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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 135 |  | Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 78 del 3 aprile 2006), convertito,  senza  modificazioni, dalla legge 1° giugno 2006, n. 201 |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
 Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 Art. 1.
 
 1.  Per  le  esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del   terrorismo,   anche   internazionale,   e   della  criminalita' organizzata  e  per  assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di   spesa   di   8.844.000   euro,   puo'   autorizzare  l'ulteriore trattenimento  in  servizio,  fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari  trattenuti  frequentatori  del 63° corso di allievo agente ausiliario  di  leva,  i  quali  ne facciano domanda. Per il predetto personale  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  47,  commi nono e decimo,   della   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  possono  trovare applicazione  solo  se  alla  scadenza  del  periodo di trattenimento l'assunzione   sia   espressamente   autorizzata  e  fatte  salve  le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari a 8.844.000  euro  per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 3.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si riportano i commi nono e decimo dell'art. 47 della
 legge   1° aprile   1981,   n.   121   (Nuovo   ordinamento
 dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza), pubblicata
 nella   Gazzetta   Ufficiale   10   aprile  1981,  n.  100,
 supplemento ordinario:
 «Il  personale  assunto  ai  sensi della legge 8 luglio
 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora
 ne   faccia   richiesta  e  non  abbia  riportato  sanzioni
 disciplinari  piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere
 trattenuto  per  un  altro  anno con la qualifica di agente
 ausiliario trattenuto.
 Al  termine  del  secondo anno di servizio, l'anzidetto
 personale,   qualora   ne  faccia  richiesta  e  non  abbia
 riportato  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della  pena
 pecuniaria,  puo'  essere ammesso nel ruolo degli agenti di
 polizia,  previa  frequenza di un corso della durata di sei
 mesi,   durante   il   quale   e'  sottoposto  a  selezione
 attitudinale  per  l'eventuale  assegnazione ai servizi che
 richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza
 del  predetto  corso  il personale conserva la qualifica di
 agente  di  polizia  giudiziaria  e  di  agente di pubblica
 sicurezza.  Le  modalita'  di  svolgimento  del  corso sono
 stabilite  con  il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma
 6,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile
 1982,  n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.».
 - La   legge   23  agosto  2004,  n.  226  (Sospensione
 anticipata  del  servizio obbligatorio di leva e disciplina
 dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
 al   Governo   per  il  conseguente  coordinamento  con  la
 normativa   di   settore),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 31 agosto 2004, n. 204.
 - Si  riporta  il  comma  27  dell'art.  1  della legge
 23 dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria  2006),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
 «27.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
 dell'interno  e'  istituito  un  Fondo  da ripartire per le
 esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
 servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
 2006,  di  100  milioni  di  euro. Con decreti del Ministro
 dell'interno,    da    comunicare,   anche   con   evidenze
 informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
 tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
 competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
 si  provvede  alla  ripartizione  del  Fondo  tra le unita'
 previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
 previsione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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