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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 8 maggio 2006 |  | Istituzione  dell'Universita'  Telematica  Internazionale non statale «Unitel». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale e'  stato  approvato,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;
 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono   state   apportate   modifiche  al  regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
 Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
 Visto  il piano di azione della Commissione dell'Unione europea del 24 maggio  2000  e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;
 Vista   la   risoluzione  del  Consiglio  dei  Ministri  istruzione dell'Unione   europea  del  13 luglio  2001  sull'e-learning  (2001/C 204/02),  la  quale,  tra  l'altro,  incoraggia  gli  Stati  membri a esprimere  nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
 Vista   la  decisione  n.  2318/2003/CE  del  5 dicembre  2003  del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione   e   delle  comunicazioni  (TIC)  nei  sistemi  di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
 Preso   atto   che   la  predetta  proposta  di  decisione  intende supportare,  anche  con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito    dei   settori   prioritari   di   intervento,   quello universitario;
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2003)  ed  in  particolare  l'art.  26,  concernente  le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
 Considerato  che  il  comma 5  del predetto art. 26, stabilisce che «con  decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,   sono   determinati   i   criteri   e  le  procedure  di accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;
 Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati  definiti  i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di  studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni  universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 Visto  il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;
 Visto  il  decreto  ministeriale  3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
 Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot.  n.  1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione  universitaria  e  le  indicazioni operative anche con riferimento  alla  istituzione  di  nuove universita' non statali ivi comprese   quelle   di  cui  al  predetto  decreto  interministeriale 17 aprile 2003;
 Vista   l'istanza  presentata  in  data  15 dicembre  2005  per  la costituzione  di  una  universita' telematica denominata «Universita' telematica Internazionale» (UNITEL);
 Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successive documentazioni  trasmesse  in data 28 febbraio 2006, in data 17 marzo 2006 e in data 26 aprile 2006;
 Visti  i  pareri  resi  dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 23 marzo 2006 e del 4 maggio 2006;
 Visto  il  parere  reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 225 del 24 marzo 2006;
 Rilevato  che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo   telematico   rispetta,   in   termini  di  requisiti  minimi strutturali,   i   criteri   ed  i  parametri  definiti  dal  decreto ministeriale  27 gennaio  2005,  adottato  ai  sensi  dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e' istituita l'«Universita' Telematica Internazionale» (Unitel).
 2. L'Universita' e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea afferenti alle sottoindicate facolta': Facolta'  di  architettura e design industriale   - Design della moda (Classe 42) Facolta'  di  Agraria    - Scienze  della  nutrizione  e  gastronomia (classe 20) Facolta' di scienze motorie   - Scienze motorie (classe 33)
 3. L'Universita' Telematica Internazionale e' inoltre autorizzata a istituire  ed  attivare il corso di laurea in infermieristica (classe SNT/1)  in  convenzione  con  la  facolta'  di  medicina  e chirurgia dell'Universita' di Pisa.
 4  L'Universita' di Pisa e l'Universita' Telematica Internazionale, rilasciano   congiuntamente   il   relativo  titolo  abilitante  alla professione   di   infermiere   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
 5.  I corsi di laurea di cui ai commi 2 e 3, per i fini di cui agli articoli 4  e  6  del  decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati  per  il  rilascio  dei  rispettivi  titoli accademici al termine dei corsi stessi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo dell'Universita'  Telematica  di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Al termine del terzo e quinto anno di attivita' dell'Universita' Telematica   di   cui  all'art.  1,  il  Comitato  nazionale  per  la valutazione  del  sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione  dei  risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa.
 2.  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 8 maggio 2006
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNITEL STATUTO INDICE Articolo 1 - Istituzione Articolo 2 - Sedi Articolo 3 - Finalita' Articolo 4 - Titoli di studio Articolo 5 - Patrimonio e mezzi finanziari Articolo 6 - Organi dell'Universita' Articolo 7 - Consiglio di amministrazione - Composizione Articolo 8 - Deliberazione del Consiglio di amministrazione Articolo 9 - Competenze del Consiglio di amministrazione Articolo 10 - Comitato esecutivo Articolo 11 - Presidente Articolo 12 - Vice Presidente Articolo 13 - Rettore Articolo 14 - Direttore amministrativo Articolo 15 - Senato accademico Articolo 16 - Facolta' Articolo 17 - Competenze del Consiglio di facolta' Articolo 18 - Preside di facolta' Articolo 19 - Dipartimenti Articolo 20 - Laboratori e centri di ricerca Articolo 21 - Biblioteca Articolo 22 - Personale tecnico-amministrativo Articolo 23 - Personale docente Articolo 24 - Ruoli organici dei professori Articolo 25 - Stato giuridico del personale docente Articolo 26 - Consiglio degli studenti Articolo 27 - Nucleo di valutazione di Ateneo Articolo 28 - Collegio dei Revisori dei conti Articolo 29 - Diritto allo studio Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio Articolo 31 - Rinvio Articolo 32 - Comitato Ordinatore Articolo 33 - Comitato tecnico-organizzativo
 Art. 1
 Istituzione
 
 1.1  E'  istituita  nel  Comune di Milano l'Universita' Telematica Internazionale UNITEL non statale legalmente riconosciuta (di seguito denominata Universita).
 1.2 L'Universita' ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica,    amministrativa,    organizzativa,   regolamentare   e disciplinare,  ai  sensi  dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle  norme  vigenti  sull'ordinamento  universitario,  nonche'  del presente Statuto.
 1.3 L'Universita' non ha fini di lucro e appartiene alla categoria degli  istituti  universitari  previsti  dall'art.  1, n. 2 del testo unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
 1.4  L'Universita'  e'  promossa  dalla societa' UNITEL srl che ne garantisce  il  perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura la dotazione finanziaria ed il mantenimento.
 Art. 2
 Sedi
 
 2.1 L'Universita' ha sede legale nel Comune di Milano, Via Fantoli 16, 15.
 2.2  Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo' istituire nuove sedi secondarie e sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti.
 Art. 3
 Finalita'
 
 1.  La  Universita'  nasce  con  la  finalita'  specifica  di dare completa   attuazione   a   quanto   affermato   dall'art.  27  della Dichiarazione   Universale   dei  diritti  dell'uomo  in  materia  di istruzione  del  10  dicembre  1948 e dall'art. 34 deIla Costituzione italiana  che  garantisce  "a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione  che  contribuisca  alla  formazione  dell'individuo ponendo  tutti  i  capaci  e meritevoli" in condizioni di svolgere un ruolo  utile  nella societa', di sviluppare la loro personalita',e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
 2. Per il perseguimento di tali obiettivi l' Universita', ai sensi dall'art.  26  della  legge  27,  dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale  17  aprile  2003,  ha  il compito primario di svolgere, oltre  all'attivita'  di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare  riguardo  alle  applicazioni  di e-learning. A tale fine l'Universita'  adotta  ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli   studenti  i  corsi  di  studio  a  distanza  e'  per  favorire l'inserimento  dei  giovani  nel  mercato  del  lavoro  e lo sviluppo professionale  dei  lavoratori. L'Universita' promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi  dell'Universita'  con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. L'Universita' intrattiene rapporti con  enti  pubblici  e  privati, italiani e stranieri; puo' stipulare contratti  e  convenzioni  per  attivita'  didattica e di ricerca, di consulenza  professionale  e  di  servizio  a  favore  di terzi; puo' costituire  e  partecipare  a  societa'  di capitali; puo' costituire centri   e   servizi   interdipartimentali  ed  interuniversitari,  e intrattenere  collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e  della cultura; puo' infine promuovere o partecipare a consorzi con altre   Universita',  organizzazioni  ed  Enti  pubblici  e  privati, italiani e stranieri.
 3.  L'Universita'  appartiene  alla  categoria  delle  istituzioni previste  dall'articolo  1,  comma  2  del  testo  unico  delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.
 4.  L'Universita'  e'  autonoma  ai  sensi  dell'articolo 33 della Costituzione  e  pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa  e  disciplinare  in  conformita'  alle  leggi  ed  ai regolamenti  generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
 Art. 4
 Titoli di studio
 
 4.1  L'Universita'  rilascia  i  seguenti  titoli di studio aventi valore legale:
 a) laurea;
 b) laurea magistrale;
 c) dottorato di ricerca;
 d) master universitario di primo e secondo livello.
 4.2   L'Universita'  puo'  altresi'  istituire  i  corsi  previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
 4.3  L'Universita'  puo'  inoltre  rilasciare  specifici attestati relativi  ai  corsi  di  alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
 Art. 5
 Patrimonio e mezzi finanziari
 
 5.1   L'Universita'  utilizza,  per  l'esercizio  delle  attivita' istituzionali,  beni  e  risorse  proprie  o  di  cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.
 5.2   I   mezzi   finanziari   per  lo  sviluppo  delle  attivita' istituzionali sono costituiti da:
 a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti;
 b) altri proventi delle attivita' istituzionali;
 c) i  beni,  i  contributi,  le  erogazioni  ed  i  fondi ad essa conferiti  o  devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone  fisiche  e  giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
 Art. 6
 Organi dell'Universita'
 
 6.1 Sono organi centrali dell'Universita':
 a) il Consiglio di Amministrazione;
 b) il Presidente;
 c) la Giunta;
 d) il Rettore;
 e) il Senato Accademico;
 f) il Nucleo di Valutazione interno;
 g) il Collegio dei Revisori dei conti.
 Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
 a) i Consigli di Facolta';
 b) i Consigli di Corso di studio;
 c) i Dipartimenti.
 Art. 7
 Consiglio di Amministrazione - Composizione
 
 7.1 Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto:
 a) il  Presidente  dell'Assemblea  dei  Soci  di UNITEL srl o suo delegato;
 b) cinque rappresentanti designati dall'UNITEL srl;
 c) il Rettore;
 d) due membri designati dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Universita';
 e) un     rappresentante     del    Ministero    dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
 f) un rappresentante designato da Confindustria;
 g) il Direttore generale.
 7.2   Possono  essere  chiamati  a  far  parte  del  Consiglio  di Amministrazione  rappresentanti,  in  numero  non superiore a tre, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire  un  contributo  di particolare rilevanza secondo modalita' e criteri  determinati  dal  Consiglio di Amministrazione stesso per il funzionamento dell'Universita'.
 7.3  Tutti  i  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione, ad eccezione  del  Rettore,  rimangono  in  carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata  del  suo  mandato.  La cessazione dagli incarichi previsti al precedente  art.  7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.
 7.4   I  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  nominati  in sostituzione  di  altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono  in  carica  per  il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
 7.5  La  mancata  partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute  consecutive  del  Consiglio  di  Amministrazione determina la decadenza dalla carica.
 7.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non ha diritto di voto.
 Art. 8
 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
 
 8.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, o in   sua  assenza  dal  Vice  Presidente,  ogni  qualvolta  si  renda necessario  o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso  di  mancanza del Presidente e di coloro che possono disporre la prima  convocazione  del Consiglio di Amministrazione, vi provvede il Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'UNITEL srl.
 8.2  L'avviso  di  convocazione,  con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni  prima  di  quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto,   ivi   compreso   telefax   ed  e-mail,  che  dia  garanzia dell'avvenuta  ricezione;  in  caso  di  urgenza  e'  sufficiente  il preavviso di un solo giorno.
 8.3  Le  riunioni  del  Consiglio  di Amministrazione - qualora il Presidente  o  chi  ne  fa  le veci ne accerti la necessita - possono essere  validamente  tenute  in  videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro  consentito  di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale  nella  trattazione  degli  argomenti  discussi,  che  sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto   quanto   sopra   venga   dato   atto  nel  relativo  verbale. Verificandosi   detti  presupposti,  la  riunione  del  Consiglio  di Amministrazione  si  considera  tenuta  nel  luogo in cui si trova il Presidente  e  dove  pure deve trovarsi il Segretario della riunione. Nell'avviso  di  convocazione  si deve specificare che la riunione si puo'  tenere  con  le modalita' predette ed indicare con precisione i luoghi presso i quali e' attivo il collegamento.
 8.4  Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
 8.5  Salvo  le  diverse  maggioranze  previste  per  le  modifiche statutarie,  le  deliberazioni  del Consiglio di Amministrazione sono validamente   assunte  col  voto  favorevole  della  maggioranza  dei presenti. 8.6 In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
 8.7  Alle  riunioni  del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo.
 8.8   Il  Presidente  puo'  altresi'  invitare  altri  soggetti  a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.
 Art. 9
 Competenze del Consiglio di Amministrazione
 
 9.1  Il  Consiglio  di  Amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa,     finanziaria,     economica     e     patrimoniale dell'Universita',  fatte  salve  le  attribuzioni  degli altri organi previsti dal presente Statuto.
 9.2  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'.
 9.3 In ogni caso il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali  di  governo  dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
 9.4 Compete al Consiglio di Amministrazione:
 I) determinare  l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' e deliberare i relativi programmi;
 II) deliberare,  a  maggioranza  dei  componenti,  l'approvazione dello Statuto e le eventuali modifiche;
 III) deliberare  i regolamenti di Ateneo e le eventuali modifiche eccetto il regolamento didattico di Ateneo;
 IV) nominare il Rettore;
 V) deliberare  la  costituzione  del  Comitato  Esecutivo, di cui all'art.   10,   determinando   le  competenze  ad  esso  delegate  e nominandone i membri non di diritto;
 VI) nominare   il   Direttore  Amministrativo,  su  proposta  del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 VII) deliberare,  su  proposta  dei  Consigli  di  Facolta' o del Senato   Accademico,   in  ordine  alle  nomine  dei  Docenti  e  dei Ricercatori  dando  mandato  al  Presidente  per  l'esecuzione  delle delibere;
 VIII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli  insegnamenti  da  attivare  in  ciascun  anno accademico e agli incarichi  e  contratti  da conferire per lo svolgimento di attivita' didattica  a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
 IX) approvare     il    bilancio    preventivo    e    consuntivo dell'Universita';
 X) deliberare  l'istituzione  di  nuove sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti;
 XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico  del  personale  tecnico  ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti),  alla determinazione degli organici del personale stesso, alle  relative  assunzioni  e  alla  stipula dei contratti di lavoro, nonche'  all'adozione  dei  provvedimenti  disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale;
 XII) deliberare  in ordine al trattamento economico del personale docente,  alle  indennita'  di  funzione  del Rettore, del Preside di Facolta' e delle altre cariche istituzionali;
 XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i  relativi  corsi  accademici  su  proposta  del Senato Accademico e secondo le norme vigenti;
 XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento  a  studenti  e  laureati,  su  proposta  del  Senato Accademico;
 XV) deliberare  in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;
 XVI) deliberare  sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
 XVII) deliberare,  sentito  il Senato Accademico, convenzioni con altre  Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
 XVIII) deliberare  l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e legati;
 XIX) deliberare  le  modalita'  di  ammissione degli studenti, su proposta  dei  Consigli  di  Facolta'  e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
 XX) sentito  il Senato Accademico, deliberare la partecipazione a consorzi  e a societa' o altre forme associative di diritto privato o pubblico,  italiani  e  stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione  o  lo  sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque  strumentali  alle attivita' didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
 XXI) deliberare  sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel  caso  di  liti  attive e passive e in ordine alle controversie e alle  relative  determinazioni  transattive,  nonche' ai procedimenti arbitrali;
 XXII) deliberare  in  ordine  alla designazione di rappresentanti dell'Universita'  presso  altri  enti, pubblici e privati, italiani e stranieri;
 XXIII) deliberare   su   ogni   altra   materia  di  ordinaria  e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo Statuto;
 XXIV) deliberare  su  ogni  materia  ad  esso attribuita ai sensi delle  norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e  dei regolamenti di Ateneo,  fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
 Art. 10
 Comitato Esecutivo
 
 10.1 Il Comitato Esecutivo e' costituito da:
 a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 b) il Vice Presidente;
 c) il Rettore;
 d) quattro componenti designati dal Consiglio di Amministrazione.
 10.2  Alle  riunioni  del  Comitato  Esecutivo partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo.
 10.3  Il  Comitato  Esecutivo  e'  convocato  dal  Presidente  del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
 10.4  Il  Comitato Esecutivo nomina un Segretario, che puo' essere scelto  anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avra' diritto di voto.
 10.5  Per  la  validita'  delle riunioni del Comitato Esecutivo e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.
 10.6  Le  deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
 10.7  L'avviso  di  convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti  da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni  prima  di  quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto,  ivi  compreso  telefax  ed  e-mail,  che  dia  garanzia  di ricevuta;  in  caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno.
 Art. 11
 Presidente
 
 11.1  Il  Presidente  del  Consiglio  di Amministrazione convoca e presiede  le  riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito.
 11.2 Il Presidente, in particolare:
 I) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
 II) provvede    a   garantire   l'adempimento   delle   finalita' statutarie;
 III) assicura  l'esecuzione  delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione   e  del  Comitato  Esecutivo,  e  nelle  materie  di competenza  degli  stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;   tali   provvedimenti  sono  portati  alla  ratifica  del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva;
 IV) provvede,  su  delega  espressa  del  Consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione;
 V) delibera  su  ogni  materia  ad esso attribuita ai sensi delle norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e dei regolamenti di Ateneo, fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
 Art. 12
 Vice Presidente
 
 12.1  Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il  Consiglio  di  Amministrazione  nomina  un  Vice  Presidente  che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
 Art. 13
 Rettore
 
 13.1 Il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e  scientifico dell'Universita' nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto.
 13.2 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori  di  prima fascia dell'Universita' ovvero fra personalita' del  mondo  accademico  che  si  sono  comunque  distinte per il buon funzionamento  dell'Universita'. Egli resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
 13.3 Il Rettore:
 I) rappresenta  l'Universita'  nelle manifestazioni accademiche e culturali  e  nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;
 II) convoca   e   presiede   il  Senato  Accademico,  assicurando l'esecuzione  delle  relative  deliberazioni  e  il coordinamento con l'attivita'   del   Consiglio  di  Amministrazione  e  delle  singole Facolta';
 III) sovraintende  allo  svolgimento  dell'attivita'  didattica e scientifica,   riferendone   al   Consiglio  di  Amministrazione  con relazione annuale;
 IV) formula  proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
 V) propone    al    Consiglio    di   Amministrazione   direttive organizzative  generali  per  assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
 VI) fa  parte  di  diritto,  per  la  durata del suo mandato, del Consiglio  di  Amministrazione,  del  Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
 VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 VIII) cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
 IX) esercita  l'autorita'  disciplinare  sul  corpo  docente e di ricerca, e sugli studenti;
 X) delibera  su  ogni  materia  ad esso attribuita ai sensi delle norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e dei regolamenti di Ateneo, fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
 13.4  Il  Rettore  puo' nominare, tra i professori di prima fascia dell'Universita',  un  Pro  Rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza  o  di  impedimento;  al  Pro  Rettore  puo'  essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.
 Art. 14
 Direttore Amministrativo
 
 14.1  L'organizzazione  della struttura amministrativa e' regolata dal Consiglio di Amministrazione.
 14.2  La  direzione  della struttura amministrativa e' affidata al Direttore  Amministrativo,  nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
 14.3 Il Direttore Amministrativo:
 I) determina  i  criteri generali di organizzazione degli uffici, nonche'  l'adozione  degli  atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
 II) formula  proposte  al  Consiglio  di Amministrazione anche ai fini  della  elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza  degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
 III) e'  responsabile  del  funzionamento  dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo;
 IV) sovraintende   all'attivita'   delle   strutture  centrali  e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
 V) partecipa  con  voto  consultivo  alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
 VI) opera   sulla   base   di  specifiche  deleghe  eventualmente conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
 Art. 15
 Senato Accademico
 
 15.1 Il Senato Accademico e' composto:
 a) dal Rettore, che lo presiede;
 b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 c) dai Presidi delle Facolta'.
 15.2  In  caso  di  assenza  od impedimento del Rettore, il Senato Accademico  e' presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal Preside con maggiore anzianita' nella carica di Preside.
 15.3   Alle  sedute  del  Senato  Accademico  partecipa  con  voto consultivo il Direttore Amministrativo dell'Universita'.
 15.4 Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
 15.5  Spettano  al  Senato Accademico tutte le competenze relative all'ordinamento,   alla   programmazione  e  al  coordinamento  delle attivita'  didattiche  e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'Universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca.
 15.6 In particolare e' di competenza del Senato Accademico:
 I) formulare   proposte  ed  esprimere  pareri  al  Consiglio  di Amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello Statuto;
 II) formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  al  Consiglio  di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre questioni   che   gli  altri  organi  intendano  rimettere  alla  sua valutazione;
 III) esprimere  pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di  determinazione  delle  tasse  e  dei  contributi  a  carico degli studenti;
 IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
 V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;
 VI) proporre  al  Consiglio  di  Amministrazione l'attivazione di nuove Facolta' e di nuovi corsi di studio;
 VII) proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi  per  la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
 VIII) fissare  le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'Universita';
 IX) deliberare  su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e dei regolamenti di Ateneo, fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
 15.8   Il  Rettore  potra'  altresi'  invitare  altri  soggetti  a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.
 Art. 16
 Facolta'
 
 16.1  Le Facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto e  hanno il compito primario di promuovere ed organizzare l'attivita' didattica  per  il  conseguimento  dei  titoli  di  studio  conferiti dall'Universita',  nonche'  le  altre  attivita'  didattiche previste dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti e concorrono con i Dipartimenti ad organizzare dottorati di ricerca.
 16.2 Sono organi della Facolta':
 a) il Preside;
 b) il Consiglio di Facolta';
 c) i Consigli di Corso di Laurea.
 16.3  Gli  organi della Facolta' esercitano le competenze previste dal  vigente  ordinamento  universitario,  fatte  salve  le norme del presente Statuto.
 16.4  Il  Consiglio  di  Facolta'  si  compone del Preside, che lo presiede, dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' stessa e di una rappresentanza di ricercatori e di studenti, in regolare corso di  studi,  eletti  da  tutti  gli  studenti  in  corso e fuori corso iscritti   alla   Facolta',   in  conformita'  alle  prescrizioni  di regolamento.
 16.5  Alle  sedute  del  Consiglio  di  Facolta'  possono  inoltre partecipare,  su invito del Preside, qualora gli argomenti all'ordine del  giorno  ne  richiedano  la  presenza,  i  professori che abbiano insegnamenti    appartenenti    ad    altre    Facolta'    o   Scuole dell'Universita',  o  di altre Universita', coloro che siano titolari di insegnamenti ed altri esperti.
 16.6  Le  funzioni  di  Segretario  del Consiglio di Facolta' sono esercitate  dal  membro  piu'  giovane  di carica tra i Professori di ruolo dell'Universita'.
 16.7  Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
 Art. 17
 Competenze del Consiglio di Facolta'
 
 17.1  Al  Consiglio  di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal regolamento didattico d'Ateneo.
 17.2   In   particolare,  ad  esso  sono  attribuite  le  seguenti competenze:
 I) deliberare,   nei  limiti  fissati  dai  regolamenti  e  dallo Statuto, sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
 II) predisporre   e  approvare  le  proposte  di  sviluppo  delle Facolta',   ai   fini   della   definizione  dei  piani  di  sviluppo dell'Ateneo;
 III) programmare   e  organizzare  le  attivita'  didattiche  nel rispetto   delle   liberta'  di  insegnamento,  in  conformita'  alle deliberazioni   del   Consiglio   di  Amministrazione  e  del  Senato Accademico;
 IV) esprimere   parere   sulla  predisposizione  del  regolamento generale di Ateneo;
 V) formulare proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati;
 VI) formulare  proposte per il conferimento delle lauree "honoris causa ;
 VII) esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;
 VIII) deliberare  su  ogni  materia  ad  esso attribuita ai sensi delle  norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e  dei regolamenti di Ateneo,  fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
 Art. 18
 Preside di Facolta'
 
 18.1   Il  Preside  di  Facolta'  e'  nominato  dal  Consiglio  di Amministrazione   fra   i   professori   di  ruolo  di  prima  fascia dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
 18.2 Il Preside:
 I) rappresenta  la  Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende   al   regolare   funzionamento   della  stessa  e  cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta';
 II) convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
 III) assicura  il  regolare  svolgimento dell'attivita' didattica della Facolta';
 IV) e' membro di diritto del Senato Accademico;
 V) delibera  su  ogni  materia  ad esso attribuita ai sensi delle norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e dei regolamenti di Ateneo, fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
 18.3 Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento delle Facolta',  puo'  nominare  tra i professori di ruolo un Vice Preside, con  il  compito  di  coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
 Art. 19
 Dipartimenti
 
 19.1  I  Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento  dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita' didattica.
 19.2  I  Professori  e i Ricercatori dell'Universita', nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento.
 19.3 Sono organi del Dipartimento:
 a) il Direttore;
 b) il Consiglio di Dipartimento.
 19.4   L'Istituzione   dei   Dipartimenti,  la  definizione  delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi  organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario.
 Art. 20
 Laboratori e Centri di Ricerca
 
 20.1 L'Universita', con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, puo' istituire Laboratori e Centri di  Ricerca  per  la  promozione  e  lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti  dell'Universita'  o  a  tecnici  specializzati di comprovata esperienza professionale.
 20.2 L'istituzione di Laboratori e Centri di Ricerca puo' avvenire anche  in  collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane  e  straniere,  attraverso  apposite  convenzioni  con  Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
 20.3  L'organizzazione  e  il  funzionamento  dei Laboratori e dei Centri   di   Ricerca  e'  disciplinata  dai  rispettivi  regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
 Art. 21
 Biblioteca
 
 21.1  La  Biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze  didattiche  di  apprendimento e ricerca dell'Universita'. Puo'  essere  costituita  in  sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema.
 21.2  La  gestione  della  Biblioteca e' affidata dal Consiglio di Amministrazione   ad  un  professionista  che  possieda  i  requisiti professionali specifici.
 21.3 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono  regolati  in  apposito  regolamento  approvato dal Consiglio di Amministrazione.
 Art. 22
 Personale tecnico-amministrativo
 
 22.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso  e'  determinata  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
 22.2  La  dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico   del  personale  tecnico-amministrativo  e  del  Direttore Amministrativo  dell'Universita',  nonche' l'ordinamento dei relativi Servizi,  sono  disciplinati  da  apposito  regolamento, adottato dal Consiglio  di  Amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.
 Art. 23
 Personale docente
 
 23.1  Gli  insegnamenti  sono impartiti dai professori di ruolo di prima  e  seconda fascia dell'Universita'. Sono altresi' impartiti da docenti per affidamento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 23.2  Possono  inoltre essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante  contratti  di  diritto privato, in conformita' alla vigente normativa,  a  docenti di altre Universita' ed a personalita' di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani e stranieri.
 23.3  Il  trattamento  economico  dei  professori a contratto e la disciplina  delle  loro  attivita'  sono  stabiliti  dal Consiglio di Amministrazione,  con  apposito  regolamento.  Il  contratto  non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.
 23.4  L'attivita' di insegnamento presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
 Art. 24
 Ruoli organici dei Professori
 
 24.1  Il  ruolo dei Professori dell'Universita' si articola in due fasce:
 a) Professori di prima fascia;
 b) Professori di seconda fascia.
 24.2  Il ruolo organico dei Professori di prima e seconda fascia e dei  Ricercatori  puo' essere variato con deliberazione del Consiglio di  Amministrazione su proposta dei Consigli di Facolta' interessati, sentito il Senato Accademico.
 24.3   Ai   Professori   di   ruolo  e  ai  Ricercatori  di  ruolo dell'Universita'   e'   assicurato   stato   giuridico,   trattamento economico,  di  carriera  e  di  quiescenza  non  inferiore  a quello previsto per i Professori di ruolo ed i Ricercatori delle Universita' statali.
 Art. 25
 Stato giuridico del personale docente
 
 25.1  Alla copertura dei posti in organico dei Professori di ruolo e  dei  Ricercatori  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per il corrispondente personale delle Universita' statali.
 Art. 26
 Consiglio degli Studenti
 
 26.1   Il   Consiglio   degli   Studenti   e'   organo  consultivo dell'Universita' e svolge funzione di coordinamento dell'attivita' di rappresentanza degli Studenti.
 26.2 In particolare, il Consiglio degli Studenti:
 I) formula  proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti  all'attivita'  didattica, ai servizi per gli Studenti e al diritto allo studio;
 II) esprime  pareri sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale  degli Studenti per le attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
 III) predispone  il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
 26.3  Il  Consiglio  degli  Studenti e' composto da rappresentanti degli  Studenti e dalle rappresentanze studentesche in ciascun organo collegiale  presente nell'Universita', nel quale sia prevista la loro partecipazione.
 26.4  Il  Consiglio  degli  Studenti  elegge al proprio interno un Presidente, che resta in carica un anno.
 Art. 27
 Nucleo di Valutazione di Ateneo
 
 27.1  Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2,  della  legge  19  ottobre  1999, n. 370, procede alla valutazione interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di  ricerca,  degli  interventi  di  sostegno al diritto allo studio, verificando  anche,  mediante  analisi  comparative  dei  costi e dei rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse, la produttivita' della  ricerca  e  della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
 27.2  Il  Nucleo  di  Valutazione  di Ateneo e' composto da cinque membri  di  cui  due  docenti  dell'Universita',  e da tre esperti in materia  di  valutazione.  I  componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo  sono  nominati  dal  Consiglio  di  Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sentito il Consiglio di Facolta' per la componente docenti dell'Universita'.
 27.3  Il  Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita  relazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Rettore.
 27.4  L'organizzazione,  il  funzionamento  e  le  prerogative del Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo  sono definiti nel regolamento di Ateneo.
 Art. 28
 Collegio dei Revisori dei Conti
 
 28.1  Il  Collegio  dei  Revisori  dei Conti controlla la regolare tenuta  della  contabilita'.  Il  Collegio  esamina  il  bilancio  di previsione,  le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite  relazioni;  effettua  verifiche  di  cassa con periodicita' trimestrale;  accerta  inoltre  la  regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
 28.2  Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi   e   due  supplenti  iscritti  al  registro  dei  Revisori Contabili.  Il  Presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono  nominati  dall'UNITEL  srl.  Un  membro  effettivo  e un membro supplente   sono   nominati  dal  Consiglio  di  Amministrazione  tra dirigenti del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca.
 28.3  I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
 Art. 29
 Diritto allo studio
 
 29.1  L'Universita',  nell'ambito  della propria autonomia e delle proprie  competenze,  adotta i provvedimenti necessari per assicurare la  realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli  Studenti  capaci  e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate.
 29.2   A   tale   scopo   l'Universita'  puo'  stipulare  apposite convenzioni  con  altre  Istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli Studenti.
 29.3   L'Universita'   garantisce  agli  studenti  dell'Ateneo  le condizioni  di  studio  adeguate  per  sviluppare  la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso  l'erogazione  di borse di studio e premi per gli Studenti piu' capaci e meritevoli e privi di mezzi.
 Art. 30
 Devoluzione del patrimonio
 
 30.1  In  caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita' dell'Universita',   il  suo  patrimonio  sara'  devoluto  interamente all'UNITEL srl , o ad altro Ente da quest'ultima indicato.
 Art. 31
 Rinvio
 
 31.1  Per  tutto  quanto  non  espressamente disposto dal presente Statuto,  si  applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
 Art. 32
 Comitato Ordinatore
 
 32.1 Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che  le  norme  legislative  vigenti  e  quelle  del presente Statuto demandano  al  Consiglio  di  Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato  Ordinatore  composto  da  cinque professori universitari di ruolo,  dei  quali  almeno  tre di prima fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari  previsti  dagli  ordinamenti  didattici dei corsi di studio della Facolta'.
 32.2 Il Presidente e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono designati  dall'UNITEL srl e nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 32.3 Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del Comitato Ordinatore   devono  assumere  le  deliberazioni  necessarie  per  il funzionamento   delle  Facolta'  e  per  il  sollecito  inizio  delle attivita' didattiche.
 32.4  I  professori  di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti,  sono  chiamati a far parte della Facolta' vengono aggregati al Comitato Ordinatore.
 32.5  Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' a  ciascuna  Facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo  e  comunque  non  oltre  tre anni dalla sua nomina; in caso di mancata nomina di docenti nel triennio, si dara' corso alla nomina di un  nuovo  Comitato  Ordinatore con le modalita' di cui al precedente art. 32.2.
 32.6   In   sede   di   prima  attuazione  del  presente  Statuto, l'Universita' e' costituita dalle seguenti Facolta':
 - Facolta' di Architettura e design industriale
 - Facolta' di Agraria
 - Facolta di scienze motorie
 Inoltre   puo'  istituire  ed  attivare  il  corso  di  laurea  in Infermieristica
 in   convenzione   con   la   Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia dell'Universita' di Pisa.
 32.7  L'istituzione  e  l'attivazione di nuove Facolta' o corsi di studio  sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle norme vigenti in materia.
 Art. 33
 Comitato tecnico-organizzativo
 
 33.1.  In  sede  di  applicazione  e  comunque  finche'  non sara' costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni sono svolte da un Comitato tecnico-organizzativo formato da tre componenti nominati dall' UNITEL srl .
 33.2  Alle  esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico-amministrativo si provvede mediante conferimento di incarichi professionali e assunzioni secondo la vigente disciplina normativa in materia.
 |  |  |  | Universita' Telematica Internazionale UNITEL Allegato 3 - Regolamento didatico
 UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNITEL
 Regolamento Didattico di Ateneo
 
 Indice
 Articolo 1 - Definizioni
 
 TITOLO I - Corsi di studio e strutture didattiche
 Articolo 2 - Titoli e corsi di studio
 Articolo 3 - Strutture didattiche
 Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici
 Articolo 5 - La Facolta' e i Consigli di Facolta'
 Articolo 6 - Le Classi di Corsi di studio e i Collegi di Classe
 Articolo 7 - I Corsi di studio ed i Consigli di corsi di studio
 Articolo 8 - Istituzione,   attivazione   e  disattivazione  delle Facolta' e dei Corsi di studio
 Articolo 9 - Crediti formativi universitari
 Articolo 10 - Requisiti   di   ammissione   ai  Corsi  di  studio, attivita' formative propedeutiche ed integrative
 Articolo 11 - Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio
 Articolo 12 - Orientamento e tutoraggio
 Articolo 13 - Commissioni didattiche paritetiche
 
 TITOLO  II - Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle
 attivita' didattiche
 Articolo 14 - Corsi di laurea
 Articolo 15 - Corsi di laurea magistrale
 Articolo 16 - Corsi di Dottorato di ricerca
 Articolo 17 - Master universitari
 Articolo 18 - Trasferimenti,  passaggi  di  Corso  e  di Facolta', ammissione a prove singole
 Articolo 19 - Mobilita'  studentesca  e  riconoscimento  di  studi compiuti all'estero
 Articolo 20 - Calendario didattico
 Articolo 21 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti
 Articolo 22 - Esami e verifiche del profitto
 Articolo 23 - Tirocinio,   studenti   fuori   corso  e  ripetenti, interruzione degli studi
 Articolo 24 - Attivita' integrative
 Articolo 25 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
 Articolo 26 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
 
 TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti
 Articolo 27 - Immatricolazioni ed iscrizioni
 Articolo 28 - Certificazioni
 Articolo 29 - Tutela dei diritti degli studenti
 TITOLO IV - Norme transitorie e finali
 Articolo 30 - Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
 Articolo 31 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
 Articolo 32 - Comitato    di   Consultazione   sugli   Ordinamenti Didattici
 Articolo 1
 Definizioni
 
 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 a) per   Regolamento   Generale  sull'Autonomia,  il  Regolamento recante  norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 b) per  Corsi  di  Laurea,  di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master universitario, come individuati dall'art. 2;
 c) per  titoli  di  studio,  la  Laurea (L), la Laurea magistrale (L.M.),  il  Dottorato di ricerca ed i Master universitari di primo e secondo livello, come individuati dall'art. 2;
 d) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle Classi di appartenenza  dei  Corsi  di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti,    delle   attivita'   formative   indispensabili   per conseguirli e del numero minimo dei crediti per attivita' formativa e per ambito disciplinare;
 e) per Classi di appartenenza quelle riferite ai Corsi di Laurea, di  Laurea  magistrale  e  per  Corsi  di  studio (Classi di Corsi di Studio),   l'insieme   dei  Corsi  di  studio,  comunque  denominati, raggruppati   ai   sensi   dell'art.   4   del  Regolamento  Generale sull'Autonomia e determinati dai Decreti ministeriali;
 f) per  Regolamenti  didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di  cui  all'art.  11,  comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonche' dell'art. 11 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
 g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme  che regolano i curricula dei Corsi di studio, come specificato nell'art. 11 del Regolamento Generale sull'autonomia;
 h) per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti  di discipline  di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del  24 ottobre 2000 e successive modifiche;
 i) per    ambito    disciplinare,    un    insieme   di   settori scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini, cosi' come definito dai Decreti ministeriali;
 j) per  credito  formativo  universitario  (CFU),  la  misura del volume  di  lavoro  di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto  ad  uno  studente,  in  possesso  di adeguata preparazione iniziale,   per   l'acquisizione  di  conoscenze  ed  abilita'  nelle attivita' formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 9;
 k) per  obiettivo  formativo,  l'insieme di conoscenze e abilita' che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al conseguimento  delle  quali  il  Corso di studio e' finalizzato, come precisato dai Decreti Ministeriali;
 l) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle  Universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di laboratorio,   alle   attivita'   didattiche  a  piccoli  gruppi,  al tutoraggio,  all'orientamento,  ai  tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
 m) per    curricula,    l'insieme   delle   attivita'   formative universitarie   ed  extrauniversitarie  specificate  nel  Regolamento didattico del Corso di studio, al fine del conseguimento del relativo titolo;
 n) per  Regolamento  per  1'incentivazione dell'impegno didattico dei  Docenti e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.
 TITOLO 1
 Corsi di studio e strutture didattiche
 
 Articolo 2
 Titoli e corsi di studio
 
 1.  L'Universita'  Telematica  Internazionale  UNITEL,  di seguito denominata  Universita', rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea,  di secondo livello o Laurea magistrale, nonche' Dottorati di Ricerca e Master universitari.
 2.  La  Laurea, la Laurea magistrale, il Dottorato di ricerca e il Master  Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di  studio,  ossia  dei  Corsi  di  Laurea,  di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza delle  vigenti  disposizioni  in  materia e dei Decreti Ministeriali, nell'ambito delle Classi di appartenenza dei corsi di laurea e laurea magistrale in essi individuate.
 3.  I  titoli  di studio rilasciati dall'Universita' al termine di Corsi  di  studio dello stesso livello hanno, sotto tutti gli aspetti giuridici,  lo  stesso  valore  legale.  Essi  sono contrassegnati da denominazioni particolari, coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente,  oltre  che,  nel caso di laurea e laurea magistrale, dall'indicazione completa di numero d'ordine e di denominazione della classe di appartenenza.
 4.  Tipologia,  durata,  numero  dei  crediti  necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono  determinati  dalle  disposizioni  delle  Leggi  e  dei  Decreti Ministeriali  in  vigore  e,  in  particolare,  del  D.M.  270/2004 e successive  modifiche  e  sono  disciplinati dai relativi Ordinamenti didattici  dei  Corsi di studio, approvati dall'Ateneo in conformita' con la vigente normativa.
 5.  Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura  almeno  ogni  tre  anni,  in  base ad un preciso sistema di valutazione   interna  delle  attivita'  didattiche  definito  da  un apposito  Regolamento,  la  revisione  dei  Corsi  di studio attivati dall'Ateneo  e  la  verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. In questo senso, compete al Senato Accademico assumere  le  iniziative  necessarie  ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo,  tenendo  conto  dell'evoluzione  dei saperi umanistici, scientifici  e  tecnologici in ambito nazionale ed internazionale con particolare  riferimento  alle  esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale.
 6.  I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco dei   settori   scientifico-disciplinari   e  delle  altre  attivita' formative,  le modalita' di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonche' le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti  sono  fissati  nei  rispettivi  Regolamenti  didattici nel rispetto dell'Ordinamento didattico.
 7.  Il  conseguimento  dei  titoli  di  studio  avviene secondo le modalita' previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 26 del presente Regolamento.
 8.  Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo puo' rilasciare i titoli  di  cui  al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.
 9.  L'Universita'  puo' attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo  la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi   didattici  propedeutici  e/o  integrativi,  finalizzati  al completamento  della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.
 
 Articolo 3
 Strutture didattiche
 
 1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo sono le Facolta'.
 2.  I Regolamenti didattici possono prevedere, ove non contemplate dallo  Statuto, l'istituzione di commissioni ristrette all'interno di ciascuna  Struttura,  cui  demandare  lo  svolgimento  di particolari funzioni.
 
 Articolo 4
 Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici
 
 1.  Gli  Ordinamenti  didattici  dei Corsi di studio, proposti dai rispettivi  Consigli  di  Corso di studio e approvati, a maggioranza, dal  Consiglio di Facolta' o dalle Facolta' interessate, sono emanati dal  Rettore.  Gli  Ordinamenti  dei Corsi di studio interateneo sono emanati  congiuntamente,  in  base  alle  convenzioni  stabilite, dai Rettori  degli  Atenei  interessati,  in  seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici.
 2.  Nel  caso  di attivazione di Corsi di studio interFacolta' (ai sensi dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facolta' determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di studio cui essi  appartengono,  in  base  ad  una  convenzione  reciproca tra le Facolta'  interessate,  che  assicuri  il  pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse.
 3.  In  caso  di  persistente dissenso tra diverse Facolta' al cui interno  siano  attivati  Corsi di studio interFacolta', la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.
 4.  Formano  parte  integrante del Regolamento Didattico di Ateneo gli   ordinamenti   didattici   di  ciascun  corso  di  studio;  ogni ordinamento didattico determina in particolare:
 a) le  denominazioni  e  gli  obiettivi  formativi  dei  corsi di studio, indicando le rispettive classi di appartenenza;
 b) il  quadro  generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
 c) i   crediti   assegnati   a   ciascuna   attivita'  formativa, riferendoli,  per  quanto  riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'articolo  10, comma 1, del D.M. 270/04, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
 5.  Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal  Consiglio  di Facolta' e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:
 a) il  piano  di  studi,  con  l'elenco  degli  insegnamenti, con l'indicazione  dei  settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
 b) gli  obiettivi  formativi  specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita'  di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra attivita' formativa;
 c) i   curriculum   offerti   agli   studenti   e  le  regole  di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 d) la  tipologia  delle  forme  didattiche  degli  esami  e delle verifiche  del profitto degli studenti devono essere regolamentate in modo  da  assicurare  che  il  loro svolgimento a distanza avvenga in condizioni di garanzia;
 e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza
 f) ogni altra indicazione richiesta dall'art. 11, 2° comma, della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni.
 6.1   I   regolamenti   didattici  di  corsi  di  studio  attivati all'interno  di  una  Facolta'  o  dei  Corsi di studio interFacolta' confluiscono  annualmente,  entro  i  termini  stabiliti  dal  Senato Accademico, nel Manifesto didattico di Facolta' o nei Manifesti delle Facolta' interessate (ai sensi dell'art. 11, comma 1).
 
 Articolo 5
 Facolta' e Consigli di Facolta'
 
 1.  Il Consiglio di Facolta' assicura il coordinamento e l'armonia degli  obiettivi  formativi  di  tutte  le  attivita'  didattiche, di tutoraggio  e  di  orientamento promosse dalla Facolta' medesima e da tutti i Corsi di studio attivati al suo interno.
 2. Il regolamento di Facolta' disciplina le forme ed i tempi entro cui  il Consiglio di Facolta' assume le deliberazioni, in particolare su:
 a) il  calendario  didattico  (entro  termini massimi fissati dal presente   Regolamento   di  Ateneo) e  sull'eventuale  articolazione dell'anno accademico in cicli didattici,
 b) la   distribuzione   temporale   dell'impegno   didattico  dei Professori  e  dei  Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal  Senato  Accademico  e dal presente Regolamento), in relazione ai regolamenti  didattici  dei Corsi di studio che li vedono coinvolti e agli  impegni  didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;
 c) la  compilazione del Manifesto didattico di Facolta', ai sensi dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 11, commi 1 e 2;
 d) l'istituzione  delle  Commissioni  didattiche  paritetiche, ai sensi dell'art. 13;
 e) proposte  di istituzione e attivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 8;
 f) l'attivazione,  proposta, ove siano istituite, dalle Giunte di Classe,  di  moduli  didattici,  mediante  supplenze,  affidamenti  o contratti e sulla loro disattivazione;
 g) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti, ove istituite, dalle Giunte di Classe;
 h) nel  caso  in  cui non vi siano piu' Corsi di Studio afferenti alla  medesima  classe,  i poteri di cui alle precedenti lettere f) e g) spettano al consiglio di Corso competente.
 
 Articolo 6
 Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe
 
 1.  Qualora siano stati attivati piu' corsi di laurea afferenti ad una  stessa  classe  e'  istituita la Giunta di Classe, che opera per l'organizzazione armonica delle relative attivita' didattiche.
 2.  La  Giunta di Classe e' costituita dai Presidenti dei Consigli dei  Corsi  di  studio  ed  e'  presieduta  dal  Preside  o da un suo delegato.
 3.  La  Giunta  di  Classe  ha  di  norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facolta' cui afferisce e svolge i seguenti compiti principali:
 a) proposta  d'istituzione  di nuovi Corsi di studio interni alla Classe;
 b) coordinamento  delle  attivita'  didattiche  e  formative  dei diversi Corsi di studio;
 c) proposta  di  progetti  di  sperimentazione  o  di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di studio;
 d) organizzazione  delle  attivita'  di tutoraggio promosse dalla Classe;
 e) proposta   di   progetti  di  attivita'  di  orientamento  per l'accesso   all'Universita'   e   guida   alle  preiscrizioni,  anche realizzabili   in  collaborazione  con  Scuole  secondarie  superiori italiane e straniere.
 
 Articolo 7
 I Corsi di studio e i Consigli dei Corsi di studio
 
 1.1  I  Corsi  di  studio sono istituiti e attivati ai sensi della vigente  normativa,  del  D.M.  270/04 e dei Decreti Ministeriali, su proposta  delle  Facolta'  interessate, con delibera del Consiglio di Amministrazione previa valutazione del Senato Accademico.
 2.  I  Corsi  di  studio possono essere attivati anche su proposta comune   di   diverse   Facolta'   dell'Ateneo   (Corsi   di   studio interfacolta) o  convenzioni  con  diversi  Atenei  (Corsi  di studio interuniversitari).  I  Regolamenti  didattici  dei  Corsi  di studio interFacolta'  e  interuniversitari  determinano le particolari norme organizzative  che  ne  regolano  il  funzionamento  sul  piano della didattica  e  attribuiscono  a  una  tra  le Facolta' o a uno tra gli Atenei  convenzionati  l'iscrizione  degli  studenti  relativi  e  la responsabilita'  amministrativa  del  Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
 3.  I  Corsi  di  Studio  sono  retti  da un Consiglio di Corso di Studio,  costituito da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo, dai Ricercatori  affidatari  di  insegnamenti  all'interno  del  corso di studio  e  dai  professori  a  contratto,  che  sono incaricati dalla Facolta'   di  svolgere  attivita'  didattica,  come  previsto  dallo Statuto.
 4. Il Consiglio di Corso di Studio e' presieduto da un Presidente, eletto dal Consiglio tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilita' del funzionamento del Consiglio e ne convoca  le riunioni ordinarie e straordinarie. In via transitoria la funzione  del  Presidente  viene svolta da un Professore che fa parte del  Comitato  Ordinatore  della Facolta' a cui afferisce il Corso di studio.
 5. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i seguenti compiti:
 a) elabora  e  sottopone  al  Consiglio di Facolta', nel rispetto dell'ordinamento  didattico,  il  regolamento  didattico  del  Corso, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti  alle  diverse  attivita' formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali per la Classe;
 b) formula  gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi  formativi  adeguati  a  conseguirli  e assicura la coerenza scientifica    e   organizzativa   dei   vari   curriculum   proposti dall'Ordinamento;
 c) sottopone   alla   Giunta   di  Classe  di  appartenenza,  ove istituita,  i  requisiti  di  ammissione ai Corsi di studio, indicati nell'Ordinamento  didattico,  quantificandoli  in  debiti formativi e progettando  l'eventuale  istituzione  da  parte  della  Facolta'  di attivita'  formative  propedeutiche  ed  integrative,  finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10;
 d) assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali fissate  dal  regolamento e propone annualmente eventuali modifiche e precisazioni  alla  Giunta  di  Classe,  ove  istituita;  verifica  e sovraintende   all'attivita'  didattica  programmata,  segnalando  al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
 e) provvede  al  coordinamento  di attivita' didattiche svolte in collaborazione da piu' di un docente;
 f) studia    nelle   forme   adeguate   un'equilibrata   gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione  degli  orari e della fruizione delle strutture, per evitare   sovrapposizioni  delle  lezioni  e  delle  altre  attivita' formative;
 g) esamina e approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei regolamenti didattici;
 h) esamina e approva le richieste di trasferimento degli studenti e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, sulla base delle disposizioni  contenute  nel  Regolamento  di  Ateneo sulla mobilita' studentesca;
 i) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 j) verifica la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli  studi assicurando, attraverso adeguate attivita' tutoriali, la risposta   degli   studenti   all'offerta  didattica  e  controllando l'entita'  del  lavoro  di apprendimento, in relazione alle finalita' formative previste dall'Ordinamento;
 k) determina  le  forme  di  verifica dei crediti acquisiti dagli studenti   in   periodi   di   tempo  superiori  a  quelli  stabiliti dall'Ordinamento  e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;
 l) indice  almeno  una  riunione  l'anno  per  la  programmazione didattica  e  per  la  valutazione  dei risultati degli esami e delle altre   prove   di  verifica,  allo  scopo  di  progettare  eventuali interventi  di  recupero e assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3;
 m) propone alla Giunta di Classe, ove istituita, le modalita' del riconoscimento  dei  crediti  formativi  universitari  per  attivita' formative  non  direttamente  dipendenti  dall'Universita',  ai sensi dell'art. 9, comma 5;
 6.  Le  disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti  la  coerenza  tra  i  crediti  assegnati  alle attivita' formative  e  gli  specifici  obiettivi  formativi  programmati  sono deliberate  dai  Consigli di Facolta', acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche paritetiche di cui all'art. 13, entro il termine  imprescindibile  di trenta giorni. Qualora il parere non sia favorevole,  la  deliberazione  e'  rimessa  al Senato Accademico (ai sensi del D.M. 270/04, art. 12, comma 3).
 7.  In  base ad apposite convenzioni tra Universita', proposte dai Consigli  dei  Corsi  di  studio  c/o  dalla  Giunta  di  Classe, ove istituita, ratificate dai Consigli di Facolta' e approvate dal Senato Accademico,  i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari  ivi  acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.
 
 Articolo 8
 Istituzione,  attivazione  e  disattivazione  delle Facolta' e dei Corsi di Studio
 
 1.  L'Ateneo  attiva i Corsi di Studio con autonome deliberazioni, nel  rispetto  delle leggi vigenti, secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero.
 2. L'istituzione di un nuovo Corso di Studio interno ad una Classe di  Corsi  di  Studio  gia'  attivata  nell'Ateneo, la modifica degli Ordinamenti  Didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio gia'  attivati  sono  sottoposte  da parte dai Consigli di Facolta' o delle   Facolta'   interessate   (nel   caso   di   Corsi  di  studio interfacolta),   al  Senato  Accademico,  nel  rispetto  dei  Decreti Ministeriali  e  delle  Leggi  vigenti,  su  proposta della Giunta di Classe  (ove istituita) o del Consiglio di Corso di Studi interessato (fatto  salvo  quanto  disposto  dall'art.  17,  comma  2).  Fermo il rispetto  delle  procedure dettate dal D.M. 270/04, il nuovo Corso di Studi  puo' essere attivato a partire dall'inizio del successivo anno accademico.
 3.  L'istituzione  di  una  nuova Facolta' dell'Ateneo e' regolata dalla legislazione vigente.
 4.  Nel  caso  di  disattivazione  di  Corsi  di Studio, l'Ateneo, conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.  9,  2° comma, del D.M. 270/04,  assicura  la  possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli  di  Facolta'  la  determinazione  delle relative modalita', comprensiva  anche  della possibilita', di optare per il passaggio ad altri  Corsi  di  Studio  attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.
 
 Articolo 9
 Crediti formativi universitari
 
 1.  L'unita'  di  misura  del  lavoro  richiesto allo studente per l'espletamento   di   ogni   attivita'   formativa  prescritta  dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio  universitario e' il credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.
 2.  Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore  di  lavoro  per  studente,  comprensive  di  ore  di lezione, di esercitazione,  di  laboratorio,  di  seminario  e di altre attivita' formative  richieste  dagli  Ordinamenti Didattici, oltre alle ore di studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la formazione  per  il  superamento  dell'esame oppure per realizzare le attivita'  formative  non  direttamente  subordinate  alla  didattica frontale (tesi, progetti, tirocini, stages, competenza linguistica ed informatica, ecc.).
 3.  La  frazione  dell'impegno  orario  complessivo riservata allo studio  personale  o ad altre attivita' formative di tipo individuale e'  cosi'  individuata: su 25 ore relative ad ogni credito formativo, 10 ore saranno di lezione e all'interno di queste 10 ore 1'80% verra' dedicato  alle  lezioni  e  alle  esercitazioni collegiali, mentre il restante  20%  sara'  dedicato  agli  esami  e  ad  altri processi di apprendimento attivo e innovativo stabilito dai Regolamenti didattici dei  Corsi di studio. Le restanti 15 ore saranno dedicate allo studio individuale.  I  Regolamenti  didattici  dei Corsi di Studio potranno prevedere  un  numero  inferiore  di  ore  di  studio individuale per singole  attivita'  formative  ad  elevato  contenuto  sperimentale o pratico.
 4.  I  crediti  corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti  dallo  studente  con  il superamento dell'esame o di altra forma  di  verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta', ferma  restando  la  quantificazione  in  trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. L'assolvimento  del debito formativo e' regolamentato secondo il D.M. 270/04.
 5.  I Regolamenti di Facolta' possono prevedere il riconoscimento, secondo  criteri  predeterminati  e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di studio, di crediti acquisiti dallo studente nel caso  di  documentata  certificazione  (nel  rispetto della normativa vigente   in  materia) dell'acquisizione  di  competenze  e  abilita' professionali,  nonche'  di  altre  competenze e abilita' maturate in attivita'  formative  di  livello post-secondario. I crediti relativi alla  conoscenza  di  una  lingua  dell'Unione Europea possono essere riconosciuti,  sempre  in  base ai Regolamenti di Facolta' e in forme regolamentate  dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio, sulla base  di  certificazioni  rilasciate  da  strutture interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
 6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facolta' (ai sensi  dell'art.  18),  il  riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente  in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in  altro  Corso  di  studio  di altra Universita', anche esterna (ai sensi  dell'art. 19), compete al Consiglio del Corso di studio in cui lo  studente  si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.
 
 Articolo 10
 Requisiti  di  ammissione  ai Corsi di Studio, attivita' formative propedeutiche e integrative
 
 1.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di laurea occorre essere in possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria superiore di durata quinquennale  o  di  altro  titolo  di  studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
 2.  Gli  Ordinamenti e i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio possono  richiedere  allo  studente  il  possesso o l'acquisizione di un'adeguata  preparazione  iniziale, definendo in modo inequivocabile le   conoscenze   richieste   per  l'accesso  e  determinandone,  ove necessario,  le  modalita'  di  verifica.  Per i Corsi di Laurea tale verifica  puo'  avvenire  anche  a conclusione di attivita' formative propedeutiche,  di  cui  al  comma  3.  La mancanza di tali requisiti culturali,  determinati  dai  regolamenti,  prende  il nome di debito formativo.
 3.  Allo  scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di studio possono prevedere, internamente a ciascun corso  di Laurea, l'istituzione di attivita' formative propedeutiche. Tali  attivita'  propedeutiche  possono  essere svolte in determinati periodi  dell'anno  accademico,  favorevoli  al tipo di impegno dello studente,  anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, sulla  base  di appositi incarichi o convenzioni approvati dal Senato Accademico. Attivita' propedeutiche e attivita' formative integrative previste    dall'Ordinamento    didattico,    sempre    allo    scopo dell'assolvimento  del  debito formativo, possono essere svolte anche da  Docenti  e  da  Ricercatori,  anche  sulla base di un ampliamento dell'impegno   didattico   e  tutoriale,  nelle  forme  previste  dai regolamenti   per   l'incentivazione   dei  Docenti.  Il  Regolamento Didattico puo' inoltre prevedere l'attivazione di attivita' formative propedeutiche   in   vista   dell'accesso   al  primo  anno,  la  cui partecipazione  da  parte  degli  studenti immatricolati sia soltanto consigliata e facoltativa.
 4.  Se  la  verifica  dell'assolvimento  del  debito  formativo e' negativa,  il  Consiglio  di Corso di Studio competente puo' proporre all'approvazione del Consiglio di Facolta' l'indicazione di specifici obblighi formativi, da soddisfare in ogni caso entro il primo anno di corso.
 5.  Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, gli Ordinamenti  Didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i singoli   settori   in  modo  quantitativamente  definito  i  crediti necessari  per  l'accesso.  L'assolvimento del debito formativo cosi' indicato potra' avvenire o con l'iscrizione a corsi singoli (ai sensi dell'art.  18,  comma  4) attivati  presso  l'Ateneo  o  presso altre universita',  italiane  o straniere, riconosciuti come apportatori di credito  dal  Consiglio  di  Corso di Studio e con il superamento dei relativi  esami,  oppure  concordando  con  il  Consiglio di Corso di Studio  specifici percorsi formativi, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio.
 
 Articolo 11
 Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio
 
 1.  Entro  il 15 luglio di ogni anno, il Senato Accademico approva il  Manifesto  degli  studi,  risultante  dall'insieme coordinato dei diversi  Manifesti  di  Facolta', in cui e' fissato il numero massimo degli  iscritti  da  ammettere  al primo anno di ogni Corso di studi, precedentemente  stabilito  dal  Consiglio  di  Amministrazione, e le modalita' di selezione.
 2.  I  Manifesti  di Facolta' vengono pubblicati nella Guida dello Studente  di  ogni  Facolta',  resa  gratuitamente  disponibile dagli uffici    competenti,   anche   in   forma   elettronica   sul   sito dell'Universita'.
 3.  Nei  Corsi  di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente puo' seguire  uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di studi cui e' iscritto oppure, secondo le modalita' indicate, chiedere  l'approvazione  di un curriculum individuale, in entrambi i casi  mediante  la  presentazione  del  proprio  piano  di studi alla Segreteria studenti, entro i tempi fissati dal Senato Accademico.
 4.  I  piani  di studio contenenti la richiesta di approvazione di curriculum  individuali  saranno  vagliati,  sulla  base  dei criteri indicati  dall'Ordinamento  di  Corso  di studio e dal Regolamento di Corso di studio, da una apposita Commissione, istituita dal Consiglio di Corso di Studio e approvati dal Consiglio stesso.
 
 Articolo 12
 Orientamento e tutoraggio
 
 1.  Al  fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari   e  di  assicurare  un  servizio  di  tutoraggio  e  di assistenza  per  l'accoglienza  ed  il  sostegno  degli  studenti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua  partecipazione  attiva  alla vita universitaria in tutte le sue   forme,   il   Senato   Accademico  provvede,  con  un  apposito Regolamento, ad organizzare le attivita' di orientamento e tutoraggio previste  dalle  Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi   fondamentali  della  loro  vita  universitaria  (scelta  della Facolta'  e  del  Corso  di  studio,  percorso  degli  studi  e delle attivita'  connesse  dall'immatricolazione  alla  Laurea,  accesso al mondo del lavoro).
 2.  L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutoraggio di cui al  comma  precedente,  eventualmente  con il supporto di un apposito ufficio,   incaricato  di  assolvere  agli  aspetti  organizzativi  e amministrativi  di  tali attivita' e da una Commissione di Ateneo per l'orientamento  ed il tutoraggio. Tale Servizio puo' operare anche in collaborazione con altri enti esterni pubblici e privati.
 3. Le attivita' di orientamento e di tutoraggio sono organizzate e regolamentate   dalle   Strutture   didattiche,  nel  contesto  della programmazione   didattica.  Il  coinvolgimento  dei  Docenti  e  dei Ricercatori  nella realizzazione effettiva di tali attivita' fa parte dei  compiti  istituzionali e puo' rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.
 4.  In  materia  di  orientamento  alla  scelta  universitaria, le Facolta'  e  le  Classi  di  Corsi  di  studio,  eventualmente con il supporto  organizzativo  dell'ufficio  di  cui  al  comma  2,  con la consulenza  di  tecnici  esterni  e  in  rapporto  con  la  Direzione Scolastica Regionale o con singoli istituti, possono offrire:
 a) attivita'  didattico orientative per gli studenti degli ultimi due  anni  di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
 b) corsi  di  formazione  dei docenti di Scuola Superiore su temi relativi all'orientamento;
 c) consulenze  su  temi  relativi  all'orientamento,  inteso come attivita' formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
 5.  In materia di orientamento, le Facolta' e i Consigli dei Corsi di   Studio   diffondono,   mediante   l'attivita'   di   tutoraggio, informazioni  sui  percorsi  formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
 6.  In  materia  di  orientamento  post-universitario, le Facolta' possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:
 a) corsi  di  orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 b) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.
 
 Articolo 13
 Commissioni didattiche paritetiche
 
 1.  Presso  ogni  Facolta'  e' istituita una Commissione didattica paritetica   di   Facolta'  o  di  un  organismo  equivalente,  quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche.
 2.  La  Commissione e' presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed e' composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facolta', da docenti e ricercatori scelti tra i membri del Consiglio di Facolta' e da  rappresentanti  degli  studenti  in  modo  che sia assicurata una composizione paritetica.
 3.  La  Commissione  paritetica  di  Facolta'  svolge  i  seguenti compiti:
 a) effettua  valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari   aspetti   dell'attivita'   didattica,   anche   attraverso  la predisposizione  di  specifici  questionari  valutativi da sottoporre agli studenti;
 b) propone  al  Consiglio  di  Facolta' iniziative di vario tipo, atte a migliorare l'organizzazione didattica;
 c) esprime  pareri  al  Consiglio di Facolta' sulla revisione dei Regolamenti  didattici  dei Corsi di studio e sull'effettiva coerenza tra  i  crediti  assegnati  alle  varie  attivita'  formative  e  gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6);
 d) esprime  parere  di  merito  sulla  congruita' tra obiettivi e insegnamenti  prima  dell'attivazione  di  un  Corso di studio e puo' assumere compiti di vigilanza.
 TITOLO II
 Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio
 e delle attivita' didattiche
 
 Articolo 14
 Corsi di Laurea
 
 1.  Il  Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata  padronanza  di  metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
 2.  Per  essere  ammessi  ad  un Corso di Laurea occorre essere in possesso  di  un  Diploma  di  Scuola  Secondaria Superiore di durata quinquennale  o  di  altro  titolo  di  studio  conseguito all'estero riconosciuto  idoneo  ai  sensi  delle  Leggi  vigenti  e nelle forme previste  dall'art.  19.  Altri  requisiti  formativi e culturali per l'accesso  possono  essere  richiesti  dai  Regolamenti  dei Corsi di studio, secondo le normative prescritte dall'art. 10.
 3.  Per  conseguire  la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni.
 4.  All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, l'Ordinamento didattico  corrispondente  stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi  di  Studio  attivati  presso  l'Ateneo, nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Universita'.
 
 Articolo 15
 Corsi di Laurea Magistrale
 
 1.  Il  Corso  di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente  una  formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio di attivita' d'elevata qualificazione in ambiti specifici.
 2.  Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale e' il possesso  della  Laurea  ovvero  di altro titolo di studio conseguito all'estero,  riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme  previste dall'art. 19. Altri requisiti curriculari, indicativi di  un'adeguata  preparazione  personale  che  comunque devono essere verificati,  possono  essere  richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso  ai  Corsi  di  Laurea  Magistrale,  secondo  le  normative prescritte all'art. 10.
 3.  Per  conseguire  la  Laurea  Magistrale  lo studente deve aver acquisito  300  crediti,  ivi  compresi  quelli gia' acquisiti con il conseguimento  del  titolo di Laurea c/o riconosciuti validi ai sensi dell'art.  10,  comma  5.  La  durata  normale  dei  Corsi  di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la Laurea.
 4.  L'Ateneo  puo' istituire Corsi di Laurea Magistrale solo se e' gia'  attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui  crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in  base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea Magistrale, ovvero  in  seguito  al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica  convenzione,  della  validita' del Corso di Laurea avviato presso  un'altra  Universita'  o  presso  altra Facolta' dello stesso Ateneo.
 
 Articolo 16
 Corsi di Dottorato di ricerca
 
 1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze   necessarie  per  esercitare,  presso  Universita',  Enti pubblici   o   soggetti   privati   attivita'   di  ricerca  di  alta qualificazione.
 2.  L'istituzione  da  parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca,  l'approvazione  dei  relativi  Regolamenti  didattici  e le normative  relative  all'assegnazione  delle  borse  di  studio  sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal D.M. n. 224 del 30104/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un  Corso  di  Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o piu' Consigli  di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.
 3.  I  Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono  essere  istituiti  anche  in consorzio con altre Universita' italiane  e  mediante  convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso   di   requisiti   di  elevata  qualificazione  culturale  e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
 4.  Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere  in possesso della Laurea Magistrale conseguita all'interno di un  numero  di Classi di studio precisato dal Regolamento relativo, o di  analogo  titolo  accademico  conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20. L'accesso ai Corsi di  Dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di Diploma di laurea conseguiti in base alle normative previgenti l'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia approvato con il D.M. 270/04.
 5.  L'accesso  ai corsi di Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti prevedono   sempre   un   numero   programmato  di  partecipanti,  e' subordinato  al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.
 6.  Il  numero  dei  laureati  da  ammettere  a  ciascun  Corso di Dottorato,  il  numero  dei  Dottorandi  esonerati dai contributi per l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  e  l'ammontare  ed il numero, comunque  non  inferiore  alla  meta'  dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con Decreti Rettorali.
 7.  L'Ateneo  puo'  istituire,  in  base  ad  accordi bilaterali o multilaterali   di  cooperazione  interuniversitaria  internazionale, Corsi  di  Dottorato  di  ricerca  congiunti  o  Corsi  di  Dottorato Internazionale. In tal caso, le modalita' di ammissione al Corso e di conseguimento  del  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  possono  essere definite  dai  regolamenti  didattici,  anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
 8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di ricerca, comprensivi dell'eventuale  articolazione  in  curriculum,  sono  determinati dal Regolamento didattico relativo, progettato dal Collegio dei Docenti e approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione su proposta dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non e' inferiore a tre anni.
 9. Ai sensi dell'art. 19, parte delle attivita' formative previste dal  Regolamento  didattico  del  Corso  di Dottorato di ricerca puo' essere   svolta  anche  all'estero,  presso  Universita'  o  istituti equiparati,   nell'ambito   dei   programmi   europei   di  mobilita' studentesca  ed  essere  riconosciuta come curriculum, ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19.
 
 Articolo 17
 Master universitari
 
 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999,  n.  4,  l'Universita'  puo'  attivare Corsi di perfezionamento scientifico   e   di  alta  formazione  permanente  e  ricorrente  ed aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.
 2.  I  Master  universitari  possono  essere di primo e di secondo livello.  Per  accedere ai Master di primo livello e' necessario aver conseguito  la  Laurea.  Per accedere ai Master di secondo livello e' necessario aver conseguito la Laurea Magistrale.
 3.  Per  conseguire  il Master universitario lo studente deve aver acquisito  almeno  60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la  Laurea  o  la  Laurea  Magistrale.  La durata minima dei Corsi di Master universitario e' di un anno.
 4.  L'offerta  didattica  dei  Corsi  di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui,  in  base  all'adeguata  strumentazione  di rilevazione attivata dall'Ateneo, e' stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo,  l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi deve essere ispirata  ad  esigenze  di  flessibilita'  e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
 5.  L'Ateneo  puo'  istituire,  in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria   nazionale  o  internazionale,  Corsi  di  Master congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello.
 6.  I  Corsi  di  Master  universitario  possono  essere  attivati dall'Ateneo  anche  in  collaborazione  con  Enti esterni, pubblici o privati, italiani e stranieri.
 
 Articolo 18
 Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta', ammissione a prove singole
 
 1.  Le  domande  di  trasferimento  presso  l'Ateneo  di  studenti provenienti  da  altra Universita' e le domande di passaggio di Corso di  studi  sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso   di   studio   di   destinazione,   che   valuta   l'eventuale riconoscimento,  totale  o  parziale, della carriera di studio fino a quel  momento  seguita,  con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti  acquisiti  ed  indica  l'anno  di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
 2.  In  relazione alla quantita' di crediti riconosciuti, ai sensi del  comma  precedente,  la  durata  del  Corso  di studi puo' essere abbreviata   dal  Consiglio  di  Corso  di  studio,  secondo  criteri stabiliti  dai  Regolamenti  didattici.  Il  riconoscimento  da parte dell'Ateneo  di crediti acquisiti presso altre Universita' Italiane o estere  (o  ad  esse  assimilabili) puo' essere determinato, in forme automatiche,   da   apposite   convenzioni,   approvate   dal  Senato Accademico;   tali   convenzioni   potranno   altresi'  prevedere  la sostituzione  diretta,  all'interno  dei  curriculum  individuali, di attivita'   formative  impartite  nell'Universita'  e  richieste  dai Regolamenti  didattici con attivita' formative impartite presso altre Universita' Italiane o straniere (o ad esse assimilabili).
 3.  I  regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la  subordinazione  dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.
 4. I cittadini italiani, anche se gia' in possesso di un titolo di Laurea  o  di  Laurea  Magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di studio  presso  Universita'  estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi,  dietro  pagamento  di  contributi stabiliti dagli Organi Accademici  competenti,  a  singoli  corsi  di  insegnamento attivati presso  i  Corsi  di  studio,  ad ogni livello, presenti nell'Ateneo, nonche'  essere  autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad  averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o  concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico   o   un  particolare  perfezionamento  delle  competenze acquisite.
 
 Articolo 19
 Mobilita'   studentesca   e   riconoscimento   di  studi  compiuti all'estero
 
 1.  Nel  rispetto  delle  leggi vigenti, l'Universita' aderisce ai programmi  di  mobilita'  studentesca  riconosciuti dalle Universita' dell'Unione  Europea  (Programmi  Socrates/Erasmus ed altri programmi risultanti  da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.
 2.   L'Ateneo   favorisce  la  mobilita'  studentesca  secondo  un principio  di  reciprocita',  mettendo  a disposizione degli studenti ospiti   le  proprie  risorse  didattiche  e  l'assistenza  tutoriale prevista  dai  Regolamenti  dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresi' un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
 3.  Il  riconoscimento  degli  studi  compiuti  all'estero,  della frequenza  richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di  verifica  previste  e  del  conseguimento  dei  relativi  crediti formativi   universitari   da   parte   di  studenti  dell'Ateneo  e' disciplinato  dai  Regolamenti  dei  Programmi  di  cui  al comma 1 e diventa   operante  con  approvazione  o,  nel  caso  di  convenzioni bilaterali,  di  semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di studi interessato, ai sensi dell'art. 9, comma 6.
 
 Articolo 20
 Calendario didattico
 
 1.  Il  Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta', nel  rispetto  di  parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.
 2.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  deliberare  l'articolazione dell'anno  accademico  in  periodi  didattici  (semestri, annualita', ecc.),  fermi  restando  gli  obblighi  di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di cui all'art. 24.
 3.  Il  Calendario  didattico  prevede  la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e  ad  altre  verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.
 4.  Il Consiglio di Facolta' delibera numero e articolazione delle sessioni di esame (estiva, autunnale e straordinaria di febbraio, con l'eventuale preappello di febbraio per le discipline la cui didattica e' terminata nel primo semestre), compresa l'eventuale programmazione di  appelli  straordinari  riservati  agli studenti fuori corso, agli studenti  lavoratori e a casi particolari, dandone informazione entro tempi   opportuni.   Il   Calendario   delle   prove  finali  per  il conseguimento dei titoli di studio e' disciplinato dall'art. 26.
 
 Articolo 21
 Tipologia e articolazione degli insegnamenti
 
 1.  I  Regolamenti  didattici  di qualsiasi Corso di studi possono prevedere  l'articolazione  degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso all'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
 2.  Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano  con  il  superamento  delle  relative  prove  di  esame, i Regolamenti  didattici  possono  prevedere  l'attivazione di corsi di sostegno,  seminari,  esercitazioni in laboratorio c/o in biblioteca, esercitazioni   di   pratica   testuale,   esercitazioni  di  pratica informatica  e  altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento  degli obiettivi formativi del Corso di studi. Per tali tipologie  di  insegnamento  dovranno essere indicati nei Regolamenti didattici:
 a) l'afferenza  ad  un  settore  scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito;
 b) l'assegnazione  articolata  di  un  adeguato  quantitativo  di crediti formativi universitari;
 c) il  tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il conseguimento dei relativi crediti.
 3. Un corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli. In  tal  caso  la prova di verifica sara' unica e dovra' accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
 4.  I  corsi  di  insegnamento  di  qualsiasi  tipologia  e durata potranno  essere  monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo  caso,  alla  collaborazione  di piu' Docenti e/o Ricercatori, secondo  precise  indicazioni  e  norme  contemplate  dai Regolamenti didattici.
 5.  Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o piu'  insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da altra Facolta', previo assenso della stessa, sentito il Docente.
 6.  I consigli di Corso di studio possono proporre al Consiglio di Facolta'  di  deliberare  lo  sdoppiamento  dei corsi di insegnamento troppo  affollati.  Il  Consiglio di Facolta' propone al Consiglio di Amministrazione  di  attivare  gli  insegnamenti  sdoppiati, fissa le modalita'  di  suddivisione  degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
 7.  Nel  caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso  di studi e' compito del Consiglio di Facolta' verificare che i programmi  didattici  e  le prove di esame siano equiparabili ai fini didattici  e  non  creino  disparita'  nell'impegno  di  studio e nel conseguimento  degli  obiettivi  formativi  da  parte  degli studenti interessati.
 
 Articolo 22
 Esami e verifiche del profitto
 
 1.  A  seconda  della  tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti,  i  Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica  che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione  dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, tali  prove  potranno consistere in esami (orali c/o scritti), la cui votazione  viene  espressa  in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui,  con  esoneri  parziali  orali  o  scritti,  ecc.),  atte a valutare  il  conseguimento  degli  obiettivi  formativi previsti per ciascun insegnamento.
 2.  Il  voto  minimo  per il superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi.   La   Commissione  puo',  all'unanimita',  concedere  al candidato il massimo dei voti con lode.
 3.  In  occasione  degli  esami,  la valutazione del profitto puo' tener  conto  dei risultati conseguiti, appurati con sitemi e criteri di  garanzia,  in  eventuali  prove  di verifica o colloqui sostenuti durante  lo  svolgimento  del corso di insegnamento corrispondente, e dovra'  considerare  i  risultati  conseguiti  in  eventuali  esoneri parziali  avvenuti  durante  lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
 4.  Le  prove  di  verifica  del  profitto  diverse dagli esami si terranno  di  norma,  come  gli  esami,  a conclusione dell'attivita' formativa  o  entro  limiti  temporali  specificamente  previsti  dal Regolamento  didattico,  e  si  risolveranno  in un riconoscimento di "idoneita'", riportato sul libretto personale dello studente.
 5.  Le  prove  orali  di  esame  e  di  verifica del profitto sono pubbliche.  In  casi  di  sovraffollamento,  le  competenti strutture didattiche  possono  disciplinare  modalita' e limiti di accesso alle sedute.  Qualora  siano  previste  prove  scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
 6.  Qualora  i  Regolamenti  didattici  prevedano un unico esame o un'unica  prova  di  verifica  finale  per un insegnamento costituito dalla  confluenza  di piu' attivita' didattiche, deve comunque essere accertato  il  profitto  dello  studente  per  ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall'art. 22, comma 3.
 7.  Le Commissioni degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Rettore. Tali Commissioni sono composte da almeno  due  membri,  il  primo dei quali e' di norma il titolare del corso  di  insegnamento,  che  svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo e' un altro docente, ricercatore o un cultore della  materia  o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro docente  al  quale  la Facolta' riconosca le competenze necessarie. 1 cultori  della materia devono essere in possesso di Laurea Magistrale o   di   Laurea,   conseguita   in  base  alle  normative  previgenti l'applicazione  del  D.M.  509/99,  e  sono  nominati  dal Rettore su richiesta  del  Consiglio  di Facolta' e su suggerimento del titolare del corso, in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facolta'. Il  Presidente  della  Commissione cura il corretto svolgimento delle prove di esame.
 8.  Il  verbale  di esame e' firmato dal Presidente e da almeno un altro   membro   della  Commissione  giudicatrice,  con  funzioni  di segretario.  I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alle  rispettive  Segreterie  studenti,  di  norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.
 9.  Gli  appelli  d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere  inizio  alla  data  fissata.  Eventuali  deroghe  per gravi ed eccezionali  motivi dovranno essere autorizzate dal Rettore, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti.
 10.  In  ciascuna  sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa  potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami  nel  rispetto  della  propedeuticita'  e delle attestazioni di frequenza del tirocinio previste dal Regolamento didattico.
 
 Articolo 23
 Tirocinio,  studenti  fuori  corso e ripetenti, interruzione degli studi
 
 1. I Regolamenti possono prevedere specifici obblighi di frequenza del tirocinio in relazione al corso di studio.
 2.  Il riconoscimento della frequenza alle attivita' di tirocinio, ove  richiesto,  avviene  attraverso  una  documentazione predisposta dalla  Segreteria  studenti  e consegnata ad ogni docente titolare di corso  il  quale, al termine del Corso, consegnera' la documentazione attestante  le  frequenze  al tirocinio di ogni singolo studente alla Segreteria studenti, che provvedera' all'affissione dell'elenco degli studenti che non hanno superato il massimo delle assenze previste dai singoli  regolamenti  didattici.  Nel  caso in cui uno studente abbia superato tale massimo dovra' recuperare le ore di tirocinio mancanti, nei modi e nei termini stabiliti dai Consigli di Corso di studio.
 3.  Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli  esami  e  le  altre  prove  di verifica previsti dal Regolamento didattico  del  singolo  corso e non abbia acquisito, entro la durata normale  del  Corso medesimo, il numero dei crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio.
 4.  Lo  studente  fuori  corso  decade  dallo  status  di studente iscritto  ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica  richiesta  di riattivazione della carriera precedentemente percorsa,  previa valutazione e autorizzazione del Consiglio di Corso di  studi competente, fermo restando il requisito di non obsolescenza dei contenuti disciplinari.
 5. Si considera studente ripetente:
 a) lo  studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i termini stabiliti dalle norme vigenti;
 b) lo  studente  che entro la durata del Corso non abbia ottenuto il   riconoscimento   per   tutte  le  attivita'  formative  previste dall'Ordinamento didattico;
 c) lo  studente  che,  pur  avendo acquisito il riconoscimento di tutte le attivita' formative previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.
 6.  Il  Consiglio di Corso di studio puo' definire a quale anno di Corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.
 7.  Lo  studente  ha  Facolta', in qualsiasi momento della propria carriera  formativa,  di  rinunciare  alla  prosecuzione  degli studi intrapresi  e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di  studi.  Di  norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera,   esami  superati  e  crediti  acquisiti,  potranno  essere utilizzati per il nuovo Corso di studi, previa verifica.
 8.  Agli  iscritti ai Master che siano stati ammessi a un Corso di Dottorato  di  ricerca, sia in sede, sia presso altra Universita', si applicano  le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).
 
 Articolo 24
 Attivita' didattiche integrative
 
 1.  L'Ateneo provvede all'attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa,  con  riferimento  a1  rapporto  tra  studenti  e docenti, all'orientamento e al tutoraggio.
 2.  Tra  le  iniziative  di  ordine  didattico  attivate, l'Ateneo comprende  tutte  le  attivita'  didattiche  integrative  che vengono programmate  dai  Regolamenti  didattici  dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base.
 Possono rientrare tra le attivita' integrative:
 a) attivita'  didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto  e  di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito  formativo  e  a  consentire  l'accesso al primo anno di Corso (art. 10, commi 3 e 5),
 b) attivita'  di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore  per  guidarli  nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari   in   corso  di  studio  per  informarli  sui  percorsi formativi,  sul  funzionamento  dei  servizi  e  sui benefici per gli studenti,  sia  infine  a  coloro che hanno gia' conseguito titoli di studio  universitari  per  avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni (art. 12, comma 6)
 c) attivita'  di  tutoraggio  finalizzate  all'accertamento  e al miglioramento   della   preparazione   dello  studente,  mediante  un approfondimento   personalizzato   della   didattica  finalizzato  al superamento   di   specifiche   (anche   individuali) difficolta'  di apprendimento  (art.  12),  nonche' alle attivita' di recupero decise dal  Consiglio di corso per quegli studenti che non abbiano raggiunto il  minimo  delle  frequenze  stabilite  dai regolamenti didattici di Facolta';
 d) attivita'  formative  integrative che rientrano in progetti di miglioramento    qualitativo   della   didattica,   con   particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 e) attivita'   di   incremento  e  di  integrazione  dell'offerta formativa    prevista    dai    Regolamenti    didattici   (seminari, esercitazioni,  corsi  di  formazione,  consulenze  su  temi relativi all'orientamento inteso come attivita' formativa, ecc.);
 f) corsi per la formazione permanente;
 g) corsi  per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola di ogni grado, organizzati sulla base di apposite convenzioni.
 
 Articolo 25
 Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
 
 1.   L'Universita'  cura  la  diffusione  dell'informazione  sulla propria  offerta  didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli  strumenti  che  consentono  la  promozione e la diffusione della conoscenza   relativa   all'offerta   didattica   e  ai  procedimenti organizzativi.
 2.  Per  ogni  attivita'  didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica  la  struttura o la persona che ne assume la responsabilita' organizzativa.
 3.  La pubblicazione del Manifesto di Facolta' e della Guida dello Studente, e' curata, entro termini prefissati, dalle strutture a cio' delegate dal Senato Accademico.
 4.  L'Ateneo  pubblicizza,  a  cura della Segreteria Studenti, una guida   pratica   per  gli  studenti  contenente  informazioni  sulle operazioni  amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle iscrizioni ai Corsi di studio.
 5. L'Ateneo predispone una Guida ai Servizi universitari destinata ad  agevolare  il  primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.
 
 Articolo 26
 Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
 
 1.  Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico di Facolta' disciplina:
 a) le   modalita'  della  prova,  comprensiva  in  ogni  caso  di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
 b) il Calendario didattico e delle prove finali,
 c) le  modalita'  della  valutazione  conclusiva,  che deve tener conto  dell'intera  carriera  dello studente all'interno del Corso di studio,  dei  tempi  e  delle  modalita'  di acquisizione dei crediti formativi  universitari,  delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti  e  sulla  prova  finale,  nonche'  di ogni altro elemento rilevante.
 2.  Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito il  numero dei crediti universitari previsti dal relativo regolamento didattico.
 3. Lo svolgimento delle prove finali e' sempre pubblico.
 4.   Per  il  conseguimento  della  Laurea,  il  Regolamento  puo' prevedere,  accanto  o  in  sostituzione  di  prove consistenti nella discussione  di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entita', il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
 5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di ricerca,  il  Regolamento  deve  prevedere l'elaborazione di una tesi scritta,  redatta  in modo originale dallo studente sotto la guida di un  relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per  la  consegna  della  tesi  compilata  presso  la  Segreteria  di Facolta'.
 6. Entro scadenze periodiche, fissate dal Regolamento di Facolta', gli  studenti  che  sono  tenuti,  ai  sensi  dei  commi  precedenti, all'elaborazione   di   una  tesi  scritta  finale,  sottopongono  ad approvazione   del   Consiglio  di  Corso  di  studio  l'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:
 a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico tra i docenti di un medesimo Consiglio;
 b) l'eventuale  eccessiva  lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;
 c) la  possibilita'  di  avvisare  tempestivamente  gli  studenti interessati  dei  bandi concernenti le eventuali forane di assistenza economica  previste  dall'Ateneo  o  dagli  Enti  per il Diritto allo Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi.
 7.  Le  Commissioni  giudicatrici  della prova finale abilitate al conferimento  del  titolo  di studio sono nominate dal Rettore e sono composte  da  almeno sette membri. Almeno un membro della commissione deve  essere  un  Professore  di prima fascia e, di norma, almeno 2/3 della Commissione devono essere formati da professori c/o ricercatori universitari.  Le  funzioni  di  Presidente  della  Commissione  sono svolte,  ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi interessato o da un Professore di prima fascia scelto dal Rettore.
 8.  Potranno  far parte della Commissione giudicatrice della prova finale  anche  Professori  di  Facolta'  diverse  da  quelle cui sono iscritti  i  candidati,  nonche'  Professori  a  contratto  nell'anno accademico interessato.
 9.  Nei  Corsi di studio interFacolta' la Commissione giudicatrice della  prova finale dovra' essere costituita da docenti delle diverse Facolta' interessate.
 TITOLO III
 Diritti e doveri degli studenti
 
 Articolo 27
 Immatricolazioni e iscrizioni
 
 1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli  anni  successivi  di  qualsiasi Corso di studi sono chiaramente indicati congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sul numero degli studenti che saranno ammessi per ogni Corso di  Laurea  e  di  Laurea Magistrale, sulle modalita' e la tempistica della eventuale prova di accesso, sulla documentazione da predisporre una  volta  superata  tale prova e le tasse da pagare - nel Manifesto degli  studi  e  nella  Guida prevista dall'art. 25, comma 4, nonche' negli   altri   strumenti   informativi   e   pubblicitari   previsti dall'Ateneo.
 2.  Chi  e' gia' in possesso di Laurea o di Laurea Specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello puo'  chiedere al Preside di Facolta' l'iscrizione a un anno di Corso successivo  al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Corso  di  Studio interessato, che proporra' al Consiglio di Facolta' le eventuali delibere in proposito.
 3.  Lo  studente  non puo' mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi  di  studio.  A  questo  scopo la Segreteria studenti richiede, salvo  deroghe  concesse  dal  Rettore,  che il diploma richiesto per l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneita' venisse comunque  rilevata,  lo  studente  decade  dal  Corso di studi cui e' iscritto successivamente alla prima iscrizione.
 
 Articolo 28
 Certificazioni
 
 1. Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformita' con  la  legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie,   gli  estratti  e  altri  documenti  relativi  alla  carriera scolastica  degli  studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei   dati   personali   come  previsto  dalle  leggi  vigenti  sulla certificazione e sulla trasparenza amministrativa.
 2.  Al  sensi  dell'art.  11,  comma 8 del D.M. 270/04, gli uffici delle    Segreterie    Studenti    rilasciano,    come    supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che  riporti,  secondo  modelli  conformi a quelli adottati dai Paesi europei,  le  principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito  dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato e' strutturato  secondo  modalita' definite dalle Giunte di Classe e dai Consigli  di Facolta' interessati e puo' essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
 3.  Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative   alla   carriera,   anche   parziale,  dello  studente  con l'attestazione  degli  esami  fino  ad  allora  sostenuti  con  esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
 
 Articolo 29
 Tutela dei diritti degli Studenti
 
 1.  La  tutela  dei diritti degli Studenti nello svolgimento delle personali  carriere  di studio e' di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato  dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede   a  curare  le  modalita'  particolari  e  ad  attivare  le strumentazioni adeguate per il perseguimento di tale scopo generale.
 2.  Sulle  istanze  concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente  provvede  il  Rettore,  sentiti  i Consigli delle strutture didattiche competenti.
 3.  I  provvedimenti  rettorali  sulle  istanze  di  cui  al comma precedente sono definitivi.
 TITOLO IV
 Norme transitorie e finali
 
 Articolo 30
 Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
 
 1. Il presente Regolamento, comprensivo delle schede relative alle classi  e  ai  Corsi  di  studio  istituiti, e' deliberato dal Senato Accademico    ed   e'   approvato   dal   Ministro   dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della  Ricerca, previo parere del CUN, una volta accertata  la  coerenza  degli  Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti Ministeriali.
 3.  In  seguito  all'approvazione  del Ministro, il Regolamento e' emanato  con  decreto  del  Rettore  ed  entra  in  vigore  dall'anno accademico successivo.
 4.  Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
 
 Articolo 31
 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
 
 1.  Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal  Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, anche su  proposta dei Consigli di Facolta' o di altre strutture didattiche competenti,  ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
 2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  precedente  hanno validita' dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
 
 Articolo 32
 Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici
 
 1.  In  relazione  agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 4 del  D.M.  509/99,  e'  istituito presso l'Universita' il Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici.
 2.  La  composizione e le competenze del Comitato sono definite da apposito Regolamento.
 
 Riepilogo
 Design della moda
 |Universita' telematica Universita'                       |internazionale (UNITEL) --------------------------------------------------------------------- Altre Universita' (convenzioni    | interuniversitarie)               | ---------------------------------------------------------------------
 |42 - Classe delle lauree in Classe                            |disegno industriale ---------------------------------------------------------------------
 |Design della Moda Riformulazione Nome del corso                    |di Design della Moda --------------------------------------------------------------------- Il corso e' stato                 | --------------------------------------------------------------------- Produzione, servizi, professioni  | --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso di   | laurea                            | --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso |ARCHITETTURA e DESIGN INDUSTRIALE --------------------------------------------------------------------- Sede amministrativa del corso     |MILANO (MI)
 Obiettivi formativi specifici
 Il    laureati   in   "Design   della   Moda"   sono   qualificati professionalmente  quali  tecnici  del  progetto  del settore Moda in quanto in possesso di:
 - conoscenze  teorico  pratiche  necessarie  allo  svolgimento di tutte  le  attivita'  progettuali  a  partire  dall'  ideazione  alla prototipia   e   ingegnerizzazione   di   prodotti  moda:  dall'abito all'accessorio,  dalle  materie  prime  ai  filati,  al tessuto, agli stampati;
 - conoscenze  teorico  pratiche  necessarie  allo  svolgimento di tutte  le  attivita' relative alla comunicazione attraverso i diversi media,  alla previsione, gestione, commercializzazione, distribuzione e servizi correlati al prodotto moda;
 - conoscenze  teoriche  e pratiche necessarie allo svolgimento di tutte le attivita' relative alla presentazione del prodotto moda: dai fashion  show  ai  visual  display,  dai corner ai retail, ai concept store;
 - capacita'  di  espressione scritta e orale in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.
 Il  percorso formativo dei corsi di studio puo' declinarsi nei tre diversi orientamenti della progettazione grazie a specifici curricula dedicati      al      design      del     prodotto     moda,     alla communication/marketing/distribution del prodotto moda, all'exibition del  prodotto  moda.  I  curricula  si  differenziano  attraverso una modulazione  dei CFU nelle varie discipline caratterizzanti, affini e integrative, fermo restando la somma dei crediti finali.
 Caratteristiche della prova finale.
 La   votazione  finale  viene  espressa  in  centodiecidecimi  con eventuale   lode   tenuto  conto  del  curriculum  complessivo  dello studente.
 Superato  l'esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in "Design della Moda".
 Ambiti occupazionali previsti per i laureati.
 Il  laureato potra' operare direttamente o collaborare all'interno di  strutture  professionali,  aziendali  del settore e degli indotti correlati:   maison,  atelier,  brand,  griffe,  aziende  produttive, agenzie,  media,  societa'  di  servizi,  show room, enti fieristici, organizzazioni  di  settore.  Gli  ambiti produttivi industriali e di alto  artigianato  declinati  in  couture,  pret a porter, diffusion, bridge, sono il filato, il tessile, l'abbigliamento, l'accessorio, la pelletteria,  la  profumeria, gli occhiali, la gioielleria, i bijoux, l'intimo, la maglieria. Anche in ambiti istituzionali sara' possibile identificare   ruoli  relativi  alla  valorizzazione  del  patrimonio museale dedicato al settore di riferimento.
 Le  professioni previste per il Laureato in Design della Moda sono sintetizzate  in  tre  tipologie di curricula articolati in base alle possibili  professioni  e  costruiti interattivamente nel corso delle scelte  dello  studente  in  collaborazione  con  i  docenti  durante l'intero iter formativo universitario ed in particolare a partire dal secondo anno di studi. In sintesi possono essere definiti:
 - curricula   dedicati  al  design  del  prodotto  Moda:  fashion designer,  fashion coordinator, accessory designer, textile designer, fashion  producer,  jewel  designer,  stylist  ,  quality controller, graphic designer
 - curricula  dedicati  all'  exibition  del prodotto Moda: corner /concept  store designer, visual designer, fashion show designer, set designer, pakaging designer, light designer;
 - curricula  dedicati  a communication/marketing/distribution del prodotto   Moda:   creative  communicator,  art  consultant,  project manager, brand manager, store manager, buyer, fashion promoter, trend scout,  video  maker,  web designer, fashion editor, copywriter, sale agent.
 Conoscenze  richieste  per  l'accesso  (art.6 D.M. 509/99) (per le quali e' prevista una verifica).
 Sono   titoli   di   ammissione   quelli  previsti  dalle  vigenti disposizioni di legge.
 All'atto   della   richiesta   di   ammissione  viene  inviato  un questionario  di auto valutazione sulla base del quale vengono decisi eventuali  supporti  propedeutici  all'accesso ai corsi veri e propri (supporti  definiti utility). Si tratta principalmente di indicazioni relative  alla  possibilita'  di  colmare lacune di cultura generale, nell'ambito  delle  conoscenze  della  lingua straniera e dell'uso di strumenti informatici.
 Lauree  specialistiche  alle  quali  sara'  possibile l'iscrizione (senza debiti formativi). 103/S - Lauree spec. in teorie e metodi del disegno industriale.
 
 ---->   VEDERE TABELLE DA PAG. 40 A PAG. 41 DELLA G.U.  <----
 
 Note.
 Il    processo    operativo    di   progettazione   con   supporto informatico/telematico  e'  oggi  assistito  da una sorta di "scatola nera": uno spazio all'interno del quale si collabora e si interagisce fra  soggetti  diversi,  parallelo a quello reale che coinvolge tutti gli  attori  di  competenza  nella reale operativita' complessa e non piu' gestibile con i metodi tradizionali.
 Questa   procedura  deve  essere  assunta  anche  all'interno  dei programmi didattici in termini anche di processo di apprendimento non piu'  possibile,  con  la  qualita'  richiesta,  attraverso  le forme didattiche   "in   presenza",  ma  attivando  in  modo  intensivo  le correlazioni telematiche fra differenti attori.
 Oggi  il  progetto  riguarda la parola, il corpo, i gesti, i nuovi comportamenti,  la  relazione  con  il  mondo, la lingua, la moda, il vestire, l'abitare, la comunicazione, la ricerca di identita', in una dimensione  "wired"  a  partire  dalla  "mission"  fino al "detailed" realizzativo  della comunicazione del prodotto. Dalla simulata o vera committenza,   analisi   comportamenti,  trend,  strategie,  vincoli, risorse...   ;   dal   concept:   schizzi,  parole  chiave,  immagini metaforiche  del  percorso  sensoriale, descrizione dei comportamenti relativi (scelte di grafica, linguaggio dei testi, testimonial, foto, video,  suoni..);  dal  preliminary  al detailed progettuale: disegni tecnici,  file  di  cad,  prototipia...;  dai  servizi  connessi alla distribuzione  e all'acquisto: presentazione del progetto/prodotto ai distributori,  pubblicita' tabellare, pubblicita' attraverso i media, immagine del negozio e del prodotto moda/design distribuito.
 
 Riepilogo
 Corso di laurea in scienze della nutrizione e gastronomia
 |Universita' telematica Universita'                       |internazionale (UNITEL) --------------------------------------------------------------------- Altre Universita' (convenzioni    | interuniversitarie)               | ---------------------------------------------------------------------
 |20 - Classe delle lauree in
 |scienze e tecnologie agrarie, Classe                            |agroalimentari e forestali ---------------------------------------------------------------------
 |Corso di laurea in scienze della
 |nutrizione e gastronomia.
 |Adeguamento di Corso di laurea in
 |scienze della nutrizione e Nome del corso                    |gastronomia --------------------------------------------------------------------- Il corso e' stato                 | --------------------------------------------------------------------- Produzione, servizi, professioni  | --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso di   | laurea                            | --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso |AGRARIA --------------------------------------------------------------------- Sede amministrativa del corso     |MILANO (MI)
 Obiettivi formativi specifici.
 I  laureati  nei  corsi  di laurea della classe devono: *possedere un'adeguata  conoscenza di base nei settori della matematica, fisica, informatica,  chimica,  biologia  orientate agli aspetti applicativi; *conoscere  le  metodiche disciplinari di indagine e a finalizzare le conoscenze  alla  soluzione  dei  molteplici problemi applicativi del settore  agroalimentare;  *possedere  conoscenze  e  competenze anche operative  e  di  laboratorio  in  uno  o piu' settori che riguardano l'agrario  (con  particolare  riferimento  agli  aspetti quantitativi delle    produzioni,    ai   relativi   aspetti   igienico-sanitari), l'agroalimentare  (con  particolare  riferimento alla tecnologia e al controllo  della  qualita'  e  dell'igiene  degli  alimenti freschi e trasformato, alla gestione delle imprese di produzione, conservazione e     trasformazione     dei     prodotti     agroalimentari,    alla commercializzazione  dei  prodotti  vegetali  ed animali); *essere in grado  di  svolgere  assistenza  tecnica  nel settore agroalimentare; *conoscere  le  responsabilita' professionali ed etiche; *conoscere i contesti  aziendali  ed  i  relativi aspetti economici, gestionali ed organizzativi propri dei settori agrario e agroalimentare; *possedere gli  strumenti  cognitivi  di base per l'aggiornamento continuo delle proprie  conoscenze; *essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma  scritta  e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano,  nell'ambito  specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; *possedere adeguate competenze e strumenti per la  comunicazione  e la gestione dell'informazione; *essere capaci di lavorare  in  gruppo,.di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi  prontamente  negli ambienti di lavoro. A caratterizzare il suo corso di studi saranno le conoscenze nei settori delle produzioni animali  e  vegetali,  delle  tecnologie  alimentari, dell'economia e della gestione, della storia e dell'antropologia, della comunicazione e del marketing, nonche' in quelli relativi alla ristorazione.
 Caratteristiche della prova finale.
 La laurea si consegue con il superamento della prova finale previo conseguimento  di  180  crediti  suddivisi secondo le indicazioni del regolamento  didattico del corso di laurea. Tale prova consiste nella discussione  di una relazione in una seduta pubblica di fronte ad una commissione di docenti che esprime una valutazione in centodecimi.
 Ambiti occupazionali previsti per i laureati.
 I  laureati  in  Scienze  della  Nutrizione  e  della  Gastronomia potranno  indirizzare  la  loro  attivita'  professionale  in diversi ambiti, con particolare riferimento alle tecnologie e controllo delle produzioni  vegetali  ed  animali  nei  loro  aspetti  qualitativi ed igienico-sanitari   e   alla   trasformazione   agroalimentare   (con particolare  riguardo  alla produzione e al controllo dei processi di trasformazione   e   conservazione   dei  prodotti  alimentari,  alla valutazione   della   qualita'  dei  prodotti  finiti,  agli  aspetti igienico-sanitari,   alla   ristorazione  collettiva  e  alla  grande distribuzione,  alla gestione delle linee di produzione). Il corso di laurea  in  Scienze della Nutrizione e della Gastronomia prevede, tra gli  sbocchi  professionali possibili, l'inserimento dei laureati nei Servizi  regionali  di  Igiene  degli  Alimenti  e  della  Nutrizione (SIAN) e  si  differenzia  dal  Corso di Laurea in Dietistica poiche' quest'ultimo  ha  come scopo principale la formazione di personale da inserire presso nosocomi e strutture cliniche pubbliche e private per la stesura di programmi dietoterapici per la prevenzione e la cura di patologie ad interesse nutrizionale. Il corso di laurea in Nutrizione e  Gastronomia  va a colmare le lacune degli innumerevoli settori del nostro  paese,  come  pure  in  ambito  europeo,  nel controllo delle preparazioni  gastronomiche  che  devono garantire la sicurezza degli alimenti e la salute del consumatore in termini di qualita' dietetica di  preparazioni piu' rispondenti a combattere gli eccessi alimentari in  particolare  quelli che predispongono l'individuo al sovrappeso e all'obesita' ed alla prevenzione delle malattie dismetaboliche.
 Conoscenze  richieste  per  l'accesso  (art.6 D.M. 509/99) (per le quali non e' prevista una verifica).
 Le  conoscenze  minime necessarie per l'accesso al corso di studio sono rappresentate da una buona preparazione nelle materie oggetto di insegnamento    nelle   scuole   secondarie   superiori   di   durata quinquennale.
 Lauree  specialistiche  alle  quali  sara'  possibile l'iscrizione (senza debiti formativi).
 
 ---->   VEDERE TABELLE DA PAG. 43 A PAG. 44 DELLA G.U.  <----
 
 Note
 Non   e'   previsto  un  test  di  orientamento  preliminare  alle iscrizioni.
 Non e' prevista una valutazione della prepararzione iniziale dello studente.
 Sono   previste  attivita'  di  recupero  degli  eventuali  debiti formativi.
 Non  e'  attivo  un  servizio  rivolto  a  favorire  l'inserimento occupazionale dei laureati.
 
 Riepilogo
 Scienze motorie
 |Universita' telematica Universita'                       |internazionale (UNITEL) --------------------------------------------------------------------- Altre Universita' (convenzioni    | interuniversitarie)               | ---------------------------------------------------------------------
 |33 - Classe delle lauree in
 |scienze delle attivita motorie e Classe                            |sportive ---------------------------------------------------------------------
 |Scienze motorie. Riformulazione di Nome del corso                    |Scienze motorie --------------------------------------------------------------------- Il corso e' stato                 | --------------------------------------------------------------------- Produzione, servizi, professioni  | --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso di   | laurea                            | --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso |SCIENZE MOTORIE --------------------------------------------------------------------- Sede amministrativa del corso     |MILANO (MI)
 Obiettivi formativi specifici.
 I  laureati  nei corsi di laurea della classe devono:  - possedere competenze  relative  alla  comprensione,  alla  progettazione,  alla conduzione   e   alla  gestione  di  attivita'  motorie  a  carattere educativo,   adattativo,   ludico  o  sportivo,  finalizzandole  allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacita' motorie e del benessere   psicofisico   ad  esse  correlato,  con  attenzione  alle rilevanti specificita' di genere;
 - essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale,  almeno  una  lingua  dell'Unione  Europea,  oltre l'italiano, nell'ambito  specifico  di competenza e nello scambio di informazioni generali;
 - possedere  adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
 - essere  capaci  di  lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi  di  autonomia  e  di  inserirsi  prontamente negli ambienti di lavoro.
 Ai fini indicati, il curriculum del corso:
 - comprende  in  ogni  caso,  sia  nei  loro  aspetti di base sia attraverso  discipline  caratterizzate  in  relazione  agli specifici obiettivi del corso, insegnamenti e attivita' negli ambiti biomedico, psicopedagogico e organizzativo;
 - si   caratterizza  ulteriormente  attraverso  gli  insegnamenti direttamente riferiti alle attivita' motorie e sportive.
 Attraverso  un'apposita  convenzione  stipulata  con il CONI, agli studenti  ed  ai  professori  dell'universita' Unitel sara' possibile usufruire  degli  impianti sportivi, delle competenze ed attrezzature del CONI per le attivita' di formazione pratica.
 Caratteristiche della prova finale.
 L'esame   finale   di   profitto   in  presenza,  presso  le  sedi dell'Universita',  terra'  conto  e  valorizzera' il lavoro svolto in rete  (attivita'  svolte  a  distanza,  quantita'  e  qualita'  delle interazioni  on  line,  etc.) e  secondo  le  modalita'  indicate dal Regolamento didattico di Ateneo.
 Ambiti occupazionali previsti per i laureati.
 I  laureati  della  classe svolgeranno attivita' professionali nel campo  dell'educazione motoria e sportiva nelle strutture pubbliche e private,   nelle   organizzazioni   sportive  e  dell'associazionismo ricreativo e sociale.
 Conoscenze  richieste  per  l'accesso  (art.6 D.M. 509/99) (per le quali non e' prevista una verifica).
 Sono   titoli   di   ammissione   quelli  previsti  dalle  vigenti disposizioni di legge.
 All'atto   della   richiesta   di   ammissione  viene  inviato  un questionario  di auto valutazione sulla base del quale vengono decisi eventuali  supporti  propedeutici  all'accesso ai corsi veri e propri (supporti  definiti utility). Si tratta principalmente di indicazioni relative  alla  possibilita'  di  colmare lacune di cultura generale, nell'ambito  delle  conoscenze  della  lingua straniera e dell'uso di strumenti informatici.
 Lauree  specialistiche  alle  quali  sara'  possibile l'iscrizione (senza debiti formativi).
 75/S - Lauree spec. in scienze e tecnica dello sport.
 76/S - Lauree  spec.  in scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e adattative.
 
 ---->   VEDERE TABELLE DA PAG. 46 A PAG. 47 DELLA G.U.  <----
 
 Note.
 L'ordinamento  didattico  del corso e' stato inserito nello schema informatico  ministeriale che non prevede una maggiore esplicitazione dei  CFU  dei  settori  scientifico-disciplinari  prescelti,  come ad esempio non prevede un'ulteriore suddivisione dei crediti all'interno dei settori M-EDF/01 e M-EDF/02.
 Le  modalita' di svolgimento delle attivita' pratiche sono fissate all'interno  della  convenzione  che lega UNITEL e CONI alla gestione comune  delle  attivita' formative pratiche per le diverse discipline sportive inserite nel corso.
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