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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 maggio 2006 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro,  con  godimento  1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, undicesima e dodicesima tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti  cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale,  il tasso d'interesse o i criteri per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo,  prevedendo  che  le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio  2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati,  a  46.326  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti  i  propri  decreti  in data 23 dicembre 2005, 25 gennaio, 21 febbraio,  27  marzo  e  21 aprile 2006 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre   l'emissione   di   una  undicesima  tranche  dei  predetti certificati di credito del Tesoro poliennali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  undicesima tranche dei certificati di credito  del  Tesoro,  con  godimento  1°  novembre  2005  e scadenza 1° novembre  2012, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di  cui  al  decreto  del  23  dicembre  2005,  altresi' citato nelle premesse,   recante   l'emissione   delle   prime  due  tranches  dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto del 23 dicembre 2005.
 La  prima  cedola  dei  certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli  11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio il collocamento della dodicesima tranche  dei  certificati  stessi  per  un importo massimo del 10 per cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159   del   9   luglio   1999,   che   abbiano  partecipato  all'asta dell'undicesima  tranche  con  almeno  una richiesta effettuata ad un prezzo   non   inferiore   al  «prezzo  di  esclusione».  La  tranche supplementare  verra'  assegnata  con  le  modalita'  indicate  negli articoli  14  e 15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto applicabili,   e   verra'   collocata  al  prezzo  di  aggiudicazione determinato  nell'asta  relativa  alla  tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  «ordinarie»  dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui  all'art.  1  del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare  sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari il 1° giugno  2006,  al  prezzo  di  aggiudicazione e con corresponsione di dietimi  d'interesse  lordi per trentuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia  provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione  e  liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2006.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico  al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012  fara'  carico  al  capitolo  che verra' iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno  stesso,  e  corrispondenti  al  capitolo  9537  (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del  citato  decreto  del  23  dicembre 2005, sara' scritturato dalle sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 maggio 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
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