| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre 1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da fibra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Considerato  che  la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971  nella  riunione  del  10 aprile 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' indicate nel dispositivo;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
 
 ---->   Vedere varieta a pag. 39  <----
 
 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:  il  presente  atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo  di  leggittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla  registrazione da parte dell'Ufficio  centrale  del  bilancio  del  Ministero dell'economia e delle  finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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