In applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, «Attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, relative alla riclassificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modifiche, sono stati emanati decreti dirigenziali che hanno rettificato i decreti del 15 giugno 2005, 23 giugno 2005 e 30 giugno 2005, i cui allegati sono stati oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2005 ed in quella dell'8 febbraio 2006, n. 32. Inoltre, sono stati predisposti altri decreti con i quali e' stata attribuita la nuova classificazione di pericolo in applicazione della norma citata per i prodotti fitosanitari gia' autorizzati. Si comunica inoltre che, per mero errore di trascrizione, il prodotto fitosanitario Cuthiol (reg. n. 3141) della Impresa Pasquale Formino & Figlio, pur essendo stato classificato dall'Istituto superiore di sanita', non compare nell'allegato al decreto di riclassificazione datato 30 giugno 2005, pubblicato nella suddetta Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2005. Pertanto, si procede alla pubblicazione delle specifiche tecniche (simboli e indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza) relative alla classificazione di detto prodotto. Infine, si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2006 e' stato erroneamente inserito un allegato di rettifica del prodotto Piresim (reg. n. 11987 della Impresa Simar S.r.l. Tale allegato e' da considerarsi nullo, restando valida la classificazione attribuita al prodotto in questione cosi' come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2005. La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007. Vengono pertanto pubblicati gli allegati dei decreti dirigenziali sopra citati, nei quali sono definite le specifiche tecniche (simboli e indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza).
----> Vedere Allegato da pag. 83 a pag. 91 <---- |