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| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200 |  | Regolamento recante modalita' di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  l'articolo  11  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che    istituisce   il   Registro   informatico   degli   adempimenti amministrativi  per  le  imprese  presso il Ministero delle attivita' produttive;
 Visto,  in  particolare,  il  comma  3  del  citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione   e  le  tecnologie  sono  stabilite  le  modalita'  di coordinamento,  di  attuazione  e  di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  Piano Nazionale per l'E-Government nel quale e' previsto all'obiettivo  8.4  (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di  uno  sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un
 punto    d'accesso   messo   a   disposizione   da   una   pubblica
 amministrazione; Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del  21  dicembre  2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti    "linee    guida    in    materia    di    digitalizzazione dell'amministrazione";
 Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14  maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003,  con  il  quale  sono  individuati  i  progetti  innovativi  da cofinanziare  ai  sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 Visto  il  protocollo  d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal   Ministro   delle   attivita'   produttive,   dal  Ministro  per l'innovazione  e  le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 Sentito  il  parere  espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;
 Udito  il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 
 Adotta
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Definizione e contenuto del Registro
 
 1.  Ai  fini  del presente regolamento per "Registro" si intende il Registro   informatico   degli  adempimenti  amministrativi  previsto dall'articolo  11,  comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per "decreto" il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 2.  Il  Registro,  istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso  il  Ministero  delle attivita' produttive, fornisce l'accesso facilitato  alle  informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire    dei   servizi   erogati   alle   imprese   dalla   pubblica amministrazione a livello centrale e locale.
 3.  In  attuazione  dell'articolo  11,  comma  3,  del  de-creto il presente regolamento disciplina:
 a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  forniti dalle amministrazioni pubbliche,  dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di   servizi   pubblici   per   dare   seguito  all'obbligo  previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
 b)  le  modalita'  di  attuazione  del Registro e di accesso alle informazioni,  nonche'  di  connessione  informatica  tra  le diverse sezioni del sito.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive CE e CEE vengono forniti gli estremi
 di   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
 europea.
 Note alle premesse:
 - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo
 2005,   n.  82  (Codice  delle  amministrazioni  digitali),
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
 e' il seguente:
 "Art.   11   (Registro  informatico  degli  adempimenti
 amministrativi  per  le  imprese). - 1. Presso il Ministero
 delle  attivita'  produttive,  che si avvale a questo scopo
 del   sistema   informativo   delle  camere  di  commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il
 Registro  informatico  degli adempimenti amministrativi per
 le  imprese,  di  seguito  denominato  "Registro", il quale
 contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
 previsti  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  l'avvio e
 l'esercizio  delle  attivita'  di  impresa,  nonche' i dati
 raccolti   dalle  amministrazioni  comunali  negli  archivi
 informatici  di  cui  all'art.  24,  comma 2,  del  decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n.  112.  Il Registro, che si
 articola  su  base  regionale con apposite sezioni del sito
 informatico,   fornisce,   ove   possibile,   il   supporto
 necessario  a  compilare  in  via  elettronica  la relativa
 modulistica.
 2.  E'  fatto  obbligo  alle amministrazioni pubbliche,
 nonche'  ai  concessionari  di  lavori e ai concessionari e
 gestori   di   servizi  pubblici,  di  trasmettere  in  via
 informatica   al   Ministero   delle  attivita'  produttive
 l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi  necessari per
 l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
 3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,   su   proposta   del  Ministro  delle  attivita'
 produttive  e  del Ministro delegato per l'innovazione e le
 tecnologie,  sono  stabilite le modalita' di coordinamento,
 di   attuazione  e  di  accesso  al  Registro,  nonche'  di
 connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
 4.  Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu' siti
 telematici,  individuati  con  decreto  del  Ministro delle
 attivita' produttive.
 5.  Del Registro possono avvalersi le autonomie locali,
 qualora  non  provvedano in proprio, per i servizi pubblici
 da loro gestiti.
 6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
 articolo si  provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della
 legge 29 luglio 2003, n. 229".
 -  Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214, e' il seguente:
 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
 - La  direttiva  del  Ministro  per  l'innovazione e le
 tecnologie  18 dicembre  2003  (Linee  guida  in materia di
 digitalizzazione  dell'amministrazione per l'anno 2004), e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
 2004.
 - La  direttiva  del  Ministro  per  l'innovazione e le
 tecnologie  20 dicembre  2002  (Linee  guida  in materia di
 digitalizzazione dell'amministrazione), e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003.
 - La  direttiva  del  Ministro  per  l'innovazione e le
 tecnologie  21 dicembre  2001  (Linee  guida  in materia di
 digitalizzazione dell'amministrazione), e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002.
 - Il  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
 tecnologie  14 maggio  2003  (Utilizzo  e  disciplina delle
 funzioni  di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il
 Fondo  di  finanziamento  per  i  progetti  strategici  nel
 settore  informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, primo
 periodo,  della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2003.
 Nota all'art. 1:
 - Per  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
 vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti tenuti all'obbligo  di  trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
 
 1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:
 a)  per  amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato,  le  aziende  ed  amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo,  le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro  consorzi  e  associazioni,  le  Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti pubblici   non   economici   nazionali,   regionali   e   locali,  le amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale,   la   Banca  d'Italia,  le  Agenzie  di  cui  al  decreto legislativo  30  luglio 1999, n. 300, le Autorita' ed amministrazioni indipendenti  dotate o meno di personalita' giuridica e comunque ogni organismo  di  diritto  pubblico  - comunque denominato - che prevede adempimenti  amministrativi  necessari  all'avvio ed all'esercizio di attivita' di impresa;
 b)  per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e  successive  modificazioni e all'articolo 2 del decreto legislativo 17  marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
 c)  per  concessionari  di  lavori  i  soggetti individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.
 2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle  attivita'  produttive  i  servizi  pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
 3.  L'obbligo  di  cui  all'articolo  11,  comma  2, del decreto si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Per  l'art.  11  del  citato decreto-legge n. 82 del
 2005, si vedano le note alle premesse.
 - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
 -   Il   testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
 24 luglio  1992,  n. 358 (Testo unico delle disposizioni in
 materia  di  appalti  pubblici  di forniture, in attuazione
 delle   direttive   77/62/CEE,  80/767/CEE  e  88/295/CEE),
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto
 1992, e' il seguente:
 "Art.  1  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
 testo  unico  disciplina  l'affidamento,  da  parte  di una
 amministrazione   aggiudicatrice  e  nelle  forme  indicate
 dall'art.  2,  di pubbliche forniture di beni, compresi gli
 eventuali  relativi  lavori di installazione, il cui valore
 di  stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
 del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
 di  conto  europee  (ECU)  di  200.000  diritti speciali di
 prelievo (DPS).
 2.  Il  presente  testo  unico  si  applica  anche alle
 forniture  il  cui  valore  di  stima al netto dell'IVA, al
 momento   della  pubblicazione  del  bando,  sia  uguale  o
 superiore  al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
 aggiudicate  dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
 per  il  solo  settore  difesa,  per  quelle  concernenti i
 prodotti  indicati  nell'allegato  2;  per  i  prodotti del
 settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
 soglia di cui al comma 1.
 3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
 a) le  amministrazioni  dello Stato, con l'esclusione
 dell'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  per le sole
 forniture  di  sali  e  tabacchi,  le  regioni, le province
 autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  enti  pubblici
 territoriali  e  i  loro consorzi o associazioni, gli altri
 enti pubblici non economici;
 b) gli  organismi  di diritto pubblico; sono tali gli
 organismi,  dotati di personalita' giuridica, istituiti per
 soddisfare  specifiche  finalita'  d'interesse generale non
 aventi   carattere   industriale   o  commerciale,  la  cui
 attivita'  e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
 dalle  regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
 organismi  di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'
 sottoposta    al    loro   controllo   o   i   cui   organi
 d'amministrazione,   di   direzione  o  di  vigilanza  sono
 costituiti,  almeno  per  la meta', da componenti designati
 dai  medesimi  soggetti  pubblici; gli organismi di diritto
 pubblico    sono   elencati,   in   modo   non   esaustivo,
 nell'allegato 3.
 4.   Le  regioni  a  statuto  ordinario  ed  a  statuto
 speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano,
 nella  loro  rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare
 alle  disposizioni  del  presente  testo unico la normativa
 emanata  nella  materia,  ai  sensi  del combinato disposto
 dell'art.  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 24 luglio  1977,  n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo
 1989,  n.  86,  nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo
 31 marzo  1998,  n.  112.  Costituiscono norme di principio
 quelle  contenute  negli  articoli da  2  a  21-quater  del
 presente testo unico.
 5.  Nelle  gare per l'aggiudicazione delle forniture di
 cui    al   presente   testo   unico   le   amministrazioni
 aggiudicatrici    osservano    il   principio   della   non
 discriminazione  tra  i fornitori. Nell'atto di concessione
 di  un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito
 che  il  concessionario e' comunque tenuto, per i contratti
 di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio
 del servizio stesso, ad osservare tale principio.
 6.  Il  controvalore  in  ECU  e in moneta nazionale da
 assumere   a  base  per  la  determinazione  degli  importi
 indicati   ai   commi 1  e  2,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  delle  Comunita'  europee, ha effetto, di norma,
 per  un  biennio,  decorrente  dal primo giorno del secondo
 mese  successivo  alla  data  di pubblicazione o dalla data
 eventualmente  precisata  in sede di pubblicazione; esso e'
 pubblicato  anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana  a  cura  del Ministero del tesoro, del bilancio e
 della   programmazione   economica,   nei  quindici  giorni
 successivi  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
 delle Comunita' europee".
 - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
 1995,  n.  157  (Attuazione  della  direttiva  92/50/CEE in
 materia  di  appalti pubblici di servizi), pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  104  del  6  maggio  1995,  e'  il
 seguente:
 "Art.  2  (Amministrazioni  aggiudicatrici).  - 1. Sono
 amministrazioni aggiudicatrici:
 a) le  amministrazioni  dello  Stato,  le regioni, le
 province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
 territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli
 altri enti pubblici non economici;
 b) gli  organismi  di diritto pubblico; sono tali gli
 organismi,  dotati di personalita' giuridica, istituiti per
 soddisfare  specifiche  finalita'  d'interesse generale non
 aventi   carattere   industriale   o  commerciale,  la  cui
 attivita'  e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
 dalle  regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
 organismi  di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'
 sottoposta    al    loro   controllo   o   i   cui   organi
 d'amministrazione,   di   direzione  o  di  vigilanza  sono
 costituiti,  almeno  per  la meta', da componenti designati
 dai medesimi soggetti pubblici.
 2.   Nell'allegato   7   sono  elencati,  in  modo  non
 esaustivo,  gli  organismi  di  diritto  pubblico di cui al
 comma l, lettera b)".
 - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto
 legislativo   17  marzo  1995,  n.  158  (Attuazione  delle
 direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
 appalti  nei  settori  esclusi),  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, e' il seguente:
 "Art.  2  (Soggetti  aggiudicatori). - 1. Sono soggetti
 aggiudicatori:
 (Omissis).
 c) i  soggetti  privati  che  per  l'esercizio  delle
 attivita'  di  cui  agli  articoli da 3 a 6 si avvalgono di
 diritti speciali o esclusivi".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Soggetti responsabili della  trasmissione  di  cui  all'articolo  11, comma 2, del decreto
 
 1.  Le  amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera a) e gli  organismi  e  soggetti  di  cui  alle successive lettere b) e c) nonche'  i  soggetti  di  cui  al comma 3 dell'articolo 2, tramite il responsabile  del  procedimento,  ovvero  altro  soggetto  comunicato dall'amministrazione,  trasmettono  in via informatica l'elenco degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 del decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per l'art. 11 del decreto legislativo n. 82 del 2005,
 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di attuazione del Registro
 
 1.  In  applicazione  di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del  decreto  il  Ministero  delle  attivita'  produttive realizza il Registro  attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che  ne assicura la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.
 2. Le camere di commercio pongono in essere le attivita' necessarie a garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti,  nei  confronti  del Ministero delle attivita' produttive, per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.
 3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello  regionale  e'  referente,  nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, la camera di commercio del capoluogo di regione mentre   per   i   soggetti   operanti  su  base  ultraprovinciale  o ultraregionale  e'  referente  la camera di commercio nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.
 4.  I  soggetti  di  cui all'articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili  del  contenuto  e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate,  nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per  l'art.  11 del citato decreto legislativo n. 82
 del 2005, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Alimentazione ed aggiornamento del Registro
 
 1.   Entro  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto previsto  dall'articolo  11,  comma  4, del decreto i soggetti di cui all'articolo  2,  commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti  amministrativi  di  cui  all'articolo  11,  comma 2, del decreto  comprendente  i  procedimenti,  la normativa presupposta, la modulistica  di  settore  eventualmente  predisposta  nonche' il sito informatico, ove gia' attivo.
 2. Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro,  i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro  cinque  giorni,  gli  eventuali  provvedimenti  integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Per  l'art.  11 del citato decreto legislativo n. 82
 del 2005, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Contenuto dell'obbligo di  trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
 
 1.  L'elenco degli adempimenti amministrativi previsti dai soggetti di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e  3  per  l'avvio e l'esercizio dell'attivita'  di  impresa  e'  finalizzato a rendere disponibile, a livello  nazionale,  un  indice  unitario,  sintetico  e  di  agevole consultazione;   a   tal   fine  deve  contenere,  per  ogni  singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni:
 a) titolo;
 b) descrizione;
 c)  amministrazione/ente  di  riferimento  (per i concessionari e gestori di servizi);
 d) ambito territoriale di competenza;
 e) ufficio responsabile dell'adempimento;
 f) modalita' di fruizione;
 g) normativa di riferimento;
 h)    indicazioni    sulle    scadenze    amministrative   legate all'adempimento;
 i)  eventuali  oneri  economici  connessi  all'adempimento e loro entita'.
 2.   L'elenco   indica   altresi',  per  ogni  adempimento,  se  e' disponibile  la  modulistica  eventualmente  necessaria  per  il  suo svolgimento ed il relativo formato.
 3.    Restano   a   carico   dell'amministrazione   competente   la pubblicazione   di   eventuali  contenuti  informativi  aggiuntivi  e l'erogazione dei servizi on line connessi agli adempimenti medesimi.
 4.  Nel  caso  l'adempimento  necessiti  di modulistica il soggetto competente   deve   renderla   disponibile  in  formato  elettronico, unitamente alla descrizione delle modalita' di compilazione.
 |  |  |  | Art. 7. Funzionamento e regole tecniche
 
 1.  Le  Camere  di  Commercio  competenti  per  territorio  offrono supporto  alle  amministrazioni  che non fossero dotate dei necessari strumenti  informatici  per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni "in linea"  di  alimentazione  e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.
 2.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del Ministro  delegato  per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro delle attivita' produttive,  sentito  il  Centro  nazionale  per  l'informatica nella pubblica  amministrazione  e  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, vengono   emanate   le   regole   tecniche   per   l'alimentazione  e l'aggiornamento del Registro concernenti in particolare:
 a)   l'accesso   e  l'abilitazione  ai  servizi  informatici  e l'aggiornamento;
 b)  la  predisposizione  e  l'aggiornamento  dell'elenco  degli adempimenti;
 c) la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica;
 d)  le  modalita' di integrazione con siti gia' esistenti ove i soggetti  di  cui  all'articolo  2  abbiano  pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi "in linea" inerenti gli adempimenti;
 e)  le  modalita'  per  assicurare  la  disponibilita' dei dati trasmessi a ciascun soggetto chiamato all'alimentazione del Registro.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del 30 agosto
 1997, e' il seguente:
 "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Coordinamento fra le strutture operative
 
 1.  Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e  dei  servizi del Ministero delle attivita' produttive e' istituita una  unita'  organizzativa  che  provvede all'attuazione del Registro attraverso  l'utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attivita' produttive.
 2.  Con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione  pubblica  e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si   provvede  alla  dotazione  organica  e  tecnologica  dell'unita' organizzativa di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto.
 3.   Il   Ministero   delle   attivita'   produttive,  assicura  la razionalizzazione   dei   processi   che   alimentano   il   Registro informatico, d'intesa con il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le autonomie locali.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Per  l'art.  11 del citato decreto legislativo n. 82
 del 2005, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Accesso al Registro
 
 1.  Per  una  piu'  agevole  e  tempestiva  attuazione  il Registro informatico  degli  adempimenti amministrativi per le imprese e' reso accessibile  nell'ambito  del portale nazionale delle imprese, che e' realizzato dal Ministero delle attivita' produttive, dal Dipartimento per  le  innovazioni  e  le  tecnologie  e dall'Unione italiana delle camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura (Unioncamere)  tramite  il  Centro  Nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione  (CNIPA),  che fornisce un punto di accesso unitario  ed  organico  alle  informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a favore delle imprese.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 3 aprile 2006
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Letta
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
 Stanca
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 133
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