Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 maggio 2006 |
Istituzione dell'Universita' Telematica Internazionale non statale «Unitel». |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto il piano di azione della Commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»; Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali; Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning); Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica; Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»; Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006; Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003; Vista l'istanza presentata in data 15 dicembre 2005 per la costituzione di una universita' telematica denominata «Universita' telematica Internazionale» (UNITEL); Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successive documentazioni trasmesse in data 28 febbraio 2006, in data 17 marzo 2006 e in data 26 aprile 2006; Visti i pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 23 marzo 2006 e del 4 maggio 2006; Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 225 del 24 marzo 2006; Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004; Decreta:
Art. 1. 1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'«Universita' Telematica Internazionale» (Unitel). 2. L'Universita' e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea afferenti alle sottoindicate facolta': Facolta' di architettura e design industriale - Design della moda (Classe 42) Facolta' di Agraria - Scienze della nutrizione e gastronomia (classe 20) Facolta' di scienze motorie - Scienze motorie (classe 33) 3. L'Universita' Telematica Internazionale e' inoltre autorizzata a istituire ed attivare il corso di laurea in infermieristica (classe SNT/1) in convenzione con la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa. 4 L'Universita' di Pisa e l'Universita' Telematica Internazionale, rilasciano congiuntamente il relativo titolo abilitante alla professione di infermiere ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 5. I corsi di laurea di cui ai commi 2 e 3, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi. |
| Art. 2. 1. Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' Telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto. |
| Art. 3. 1. Al termine del terzo e quinto anno di attivita' dell'Universita' Telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2006 Il Ministro: Moratti |
| UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNITEL STATUTO INDICE Articolo 1 - Istituzione Articolo 2 - Sedi Articolo 3 - Finalita' Articolo 4 - Titoli di studio Articolo 5 - Patrimonio e mezzi finanziari Articolo 6 - Organi dell'Universita' Articolo 7 - Consiglio di amministrazione - Composizione Articolo 8 - Deliberazione del Consiglio di amministrazione Articolo 9 - Competenze del Consiglio di amministrazione Articolo 10 - Comitato esecutivo Articolo 11 - Presidente Articolo 12 - Vice Presidente Articolo 13 - Rettore Articolo 14 - Direttore amministrativo Articolo 15 - Senato accademico Articolo 16 - Facolta' Articolo 17 - Competenze del Consiglio di facolta' Articolo 18 - Preside di facolta' Articolo 19 - Dipartimenti Articolo 20 - Laboratori e centri di ricerca Articolo 21 - Biblioteca Articolo 22 - Personale tecnico-amministrativo Articolo 23 - Personale docente Articolo 24 - Ruoli organici dei professori Articolo 25 - Stato giuridico del personale docente Articolo 26 - Consiglio degli studenti Articolo 27 - Nucleo di valutazione di Ateneo Articolo 28 - Collegio dei Revisori dei conti Articolo 29 - Diritto allo studio Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio Articolo 31 - Rinvio Articolo 32 - Comitato Ordinatore Articolo 33 - Comitato tecnico-organizzativo Art. 1 Istituzione
1.1 E' istituita nel Comune di Milano l'Universita' Telematica Internazionale UNITEL non statale legalmente riconosciuta (di seguito denominata Universita). 1.2 L'Universita' ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonche' del presente Statuto. 1.3 L'Universita' non ha fini di lucro e appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 1.4 L'Universita' e' promossa dalla societa' UNITEL srl che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura la dotazione finanziaria ed il mantenimento. Art. 2 Sedi
2.1 L'Universita' ha sede legale nel Comune di Milano, Via Fantoli 16, 15. 2.2 Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire nuove sedi secondarie e sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti. Art. 3 Finalita'
1. La Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 deIla Costituzione italiana che garantisce "a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli" in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita',e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali. 2. Per il perseguimento di tali obiettivi l' Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27, dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e' per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. L'Universita' promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. L'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; puo' costituire e partecipare a societa' di capitali; puo' costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; puo' infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 3. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica. 4. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto. Art. 4 Titoli di studio
4.1 L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale: a) laurea; b) laurea magistrale; c) dottorato di ricerca; d) master universitario di primo e secondo livello. 4.2 L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 4.3 L'Universita' puo' inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. Art. 5 Patrimonio e mezzi finanziari
5.1 L'Universita' utilizza, per l'esercizio delle attivita' istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'. 5.2 I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attivita' istituzionali sono costituiti da: a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti; b) altri proventi delle attivita' istituzionali; c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Art. 6 Organi dell'Universita'
6.1 Sono organi centrali dell'Universita': a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) la Giunta; d) il Rettore; e) il Senato Accademico; f) il Nucleo di Valutazione interno; g) il Collegio dei Revisori dei conti. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca: a) i Consigli di Facolta'; b) i Consigli di Corso di studio; c) i Dipartimenti. Art. 7 Consiglio di Amministrazione - Composizione
7.1 Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto: a) il Presidente dell'Assemblea dei Soci di UNITEL srl o suo delegato; b) cinque rappresentanti designati dall'UNITEL srl; c) il Rettore; d) due membri designati dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Universita'; e) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; f) un rappresentante designato da Confindustria; g) il Direttore generale. 7.2 Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalita' e criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso per il funzionamento dell'Universita'. 7.3 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. La cessazione dagli incarichi previsti al precedente art. 7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione. 7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. 7.5 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dalla carica. 7.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non ha diritto di voto. Art. 8 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
8.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del Presidente e di coloro che possono disporre la prima convocazione del Consiglio di Amministrazione, vi provvede il Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'UNITEL srl. 8.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno. 8.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessita - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si puo' tenere con le modalita' predette ed indicare con precisione i luoghi presso i quali e' attivo il collegamento. 8.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica. 8.5 Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8.6 In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 8.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo. 8.8 Il Presidente puo' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti. Art. 9 Competenze del Consiglio di Amministrazione
9.1 Il Consiglio di Amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. 9.2 Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'. 9.3 In ogni caso il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 9.4 Compete al Consiglio di Amministrazione: I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' e deliberare i relativi programmi; II) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello Statuto e le eventuali modifiche; III) deliberare i regolamenti di Ateneo e le eventuali modifiche eccetto il regolamento didattico di Ateneo; IV) nominare il Rettore; V) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto; VI) nominare il Direttore Amministrativo, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione; VII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta' o del Senato Accademico, in ordine alle nomine dei Docenti e dei Ricercatori dando mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere; VIII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attivita' didattica a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; IX) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita'; X) deliberare l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti; XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti), alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale; XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di funzione del Rettore, del Preside di Facolta' e delle altre cariche istituzionali; XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i relativi corsi accademici su proposta del Senato Accademico e secondo le norme vigenti; XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del Senato Accademico; XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati; XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero; XVII) deliberare, sentito il Senato Accademico, convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri; XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e legati; XIX) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facolta' e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche; XX) sentito il Senato Accademico, deliberare la partecipazione a consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali; XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonche' ai procedimenti arbitrali; XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'Universita' presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri; XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo Statuto; XXIV) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. Art. 10 Comitato Esecutivo
10.1 Il Comitato Esecutivo e' costituito da: a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; b) il Vice Presidente; c) il Rettore; d) quattro componenti designati dal Consiglio di Amministrazione. 10.2 Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo. 10.3 Il Comitato Esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 10.4 Il Comitato Esecutivo nomina un Segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avra' diritto di voto. 10.5 Per la validita' delle riunioni del Comitato Esecutivo e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. 10.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 10.7 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia di ricevuta; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno. Art. 11 Presidente
11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito. 11.2 Il Presidente, in particolare: I) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; II) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; tali provvedimenti sono portati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva; IV) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione; V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. Art. 12 Vice Presidente
12.1 Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Art. 13 Rettore
13.1 Il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico dell'Universita' nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto. 13.2 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Universita' ovvero fra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita'. Egli resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato. 13.3 Il Rettore: I) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio; II) convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attivita' del Consiglio di Amministrazione e delle singole Facolta'; III) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione annuale; IV) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; V) propone al Consiglio di Amministrazione direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico; VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; VIII) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; IX) esercita l'autorita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca, e sugli studenti; X) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. 13.4 Il Rettore puo' nominare, tra i professori di prima fascia dell'Universita', un Pro Rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; al Pro Rettore puo' essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori. Art. 14 Direttore Amministrativo
14.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' regolata dal Consiglio di Amministrazione. 14.2 La direzione della struttura amministrativa e' affidata al Direttore Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 14.3 Il Direttore Amministrativo: I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione; II) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi; III) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo; IV) sovraintende all'attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti; V) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico; VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Art. 15 Senato Accademico
15.1 Il Senato Accademico e' composto: a) dal Rettore, che lo presiede; b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) dai Presidi delle Facolta'. 15.2 In caso di assenza od impedimento del Rettore, il Senato Accademico e' presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal Preside con maggiore anzianita' nella carica di Preside. 15.3 Alle sedute del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo dell'Universita'. 15.4 Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 15.5 Spettano al Senato Accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'Universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca. 15.6 In particolare e' di competenza del Senato Accademico: I) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello Statuto; II) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione; III) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca; V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo; VI) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuove Facolta' e di nuovi corsi di studio; VII) proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; VIII) fissare le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'Universita'; IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. 15.8 Il Rettore potra' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti. Art. 16 Facolta'
16.1 Le Facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere ed organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli di studio conferiti dall'Universita', nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e concorrono con i Dipartimenti ad organizzare dottorati di ricerca. 16.2 Sono organi della Facolta': a) il Preside; b) il Consiglio di Facolta'; c) i Consigli di Corso di Laurea. 16.3 Gli organi della Facolta' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto. 16.4 Il Consiglio di Facolta' si compone del Preside, che lo presiede, dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' stessa e di una rappresentanza di ricercatori e di studenti, in regolare corso di studi, eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti alla Facolta', in conformita' alle prescrizioni di regolamento. 16.5 Alle sedute del Consiglio di Facolta' possono inoltre partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne richiedano la presenza, i professori che abbiano insegnamenti appartenenti ad altre Facolta' o Scuole dell'Universita', o di altre Universita', coloro che siano titolari di insegnamenti ed altri esperti. 16.6 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Facolta' sono esercitate dal membro piu' giovane di carica tra i Professori di ruolo dell'Universita'. 16.7 Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Art. 17 Competenze del Consiglio di Facolta'
17.1 Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal regolamento didattico d'Ateneo. 17.2 In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti competenze: I) deliberare, nei limiti fissati dai regolamenti e dallo Statuto, sui regolamenti didattici dei corsi di studio; II) predisporre e approvare le proposte di sviluppo delle Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; III) programmare e organizzare le attivita' didattiche nel rispetto delle liberta' di insegnamento, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; IV) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo; V) formulare proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati; VI) formulare proposte per il conferimento delle lauree "honoris causa ; VII) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; VIII) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. Art. 18 Preside di Facolta'
18.1 Il Preside di Facolta' e' nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 18.2 Il Preside: I) rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta'; II) convoca e presiede il Consiglio di Facolta'; III) assicura il regolare svolgimento dell'attivita' didattica della Facolta'; IV) e' membro di diritto del Senato Accademico; V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. 18.3 Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento delle Facolta', puo' nominare tra i professori di ruolo un Vice Preside, con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Art. 19 Dipartimenti
19.1 I Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita' didattica. 19.2 I Professori e i Ricercatori dell'Universita', nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento. 19.3 Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio di Dipartimento. 19.4 L'Istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario. Art. 20 Laboratori e Centri di Ricerca
20.1 L'Universita', con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, puo' istituire Laboratori e Centri di Ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'Universita' o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale. 20.2 L'istituzione di Laboratori e Centri di Ricerca puo' avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 20.3 L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei Centri di Ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. Art. 21 Biblioteca
21.1 La Biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Universita'. Puo' essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema. 21.2 La gestione della Biblioteca e' affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti professionali specifici. 21.3 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 22 Personale tecnico-amministrativo
22.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti. 22.2 La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del Direttore Amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei relativi Servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato. Art. 23 Personale docente
23.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita'. Sono altresi' impartiti da docenti per affidamento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 23.2 Possono inoltre essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato, in conformita' alla vigente normativa, a docenti di altre Universita' ed a personalita' di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani e stranieri. 23.3 Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale. 23.4 L'attivita' di insegnamento presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa. Art. 24 Ruoli organici dei Professori
24.1 Il ruolo dei Professori dell'Universita' si articola in due fasce: a) Professori di prima fascia; b) Professori di seconda fascia. 24.2 Il ruolo organico dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori puo' essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli di Facolta' interessati, sentito il Senato Accademico. 24.3 Ai Professori di ruolo e ai Ricercatori di ruolo dell'Universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori di ruolo ed i Ricercatori delle Universita' statali. Art. 25 Stato giuridico del personale docente
25.1 Alla copertura dei posti in organico dei Professori di ruolo e dei Ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Universita' statali. Art. 26 Consiglio degli Studenti
26.1 Il Consiglio degli Studenti e' organo consultivo dell'Universita' e svolge funzione di coordinamento dell'attivita' di rappresentanza degli Studenti. 26.2 In particolare, il Consiglio degli Studenti: I) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli Studenti e al diritto allo studio; II) esprime pareri sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli Studenti per le attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; III) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. 26.3 Il Consiglio degli Studenti e' composto da rappresentanti degli Studenti e dalle rappresentanze studentesche in ciascun organo collegiale presente nell'Universita', nel quale sia prevista la loro partecipazione. 26.4 Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno un Presidente, che resta in carica un anno. Art. 27 Nucleo di Valutazione di Ateneo
27.1 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 27.2 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' composto da cinque membri di cui due docenti dell'Universita', e da tre esperti in materia di valutazione. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sentito il Consiglio di Facolta' per la componente docenti dell'Universita'. 27.3 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Rettore. 27.4 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel regolamento di Ateneo. Art. 28 Collegio dei Revisori dei Conti
28.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilita'. Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicita' trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. 28.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei Revisori Contabili. Il Presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'UNITEL srl. Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra dirigenti del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca. 28.3 I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Art. 29 Diritto allo studio
29.1 L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli Studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate. 29.2 A tale scopo l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con altre Istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli Studenti. 29.3 L'Universita' garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi per gli Studenti piu' capaci e meritevoli e privi di mezzi. Art. 30 Devoluzione del patrimonio
30.1 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita' dell'Universita', il suo patrimonio sara' devoluto interamente all'UNITEL srl , o ad altro Ente da quest'ultima indicato. Art. 31 Rinvio
31.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile. Art. 32 Comitato Ordinatore
32.1 Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato Ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo, dei quali almeno tre di prima fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio della Facolta'. 32.2 Il Presidente e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono designati dall'UNITEL srl e nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 32.3 Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del Comitato Ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento delle Facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. 32.4 I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, sono chiamati a far parte della Facolta' vengono aggregati al Comitato Ordinatore. 32.5 Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' a ciascuna Facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina; in caso di mancata nomina di docenti nel triennio, si dara' corso alla nomina di un nuovo Comitato Ordinatore con le modalita' di cui al precedente art. 32.2. 32.6 In sede di prima attuazione del presente Statuto, l'Universita' e' costituita dalle seguenti Facolta': - Facolta' di Architettura e design industriale - Facolta' di Agraria - Facolta di scienze motorie Inoltre puo' istituire ed attivare il corso di laurea in Infermieristica in convenzione con la Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Pisa. 32.7 L'istituzione e l'attivazione di nuove Facolta' o corsi di studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle norme vigenti in materia. Art. 33 Comitato tecnico-organizzativo
33.1. In sede di applicazione e comunque finche' non sara' costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni sono svolte da un Comitato tecnico-organizzativo formato da tre componenti nominati dall' UNITEL srl . 33.2 Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico-amministrativo si provvede mediante conferimento di incarichi professionali e assunzioni secondo la vigente disciplina normativa in materia. |
| Universita' Telematica Internazionale UNITEL Allegato 3 - Regolamento didatico UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNITEL Regolamento Didattico di Ateneo
Indice Articolo 1 - Definizioni
TITOLO I - Corsi di studio e strutture didattiche Articolo 2 - Titoli e corsi di studio Articolo 3 - Strutture didattiche Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici Articolo 5 - La Facolta' e i Consigli di Facolta' Articolo 6 - Le Classi di Corsi di studio e i Collegi di Classe Articolo 7 - I Corsi di studio ed i Consigli di corsi di studio Articolo 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facolta' e dei Corsi di studio Articolo 9 - Crediti formativi universitari Articolo 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attivita' formative propedeutiche ed integrative Articolo 11 - Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio Articolo 12 - Orientamento e tutoraggio Articolo 13 - Commissioni didattiche paritetiche
TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attivita' didattiche Articolo 14 - Corsi di laurea Articolo 15 - Corsi di laurea magistrale Articolo 16 - Corsi di Dottorato di ricerca Articolo 17 - Master universitari Articolo 18 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta', ammissione a prove singole Articolo 19 - Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero Articolo 20 - Calendario didattico Articolo 21 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti Articolo 22 - Esami e verifiche del profitto Articolo 23 - Tirocinio, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi Articolo 24 - Attivita' integrative Articolo 25 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica Articolo 26 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti Articolo 27 - Immatricolazioni ed iscrizioni Articolo 28 - Certificazioni Articolo 29 - Tutela dei diritti degli studenti TITOLO IV - Norme transitorie e finali Articolo 30 - Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo Articolo 31 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo Articolo 32 - Comitato di Consultazione sugli Ordinamenti Didattici Articolo 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; b) per Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master universitario, come individuati dall'art. 2; c) per titoli di studio, la Laurea (L), la Laurea magistrale (L.M.), il Dottorato di ricerca ed i Master universitari di primo e secondo livello, come individuati dall'art. 2; d) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attivita' formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo dei crediti per attivita' formativa e per ambito disciplinare; e) per Classi di appartenenza quelle riferite ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e per Corsi di studio (Classi di Corsi di Studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia e determinati dai Decreti ministeriali; f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonche' dell'art. 11 del Regolamento Generale sull'Autonomia; g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio, come specificato nell'art. 11 del Regolamento Generale sull'autonomia; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, cosi' come definito dai Decreti ministeriali; j) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 9; k) per obiettivo formativo, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio e' finalizzato, come precisato dai Decreti Ministeriali; l) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle Universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutoraggio, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento; m) per curricula, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio, al fine del conseguimento del relativo titolo; n) per Regolamento per 1'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999. TITOLO 1 Corsi di studio e strutture didattiche
Articolo 2 Titoli e corsi di studio
1. L'Universita' Telematica Internazionale UNITEL, di seguito denominata Universita', rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea magistrale, nonche' Dottorati di Ricerca e Master universitari. 2. La Laurea, la Laurea magistrale, il Dottorato di ricerca e il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e dei Decreti Ministeriali, nell'ambito delle Classi di appartenenza dei corsi di laurea e laurea magistrale in essi individuate. 3. I titoli di studio rilasciati dall'Universita' al termine di Corsi di studio dello stesso livello hanno, sotto tutti gli aspetti giuridici, lo stesso valore legale. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari, coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che, nel caso di laurea e laurea magistrale, dall'indicazione completa di numero d'ordine e di denominazione della classe di appartenenza. 4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del D.M. 270/2004 e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, approvati dall'Ateneo in conformita' con la vigente normativa. 5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attivita' didattiche definito da un apposito Regolamento, la revisione dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. In questo senso, compete al Senato Accademico assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi umanistici, scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale. 6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle altre attivita' formative, le modalita' di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonche' le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici nel rispetto dell'Ordinamento didattico. 7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita' previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 26 del presente Regolamento. 8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri. 9. L'Universita' puo' attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici e/o integrativi, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.
Articolo 3 Strutture didattiche
1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo sono le Facolta'. 2. I Regolamenti didattici possono prevedere, ove non contemplate dallo Statuto, l'istituzione di commissioni ristrette all'interno di ciascuna Struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
Articolo 4 Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici
1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, proposti dai rispettivi Consigli di Corso di studio e approvati, a maggioranza, dal Consiglio di Facolta' o dalle Facolta' interessate, sono emanati dal Rettore. Gli Ordinamenti dei Corsi di studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici. 2. Nel caso di attivazione di Corsi di studio interFacolta' (ai sensi dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facolta' determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di studio cui essi appartengono, in base ad una convenzione reciproca tra le Facolta' interessate, che assicuri il pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse. 3. In caso di persistente dissenso tra diverse Facolta' al cui interno siano attivati Corsi di studio interFacolta', la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante. 4. Formano parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio; ogni ordinamento didattico determina in particolare: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le rispettive classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/04, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 5. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facolta' e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina: a) il piano di studi, con l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche degli esami e delle verifiche del profitto degli studenti devono essere regolamentate in modo da assicurare che il loro svolgimento a distanza avvenga in condizioni di garanzia; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza f) ogni altra indicazione richiesta dall'art. 11, 2° comma, della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni. 6.1 I regolamenti didattici di corsi di studio attivati all'interno di una Facolta' o dei Corsi di studio interFacolta' confluiscono annualmente, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico di Facolta' o nei Manifesti delle Facolta' interessate (ai sensi dell'art. 11, comma 1).
Articolo 5 Facolta' e Consigli di Facolta'
1. Il Consiglio di Facolta' assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutoraggio e di orientamento promosse dalla Facolta' medesima e da tutti i Corsi di studio attivati al suo interno. 2. Il regolamento di Facolta' disciplina le forme ed i tempi entro cui il Consiglio di Facolta' assume le deliberazioni, in particolare su: a) il calendario didattico (entro termini massimi fissati dal presente Regolamento di Ateneo) e sull'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici, b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Senato Accademico e dal presente Regolamento), in relazione ai regolamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro; c) la compilazione del Manifesto didattico di Facolta', ai sensi dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 11, commi 1 e 2; d) l'istituzione delle Commissioni didattiche paritetiche, ai sensi dell'art. 13; e) proposte di istituzione e attivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 8; f) l'attivazione, proposta, ove siano istituite, dalle Giunte di Classe, di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o contratti e sulla loro disattivazione; g) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti, ove istituite, dalle Giunte di Classe; h) nel caso in cui non vi siano piu' Corsi di Studio afferenti alla medesima classe, i poteri di cui alle precedenti lettere f) e g) spettano al consiglio di Corso competente.
Articolo 6 Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe
1. Qualora siano stati attivati piu' corsi di laurea afferenti ad una stessa classe e' istituita la Giunta di Classe, che opera per l'organizzazione armonica delle relative attivita' didattiche. 2. La Giunta di Classe e' costituita dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio ed e' presieduta dal Preside o da un suo delegato. 3. La Giunta di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facolta' cui afferisce e svolge i seguenti compiti principali: a) proposta d'istituzione di nuovi Corsi di studio interni alla Classe; b) coordinamento delle attivita' didattiche e formative dei diversi Corsi di studio; c) proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di studio; d) organizzazione delle attivita' di tutoraggio promosse dalla Classe; e) proposta di progetti di attivita' di orientamento per l'accesso all'Universita' e guida alle preiscrizioni, anche realizzabili in collaborazione con Scuole secondarie superiori italiane e straniere.
Articolo 7 I Corsi di studio e i Consigli dei Corsi di studio
1.1 I Corsi di studio sono istituiti e attivati ai sensi della vigente normativa, del D.M. 270/04 e dei Decreti Ministeriali, su proposta delle Facolta' interessate, con delibera del Consiglio di Amministrazione previa valutazione del Senato Accademico. 2. I Corsi di studio possono essere attivati anche su proposta comune di diverse Facolta' dell'Ateneo (Corsi di studio interfacolta) o convenzioni con diversi Atenei (Corsi di studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interFacolta' e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono a una tra le Facolta' o a uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilita' amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni. 3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio, costituito da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo, dai Ricercatori affidatari di insegnamenti all'interno del corso di studio e dai professori a contratto, che sono incaricati dalla Facolta' di svolgere attivita' didattica, come previsto dallo Statuto. 4. Il Consiglio di Corso di Studio e' presieduto da un Presidente, eletto dal Consiglio tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilita' del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. In via transitoria la funzione del Presidente viene svolta da un Professore che fa parte del Comitato Ordinatore della Facolta' a cui afferisce il Corso di studio. 5. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i seguenti compiti: a) elabora e sottopone al Consiglio di Facolta', nel rispetto dell'ordinamento didattico, il regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attivita' formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali per la Classe; b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica e organizzativa dei vari curriculum proposti dall'Ordinamento; c) sottopone alla Giunta di Classe di appartenenza, ove istituita, i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, indicati nell'Ordinamento didattico, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facolta' di attivita' formative propedeutiche ed integrative, finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10; d) assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali fissate dal regolamento e propone annualmente eventuali modifiche e precisazioni alla Giunta di Classe, ove istituita; verifica e sovraintende all'attivita' didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente; e) provvede al coordinamento di attivita' didattiche svolte in collaborazione da piu' di un docente; f) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture, per evitare sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attivita' formative; g) esamina e approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei regolamenti didattici; h) esamina e approva le richieste di trasferimento degli studenti e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla mobilita' studentesca; i) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo; j) verifica la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attivita' tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entita' del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalita' formative previste dall'Ordinamento; k) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali; l) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3; m) propone alla Giunta di Classe, ove istituita, le modalita' del riconoscimento dei crediti formativi universitari per attivita' formative non direttamente dipendenti dall'Universita', ai sensi dell'art. 9, comma 5; 6. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facolta', acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche paritetiche di cui all'art. 13, entro il termine imprescindibile di trenta giorni. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione e' rimessa al Senato Accademico (ai sensi del D.M. 270/04, art. 12, comma 3). 7. In base ad apposite convenzioni tra Universita', proposte dai Consigli dei Corsi di studio c/o dalla Giunta di Classe, ove istituita, ratificate dai Consigli di Facolta' e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.
Articolo 8 Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facolta' e dei Corsi di Studio
1. L'Ateneo attiva i Corsi di Studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero. 2. L'istituzione di un nuovo Corso di Studio interno ad una Classe di Corsi di Studio gia' attivata nell'Ateneo, la modifica degli Ordinamenti Didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio gia' attivati sono sottoposte da parte dai Consigli di Facolta' o delle Facolta' interessate (nel caso di Corsi di studio interfacolta), al Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle Leggi vigenti, su proposta della Giunta di Classe (ove istituita) o del Consiglio di Corso di Studi interessato (fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2). Fermo il rispetto delle procedure dettate dal D.M. 270/04, il nuovo Corso di Studi puo' essere attivato a partire dall'inizio del successivo anno accademico. 3. L'istituzione di una nuova Facolta' dell'Ateneo e' regolata dalla legislazione vigente. 4. Nel caso di disattivazione di Corsi di Studio, l'Ateneo, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, 2° comma, del D.M. 270/04, assicura la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facolta' la determinazione delle relative modalita', comprensiva anche della possibilita', di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.
Articolo 9 Crediti formativi universitari
1. L'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario e' il credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito. 2. Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti Didattici, oltre alle ore di studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica frontale (tesi, progetti, tirocini, stages, competenza linguistica ed informatica, ecc.). 3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' cosi' individuata: su 25 ore relative ad ogni credito formativo, 10 ore saranno di lezione e all'interno di queste 10 ore 1'80% verra' dedicato alle lezioni e alle esercitazioni collegiali, mentre il restante 20% sara' dedicato agli esami e ad altri processi di apprendimento attivo e innovativo stabilito dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. Le restanti 15 ore saranno dedicate allo studio individuale. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio potranno prevedere un numero inferiore di ore di studio individuale per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta', ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. L'assolvimento del debito formativo e' regolamentato secondo il D.M. 270/04. 5. I Regolamenti di Facolta' possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di studio, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilita' professionali, nonche' di altre competenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facolta' e in forme regolamentate dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue. 6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facolta' (ai sensi dell'art. 18), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Universita', anche esterna (ai sensi dell'art. 19), compete al Consiglio del Corso di studio in cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.
Articolo 10 Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attivita' formative propedeutiche e integrative
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 2. Gli Ordinamenti e i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, di cui al comma 3. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai regolamenti, prende il nome di debito formativo. 3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di studio possono prevedere, internamente a ciascun corso di Laurea, l'istituzione di attivita' formative propedeutiche. Tali attivita' propedeutiche possono essere svolte in determinati periodi dell'anno accademico, favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, sulla base di appositi incarichi o convenzioni approvati dal Senato Accademico. Attivita' propedeutiche e attivita' formative integrative previste dall'Ordinamento didattico, sempre allo scopo dell'assolvimento del debito formativo, possono essere svolte anche da Docenti e da Ricercatori, anche sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai regolamenti per l'incentivazione dei Docenti. Il Regolamento Didattico puo' inoltre prevedere l'attivazione di attivita' formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la cui partecipazione da parte degli studenti immatricolati sia soltanto consigliata e facoltativa. 4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo e' negativa, il Consiglio di Corso di Studio competente puo' proporre all'approvazione del Consiglio di Facolta' l'indicazione di specifici obblighi formativi, da soddisfare in ogni caso entro il primo anno di corso. 5. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, gli Ordinamenti Didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i singoli settori in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi' indicato potra' avvenire o con l'iscrizione a corsi singoli (ai sensi dell'art. 18, comma 4) attivati presso l'Ateneo o presso altre universita', italiane o straniere, riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio di Corso di Studio e con il superamento dei relativi esami, oppure concordando con il Consiglio di Corso di Studio specifici percorsi formativi, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio.
Articolo 11 Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio
1. Entro il 15 luglio di ogni anno, il Senato Accademico approva il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facolta', in cui e' fissato il numero massimo degli iscritti da ammettere al primo anno di ogni Corso di studi, precedentemente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e le modalita' di selezione. 2. I Manifesti di Facolta' vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Facolta', resa gratuitamente disponibile dagli uffici competenti, anche in forma elettronica sul sito dell'Universita'. 3. Nei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente puo' seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di studi cui e' iscritto oppure, secondo le modalita' indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria studenti, entro i tempi fissati dal Senato Accademico. 4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curriculum individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati dall'Ordinamento di Corso di studio e dal Regolamento di Corso di studio, da una apposita Commissione, istituita dal Consiglio di Corso di Studio e approvati dal Consiglio stesso.
Articolo 12 Orientamento e tutoraggio
1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutoraggio e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede, con un apposito Regolamento, ad organizzare le attivita' di orientamento e tutoraggio previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facolta' e del Corso di studio, percorso degli studi e delle attivita' connesse dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro). 2. L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutoraggio di cui al comma precedente, eventualmente con il supporto di un apposito ufficio, incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi e amministrativi di tali attivita' e da una Commissione di Ateneo per l'orientamento ed il tutoraggio. Tale Servizio puo' operare anche in collaborazione con altri enti esterni pubblici e privati. 3. Le attivita' di orientamento e di tutoraggio sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e dei Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attivita' fa parte dei compiti istituzionali e puo' rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione. 4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facolta' e le Classi di Corsi di studio, eventualmente con il supporto organizzativo dell'ufficio di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e in rapporto con la Direzione Scolastica Regionale o con singoli istituti, possono offrire: a) attivita' didattico orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione; b) corsi di formazione dei docenti di Scuola Superiore su temi relativi all'orientamento; c) consulenze su temi relativi all'orientamento, inteso come attivita' formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole. 5. In materia di orientamento, le Facolta' e i Consigli dei Corsi di Studio diffondono, mediante l'attivita' di tutoraggio, informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti. 6. In materia di orientamento post-universitario, le Facolta' possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi: a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; b) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.
Articolo 13 Commissioni didattiche paritetiche
1. Presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica paritetica di Facolta' o di un organismo equivalente, quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche. 2. La Commissione e' presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed e' composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facolta', da docenti e ricercatori scelti tra i membri del Consiglio di Facolta' e da rappresentanti degli studenti in modo che sia assicurata una composizione paritetica. 3. La Commissione paritetica di Facolta' svolge i seguenti compiti: a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti; b) propone al Consiglio di Facolta' iniziative di vario tipo, atte a migliorare l'organizzazione didattica; c) esprime pareri al Consiglio di Facolta' sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6); d) esprime parere di merito sulla congruita' tra obiettivi e insegnamenti prima dell'attivazione di un Corso di studio e puo' assumere compiti di vigilanza. TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attivita' didattiche
Articolo 14 Corsi di Laurea
1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di studio, secondo le normative prescritte dall'art. 10. 3. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni. 4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, l'Ordinamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Universita'.
Articolo 15 Corsi di Laurea Magistrale
1. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' d'elevata qualificazione in ambiti specifici. 2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale e' il possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale che comunque devono essere verificati, possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo le normative prescritte all'art. 10. 3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea c/o riconosciuti validi ai sensi dell'art. 10, comma 5. La durata normale dei Corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la Laurea. 4. L'Ateneo puo' istituire Corsi di Laurea Magistrale solo se e' gia' attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea Magistrale, ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validita' del Corso di Laurea avviato presso un'altra Universita' o presso altra Facolta' dello stesso Ateneo.
Articolo 16 Corsi di Dottorato di ricerca
1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', Enti pubblici o soggetti privati attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi Regolamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal D.M. n. 224 del 30104/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o piu' Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione. 3. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Universita' italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee. 4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale conseguita all'interno di un numero di Classi di studio precisato dal Regolamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di Diploma di laurea conseguiti in base alle normative previgenti l'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia approvato con il D.M. 270/04. 5. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, e' subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi. 6. Il numero dei laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero dei Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla meta' dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con Decreti Rettorali. 7. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di ricerca congiunti o Corsi di Dottorato Internazionale. In tal caso, le modalita' di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi. 8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di ricerca, comprensivi dell'eventuale articolazione in curriculum, sono determinati dal Regolamento didattico relativo, progettato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non e' inferiore a tre anni. 9. Ai sensi dell'art. 19, parte delle attivita' formative previste dal Regolamento didattico del Corso di Dottorato di ricerca puo' essere svolta anche all'estero, presso Universita' o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilita' studentesca ed essere riconosciuta come curriculum, ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19.
Articolo 17 Master universitari
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente ed aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari. 2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello e' necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello e' necessario aver conseguito la Laurea Magistrale. 3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario e' di un anno. 4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base all'adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, e' stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo, l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 5. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello. 6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani e stranieri.
Articolo 18 Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta', ammissione a prove singole
1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Universita' e le domande di passaggio di Corso di studi sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti ed indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. 2. In relazione alla quantita' di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studi puo' essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio, secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita' Italiane o estere (o ad esse assimilabili) puo' essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresi' prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curriculum individuali, di attivita' formative impartite nell'Universita' e richieste dai Regolamenti didattici con attivita' formative impartite presso altre Universita' Italiane o straniere (o ad esse assimilabili). 3. I regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata. 4. I cittadini italiani, anche se gia' in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Universita' estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio, ad ogni livello, presenti nell'Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.
Articolo 19 Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Universita' aderisce ai programmi di mobilita' studentesca riconosciuti dalle Universita' dell'Unione Europea (Programmi Socrates/Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio. 2. L'Ateneo favorisce la mobilita' studentesca secondo un principio di reciprocita', mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresi' un supporto organizzativo e logistico agli scambi. 3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo e' disciplinato dai Regolamenti dei Programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, di semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di studi interessato, ai sensi dell'art. 9, comma 6.
Articolo 20 Calendario didattico
1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta', nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo. 2. Il Consiglio di Facolta' puo' deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, annualita', ecc.), fermi restando gli obblighi di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di cui all'art. 24. 3. Il Calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente. 4. Il Consiglio di Facolta' delibera numero e articolazione delle sessioni di esame (estiva, autunnale e straordinaria di febbraio, con l'eventuale preappello di febbraio per le discipline la cui didattica e' terminata nel primo semestre), compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso, agli studenti lavoratori e a casi particolari, dandone informazione entro tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio e' disciplinato dall'art. 26.
Articolo 21 Tipologia e articolazione degli insegnamenti
1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso all'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti. 2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio c/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di studi. Per tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti didattici: a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito; b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari; c) il tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il conseguimento dei relativi crediti. 3. Un corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli. In tal caso la prova di verifica sara' unica e dovra' accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto. 4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo caso, alla collaborazione di piu' Docenti e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici. 5. Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o piu' insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da altra Facolta', previo assenso della stessa, sentito il Docente. 6. I consigli di Corso di studio possono proporre al Consiglio di Facolta' di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati. Il Consiglio di Facolta' propone al Consiglio di Amministrazione di attivare gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalita' di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. 7. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi e' compito del Consiglio di Facolta' verificare che i programmi didattici e le prove di esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparita' nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
Articolo 22 Esami e verifiche del profitto
1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, tali prove potranno consistere in esami (orali c/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, con esoneri parziali orali o scritti, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento. 2. Il voto minimo per il superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi. La Commissione puo', all'unanimita', concedere al candidato il massimo dei voti con lode. 3. In occasione degli esami, la valutazione del profitto puo' tener conto dei risultati conseguiti, appurati con sitemi e criteri di garanzia, in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente, e dovra' considerare i risultati conseguiti in eventuali esoneri parziali avvenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. 4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione dell'attivita' formativa o entro limiti temporali specificamente previsti dal Regolamento didattico, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneita'", riportato sul libretto personale dello studente. 5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalita' e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. 6. Qualora i Regolamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di piu' attivita' didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall'art. 22, comma 3. 7. Le Commissioni degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Rettore. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali e' di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo e' un altro docente, ricercatore o un cultore della materia o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro docente al quale la Facolta' riconosca le competenze necessarie. 1 cultori della materia devono essere in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti l'applicazione del D.M. 509/99, e sono nominati dal Rettore su richiesta del Consiglio di Facolta' e su suggerimento del titolare del corso, in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facolta'. Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle prove di esame. 8. Il verbale di esame e' firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione giudicatrice, con funzioni di segretario. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame. 9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Rettore, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. 10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto della propedeuticita' e delle attestazioni di frequenza del tirocinio previste dal Regolamento didattico.
Articolo 23 Tirocinio, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi
1. I Regolamenti possono prevedere specifici obblighi di frequenza del tirocinio in relazione al corso di studio. 2. Il riconoscimento della frequenza alle attivita' di tirocinio, ove richiesto, avviene attraverso una documentazione predisposta dalla Segreteria studenti e consegnata ad ogni docente titolare di corso il quale, al termine del Corso, consegnera' la documentazione attestante le frequenze al tirocinio di ogni singolo studente alla Segreteria studenti, che provvedera' all'affissione dell'elenco degli studenti che non hanno superato il massimo delle assenze previste dai singoli regolamenti didattici. Nel caso in cui uno studente abbia superato tale massimo dovra' recuperare le ore di tirocinio mancanti, nei modi e nei termini stabiliti dai Consigli di Corso di studio. 3. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti dal Regolamento didattico del singolo corso e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero dei crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio. 4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente percorsa, previa valutazione e autorizzazione del Consiglio di Corso di studi competente, fermo restando il requisito di non obsolescenza dei contenuti disciplinari. 5. Si considera studente ripetente: a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i termini stabiliti dalle norme vigenti; b) lo studente che entro la durata del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento per tutte le attivita' formative previste dall'Ordinamento didattico; c) lo studente che, pur avendo acquisito il riconoscimento di tutte le attivita' formative previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi. 6. Il Consiglio di Corso di studio puo' definire a quale anno di Corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente. 7. Lo studente ha Facolta', in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera, esami superati e crediti acquisiti, potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi, previa verifica. 8. Agli iscritti ai Master che siano stati ammessi a un Corso di Dottorato di ricerca, sia in sede, sia presso altra Universita', si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).
Articolo 24 Attivita' didattiche integrative
1. L'Ateneo provvede all'attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento a1 rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutoraggio. 2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate, l'Ateneo comprende tutte le attivita' didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base. Possono rientrare tra le attivita' integrative: a) attivita' didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di Corso (art. 10, commi 3 e 5), b) attivita' di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in corso di studio per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno gia' conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni (art. 12, comma 6) c) attivita' di tutoraggio finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficolta' di apprendimento (art. 12), nonche' alle attivita' di recupero decise dal Consiglio di corso per quegli studenti che non abbiano raggiunto il minimo delle frequenze stabilite dai regolamenti didattici di Facolta'; d) attivita' formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica; e) attivita' di incremento e di integrazione dell'offerta formativa prevista dai Regolamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attivita' formativa, ecc.); f) corsi per la formazione permanente; g) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola di ogni grado, organizzati sulla base di apposite convenzioni.
Articolo 25 Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
1. L'Universita' cura la diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi. 2. Per ogni attivita' didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilita' organizzativa. 3. La pubblicazione del Manifesto di Facolta' e della Guida dello Studente, e' curata, entro termini prefissati, dalle strutture a cio' delegate dal Senato Accademico. 4. L'Ateneo pubblicizza, a cura della Segreteria Studenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle iscrizioni ai Corsi di studio. 5. L'Ateneo predispone una Guida ai Servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.
Articolo 26 Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico di Facolta' disciplina: a) le modalita' della prova, comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione; b) il Calendario didattico e delle prove finali, c) le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tener conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento rilevante. 2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito il numero dei crediti universitari previsti dal relativo regolamento didattico. 3. Lo svolgimento delle prove finali e' sempre pubblico. 4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento puo' prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entita', il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. 5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di ricerca, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di Facolta'. 6. Entro scadenze periodiche, fissate dal Regolamento di Facolta', gli studenti che sono tenuti, ai sensi dei commi precedenti, all'elaborazione di una tesi scritta finale, sottopongono ad approvazione del Consiglio di Corso di studio l'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate: a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico tra i docenti di un medesimo Consiglio; b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni; c) la possibilita' di avvisare tempestivamente gli studenti interessati dei bandi concernenti le eventuali forane di assistenza economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi. 7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno sette membri. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia e, di norma, almeno 2/3 della Commissione devono essere formati da professori c/o ricercatori universitari. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi interessato o da un Professore di prima fascia scelto dal Rettore. 8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facolta' diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonche' Professori a contratto nell'anno accademico interessato. 9. Nei Corsi di studio interFacolta' la Commissione giudicatrice della prova finale dovra' essere costituita da docenti delle diverse Facolta' interessate. TITOLO III Diritti e doveri degli studenti
Articolo 27 Immatricolazioni e iscrizioni
1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studi sono chiaramente indicati congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sul numero degli studenti che saranno ammessi per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, sulle modalita' e la tempistica della eventuale prova di accesso, sulla documentazione da predisporre una volta superata tale prova e le tasse da pagare - nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 25, comma 4, nonche' negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo. 2. Chi e' gia' in possesso di Laurea o di Laurea Specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello puo' chiedere al Preside di Facolta' l'iscrizione a un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Corso di Studio interessato, che proporra' al Consiglio di Facolta' le eventuali delibere in proposito. 3. Lo studente non puo' mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. A questo scopo la Segreteria studenti richiede, salvo deroghe concesse dal Rettore, che il diploma richiesto per l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneita' venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di studi cui e' iscritto successivamente alla prima iscrizione.
Articolo 28 Certificazioni
1. Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformita' con la legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e sulla trasparenza amministrativa. 2. Al sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/04, gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato e' strutturato secondo modalita' definite dalle Giunte di Classe e dai Consigli di Facolta' interessati e puo' essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese. 3. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera, anche parziale, dello studente con l'attestazione degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
Articolo 29 Tutela dei diritti degli Studenti
1. La tutela dei diritti degli Studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio e' di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a curare le modalita' particolari e ad attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento di tale scopo generale. 2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle strutture didattiche competenti. 3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi. TITOLO IV Norme transitorie e finali
Articolo 30 Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
1. Il presente Regolamento, comprensivo delle schede relative alle classi e ai Corsi di studio istituiti, e' deliberato dal Senato Accademico ed e' approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, previo parere del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti Ministeriali. 3. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo. 4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
Articolo 31 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, anche su proposta dei Consigli di Facolta' o di altre strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore. 2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validita' dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
Articolo 32 Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici
1. In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 4 del D.M. 509/99, e' istituito presso l'Universita' il Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici. 2. La composizione e le competenze del Comitato sono definite da apposito Regolamento.
Riepilogo Design della moda |Universita' telematica Universita' |internazionale (UNITEL) --------------------------------------------------------------------- Altre Universita' (convenzioni | interuniversitarie) | --------------------------------------------------------------------- |42 - Classe delle lauree in Classe |disegno industriale --------------------------------------------------------------------- |Design della Moda Riformulazione Nome del corso |di Design della Moda --------------------------------------------------------------------- Il corso e' stato | --------------------------------------------------------------------- Produzione, servizi, professioni | --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso di | laurea | --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso |ARCHITETTURA e DESIGN INDUSTRIALE --------------------------------------------------------------------- Sede amministrativa del corso |MILANO (MI) Obiettivi formativi specifici Il laureati in "Design della Moda" sono qualificati professionalmente quali tecnici del progetto del settore Moda in quanto in possesso di: - conoscenze teorico pratiche necessarie allo svolgimento di tutte le attivita' progettuali a partire dall' ideazione alla prototipia e ingegnerizzazione di prodotti moda: dall'abito all'accessorio, dalle materie prime ai filati, al tessuto, agli stampati; - conoscenze teorico pratiche necessarie allo svolgimento di tutte le attivita' relative alla comunicazione attraverso i diversi media, alla previsione, gestione, commercializzazione, distribuzione e servizi correlati al prodotto moda; - conoscenze teoriche e pratiche necessarie allo svolgimento di tutte le attivita' relative alla presentazione del prodotto moda: dai fashion show ai visual display, dai corner ai retail, ai concept store; - capacita' di espressione scritta e orale in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. Il percorso formativo dei corsi di studio puo' declinarsi nei tre diversi orientamenti della progettazione grazie a specifici curricula dedicati al design del prodotto moda, alla communication/marketing/distribution del prodotto moda, all'exibition del prodotto moda. I curricula si differenziano attraverso una modulazione dei CFU nelle varie discipline caratterizzanti, affini e integrative, fermo restando la somma dei crediti finali. Caratteristiche della prova finale. La votazione finale viene espressa in centodiecidecimi con eventuale lode tenuto conto del curriculum complessivo dello studente. Superato l'esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in "Design della Moda". Ambiti occupazionali previsti per i laureati. Il laureato potra' operare direttamente o collaborare all'interno di strutture professionali, aziendali del settore e degli indotti correlati: maison, atelier, brand, griffe, aziende produttive, agenzie, media, societa' di servizi, show room, enti fieristici, organizzazioni di settore. Gli ambiti produttivi industriali e di alto artigianato declinati in couture, pret a porter, diffusion, bridge, sono il filato, il tessile, l'abbigliamento, l'accessorio, la pelletteria, la profumeria, gli occhiali, la gioielleria, i bijoux, l'intimo, la maglieria. Anche in ambiti istituzionali sara' possibile identificare ruoli relativi alla valorizzazione del patrimonio museale dedicato al settore di riferimento. Le professioni previste per il Laureato in Design della Moda sono sintetizzate in tre tipologie di curricula articolati in base alle possibili professioni e costruiti interattivamente nel corso delle scelte dello studente in collaborazione con i docenti durante l'intero iter formativo universitario ed in particolare a partire dal secondo anno di studi. In sintesi possono essere definiti: - curricula dedicati al design del prodotto Moda: fashion designer, fashion coordinator, accessory designer, textile designer, fashion producer, jewel designer, stylist , quality controller, graphic designer - curricula dedicati all' exibition del prodotto Moda: corner /concept store designer, visual designer, fashion show designer, set designer, pakaging designer, light designer; - curricula dedicati a communication/marketing/distribution del prodotto Moda: creative communicator, art consultant, project manager, brand manager, store manager, buyer, fashion promoter, trend scout, video maker, web designer, fashion editor, copywriter, sale agent. Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) (per le quali e' prevista una verifica). Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All'atto della richiesta di ammissione viene inviato un questionario di auto valutazione sulla base del quale vengono decisi eventuali supporti propedeutici all'accesso ai corsi veri e propri (supporti definiti utility). Si tratta principalmente di indicazioni relative alla possibilita' di colmare lacune di cultura generale, nell'ambito delle conoscenze della lingua straniera e dell'uso di strumenti informatici. Lauree specialistiche alle quali sara' possibile l'iscrizione (senza debiti formativi). 103/S - Lauree spec. in teorie e metodi del disegno industriale.
----> VEDERE TABELLE DA PAG. 40 A PAG. 41 DELLA G.U. <----
Note. Il processo operativo di progettazione con supporto informatico/telematico e' oggi assistito da una sorta di "scatola nera": uno spazio all'interno del quale si collabora e si interagisce fra soggetti diversi, parallelo a quello reale che coinvolge tutti gli attori di competenza nella reale operativita' complessa e non piu' gestibile con i metodi tradizionali. Questa procedura deve essere assunta anche all'interno dei programmi didattici in termini anche di processo di apprendimento non piu' possibile, con la qualita' richiesta, attraverso le forme didattiche "in presenza", ma attivando in modo intensivo le correlazioni telematiche fra differenti attori. Oggi il progetto riguarda la parola, il corpo, i gesti, i nuovi comportamenti, la relazione con il mondo, la lingua, la moda, il vestire, l'abitare, la comunicazione, la ricerca di identita', in una dimensione "wired" a partire dalla "mission" fino al "detailed" realizzativo della comunicazione del prodotto. Dalla simulata o vera committenza, analisi comportamenti, trend, strategie, vincoli, risorse... ; dal concept: schizzi, parole chiave, immagini metaforiche del percorso sensoriale, descrizione dei comportamenti relativi (scelte di grafica, linguaggio dei testi, testimonial, foto, video, suoni..); dal preliminary al detailed progettuale: disegni tecnici, file di cad, prototipia...; dai servizi connessi alla distribuzione e all'acquisto: presentazione del progetto/prodotto ai distributori, pubblicita' tabellare, pubblicita' attraverso i media, immagine del negozio e del prodotto moda/design distribuito.
Riepilogo Corso di laurea in scienze della nutrizione e gastronomia |Universita' telematica Universita' |internazionale (UNITEL) --------------------------------------------------------------------- Altre Universita' (convenzioni | interuniversitarie) | --------------------------------------------------------------------- |20 - Classe delle lauree in |scienze e tecnologie agrarie, Classe |agroalimentari e forestali --------------------------------------------------------------------- |Corso di laurea in scienze della |nutrizione e gastronomia. |Adeguamento di Corso di laurea in |scienze della nutrizione e Nome del corso |gastronomia --------------------------------------------------------------------- Il corso e' stato | --------------------------------------------------------------------- Produzione, servizi, professioni | --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso di | laurea | --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso |AGRARIA --------------------------------------------------------------------- Sede amministrativa del corso |MILANO (MI) Obiettivi formativi specifici. I laureati nei corsi di laurea della classe devono: *possedere un'adeguata conoscenza di base nei settori della matematica, fisica, informatica, chimica, biologia orientate agli aspetti applicativi; *conoscere le metodiche disciplinari di indagine e a finalizzare le conoscenze alla soluzione dei molteplici problemi applicativi del settore agroalimentare; *possedere conoscenze e competenze anche operative e di laboratorio in uno o piu' settori che riguardano l'agrario (con particolare riferimento agli aspetti quantitativi delle produzioni, ai relativi aspetti igienico-sanitari), l'agroalimentare (con particolare riferimento alla tecnologia e al controllo della qualita' e dell'igiene degli alimenti freschi e trasformato, alla gestione delle imprese di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, alla commercializzazione dei prodotti vegetali ed animali); *essere in grado di svolgere assistenza tecnica nel settore agroalimentare; *conoscere le responsabilita' professionali ed etiche; *conoscere i contesti aziendali ed i relativi aspetti economici, gestionali ed organizzativi propri dei settori agrario e agroalimentare; *possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze; *essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; *possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; *essere capaci di lavorare in gruppo,.di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. A caratterizzare il suo corso di studi saranno le conoscenze nei settori delle produzioni animali e vegetali, delle tecnologie alimentari, dell'economia e della gestione, della storia e dell'antropologia, della comunicazione e del marketing, nonche' in quelli relativi alla ristorazione. Caratteristiche della prova finale. La laurea si consegue con il superamento della prova finale previo conseguimento di 180 crediti suddivisi secondo le indicazioni del regolamento didattico del corso di laurea. Tale prova consiste nella discussione di una relazione in una seduta pubblica di fronte ad una commissione di docenti che esprime una valutazione in centodecimi. Ambiti occupazionali previsti per i laureati. I laureati in Scienze della Nutrizione e della Gastronomia potranno indirizzare la loro attivita' professionale in diversi ambiti, con particolare riferimento alle tecnologie e controllo delle produzioni vegetali ed animali nei loro aspetti qualitativi ed igienico-sanitari e alla trasformazione agroalimentare (con particolare riguardo alla produzione e al controllo dei processi di trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari, alla valutazione della qualita' dei prodotti finiti, agli aspetti igienico-sanitari, alla ristorazione collettiva e alla grande distribuzione, alla gestione delle linee di produzione). Il corso di laurea in Scienze della Nutrizione e della Gastronomia prevede, tra gli sbocchi professionali possibili, l'inserimento dei laureati nei Servizi regionali di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e si differenzia dal Corso di Laurea in Dietistica poiche' quest'ultimo ha come scopo principale la formazione di personale da inserire presso nosocomi e strutture cliniche pubbliche e private per la stesura di programmi dietoterapici per la prevenzione e la cura di patologie ad interesse nutrizionale. Il corso di laurea in Nutrizione e Gastronomia va a colmare le lacune degli innumerevoli settori del nostro paese, come pure in ambito europeo, nel controllo delle preparazioni gastronomiche che devono garantire la sicurezza degli alimenti e la salute del consumatore in termini di qualita' dietetica di preparazioni piu' rispondenti a combattere gli eccessi alimentari in particolare quelli che predispongono l'individuo al sovrappeso e all'obesita' ed alla prevenzione delle malattie dismetaboliche. Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) (per le quali non e' prevista una verifica). Le conoscenze minime necessarie per l'accesso al corso di studio sono rappresentate da una buona preparazione nelle materie oggetto di insegnamento nelle scuole secondarie superiori di durata quinquennale. Lauree specialistiche alle quali sara' possibile l'iscrizione (senza debiti formativi).
----> VEDERE TABELLE DA PAG. 43 A PAG. 44 DELLA G.U. <----
Note Non e' previsto un test di orientamento preliminare alle iscrizioni. Non e' prevista una valutazione della prepararzione iniziale dello studente. Sono previste attivita' di recupero degli eventuali debiti formativi. Non e' attivo un servizio rivolto a favorire l'inserimento occupazionale dei laureati.
Riepilogo Scienze motorie |Universita' telematica Universita' |internazionale (UNITEL) --------------------------------------------------------------------- Altre Universita' (convenzioni | interuniversitarie) | --------------------------------------------------------------------- |33 - Classe delle lauree in |scienze delle attivita motorie e Classe |sportive --------------------------------------------------------------------- |Scienze motorie. Riformulazione di Nome del corso |Scienze motorie --------------------------------------------------------------------- Il corso e' stato | --------------------------------------------------------------------- Produzione, servizi, professioni | --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso di | laurea | --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso |SCIENZE MOTORIE --------------------------------------------------------------------- Sede amministrativa del corso |MILANO (MI) Obiettivi formativi specifici. I laureati nei corsi di laurea della classe devono: - possedere competenze relative alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione di attivita' motorie a carattere educativo, adattativo, ludico o sportivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacita' motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, con attenzione alle rilevanti specificita' di genere; - essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e nello scambio di informazioni generali; - possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; - essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. Ai fini indicati, il curriculum del corso: - comprende in ogni caso, sia nei loro aspetti di base sia attraverso discipline caratterizzate in relazione agli specifici obiettivi del corso, insegnamenti e attivita' negli ambiti biomedico, psicopedagogico e organizzativo; - si caratterizza ulteriormente attraverso gli insegnamenti direttamente riferiti alle attivita' motorie e sportive. Attraverso un'apposita convenzione stipulata con il CONI, agli studenti ed ai professori dell'universita' Unitel sara' possibile usufruire degli impianti sportivi, delle competenze ed attrezzature del CONI per le attivita' di formazione pratica. Caratteristiche della prova finale. L'esame finale di profitto in presenza, presso le sedi dell'Universita', terra' conto e valorizzera' il lavoro svolto in rete (attivita' svolte a distanza, quantita' e qualita' delle interazioni on line, etc.) e secondo le modalita' indicate dal Regolamento didattico di Ateneo. Ambiti occupazionali previsti per i laureati. I laureati della classe svolgeranno attivita' professionali nel campo dell'educazione motoria e sportiva nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo e sociale. Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) (per le quali non e' prevista una verifica). Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All'atto della richiesta di ammissione viene inviato un questionario di auto valutazione sulla base del quale vengono decisi eventuali supporti propedeutici all'accesso ai corsi veri e propri (supporti definiti utility). Si tratta principalmente di indicazioni relative alla possibilita' di colmare lacune di cultura generale, nell'ambito delle conoscenze della lingua straniera e dell'uso di strumenti informatici. Lauree specialistiche alle quali sara' possibile l'iscrizione (senza debiti formativi). 75/S - Lauree spec. in scienze e tecnica dello sport. 76/S - Lauree spec. in scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e adattative.
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Note. L'ordinamento didattico del corso e' stato inserito nello schema informatico ministeriale che non prevede una maggiore esplicitazione dei CFU dei settori scientifico-disciplinari prescelti, come ad esempio non prevede un'ulteriore suddivisione dei crediti all'interno dei settori M-EDF/01 e M-EDF/02. Le modalita' di svolgimento delle attivita' pratiche sono fissate all'interno della convenzione che lega UNITEL e CONI alla gestione comune delle attivita' formative pratiche per le diverse discipline sportive inserite nel corso. |
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