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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006 |  | Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati, riguardanti i contribuenti   tenuti  agli  obblighi  di  annotazione  separata  dei componenti   rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni  conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 Approvazione dei modelli
 
 1.1.  Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni, gli annessi  modelli  M  ed  N  per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti  tenuti  agli  obblighi  di  annotazione  separata,  che costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da presentare  con  il  modello  Unico 2006, anche in forma unificata. I modelli  M  ed  N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per  la  comunicazione  dei  dati  relativi  alle  diverse  attivita' esercitate,  attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione.  I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti  che  hanno  facoltativamente  proceduto  alla  separata annotazione.
 1.2.  Con  la  compilazione  dei  modelli  di  cui al punto 1.1, si assolve,  per  il  periodo d'imposta 2005, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
 |  |  |  | Art. 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
 
 2.1.   I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in formato elettronico e possono   essere   utilizzati,   prelevandoli   dal   sito   Internet www.agenziaentrate.gov.it,  nel  rispetto,  in  fase di stampa, delle caratteristiche   tecniche  contenute  nell'allegato  1  al  presente provvedimento.
 2.2.  I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti   Internet   a   condizione   che   gli   stessi  rispettino  le caratteristiche   tecniche   previste   dall'allegato   1  e  rechino l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 2.3.  E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' per la trasmissione dei dati
 
 3.1.  I  modelli,  in  base  ai  decreti  ministeriali  concernenti l'approvazione  degli  studi  di  settore,  relativi  alle  attivita' economiche  nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e  delle  attivita' professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.
 3.2.  La  trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia  delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o  Internet,  ovvero  avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis   e  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,  secondo le specifiche    tecniche    che   saranno   indicate   con   successivo provvedimento.
 3.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del citato  decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi  all'applicazione  degli  studi  di settore, compresi quelli relativi  al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando modelli o  un  prospetto,  contenente  tutti  i  dati trasmessi, conformi per struttura   e   sequenza   ai   modelli  approvati  con  il  presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 4. Asseverazione
 
 4.1.  I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1,  lettera b)  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondono a quelli risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione idonea.
 4.2.  L'asseverazione  non  deve essere effettuata relativamente ai dati:
 a) per  i  quali  sia  necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
 b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
 c) relativi  alle  unita'  immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'.
 
 Motivazioni.
 
 Il  presente  provvedimento,  coerentemente con quanto previsto dai decreti  ministeriali  30 marzo  1999,  3 febbraio  2000, 25 febbraio 2000,  16 febbraio  2001,  16 marzo  2001, 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002,  8 marzo  2002,  25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre  2003 e 18 marzo 2004, - come rettificato dal decreto del 23 aprile  2004 - 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006, con i quali sono stati complessivamente approvati 202 studi di settore, stabilisce:
 a) le  modalita'  con  cui  i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate i dati annotati separatamente;
 b) le  caratteristiche  tecniche  per  la  stampa  dei modelli da utilizzare  per  comunicare  i  dati  annotati  separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 c) le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.
 I  modelli  approvati  con  il  presente  provvedimento  sono parte integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il modello Unico 2006.
 
 Riferimenti normativi.
 
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);
 regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
 decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
 b) Disciplina degli studi di settore:
 decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
 decreto   legislativo   9 luglio   1997,  n.  241,  e  successive modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti;
 legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art.  3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  dei redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e all'imposta sul valore aggiunto;
 decreto  ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
 decreti  18 febbraio  1999,  12 luglio  2000,  21 dicembre 2000 e 19 aprile  2001:  individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 decreto  dirigenziale  24 dicembre 1999: modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 decreti 30 marzo 1999, 3 e 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 e  20 marzo  2001, 15 febbraio 2002, 8 e 25 marzo 2002, 21 febbraio e 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004 - come rettificato dal decreto  del  23 aprile  2004  -  17  e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006: approvazione  degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel  settore  delle  manifatture,  dei  servizi,  del  commercio e ad attivita' professionali;
 decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio  2003,  14 luglio  2004  e 19 maggio 2005: approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 maggio 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
 
 Struttura e formato dei modelli
 I  modelli  di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere  predisposti  su  fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:
 larghezza: cm 21,0;
 altezza: cm 29,7.
 E'  consentita  la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica  dei  modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che comunque  garantiscono  la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
 E'  altresi'  consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici  a  striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
 I  modelli  devono  avere conformita' di struttura e sequenza con quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
 Per  la  stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco. Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente
 Il  prospetto  per  la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del  presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli  stessi  esposti  nella  sequenza  prevista  e  con  l'esatta indicazione  del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruita'  e  coerenza  devono  avere  conformita'  di  struttura  e sequenza   con  le  specifiche  tecniche  che  saranno  indicate  con successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta  piu'  agevole.  Qualora  alcuni  dati non siano presenti, il codice   degli   stessi   dovra'   comunque   essere   riportato  con l'indicazione  «0»  (zero)  nella  corrispondente casella oppure, ove risulti  piu'  agevole,  senza  alcuna  indicazione.  Vanno  comunque riportati gli zeri prestampati.
 Il  prospetto puo' essere riprodotto anche su stampati a striscia continua  di  formato  a  pagina singola. Le facciate di ogni modello devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna  facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli  spazi  occupati  dalle  bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
 larghezza: minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
 altezza: minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
 I  fogli  che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.
 La  stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
 I  dati  devono  essere  stampati  usando  il  tipo  di carattere «courier»,  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
 
 ---->   Vedere modello da pag. 44 a pag. 66  <----
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