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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 26 maggio 2006 |  | Corso  legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'oro da Euro 20 della serie «L'Europa delle Arti». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
 Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello Stato;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
 Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Vista  la  decisione  della  Banca  Centrale Europea del 9 dicembre 2005,  relativa  all'approvazione  del  volume  di conio delle monete metalliche per il 2006, ivi comprese le emissioni numismatiche;
 Visto   il  decreto  ministeriale  22  novembre  2005,  n.  126777, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005, con il  quale  si  autorizza  l'emissione  delle monete d'oro da Euro 20, della  serie  «L'Europa  delle Arti», dedicate all'architetto tedesco Erich Mendelsohn;
 Considerato  che  occorre  stabilire  la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
 Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,  associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Le  monete  d'oro  da  Euro  20, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate   all'architetto   tedesco   Erich   Mendelsohn,  aventi  le caratteristiche  di  cui  al  decreto  ministeriale 22 novembre 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Il  contingente  in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' determinato, in Euro 100.000,00 pari a n. 5.000 pezzi.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare  le  monete, entro il 15 dicembre 2006, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte:
 direttamente  presso  i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato  S.p.A.  di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza Verdi  n.  10,  entrambi  in  Roma,  con pagamento in contanti per un valore massimo di Euro 1.500,00 a persona;
 mediante  richiesta  d'acquisto  trasmessa  via  fax al n. +39 06 85083710  o  via  posta  all'indirizzo:  Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  S.p.A.  - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;
 tramite   collegamento   internet   con  il  sito  www.ipzs.it  e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.
 Il pagamento delle monete richieste puo' essere effettuato:
 con  versamento  anticipato  mediante bonifico bancario sul conto corrente  n.  11000/49  presso  la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia  n.  11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,  Codice  IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
 a  mezzo  bollettino  di  conto  corrente  postale  n.  59231001, intestato  a  Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A. - Emissioni numismatiche.
 Le  monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unita'  per  ogni  acquirente,  applicando  lo  sconto  del  2% per i quantitativi eccedenti le 100 unita'.
 I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
 da 1 a 100 unita': Euro 215,00;
 da 101 a 500 unita': Euro 210,70.
 Gli  aventi  diritto  allo  sconto  devono  dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
 L'eventuale  consegna  delle  monete  franco  magazzino  Zecca deve essere  concordata  con  l'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.
 La  spedizione  delle  monete  da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca   dello  Stato  S.p.A.  sara'  effettuata  al  ricevimento  dei documenti  bancari  e  postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.
 Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 |  |  |  | Art. 4. 
 La  Cassa  Speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia»,   i   quantitativi   di   monete   richiesti  all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
 Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le modalita'  di  versamento  dei  ricavi  netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 maggio 2006
 Il direttore generale: Grlli
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