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| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 5 maggio 2006 |  | Individuazione  dei  rifiuti  e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi  a  beneficiare  del  regime  giuridico  riservato alle fonti rinnovabili. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Premesso   che   l'art.   17,   comma 3,  del  decreto  legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  dispone che il Ministro delle attivita' produttive,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio,  sentite  le  competenti  Commissioni parlamentari e d'intesa  con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono  individuati  gli  ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti  ammessi  a  beneficiare,  anche  tramite il ricorso a misure promozionali,  del  regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e,  inoltre,  sono  stabiliti  i  valori di emissione consentiti alle diverse  tipologie  di  impianto  utilizzanti  i  predetti  rifiuti e combustibili  derivati  dai rifiuti, unitamente alle modalita' con le quali  viene  assicurato  il  rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento  dei  rifiuti,  di  cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006, n. 152, contenente norme  in  materia  ambientale,  con  il quale, tra l'altro, e' stato abrogato   il   decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  pur mantenendo   vigenti   i   relativi   provvedimenti   attuativi  sino all'entrata  in  vigore  dei  corrispondenti  provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 Visto   il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  recante l'attuazione  della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno  dell'energia elettrica e successive modificazioni e aggiornamenti;
 Visto   il   decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  di attuazione  della  direttiva  n.  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
 Visto  il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della  direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti;
 Vista  la  deliberazione  del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
 Compiuto  il  procedimento  finalizzato  alla resa del parere delle competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  l'intesa  della  Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, resa nella seduta del 1° marzo 2006;
 Considerato  che,  in base al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  il sistema della raccolta differenziata e selettiva dei rifiuti ha la finalita' di promuovere, nell'ordine, il riutilizzo, il riciclo e  la  valorizzazione  energetica  dei  rifiuti,  e che, pertanto, il passaggio dei rifiuti, in particolare dei rifiuti a base di biomassa, per tale sistema rappresenti un mezzo idoneo a promuovere il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento di tali rifiuti;
 Ritenuto  che  la  gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba  essere  interpretata  nel  senso  di favorire la riduzione dei rifiuti  destinati allo smaltimento, e che, allo stato delle tecniche di  riutilizzo  e  riciclo,  per  talune  tipologie  di  rifiuti,  la valorizzazione   energetica   sia  preferibile  allo  smaltimento,  e rappresenti  un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;
 Ritenuto  che  la  promozione  della  valorizzazione energetica dei combustibili  derivati  dai  rifiuti individuati dalle norme tecniche UNI 9903-1 negli impianti che utilizzano biomasse e rifiuti a base di biomassa   costituisca   misura  promozionale  volta  a  favorire  lo smaltimento  del  combustibile  derivato  dai  rifiuti prodotto e non impiegato,  e  costituisca  anche  uno  strumento per incrementare la quantita'   di   prodotti  combustibili  impiegabili  nelle  predette tipologie  di  impianto,  in  modo  da  favorire  la destinazione dei rifiuti a base di biomassa al riutilizzo e al riciclo;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 F i n a l i t a'
 
 1.   Ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il presente decreto:
 a) individua  i  rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in  aggiunta  a  quelli  indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo decreto  legislativo,  sono  ammessi  a beneficiare, anche tramite il ricorso  a  misure  promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;
 b) stabilisce  i  valori  di  emissione  consentiti  alle diverse tipologie  di  impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
 c) stabilisce  le  modalita'  con  le  quali  viene assicurato il rispetto  della  gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
 2.  Restano  ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 3.  Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti  di  cui al presente decreto si applica l'art. 12 del decreto legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387, fatte salve le disposizioni normative  di  recepimento  della  direttiva n. 2001/77/CE, stabilite dalle  regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
 |  |  |  | Art. 2. Individuazione dei rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili
 
 1.  In aggiunta ai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, sono ammessi a beneficiare del regime  giuridico  riservato  alle  fonti  rinnovabili  i  rifiuti  e combustibili  derivati  dai  rifiuti  elencati  nell'allegato  1, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
 2. I soggetti che eserciscono impianti per la produzione di energia elettrica utilizzanti, in tutto o in parte, rifiuti ammessi al regime giuridico  riservato alle fonti rinnovabili, e che intendono ottenere i  certificati  verdi  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, presentano richiesta al Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale,  con  le modalita' stabilite  dalle  direttive  di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  e  successive  modificazioni e aggiornamenti,  con  particolare  riguardo al disposto del decreto di cui  all'art.  20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita'  per il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti
 
 1.  Il  rispetto  della  gerarchia  comunitaria  di trattamento dei rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato A, e' assicurato mediante la valorizzazione energetica. La produzione energetica degli impianti che  utilizzano  i  predetti  rifiuti ha diritto ai certificati verdi nella misura stabilita nelle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  e  successive  modificazioni e aggiornamenti,  con  particolare  riguardo al disposto del decreto di cui  all'art.  20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 2.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto,  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concludono uno o piu'   accordi   di   programma   con  le  associazioni  maggiormente rappresentative  dei soggetti che effettuano raccolta differenziata e selettiva  di  rifiuti,  di  cui  all'allegato 1, sub allegato B, dei soggetti  che  effettuano  il  riutilizzo  e  il riciclo dei medesimi rifiuti,  e  dei  soggetti che eserciscono impianti di valorizzazione energetica  dei  medesimi  rifiuti.  L'accordo  e'  finalizzato  alla individuazione   di   specifiche   tipologie   di   rifiuti,  di  cui all'allegato  1,  sub-allegato  B, per i quali sono definiti termini, condizioni  e modalita' per la destinazione dei medesimi rifiuti alle attivita'  di  riutilizzo,  riciclo  e valorizzazione energetica, nel rispetto  della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi. Al termine  del  periodo  di  vigenza  dell'accordo,  le  parti  possono protrarne  la  validita',  anche  modificandone i termini. La stipula dell'accordo  di programma di cui al presente comma, la cui efficacia e'  subordinata  all'intesa  con la Conferenza unificata, e' comunque condizione   necessaria   e   propedeutica  perche'  i  soggetti  che utilizzano  per  il recupero energetico i rifiuti di cui all'allegato 1,  sub allegato B, abbiano diritto ai certificati verdi nella misura stabilita  dalle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  e successive modifiche e aggiornamenti, con particolare  riguardo  al  disposto  del  decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 3. Non si applica il disposto di cui al comma 2 ma la disciplina di cui al comma 1:
 a) quando  i  rifiuti  siano  utilizzati  per recupero di energia nello  stesso  sistema  produttivo locale o distretto industriale, di cui  alla  legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, nel quale i rifiuti sono stati prodotti;
 b) qualora per recupero di energia siano utilizzati gli scarti ed i  sovvalli  provenienti  dal  trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero  di  materia  tramite le operazioni di recupero comprese dal punto  R2  al  punto R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 4.  La produzione di elettricita' da impianti che impiegano rifiuti che,   in  base  all'accordo  di  cui  al  comma 2  e  alle  relative condizioni,  sono  destinati  prioritariamente  al  riutilizzo  e  al riciclo,  non  ha diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati  verdi,  di  cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.
 5.  La  cessazione  del  diritto  alla  elevazione  del  periodo di rilascio  dei  certificati  verdi,  di  cui al precedente comma 4, si applica  solo  alla  produzione di energia elettrica da impianti che, alla  data  di  stipula  dell'accordo  di cui al comma 2, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  e successive modificazioni e aggiornamenti.
 6.  Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, e  successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato B, trasmettono all'Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici e alle regioni, anche  attraverso  le  rispettive  associazioni di categoria, i dati, relativi  all'anno  precedente,  inerenti le quantita' e le tipologie prodotti e/o utilizzati in una delle operazioni di recupero di cui ai punti  da  R2  a  R9  dell'allegato  C  alla parte quarta del decreto legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  dei  rifiuti  individuati  in allegato 1,  sub-allegato  B, disaggregati su base regionale. Entro i medesimi termini, i soggetti che effettuano attivita' di importazione e/o  di  esportazione  di  rifiuti  ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93  trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  e  alle  regioni, anche attraverso le rispettive associazioni  di  categoria,  i  dati,  relativi all'anno precedente, inerenti  le  quantita'  e  le  tipologie  di  rifiuti  importati e/o esportati, ricadenti nell'allegato 1, sub allegato B, disaggregati su base  regionale.  L'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i servizi  tecnici  provvede  tempestivamente  a  segnalare ai Ministri delle  attivita'  produttive  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio nonche' all'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e  l'efficienza  negli  usi  finali,  di  cui all'art. 16 del decreto legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387, la mancata trasmissione dei dati  sopra  citati,  al  fine  di  consentire  ai Ministeri medesimi l'assunzione  di  opportune determinazioni per perseguire comunque le finalita' della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.
 7.  Entro sei mesi dalle scadenze individuate al comma 6, l'Agenzia per   la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici,  in collaborazione  con  l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui  rifiuti  di  cui  all'art.  207 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza  negli  usi  finali dell'energia, di cui all'art. 16 del decreto  legislativo  29 dicembre  2003, n. 387, sentito il Consorzio nazionale  imballaggi,  trasmette  al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  al  Ministero  delle attivita' produttive un'apposita  relazione,  contenente  dati  aggregati  della  medesima tipologia dei dati di cui al comma 6.
 8.  Sulla  base  della  relazione di cui al comma 7, e tenuto conto della  relazione  predisposta  in  attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto:
 a) nella  ipotesi di mancata stipula dell'accordo di programma di cui  al comma 2 ovvero di mancata protrazione del medesimo ed al fine di  assumere  le opportune determinazioni per perseguire le finalita' della   promozione   e   dello   sviluppo  delle  fonti  rinnovabili, individuano  i  rifiuti  per  i  quali viene limitato il diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive  ai  sensi  dell'art.  11  del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e  successive  modificazioni  e aggiornamenti, per la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano i medesimi rifiuti;
 b) stabiliscono  le  modalita' e le condizioni per l'applicazione della limitazione di cui alla lettera a);
 c) adottano,  nella  ipotesi  di  mancato rispetto degli obblighi assunti  nell'ambito  degli accordi di programma di cui al comma 2 da parte  dei  soggetti  stipulanti i medesimi, con effetto immediato le piu'   idonee   iniziative  volte  comunque  al  perseguimento  delle finalita' della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.
 9. La limitazione di cui al precedente comma 8 si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di entrata in  vigore del decreto di cui allo stesso comma 8, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.
 10.  I  soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di  materia  dai  rifiuti  di  cui  all'allegato  1,  sub allegato A, provvedono,  per  tali  rifiuti,  alle  medesime incombenze di cui al comma 6, con le stesse modalita' di cui al medesimo comma 6.
 |  |  |  | Art. 4. Valori di emissione consentiti
 
 1.  In  materia di valori di emissione consentiti si applicano, per tutte le tipologie di impianti che usano i rifiuti di cui al presente decreto,  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 11 maggio 2005,  n.  133,  di  attuazione  della  direttiva  n.  2000/76/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti.
 |  |  |  | Art. 5. Norma finale
 
 1.   Ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1,  del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto,  qualora  presenti e individuati mediante il medesimo codice CER  nel  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 febbraio 1998, sono sottoposti  alla disciplina del presente decreto solo nel caso in cui presentino  caratteristiche  (tipologia, provenienza, caratteristiche del  rifiuto)  difformi da quelle individuate, per ciascuna tipologia di   rifiuto,   nel   predetto  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 febbraio 1998.
 2.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  il Ministro delle attivita'  produttive, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata provvede alla revisione periodica degli allegati del presente decreto.
 Roma, 5 maggio 2006
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 31  <----
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