Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 maggio 2006 |
Trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte della Banca d'Italia, delle informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie (attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il trattato che istituisce l'Unione europea - Trattato di Maastricht - ed in particolare l'ultimo capoverso dell'art. 104 il quale stabilisce che i singoli Stati membri devono notificare periodicamente alla Commissione europea i dati relativi alla procedura di controllo dei disavanzi eccessivi; Considerato che presupposto di detta notifica e' la conoscenza di tutte le operazioni di indebitamento effettuate dalle Pubbliche amministrazioni; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); Visto in particolare l'art. 41 della citata legge n. 448 del 2001 il quale, al fine di monitorare gli andamenti di finanza pubblica stabilisce, all'art. 1, l'obbligo per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) di comunicare periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004); Visto in particolare l'art. 3, comma 14 della citata legge n. 350 del 2003 il quale stabilisce che la Banca d'Italia deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie; Considerata la necessita' di riscontrare i dati inviati dagli enti pubblici sopra citati con i dati in possesso della Banca d'Italia; Sentita la Banca d'Italia; Visto l'art. 17, comma 3 delIa legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta:
Articolo unico
1. La Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i dati individuali in proprio possesso relativi all'indebitamento, nonche' all'attivita' in derivati, degli enti rientranti nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche come definite dall'elenco n. 1 allegato alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, e successivi aggiornamenti. 2. Le comunicazioni di cui sopra hanno cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno) e dettagliano, ove disponibili, la durata originaria, la durata residua, la divisa delle operazioni nonche' la tipologia di garanzia che le assiste. I dati sono distinti per banca o intermediario finanziario. 3. Le informazioni comunicate dalla Banca d'Italia ai sensi del presente decreto hanno carattere riservato e possono essere utilizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze unicamente per le finalita' di cui all'art. 3, comma 14 della legge n. 350 del 2003. 4. Le modalita' operative per la comunicazione delle informazioni sono stabilite in un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2006 Il Ministro: Padoa Schioppa |
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