| 
| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 29 maggio 2006 |  | Trasmissione  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, da parte della  Banca  d'Italia,  delle informazioni in merito alle operazioni finanziarie  poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  (attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  trattato  che  istituisce l'Unione europea - Trattato di Maastricht  -  ed  in particolare l'ultimo capoverso dell'art. 104 il quale  stabilisce  che  i  singoli  Stati  membri  devono  notificare periodicamente   alla   Commissione  europea  i  dati  relativi  alla procedura di controllo dei disavanzi eccessivi;
 Considerato  che  presupposto di detta notifica e' la conoscenza di tutte  le  operazioni  di  indebitamento  effettuate  dalle Pubbliche amministrazioni;
 Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
 Visto  in  particolare l'art. 41 della citata legge n. 448 del 2001 il  quale,  al  fine  di monitorare gli andamenti di finanza pubblica stabilisce,  all'art. 1, l'obbligo per gli enti di cui all'art. 2 del decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) di comunicare periodicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria;
 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
 Visto  in  particolare l'art. 3, comma 14 della citata legge n. 350 del 2003 il quale stabilisce che la Banca d'Italia deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle operazioni  finanziarie  poste  in  essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie;
 Considerata  la necessita' di riscontrare i dati inviati dagli enti pubblici sopra citati con i dati in possesso della Banca d'Italia;
 Sentita la Banca d'Italia;
 Visto l'art. 17, comma 3 delIa legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1.  La  Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze   i   dati   individuali   in   proprio   possesso   relativi all'indebitamento,  nonche'  all'attivita'  in  derivati,  degli enti rientranti  nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche come definite dall'elenco  n.  1 allegato alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, e successivi aggiornamenti.
 2.  Le  comunicazioni  di  cui  sopra hanno cadenza trimestrale (31 marzo,  30  giugno,  30   settembre  e  31 dicembre  di  ogni anno) e dettagliano,   ove  disponibili,  la  durata  originaria,  la  durata residua,  la divisa delle operazioni nonche' la tipologia di garanzia che  le  assiste.  I  dati  sono  distinti  per banca o intermediario finanziario.
 3.  Le  informazioni  comunicate  dalla Banca d'Italia ai sensi del presente   decreto   hanno   carattere  riservato  e  possono  essere utilizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze unicamente per le finalita' di cui all'art. 3, comma 14 della legge n. 350 del 2003.
 4.  Le  modalita' operative per la comunicazione delle informazioni sono   stabilite   in   un   protocollo  d'intesa  tra  il  Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 maggio 2006
 Il Ministro: Padoa Schioppa
 |  |  |  |  |