Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 136
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2006), convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° giugno 2006, n. 202

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 13 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto-legge
qui pubblicato:
«410. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il
31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore
o di area, fino al 31 dicembre 2007. In deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento e settori produttivi
ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in
sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
imprese agricole e agro-alimentari interessate
dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe
successive. All'art. 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato
dall'art. 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 (Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e
proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni
finanziarie), come modificato dal decreto-legge qui'
pubblicato:
«1. Al fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori
adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre
2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica
strumentale Italia lavoro, un programma sperimentale per il
sostegno al reddito, finalizzato ai reimpiego di 3.000
lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 31
maggio 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non
abbiano cessato l'attivita'. Il programma si articola nei
periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i
lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro,
passano al programma di reimpiego e le modalita' di
partecipazione al programma stesso delle aziende
interessate, nonche' gli obiettivi di reimpiego da
conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali approva entro il 15 giugno 2006 il piano di riparto
tra le imprese interessate del contingente numerico di cui
al presente comma.».



 
Art. 2.
1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, ai provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
35 milioni di euro per l'anno 2005.».



 
Art. 3.

1. Il presente decreto enta in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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