IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Roma Vista la legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio; Visto il decreto legislativo n. 626/1994; Visto il decreto ministeriale n. 687/1996, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella DPL, attribuendo i compiti gia' svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione; Vista la circolare del Ministero e della previdenza sociale n. 39/1997; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la legge n. 142/2001; Visto il CCNL del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002; Vista la legge n. 30/2003; Visto il decreto legislativo n. 276/2003; Vista la Convenzione della DPL di Roma del 25 novembre 2003, con cui e' stato istituto l'Osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio; Visto il precedente decreto di questo ufficio sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio; Ritenuto di dover procedere alla revisione delle tariffe di facchinaggio riferite ai lavori in economia; Sentito l'Osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio che, nel richiamare le novita' introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003, ha rappresentato l'opportunita' di introdurre, in via sperimentale, anche una tariffa oraria di facchinaggio; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori; Considerati i seguenti indicatori economici: gli indici Istat al costo della vita per il periodo 2003-2005; il tasso di inflazione programmato del biennio 2006-2007; l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001; Decreta: 1. La tariffa minima per prestazioni di facchinaggio oltre le quattro e fino alle otto ore giornaliere e' di euro 114,50, a decorrere dal 1° giugno 2006 e di euro 117,13 a decorrere dal 1° marzo 2007. 2. La tariffa minima per prestazioni pari a quattro ore giornaliere e' di euro 74,43, a decorrere dal 1° giugno 2006 e di euro 76,20 a decorrere dal 1° marzo 2007. 3. La tariffa minima per prestazioni lavorative inferiori alle quattro ore giornaliere e' di euro 19,11, in ragione di ogni ora, a decorrere dal 1° giugno 2006. 4. La tariffa per lavoro straordinario - per prestazione lavorativa superiore alle otto ore giornaliere - e' di euro 19,32 con decorrenza 1° giugno 2006 e di euro 19,76 con decorrenza 1° marzo 2007, in ragione di ogni ora. 5. Per il lavoro festivo e' prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata, con la decorrenza citata nei punti precedenti. 6. Per il lavoro notturno e' prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata, con la decorrenza citata nei punti precedenti. Roma, 9 maggio 2006 Il dirigente del servizio: Bovalino |