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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 13 aprile 2006, n. 203 |  | Regolamento  recante  identificazione dei dati sensibili e giudiziari  trattati  e  delle relative operazioni effettuate dal Ministero della  difesa,  in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 "Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali" e, in particolare, gli articoli  20,  commi  2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a), che  fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e  giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare,   dei   tipi  di  dati  trattati  e  delle  operazioni effettuate;
 Visto  il  provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati   personali  del  30  giugno  2005  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005);
 Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti pubblici  (pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006);
 Considerata  la  necessita'  di provvedere ad individuare i tipi di dati  sensibili  e  giudiziari  trattati  dall'Amministrazione  della difesa  e  le  finalita'  di interesse pubblico perseguite, esclusi i trattamenti  effettuati  ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003;
 Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per  l'interessato  le  operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente  mediante  i  siti  web  o  volte  a  definire  in  forma completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati, le  interconnessioni  e  i  raffronti  tra  banche di dati gestite da diversi   titolari,   oppure   con  altre  informazioni  sensibili  e giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
 Ritenuto  necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente  significativi  per  l'interessato, quelle effettuate da questa   Amministrazione   ed   in   particolare   le  operazioni  di comunicazione  a  terzi, nonche' di trasferimento di dati personali e sensibili all'estero ai sensi dell'articolo 43 del "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 Ritenuto  altresi'  di  indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie  che  questa  Amministrazione deve necessariamente svolgere per   perseguire   le   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione, organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
 Ritenuto  di  aver  verificato,  per i trattamenti di cui sopra, il rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili   e   giudiziari   rispetto   alle   finalita'  perseguite, all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
 Visto  il  decreto  10  ottobre  2002  del  Ministro  della  difesa (pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 2002), adottato  in  attuazione  del  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,  recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.  675,  sul  trattamento  dei  dati  sensibili da parte di soggetti pubblici";
 Acquisito  in  data  9  marzo  2006  il  parere  del Garante per la protezione  dei  dati  personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 marzo 2006;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/17017, in data 11 aprile 2006);
 
 A d o t t a
 il presente regolamento:
 
 Art. 1.
 Oggetto del regolamento
 
 1.  Il  presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  identifica  i  tipi  di dati sensibili e giudiziari  e  le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione della difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 ai  quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
 e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 43, 53
 e   181,   comma 1,  lettera a),  del  decreto  legislativo
 30 giugno 2003, n. 196:
 «Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
 sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
 di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
 espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
 i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
 eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
 perseguite.
 2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
 la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
 di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
 trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
 dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
 dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
 alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
 rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
 natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
 espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
 lettera g), anche su schemi tipo.
 3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
 una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
 richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
 quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
 perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
 le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
 dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
 Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
 provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
 di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
 4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
 di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
 periodicamente.».
 «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
 giudiziari).  -  1.  Il  trattamento  di dati giudiziari da
 parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
 autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
 provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
 rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
 dati trattati e di operazioni eseguibili.
 2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
 applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
 «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
 sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
 conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
 secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
 delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
 dell'interessato.
 2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
 che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
 effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
 3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
 sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
 attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
 caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
 dati personali di natura diversa.
 4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
 regola, presso l'interessato.
 5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
 lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
 periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
 sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
 completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
 alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
 riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
 iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
 giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
 compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
 specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
 dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
 eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
 essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
 a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
 contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
 dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
 riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
 direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
 6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
 registri  o  banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
 elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di cifratura o
 mediante  l'utilizzazione  di  codici  identificativi  o di
 altre  soluzioni che, considerato il numero e la natura dei
 dati  trattati,  li rendono temporaneamente inintelligibili
 anche  a  chi  e'  autorizzato ad accedervi e permettono di
 identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
 7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
 vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
 personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
 utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
 cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
 registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
 elettronici.
 8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
 possono essere diffusi.
 9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
 indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
 sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
 trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
 finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
 quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
 vigilanza, di controllo o ispettivi.
 10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
 trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
 definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
 operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
 nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
 sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
 scritta dei motivi.
 11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
 al  comma  10,  se effettuati utilizzando banche di dati di
 diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
 e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
 disposizione di legge.
 12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
 principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
 ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
 della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
 della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
 «Art.  43  (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). -
 1.  Il  trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
 dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
 oggetto  di  trattamento,  se  diretto  verso  un Paese non
 appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
 a) l'interessato  ha  manifestato il proprio consenso
 espresso  o,  se  si  tratta  di  dati  sensibili, in forma
 scritta;
 b) e'   necessario   per   l'esecuzione  di  obblighi
 derivanti  da un contratto del quale e' parte l'interessato
 o  per  adempiere, prima della conclusione del contratto, a
 specifiche   richieste   dell'interessato,  ovvero  per  la
 conclusione  o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
 favore dell'interessato;
 c) e'  necessario per la salvaguardia di un interesse
 pubblico  rilevante individuato con legge o con regolamento
 o,   se   il   trasferimento   riguarda  dati  sensibili  o
 giudiziari,   specificato  o  individuato  ai  sensi  degli
 articoli 20 e 21;
 d) e'  necessario  per  la  salvaguardia della vita o
 dell'incolumita'   fisica  di  un  terzo.  Se  la  medesima
 finalita'  riguarda  l'interessato  e quest'ultimo non puo'
 prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
 incapacita'  di  agire  o per incapacita' di intendere o di
 volere,   il   consenso  e'  manifestato  da  chi  esercita
 legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
 un  familiare,  da  un  convivente  o, in loro assenza, dal
 responsabile    della    struttura    presso   cui   dimora
 l'interessato.  Si  applica la disposizione di cui all'art.
 82, comma 2;
 e) e'  necessario  ai  fini  dello  svolgimento delle
 investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
 n.  397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
 in  sede  giudiziaria,  sempre  che i dati siano trasferiti
 esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
 strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
 della  vigente  normativa in materia di segreto aziendale e
 industriale;
 f) e'  effettuato in accoglimento di una richiesta di
 accesso   ai   documenti   amministrativi,  ovvero  di  una
 richiesta   di   informazioni  estraibili  da  un  pubblico
 registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
 con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
 g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
 di  deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
 scientifici   o  statistici,  ovvero  per  esclusivi  scopi
 storici  presso  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
 interesse  storico  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 2,  del
 decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,   di
 approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
 ambientali  o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
 presso altri archivi privati;
 h) il  trattamento  concerne dati riguardanti persone
 giuridiche, enti o associazioni.».
 «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
 trattamenti).   -  1.  Al  trattamento  di  dati  personali
 effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
 pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
 a  confluirvi  in  base  alla  legge,  ovvero  da organi di
 pubblica  sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
 di   tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,
 prevenzione,   accertamento   o   repressione   dei  reati,
 effettuati  in  base  ad espressa disposizione di legge che
 preveda  specificamente il trattamento, non si applicano le
 seguenti disposizioni del codice:
 a) articoli  9,  10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
 commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
 b) articoli da 145 a 151.
 2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
 individuati,   nell'allegato   C)  al  presente  codice,  i
 trattamenti  non  occasionali  di cui al comma 1 effettuati
 con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
 «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
 trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
 a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
 dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
 articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
 mancante, entro il 15 maggio 2006;».
 - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Individuazione dei tipi di dati    trattati    e   delle   operazioni eseguibili
 
 1.  Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 20, che formano parte integrante del presente decreto, identificano i  tipi  di  dati  sensibili  e  giudiziari  per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 98 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 2.   I   dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  presente regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza, completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite nei  singoli casi, in particolare nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
 3.  Le  operazioni  di comunicazione e di trasferimento all'estero, individuate  nel  presente  regolamento,  sono  ammesse  soltanto  se indispensabili  all'adempimento degli obblighi o allo svolgimento dei compiti  di  volta  in  volta  indicati  per  il  perseguimento delle specifiche  finalita'  di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 4.   Sono  inutilizzabili  i  dati  trattati  in  violazione  della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 65, 66, 67, 68,
 69,  71,  85,  98,  112,  del decreto legislativo 30 giugno
 2003, n. 196:
 «Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita'
 di  organi).  -  1.  Si  considerano di rilevante interesse
 pubblico,  ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
 applicazione della disciplina in materia di:
 a) elettorato  attivo  e  passivo  e  di esercizio di
 altri  diritti  politici, nel rispetto della segretezza del
 voto,   nonche'  di  esercizio  del  mandato  degli  organi
 rappresentativi  o  di  tenuta  degli  elenchi  dei giudici
 popolari;
 b) documentazione   dell'attivita'  istituzionale  di
 organi pubblici.
 2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le
 finalita'  di  cui  al comma 1 sono consentiti per eseguire
 specifici  compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i
 quali, in particolare, quelli concernenti:
 a) lo  svolgimento  di  consultazioni elettorali e la
 verifica della relativa regolarita';
 b) le    richieste   di   referendum,   le   relative
 consultazioni e la verifica delle relative regolarita';
 c) l'accertamento  delle  cause  di  ineleggibilita',
 incompatibilita'   o   di   decadenza,  o  di  rimozione  o
 sospensione  da  cariche pubbliche, ovvero di sospensione o
 di scioglimento degli organi;
 d) l'esame  di  segnalazioni, petizioni, appelli e di
 proposte  di  legge  di iniziativa popolare, l'attivita' di
 commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
 e) la  designazione  e la nomina di rappresentanti in
 commissioni, enti e uffici.
 3.  Ai  fini  del  presente  articolo, e' consentita la
 diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
 di  cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo
 alle  sottoscrizioni  di  liste,  alla  presentazione delle
 candidature,    agli    incarichi   in   organizzazioni   o
 associazioni  politiche,  alle cariche istituzionali e agli
 organi eletti.
 4.  Ai  fini  del presente articolo, in particolare, e'
 consentito  il  trattamento  di dati sensibili e giudiziari
 indispensabili:
 a) per   la   redazione   di   verbali   e  resoconti
 dell'attivita'  di assemblee rappresentative, commissioni e
 di altri organi collegiali o assembleari;
 b) per  l'esclusivo  svolgimento  di  una funzione di
 controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e
 per  l'accesso  a  documenti riconosciuto dalla legge e dai
 regolamenti   degli   organi   interessati   per  esclusive
 finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
 mandato elettivo.
 5.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  trattati  per le
 finalita'  di  cui  al  comma 1 possono essere comunicati e
 diffusi  nelle  forme  previste dai rispettivi ordinamenti.
 Non   e'  comunque  consentita  la  divulgazione  dei  dati
 sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per
 assicurare   il   rispetto  del  principio  di  pubblicita'
 dell'attivita'  istituzionale, fermo restando il divieto di
 diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».
 «Art.  66  (Materia  tributaria  e  doganale).  - 1. Si
 considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
 articoli 20  e  21,  le  attivita'  dei  soggetti  pubblici
 dirette    all'applicazione,    anche    tramite   i   loro
 concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
 relazione  ai  contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
 di  imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e
 per  l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e'
 affidata alle dogane.
 2.   Si  considerano  inoltre  di  rilevante  interesse
 pubblico,  ai  sensi  degli  articoli 20 e 21, le attivita'
 dirette,   in   materia  di  imposte,  alla  prevenzione  e
 repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
 dei  provvedimenti  previsti  da leggi, regolamenti o dalla
 normativa   comunitaria,   nonche'   al  controllo  e  alla
 esecuzione   forzata   dell'esatto   adempimento   di  tali
 obblighi,    alla    effettuazione   dei   rimborsi,   alla
 destinazione  di  quote  d'imposta,  e  quelle dirette alla
 gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario
 e  alla  qualificazione degli immobili e alla conservazione
 dei registri immobiliari.».
 «Art.  67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
 considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
 articoli 20 e 21, le finalita' di:
 a) verifica  della  legittimita', del buon andamento,
 dell'imparzialita'  dell'attivita'  amministrativa, nonche'
 della   rispondenza  di  detta  attivita'  a  requisiti  di
 razionalita',  economicita', efficienza ed efficacia per le
 quali  sono,  comunque,  attribuite  dalla legge a soggetti
 pubblici  funzioni  di controllo, di riscontro ed ispettive
 nei confronti di altri soggetti;
 b) accertamento,    nei    limiti   delle   finalita'
 istituzionali,   con   riferimento   a   dati  sensibili  e
 giudiziari  relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
 di  controllo  o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65,
 comma 4.».
 «Art.  68 (Benefici economici ed abilitazioni). - 1. Si
 considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
 articoli 20  e  21,  le  finalita'  di  applicazione  della
 disciplina   in   materia   di  concessione,  liquidazione,
 modifica  e  revoca  di  benefici  economici, agevolazioni,
 elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
 2.  Si  intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
 dal   presente  articolo  anche  quelli  indispensabili  in
 relazione:
 a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
 previste dalla normativa antimafia;
 b) alle  elargizioni  di  contributi  previsti  dalla
 normativa  in  materia  di  usura e di vittime di richieste
 estorsive;
 c) alla  corresponsione delle pensioni di guerra o al
 riconoscimento   di  benefici  in  favore  di  perseguitati
 politici  e  di  internati  in campo di sterminio e di loro
 congiunti;
 d) al    riconoscimento    di    benefici    connessi
 all'invalidita' civile;
 e) alla  concessione  di  contributi  in  materia  di
 formazione professionale;
 f) alla  concessione  di  contributi,  finanziamenti,
 elargizioni  ed  altri  benefici  previsti dalla legge, dai
 regolamenti  o dalla normativa comunitaria, anche in favore
 di associazioni, fondazioni ed enti;
 g) al   riconoscimento  di  esoneri,  agevolazioni  o
 riduzioni   tariffarie   o  economiche,  franchigie,  o  al
 rilascio  di  concessioni  anche  radiotelevisive, licenze,
 autorizzazioni,  iscrizioni  ed  altri  titoli  abilitativi
 previsti  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
 comunitaria.
 3.  Il  trattamento  puo' comprendere la diffusione nei
 soli  casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza
 delle   attivita'   indicate   nel  presente  articolo,  in
 conformita'  alle  leggi, e per finalita' di vigilanza e di
 controllo   conseguenti   alle  attivita'  medesime,  fermo
 restando  il  divieto  di  diffusione  dei  dati  idonei  a
 rivelare lo stato di salute.».
 «Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti). -
 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
 degli  articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
 disciplina  in  materia  di  conferimento di onorificenze e
 ricompense,  di riconoscimento della personalita' giuridica
 di  associazioni,  fondazioni  ed  enti, anche di culto, di
 accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
 professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
 del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
 direttive  di  persone giuridiche, imprese e di istituzioni
 scolastiche  non  statali,  nonche' di rilascio e revoca di
 autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
 patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
 d'onore   e   di   ammissione   a   cerimonie  ed  incontri
 istituzionali.».
 «Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di tutela). - 1. Si
 considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
 articoli 20 e 21, le finalita':
 a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
 amministrative e ricorsi;
 b) volte  a  far  valere il diritto di difesa in sede
 amministrativa  o  giudiziaria, anche da parte di un terzo,
 anche ai sensi dell'art. 391-quater del codice di procedura
 penale,  o  direttamente  connesse  alla  riparazione di un
 errore  giudiziario  o  in  caso  di violazione del termine
 ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della
 liberta' personale.
 2.   Quando  il  trattamento  concerne  dati  idonei  a
 rivelare  lo  stato  di  salute  o  la  vita  sessuale,  il
 trattamento  e'  consentito  se  il diritto da far valere o
 difendere,  di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango
 almeno  pari  a quello dell'interessato, ovvero consiste in
 un  diritto  della  personalita'  o  in  un altro diritto o
 liberta' fondamentale e inviolabile.».
 «Art.  85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale). -
 1.  Fuori  dei  casi  di  cui al comma 2, si considerano di
 rilevante  interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
 21,  le  finalita'  che  rientrano nei compiti del Servizio
 sanitario   nazionale  e  degli  altri  organismi  sanitari
 pubblici relative alle seguenti attivita':
 a) attivita'  amministrative  correlate  a  quelle di
 prevenzione,  diagnosi,  cura e riabilitazione dei soggetti
 assistiti  dal  Servizio  sanitario nazionale, ivi compresa
 l'assistenza  degli  stranieri  in  Italia  e dei cittadini
 italiani   all'estero,   nonche'  di  assistenza  sanitaria
 erogata al personale navigante ed aeroportuale;
 b) programmazione,  gestione, controllo e valutazione
 dell'assistenza sanitaria;
 c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
 autorizzazione     all'immissione     in     commercio    e
 all'importazione  di  medicinali  e  di  altri  prodotti di
 rilevanza sanitaria;
 d) attivita' certificatorie;
 e) l'applicazione   della  normativa  in  materia  di
 igiene  e  sicurezza  nei luoghi di lavoro e di sicurezza e
 salute della popolazione;
 f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti
 d'organo  e  di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue
 umano,  anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
 107;
 g) instaurazione,    gestione,    pianificazione    e
 controllo  dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
 accreditati   o   convenzionati   del   Servizio  sanitario
 nazionale.
 2.  Il  comma 1  non  si applica ai trattamenti di dati
 idonei   a  rivelare  lo  stato  di  salute  effettuati  da
 esercenti  le professioni sanitarie o da organismi sanitari
 pubblici   per   finalita'   di   tutela   della  salute  o
 dell'incolumita'  fisica  dell'interessato,  di  un terzo o
 della   collettivita',   per   i   quali  si  osservano  le
 disposizioni   relative   al  consenso  dell'interessato  o
 all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 76.
 3.  All'identificazione  dei  tipi  di  dati  idonei  a
 rivelare  lo  stato  di  salute  e  di  operazioni  su essi
 eseguibili  e'  assicurata ampia pubblicita', anche tramite
 affissione  di una copia o di una guida illustrativa presso
 ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
 medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
 4.    Il    trattamento    di    dati    identificativi
 dell'interessato  e'  lecito da parte dei soli soggetti che
 perseguono  direttamente  le  finalita'  di cui al comma 1.
 L'utilizzazione   delle   diverse   tipologie  di  dati  e'
 consentita  ai  soli  incaricati,  preposti, caso per caso,
 alle  specifiche  fasi  delle  attivita' di cui al medesimo
 comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati
 di volta in volta trattati.».
 «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -
 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
 degli   articoli 20   e   21,   le  finalita'  relative  ai
 trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
 a) per  scopi  storici, concernenti la conservazione,
 l'ordinamento  e  la  comunicazione  dei documenti detenuti
 negli  archivi  di Stato e negli archivi storici degli enti
 pubblici,  secondo  quanto disposto dal decreto legislativo
 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
 materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
 presente codice;
 b) che  fanno  parte del Sistema statistico nazionale
 (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
 n. 322, e successive modificazioni;
 c) per scopi scientifici.».
 «Art.  112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico).
 -  1.  Si  considerano  di rilevante interesse pubblico, ai
 sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione
 e  gestione  da  parte  di soggetti pubblici di rapporti di
 lavoro  di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
 retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
 altre  forme  di impiego che non comportano la costituzione
 di un rapporto di lavoro subordinato.
 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
 al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
 effettuati al fine di:
 a) applicare  la normativa in materia di collocamento
 obbligatorio  e  assumere  personale  anche  appartenente a
 categorie protette;
 b) garantire le pari opportunita';
 c) accertare  il  possesso  di  particolari requisiti
 previsti  per  l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche in
 materia  di  tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
 sussistenza   dei  presupposti  per  la  sospensione  o  la
 cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
 sede  per  incompatibilita'  e  il conferimento di speciali
 abilitazioni;
 d) adempiere  ad  obblighi  connessi alla definizione
 dello   stato  giuridico  ed  economico,  ivi  compreso  il
 riconoscimento   della   causa   di  servizio  o  dell'equo
 indennizzo,  nonche'  ad  obblighi  retributivi,  fiscali o
 contabili,  relativamente  al  personale  in  servizio o in
 quiescenza,  ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi e
 benefici assistenziali;
 e) adempiere  a specifici obblighi o svolgere compiti
 previsti  dalla  normativa in materia di igiene e sicurezza
 del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute della popolazione,
 nonche' in materia sindacale;
 f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
 assistenziali,  la  normativa  in  materia di previdenza ed
 assistenza   ivi  compresa  quella  integrativa,  anche  in
 applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804
 del   Capo   provvisorio   dello   Stato,   riguardo   alla
 comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
 elettronica,  agli  istituti  di  patronato e di assistenza
 sociale,  alle  associazioni  di  categoria  e  agli ordini
 professionali    che    abbiano    ottenuto   il   consenso
 dell'interessato  ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi
 di dati individuati specificamente;
 g) svolgere  attivita' dirette all'accertamento della
 responsabilita'   civile,   disciplinare   e  contabile  ed
 esaminare  i  ricorsi  amministrativi  in  conformita' alle
 norme che regolano le rispettive materie;
 h) comparire   in   giudizio   a   mezzo   di  propri
 rappresentanti  o partecipare alle procedure di arbitrato o
 di  conciliazione  nei  casi  previsti  dalla  legge  o dai
 contratti collettivi di lavoro;
 i) salvaguardare   la  vita  o  l'incolumita'  fisica
 dell'interessato o di terzi;
 l) gestire   l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e
 applicare   la   normativa  in  materia  di  assunzione  di
 incarichi  da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
 consulenti;
 m) applicare    la    normativa    in    materia   di
 incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale;
 n) svolgere   l'attivita'  di  indagine  e  ispezione
 presso soggetti pubblici;
 o) valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e  dei
 risultati conseguiti.
 3.  La  diffusione  dei dati di cui alle lettere m), n)
 ed o)  del  comma 2  e'  consentita  in  forma  anonima  e,
 comunque,   tale   da   non   consentire   l'individuazione
 dell'interessato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Abrogazioni
 
 1.  Il  decreto  10  ottobre  2002  del  Ministro  della  difesa e' abrogato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 13 aprile 2006
 Il Ministro: Martino
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2006
 
 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 77
 |  |  |  | Allegato 
 ---->    Parte di provvedimento in formato grafico   <----
 |  |  |  |  |