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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 136 |  | Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 78 del 3 aprile 2006), convertito,  senza  modificazioni, dalla legge 1° giugno 2006, n. 202 |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
 Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 Art. 1.
 
 1.   All'articolo 1,  comma 410,  primo  periodo,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, dopo le parole: «entro il 13 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».
 2.   All'articolo 1,  comma 1,  primo  periodo,  del  decreto-legge 6 marzo  2006,  n.  68,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo  2006,  n.  127,  le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  maggio  2006»  ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 410, della
 legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto-legge
 qui pubblicato:
 «410.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori
 sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
 euro  a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
 1,  comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
 n.  236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro
 e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  disporre  entro il
 31 dicembre  2006 e, per gli accordi governativi di settore
 o di area, fino al 31 dicembre 2007. In deroga alla vigente
 normativa,    concessioni,   anche   senza   soluzione   di
 continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
 straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
 nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
 occupazionali,  anche  con riferimento e settori produttivi
 ed  aree  territoriali,  ovvero  miranti  al  reimpiego  di
 lavoratori   coinvolti   in  detti  programmi  definiti  in
 specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il
 30 giugno  2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in
 sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
 imprese     agricole    e    agro-alimentari    interessate
 dall'influenza    aviaria.    Nell'ambito   delle   risorse
 finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
 ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre
 2004,  n.  311,  e successive modificazioni, possono essere
 prorogati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
 politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
 dell'economia  e delle finanze, qualora i piani di gestione
 delle  eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
 governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
 almeno  del  10  per  cento  del numero dei destinatari dei
 trattamenti  scaduti  il  31 dicembre  2005.  La misura dei
 trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
 cento  nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
 di  seconda  proroga,  del  40  per  cento  per le proroghe
 successive.  All'art.  3,  comma 137, quarto periodo, della
 legge  24 dicembre  2003, n. 350, come da ultimo modificato
 dall'art.    7-duodecies,    comma 1,   del   decreto-legge
 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  31 marzo  2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del
 decreto-legge   6 marzo   2006,   n.  68,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 2006, n. 127 (Misure
 urgenti  per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e
 proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni
 finanziarie),   come   modificato  dal  decreto-legge  qui'
 pubblicato:
 «1. Al fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori
 adulti  che  compiono  cinquanta  anni entro il 31 dicembre
 2006,  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali
 promuove,  in collaborazione con la propria agenzia tecnica
 strumentale Italia lavoro, un programma sperimentale per il
 sostegno  al  reddito,  finalizzato  ai  reimpiego di 3.000
 lavoratori  sulla  base di accordi sottoscritti entro il 31
 maggio  2006  tra il Ministero del lavoro e delle politiche
 sociali,    le    organizzazioni    comparativamente   piu'
 rappresentative  dei  lavoratori  e  le  imprese,  ove  non
 abbiano  cessato  l'attivita'. Il programma si articola nei
 periodi  di  cui  al  comma 3.  Tali  accordi individuano i
 lavoratori  che,  previa cessazione del rapporto di lavoro,
 passano  al  programma  di  reimpiego  e  le  modalita'  di
 partecipazione    al   programma   stesso   delle   aziende
 interessate,   nonche'   gli   obiettivi  di  reimpiego  da
 conseguire.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
 sociali approva entro il 15 giugno 2006 il piano di riparto
 tra  le imprese interessate del contingente numerico di cui
 al presente comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti  UE  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' di cui all'articolo 11, comma 3,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1,  pari a 15 milioni  di euro per l'anno 2006, ai provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma 3, del
 decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
 (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
 lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
 «3.  E'  istituito  il Fondo per il finanziamento degli
 interventi  consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
 Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  delle
 imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
 35 milioni di euro per l'anno 2005.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Il  presente  decreto enta in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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