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| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 199 |  | Regolamento  recante  integrazioni  al  decreto  del Presidente della Repubblica  n.  120  del  2000  e  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  384  del  2001,  in  materia di semplificazione delle procedure  relative  ai  lavori,  alle somministrazioni, ai servizi e alle  spese  in economia, nell'ambito delle attivita' di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive   modificazioni,   recante  disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,  recante  delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
 Vista  la  legge  8 marzo  1999, n. 50, e successive modificazioni, recante   delegificazione   e   testi   unici  di  norme  concernenti procedimenti  amministrativi  -  Legge di semplificazione 1998, ed in particolare l'Allegato 2, n. 4);
 Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, recante  nuova  disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, legge quadro in materia di lavori pubblici;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento  per  l'erogazione  e  la rendicontazione della spesa da parte  dei  funzionari  delegati  operanti  presso  le rappresentanze all'estero,  a  norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
 Acquisito  il  parere della Corte dei conti reso a sezioni riunite, ai  sensi  dell'articolo 88  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nell'adunanza del 12 novembre 2004;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
 Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro degli  affari  esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1. Integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 marzo
 2000, n. 120
 
 1.  All'articolo 10,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica   22 marzo  2000,  n.  120,  dopo  le  parole:  «ai  sensi dell'articolo 6»,  sono  inserite  le  seguenti: «ivi comprese quelle gravanti  sui  fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le  attivita'  dirette  ad  assicurare  il funzionamento delle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
 recante:    «Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari».
 - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
 funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
 riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
 semplificazione  amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:
 «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 semplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 a-bis)  coordinamento formale e sostanziale del testo
 delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
 necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
 sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
 semplificare il linguaggio normativo;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
 esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
 codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
 contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
 raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
 medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
 disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
 criteri di cui ai successivi commi.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f)  aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
 estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
 dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
 con i destinatari dell'azione amministrativa;
 f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
 delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
 strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
 nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
 essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
 f-ter)  conformazione  ai principi di sussidiarieta',
 differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
 attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
 istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
 concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
 ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
 dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
 responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
 f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi e
 degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
 conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
 aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
 schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
 degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
 n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
 responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
 conseguenze degli eventuali inadempimenti;
 f-quinquies)   avvalimento   di  uffici  e  strutture
 tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
 pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
 ai  sensi dell'art. l5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive modificazioni.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale:
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
 di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
 definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
 di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
 normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
 legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
 partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
 di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
 a livello europeo.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.».
 - Si  riporta  il  n.  4) dell'allegato 2 della legge 8
 marzo  1999,  n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
 concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di
 semplificazione 1998) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
 marzo 1999, n. 56:
 
 «Allegato 2 (art. 1, comma 1)
 
 PROCEDIMENTI  STRUMENTALI  DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME
 AI  SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE n.
 59 DEL 1997
 
 (Omissis).
 4) Procedimento di spese in economia:
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
 legge 5 agosto 1978, n. 468;
 decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre
 1994, n. 754, art. 15;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno
 1994, n. 442;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
 1994, n. 359;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
 1994, n. 573, art. 10;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 1° dicembre
 1993, n. 600;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 11 novembre
 1992, n. 552;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 27 febbraio
 1991, n. 153;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio
 1990, n. 299;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 gennaio
 1990, n. 116;
 decreto  dei  Presidente della Repubblica 15 novembre
 1989, n. 391;
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15 marzo
 1986, n. 139;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 gennaio
 1986, n. 36;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 luglio
 1972, n. 555;
 regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 luglio
 1975, n. 520;
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 agosto
 1979, n. 461;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 luglio
 1981, n. 489;
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio
 1984, n. 471;
 regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1° aprile
 1985, n. 166;
 decreto  del Presidente della Repubblica 27 settembre
 1985, n. 686;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 gennaio
 1986, n. 36.».
 - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49, pubblicata nel
 supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
 1987,  n.  49,  reca  «Nuova  disciplina della cooperazione
 dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 21 dicembre   1999,   n.  554,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  28 aprile  2000,  n.  98, supplemento ordinario,
 reca  «Regolamento  di  attuazione  della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e
 successive modificazioni».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo
 2000, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
 2000,  n.  112,  reca  «Norme  per  la  semplificazione del
 procedimento  per  l'erogazione  e la rendicontazione della
 spesa  da  parte dei funzionari delegati operanti presso le
 rappresentanze  all'estero,  a  norma dell'art. 20, comma 8
 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
 2001,   n.   384,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 24 ottobre    2001,    n.   248,   reca   «Regolamento   di
 semplificazione dei procedimenti di spese in economia».
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 10 citato del decreto
 del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art.  10 (Rendiconti e documentazione giustificativa).
 -  1.  Le spese di cui all'art. 2, lettere a) e b), nonche'
 quelle  di  cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati
 inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'art.
 6  ivi  comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle
 rappresentanze  diplomatiche  per  le  attivita' dirette ad
 assicurare   il  funzionamento  delle  Unita'  tecniche  di
 cooperazione   nei   Paesi   in   via   di  sviluppo,  sono
 giustificate  mediante  rendiconti,  predisposti sulla base
 degli   appositi   registri   e,   di   regola,  su  moduli
 informatici,  da  trasmettersi  entro sessanta giorni dalla
 chiusura  del  periodo  da  rendicontare,  ai  sensi  delle
 vigenti      disposizioni,     ai     competenti     uffici
 dell'Amministrazione,  all'Ufficio centrale del bilancio ed
 alla  Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per
 i controlli di competenza, a firma del funzionario delegato
 al  quale  i fondi sono stati accreditati e corredati dalla
 distinta    delle   spese   eventualmente   sostenute   dai
 collaboratori  di  cui  all'art.  8,  comma 4, dagli stessi
 sottoscritta.  Resta  fermo l'obbligo dell'invio alla Corte
 dei   conti  del  frontespizio  del  rendiconto,  ai  sensi
 dell'art.  2  del  regio  decreto 26 ottobre 1933, n. 1454,
 modificato  dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti
 avviene, ove possibile, per via telematica.
 2.  I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto
 la   responsabilita'   dei  funzionari  competenti  che  ne
 assicurano  l'integrita'  e  l'esclusiva  destinazione alle
 verifiche e ai controlli previsti dalla legge.
 3.  La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui
 all'art.  5  della  legge  6 febbraio  1985,  n.  15, viene
 rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del
 tesoro  di  situazioni  contabili riepilogative anche delle
 operazioni  bancarie  effettuate; i relativi estratti conto
 bancari  dovranno  essere  trasmessi  annualmente ovvero su
 specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.
 4.  I rendiconti in originale, corredati della relativa
 documentazione,   sono   conservati   presso   gli   uffici
 all'estero  per  un  periodo di dieci anni. Gli stessi sono
 trasmessi     entro     tale     termine,    a    richiesta
 dell'Amministrazione,  dell'Ufficio centrale del bilancio o
 della  Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di
 bilancio     inclusi    nei    programmi    di    controllo
 dell'amministrazione,  dell'ufficio centrale del bilancio e
 della  Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in
 originale  e  completi  di  tutta  la  documentazione,  nei
 termini   indicati   nei   programmi  stessi.  In  caso  di
 inadempienza  dei  funzionari  delegati,  si  applicano  le
 penalita'   previste   dall'art.   60   del  regio  decreto
 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' dagli articoli 333, 334,
 335  e  337  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come
 modificati  dall'art.  20  del decreto del Presidente della
 Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 5.   Nell'ambito   dell'attivita'  di  controllo  sulla
 gestione  degli  uffici all'estero, possono essere disposte
 verifiche     amministrativo-contabili     congiunte,    da
 effettuarsi   da   parte  di  funzionari  e  dirigenti  del
 Ministero  degli  affari  esteri  e  del Dipartimento della
 Ragioneria generale dello Stato.
 6.  Nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza prevista
 dall'art.  5  della legge 6 febbraio 1985. n. 15, sui conti
 correnti   valuta   tesoro   costituiti   presso   le  sedi
 all'estero,     possono     essere    disposte    verifiche
 amministrativo-contabili      da     effettuarsi,     anche
 congiuntamente,  da  parte  di  funzionari  e dirigenti del
 Ministero  degli  affari  esteri  e  del  Dipartimento  del
 tesoro.
 7.  In caso di avvicendamento del funzionario delegato,
 lo  stato  della  situazione amministrativo-contabile forma
 oggetto  di  specifici  passaggi  di  consegne.  I relativi
 verbali  sono  allegati  ai  rendiconti  di cui al presente
 articolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Integrazioni  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384
 
 1.  All'articolo 1,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20  agosto  2001,  n.  384,  dopo  le  parole: «di beni e servizi»  sono  inserite  le  seguenti: «ivi comprese quelle relative all'attuazione  delle  iniziative  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».
 2.  All'articolo 1,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20  agosto  2001,  n.  384,  dopo  le  parole: «lavori in economia»  sono  inserite  le seguenti: «ivi compresi quelli relativi all'attuazione  delle  iniziative  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi  in  via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione, ristrutturazione,  ampliamento,  restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo,».
 3.  All'articolo 3,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20  agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «beni e servizi» sono  inserite  le seguenti: «incluse quelle destinate all'attuazione delle  iniziative  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Tremonti,   Ministro  dell'e-conomia  e
 delle finanze Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18  maggio  2006    Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 278
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
 Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante
 «Regolamento  di  semplificazione dei procedimenti di spese
 in economia», come modificato dal presente regolamento:
 «Art.  1  (Oggetto  del  regolamento). - 1. Il presente
 regolamento   disciplina  il  sistema  delle  procedure  di
 effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di
 beni  e servizi ivi comprese quelle relative all'attuazione
 delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in
 via  di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,
 da   parte   delle   amministrazioni   statali,   anche  ad
 ordinamento  autonomo,  nonche'  degli istituti e scuole di
 cui  all'art.  4  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
 delle istituzioni di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre
 1999, n. 508.
 2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia
 ivi   compresi   quelli   relativi   all'attuazione   delle
 iniziative  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
 di  sviluppo  finalizzate  alla  costruzione,  demolizione,
 ristrutturazione,  ampliamento,  restauro,  manutenzione  e
 risanamento  ambientale  di  opere ed impianti nei Paesi in
 via  di  sviluppo,  la  disciplina  di  cui  al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554,
 nonche'  la  disciplina  di  cui  al decreto del Presidente
 della  Repubblica  5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui
 all'art.  9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
 n. 68.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  20 agosto 2001, n. 384,
 come modificato dal presente regolamento:
 «Art.3   (Limiti   di   applicazione).   -  1.  Per  le
 amministrazioni di cui all'art. 1, le procedure in economia
 per   l'acquisizione  di  beni  e  servizi  incluse  quelle
 destinate  all'attuazione  delle iniziative di cooperazione
 dell'Italia  con  i  Paesi  in  via di sviluppo di cui alla
 legge  27 febbraio  1987,  n.  49,  sono consentite fino al
 limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA.
 E'  fatto  salvo,  per  il  settore  della  difesa,  quanto
 previsto  in  ordine ai limiti di applicazione dall'art. 1,
 commi 1  e  2,  del  decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
 358, e successive modificazioni.
 2.  Nessuna  acquisizione di beni o servizi puo' essere
 artificiosamente frazionata.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze  viene  adeguato  il  limite  di  cui al comma 1 in
 relazione   ai  diversi  limiti  fissati  dalla  successiva
 normativa comunitaria in materia.».
 
 
 
 
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