo i compiti gia' svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  e della previdenza sociale n. 39/1997;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
 Vista la legge n. 142/2001;
 Visto  il  CCNL del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002;
 Vista la legge n. 30/2003;
 Visto il decreto legislativo n. 276/2003;
 Vista  la  Convenzione  della DPL di Roma del 25 novembre 2003, con cui  e'  stato istituto l'Osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio;
 Visto  il precedente decreto di questo ufficio sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;
 Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revisione  delle  tariffe  di facchinaggio riferite ai lavori in economia;
 Sentito  l'Osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio che,  nel richiamare le novita' introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003,  ha  rappresentato  l'opportunita'  di  introdurre,  in via sperimentale, anche una tariffa oraria di facchinaggio;
 Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;
 Considerati i seguenti indicatori economici:
 gli indici Istat al costo della vita per il periodo 2003-2005;
 il tasso di inflazione programmato del biennio 2006-2007;
 l'incremento  del  costo  del  lavoro derivante dall'applicazione della   legge   n.  142/2001  e  di  quello  previdenziale  derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;
 Decreta:
 1.  La  tariffa  minima  per  prestazioni  di facchinaggio oltre le quattro  e  fino  alle  otto  ore  giornaliere  e'  di euro 114,50, a decorrere  dal  1°  giugno  2006  e di euro 117,13 a decorrere dal 1° marzo 2007.
 2. La tariffa minima per prestazioni pari a quattro ore giornaliere e'  di  euro  74,43, a decorrere dal 1° giugno 2006 e di euro 76,20 a decorrere dal 1° marzo 2007.
 3.  La  tariffa  minima  per  prestazioni lavorative inferiori alle quattro  ore  giornaliere e' di euro 19,11, in ragione di ogni ora, a decorrere dal 1° giugno 2006.
 4. La tariffa per lavoro straordinario - per prestazione lavorativa superiore alle otto ore giornaliere - e' di euro 19,32 con decorrenza 1°  giugno  2006  e  di  euro 19,76  con decorrenza 1° marzo 2007, in ragione di ogni ora.
 5.  Per il lavoro festivo e' prevista una maggiorazione del 50% sul tipo  di  tariffa  adottata,  con  la  decorrenza  citata  nei  punti precedenti.
 6. Per il lavoro notturno e' prevista una maggiorazione del 50% sul tipo  di  tariffa  adottata,  con  la  decorrenza  citata  nei  punti precedenti.
 Roma, 9 maggio 2006
 Il dirigente del servizio: Bovalino
 |