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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |  | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |  | PROVVEDIMENTO 29 maggio 2006 |  | Differimento  termini  per  l'applicazione delle istruzioni contenute nel provvedimento 24 febbraio 2006 per gli intermediari in materia di obblighi  di  identificazione,  registrazione  e  conservazione delle informazioni per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. |  | 
 |  |  |  | L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
 Visto  il  proprio  provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del   24 febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 7 aprile  2006,  n.  82  con  il quale sono state adottate istruzioni applicative   per   gli   intermediari  in  materia  di  obblighi  di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalita'  di  prevenzione  e  contrasto  del  riciclaggio  sul piano finanziario;
 Tenuto  conto  dell'esigenza manifestata nelle istanze presentate da  alcune  associazioni  di  categoria  degli  intermediari di poter disporre   di   maggior  tempo  per  consentire  l'adattamento  delle procedure  e  dei  sistemi  informatici impiegati per la raccolta, la registrazione e la conservazione delle informazioni;
 Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
 
 A d o t t a
 la seguente disposizione:
 
 Art. 1.
 Modifica disciplina transitoria
 
 1.  La  disposizione  di  cui  al  punto  2  del  Titolo  VII del Provvedimento 24 febbraio 2006 e' sostituita come segue:
 «2.   Le   presenti  Istruzioni  si  applicano  a  partire  dalle registrazioni riferite al mese di gennaio 2007».
 2.  Rimane  fermo  per  le  banche  il termine del 1° giugno 2006 riferito  alla trasmissione dei dati aggregati esclusivamente via RNI di  cui al paragrafo 3, punto 1, lettera a) della Parte II del Titolo VI del Provvedimento 24 febbraio 2006.
 3.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 maggio 2006
 Il Presidente: Draghi
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