Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200
Regolamento recante modalita' di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attivita' produttive;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale e' previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un
punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica
amministrazione; Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti "linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione";
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;
Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizione e contenuto del Registro

1. Ai fini del presente regolamento per "Registro" si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per "decreto" il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attivita' produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del de-creto il presente regolamento disciplina:
a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
b) le modalita' di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE e CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice delle amministrazioni digitali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
e' il seguente:
"Art. 11 (Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese). - 1. Presso il Ministero
delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo
del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per
le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e
l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati
raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si
articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto
necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche,
nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e
gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attivita' produttive
l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per
l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento,
di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti
telematici, individuati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali,
qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici
da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della
legge 29 luglio 2003, n. 229".
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La direttiva del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 18 dicembre 2003 (Linee guida in materia di
digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
2004.
- La direttiva del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 20 dicembre 2002 (Linee guida in materia di
digitalizzazione dell'amministrazione), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003.
- La direttiva del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 21 dicembre 2001 (Linee guida in materia di
digitalizzazione dell'amministrazione), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002.
- Il decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 14 maggio 2003 (Utilizzo e disciplina delle
funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il
Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel
settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, primo
periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2003.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 2. Soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto

1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:
a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la Banca d'Italia, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Autorita' ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalita' giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico - comunque denominato - che prevede adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di attivita' di impresa;
b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.
2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle attivita' produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. L'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.



Note all'art. 2:
- Per l'art. 11 del citato decreto-legge n. 82 del
2005, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione
delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto
1992, e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate
dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli
eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore
di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle
forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al
momento della pubblicazione del bando, sia uguale o
superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
per il solo settore difesa, per quelle concernenti i
prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del
settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole
forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri
enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto
pubblico sono elencati, in modo non esaustivo,
nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano,
nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare
alle disposizioni del presente testo unico la normativa
emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo
1989, n. 86, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio
quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del
presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di
cui al presente testo unico le amministrazioni
aggiudicatrici osservano il principio della non
discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione
di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito
che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti
di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio
del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da
assumere a base per la determinazione degli importi
indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma,
per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo
mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data
eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e'
pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nei quindici giorni
successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, e' il
seguente:
"Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono
amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli
altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non
esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al
comma l, lettera b)".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti aggiudicatori). - 1. Sono soggetti
aggiudicatori:
(Omissis).
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle
attivita' di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di
diritti speciali o esclusivi".



 
Art. 3. Soggetti responsabili della trasmissione di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto

1. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera a) e gli organismi e soggetti di cui alle successive lettere b) e c) nonche' i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, tramite il responsabile del procedimento, ovvero altro soggetto comunicato dall'amministrazione, trasmettono in via informatica l'elenco degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 del decreto.



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 11 del decreto legislativo n. 82 del 2005,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Modalita' di attuazione del Registro

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto il Ministero delle attivita' produttive realizza il Registro attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che ne assicura la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.
2. Le camere di commercio pongono in essere le attivita' necessarie a garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti, nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello regionale e' referente, nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, la camera di commercio del capoluogo di regione mentre per i soggetti operanti su base ultraprovinciale o ultraregionale e' referente la camera di commercio nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.
4. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili del contenuto e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 7 del presente regolamento.



Nota all'art. 4:
- Per l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 82
del 2005, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Alimentazione ed aggiornamento del Registro

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i procedimenti, la normativa presupposta, la modulistica di settore eventualmente predisposta nonche' il sito informatico, ove gia' attivo.
2. Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni, gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.



Nota all'art. 5:
- Per l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 82
del 2005, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 6. Contenuto dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma
2, del decreto

1. L'elenco degli adempimenti amministrativi previsti dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa e' finalizzato a rendere disponibile, a livello nazionale, un indice unitario, sintetico e di agevole consultazione; a tal fine deve contenere, per ogni singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni:
a) titolo;
b) descrizione;
c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di servizi);
d) ambito territoriale di competenza;
e) ufficio responsabile dell'adempimento;
f) modalita' di fruizione;
g) normativa di riferimento;
h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all'adempimento;
i) eventuali oneri economici connessi all'adempimento e loro entita'.
2. L'elenco indica altresi', per ogni adempimento, se e' disponibile la modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo formato.
3. Restano a carico dell'amministrazione competente la pubblicazione di eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l'erogazione dei servizi on line connessi agli adempimenti medesimi.
4. Nel caso l'adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle modalita' di compilazione.
 
Art. 7.
Funzionamento e regole tecniche

1. Le Camere di Commercio competenti per territorio offrono supporto alle amministrazioni che non fossero dotate dei necessari strumenti informatici per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni "in linea" di alimentazione e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono emanate le regole tecniche per l'alimentazione e l'aggiornamento del Registro concernenti in particolare:
a) l'accesso e l'abilitazione ai servizi informatici e l'aggiornamento;
b) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli adempimenti;
c) la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica;
d) le modalita' di integrazione con siti gia' esistenti ove i soggetti di cui all'articolo 2 abbiano pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi "in linea" inerenti gli adempimenti;
e) le modalita' per assicurare la disponibilita' dei dati trasmessi a ciascun soggetto chiamato all'alimentazione del Registro.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto
1997, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



 
Art. 8.
Coordinamento fra le strutture operative

1. Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attivita' produttive e' istituita una unita' organizzativa che provvede all'attuazione del Registro attraverso l'utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attivita' produttive.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si provvede alla dotazione organica e tecnologica dell'unita' organizzativa di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto.
3. Il Ministero delle attivita' produttive, assicura la razionalizzazione dei processi che alimentano il Registro informatico, d'intesa con il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le autonomie locali.



Nota all'art. 8:
- Per l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 82
del 2005, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Accesso al Registro

1. Per una piu' agevole e tempestiva attuazione il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese e' reso accessibile nell'ambito del portale nazionale delle imprese, che e' realizzato dal Ministero delle attivita' produttive, dal Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) tramite il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che fornisce un punto di accesso unitario ed organico alle informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a favore delle imprese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 aprile 2006
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 133
 
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