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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |  | PROVVEDIMENTO 22 maggio 2006 |  | Regolamento  per  la  prestazione  di attivita' e servizi a favore di terzi. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
 Visto  il  regolamento  generale  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
 Vista  la  deliberazione  del consiglio direttivo dell'INFN n. 9469 del  27 gennaio 2006, con la quale e' stato approvato il «regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terzi»;
 Vista  la nota dell'Istituto del 27 febbraio 2006, prot. n. 003928, con la quale la deliberazione n. 9469 e' stata trasmessa al Ministero della  istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Visto  quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9  maggio  1989,  n.  168, e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;
 Tutto quanto sopra premesso e considerato;
 Dispone:
 1.  Che  si  provveda  alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  «regolamento  per la prestazione di attivita'  e  servizi  a  favore  di  terzi», nel testo allegato alla presente   disposizione   di   cui  costituisce  parte  integrante  e sostanziale.
 2. La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero   della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 Frascati, 22 maggio 2006
 Il presidente: Petronzio
 |  |  |  | Allegato REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'
 E SERVIZI A FAVORE DI TERZI
 Art. 1.
 Norme generali
 1.1.   Le   strutture  dell'INFN  possono  svolgere  attivita'  e prestazioni  per  conto  di  terzi,  secondo  le  norme  del presente regolamento   e   nel  rispetto  dei  criteri  fissati  dagli  organi deliberativi dell'INFN.
 1.2.  Sono vietate le attivita' e prestazioni per conto terzi che ostacolino  lo  svolgimento dei compiti istituzionali dell'INFN o che presentino conflitto d'interessi con quelli dell'INFN.
 1.3.  Sono  escluse  dall'ambito  di  applicazione  del  presente regolamento tutte le attivita' e prestazioni svolte in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici, anche esteri ed internazionali, e  soggetti  privati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di ricerca scientifica  e  tecnologica,  se  collegate  ai compiti istituzionali dell'INFN  e  caratterizzate  dall'interesse prevalente o concorrente dell'Istituto.
 Art. 2.
 Definizioni
 2.1. Ai fini del presente regolamento per attivita' e prestazioni si  intendono,  in via esemplificativa, le attivita' e prestazioni di ricerca,  studio,  lavorazioni  e  trattamenti di materiali, analisi, misurazioni, tarature e prove, consulenza e formazione non rientranti nei compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzati dalla prevalenza dell'interesse dei terzi.
 2.2. Sono terzi le amministrazioni e gli enti pubblici o privati, anche esteri ed internazionali, diversi dall'INFN.
 Art. 3.
 Ambito soggettivo
 3.1. Le attivita' e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte, di  norma,  con  l'impiego  prevalente di risorse umane e strumentali della   struttura   interessata   all'esecuzione   del   contratto  e nell'ambito dell'orario di lavoro, come definito dal vigente CCNL.
 3.2.  Le attivita' e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte in  via  primaria dal personale dipendente afferente la struttura che abbia  manifestato  la  propria  disponibilita',  con  preferenza per quello  a  tempo  pieno  e con modalita' comunque atte a garantire il prioritario  e  regolare  svolgimento  delle attivita' istituzionali, compatibilmente con gli obblighi di servizio. Il personale dipendente afferente   una   struttura  diversa  da  quella  interessata  potra' partecipare  solo previa autorizzazione del direttore della struttura di appartenenza.
 3.3.  La  partecipazione  del  personale ricercatore e tecnologo, tecnico   ed   amministrativo  deve  essere  svolta  nell'ambito  dei rispettivi profili professionali e delle competenze acquisite.
 Art. 4.
 Determinazione del corrispettivo
 4.1. Per le attivita' e prestazioni di cui all'art. 1 deve essere previsto  un  corrispettivo  congruo  e  adeguato, tenuto conto della natura della prestazione.
 4.2.   Il  corrispettivo  deve  essere  determinato  in  modo  da consentire  comunque  la  copertura  di tutti gli oneri derivanti dal contratto,  al  lordo  degli oneri e imposte nella misura di legge, e considerando  le  limitazioni  d'uso  commerciale  dei beni acquisiti dall'INFN per le proprie finalita' istituzionali; in particolare:
 1) costo per:
 a) eventuale  acquisto  o  noleggio  di  beni,  materiali  di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attivita';
 b) eventuale  ammortamento  e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione;
 c) personale  di  cui  all'art.  3, impegnato nell'esecuzione della   prestazione,   al   lordo   dei   relativi   oneri  a  carico dell'Istituto;
 d) eventuali  spese  di  missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attivita';
 e) eventuali   contratti   per  prestazioni  professionali  o collaborazioni   esterne,  al  lordo  dei  relativi  oneri  a  carico dell'Istituto;
 f) eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita';
 g) nonche'   ogni   altra   spesa,  non  compresa  nei  punti precedenti,   prevedibile   e   direttamente   incidente   sul  costo complessivo della prestazione;
 2)   spese  di  carattere  generale  gravanti  sulla  struttura interessata, determinate forfettariamente in una misura non inferiore al  15  per cento dell'importo dei costi effettivi individuati di cui al precedente punto 1).
 4.3.  Oltre  agli  oneri  di  cui  al  precedente  capoverso,  il corrispettivo  deve  tener  conto  anche  del  valore  dell'eventuale cessione  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale derivanti dalle attivita'.
 4.4.  Il  corrispettivo deve inoltre prevedere una percentuale di utile   non  inferiore  al  20  per  cento  dell'importo  delle  voci individuate  ai  precedenti  capoversi  4.2  e  4.3, tenuto conto del numero del personale direttamente coinvolto, nonche' della qualita' e quantita' dell'impegno richiesto da ciascuno.
 Art. 5.
 Assegnazione del corrispettivo
 5.1.  La  parte  del  corrispettivo  relativa alle voci di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 sara' iscritta tra le entrate del bilancio dell'INFN.
 5.2.  La restante parte, corrispondente all'utile di cui al punto 4.4,  sara'  utilizzata  anche  per  la  costituzione  di un fondo di incentivazione   del  personale  la  cui  destinazione  terra'  conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione   sara'   assunta   dal   consiglio  direttivo,  previa consultazione  con le organizzazioni sindacali. Gli uffici competenti liquideranno tale compenso in favore del personale interessato previa disposizione   del   presidente,   dopo  la  riscossione  totale  dei corrispettivi.
 Art. 6.
 Regole di procedura
 6.1.   I  terzi  presentano  richiesta  scritta  di  attivita'  e prestazioni  al  direttore  della  struttura presso la quale dovranno essere svolte.
 6.2.   Il   direttore,   previa   valutazione  di  compatibilita' dell'esecuzione   della   prestazione   richiesta  con  le  attivita' istituzionali   in  corso  presso  la  propria  struttura,  trasmette all'organo di cui al comma seguente una relazione contenente:
 larichiesta del terzo;
 la valutazione di compatibilita';
 il  programma delle attivita' con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione;
 l'indicazione   del   responsabile  dell'attivita'  insieme  al personale direttamente coinvolto;
 proposta  di  corrispettivo  valutata sulla base degli elementi indicati  nell'art.  4,  tenuto  conto della natura delle attivita' e delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione.
 6.3.  La  giunta  esecutiva  dell'INFN e' delegata ai sensi degli artt.  10,  comma  4,  lettera q)  e  12,  comma  4,  lettera g)  del regolamento  generale,  ad approvare le proposte di prestazione conto terzi,  qualunque  sia  il loro valore economico, previo accertamento della  congruita' ed economicita' della proposta, nonche' la verifica che l'esecuzione della prestazione o attivita':
 non rientri nei compiti istituzionali dell'Istituto;
 sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente;
 sia  compatibile  con  e non ostacoli l'attivita' istituzionale dell'Istituto;
 non presenti conflitto d'interessi con quelli dell'Istituto.
 6.4.  Ai  fini  dell'assegnazione del corrispettivo, il direttore della  struttura  interessata,  al  completamento  delle  prestazioni contrattuali,  presenta  al  presidente  un  rapporto  conclusivo che illustra  i  risultati  dell'attivita',  il  consuntivo delle spese e degli  oneri  sostenuti nonche' il resoconto delle prestazioni svolte dagli operatori coinvolti nell'esecuzione della stessa.
 Art. 7.
 Elementi di contratto
 7.1.  I  contratti  sono  redatti per iscritto e devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
 committente e strutture INFN coinvolte;
 responsabile dell'attivita';
 oggetto della prestazione;
 corrispettivo della prestazione;
 modalita' e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione;
 divieto di rinnovo tacito;
 termini   e   modalita'   del   pagamento,   incluse  eventuali anticipazioni;
 eventuali  penali  per l'inadempimento, in misura non superiore al  10  per  cento  del  corrispettivo  contrattuale  e  con espressa esclusione della risarcibilita' dell'eventuale danno ulteriore;
 proprieta',  condizioni  e  modalita'  di  utilizzazione  e  di eventuale   pubblicazione   dei  risultati,  ivi  compresi  eventuali brevetti;
 eventuali  condizioni  di  riservatezza  delle  attivita' e dei relativi risultati;
 divieto di citare l'INFN per scopi pubblicitari;
 eventuali  coperture  assicurative  contro  i  rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita'.
 7.2. La proposta di contratto e' approvata dalla giunta esecutiva con il provvedimento previsto all'art. 6.3.
 Art. 8.
 Entrata in vigore
 8.1.  Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti stipulati  dopo  la  pubblicazione  del  relativo  testo  in Gazzetta Ufficiale.
 8.2. I compensi previsti a favore del personale saranno assegnati e  corrisposti  dopo  l'approvazione  della deliberazione di cui alla seconda parte dell'art. 5.2.
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