Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |
PROVVEDIMENTO 22 maggio 2006 |
Regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terzi. |
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IL PRESIDENTE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 9469 del 27 gennaio 2006, con la quale e' stato approvato il «regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terzi»; Vista la nota dell'Istituto del 27 febbraio 2006, prot. n. 003928, con la quale la deliberazione n. 9469 e' stata trasmessa al Ministero della istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168, e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti; Tutto quanto sopra premesso e considerato; Dispone: 1. Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del «regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terzi», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Frascati, 22 maggio 2006 Il presidente: Petronzio |
| Allegato REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI A FAVORE DI TERZI Art. 1. Norme generali 1.1. Le strutture dell'INFN possono svolgere attivita' e prestazioni per conto di terzi, secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto dei criteri fissati dagli organi deliberativi dell'INFN. 1.2. Sono vietate le attivita' e prestazioni per conto terzi che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INFN o che presentino conflitto d'interessi con quelli dell'INFN. 1.3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le attivita' e prestazioni svolte in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici, anche esteri ed internazionali, e soggetti privati per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, se collegate ai compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzate dall'interesse prevalente o concorrente dell'Istituto. Art. 2. Definizioni 2.1. Ai fini del presente regolamento per attivita' e prestazioni si intendono, in via esemplificativa, le attivita' e prestazioni di ricerca, studio, lavorazioni e trattamenti di materiali, analisi, misurazioni, tarature e prove, consulenza e formazione non rientranti nei compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzati dalla prevalenza dell'interesse dei terzi. 2.2. Sono terzi le amministrazioni e gli enti pubblici o privati, anche esteri ed internazionali, diversi dall'INFN. Art. 3. Ambito soggettivo 3.1. Le attivita' e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte, di norma, con l'impiego prevalente di risorse umane e strumentali della struttura interessata all'esecuzione del contratto e nell'ambito dell'orario di lavoro, come definito dal vigente CCNL. 3.2. Le attivita' e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte in via primaria dal personale dipendente afferente la struttura che abbia manifestato la propria disponibilita', con preferenza per quello a tempo pieno e con modalita' comunque atte a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attivita' istituzionali, compatibilmente con gli obblighi di servizio. Il personale dipendente afferente una struttura diversa da quella interessata potra' partecipare solo previa autorizzazione del direttore della struttura di appartenenza. 3.3. La partecipazione del personale ricercatore e tecnologo, tecnico ed amministrativo deve essere svolta nell'ambito dei rispettivi profili professionali e delle competenze acquisite. Art. 4. Determinazione del corrispettivo 4.1. Per le attivita' e prestazioni di cui all'art. 1 deve essere previsto un corrispettivo congruo e adeguato, tenuto conto della natura della prestazione. 4.2. Il corrispettivo deve essere determinato in modo da consentire comunque la copertura di tutti gli oneri derivanti dal contratto, al lordo degli oneri e imposte nella misura di legge, e considerando le limitazioni d'uso commerciale dei beni acquisiti dall'INFN per le proprie finalita' istituzionali; in particolare: 1) costo per: a) eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'; b) eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione; c) personale di cui all'art. 3, impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'Istituto; d) eventuali spese di missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attivita'; e) eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'Istituto; f) eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita'; g) nonche' ogni altra spesa, non compresa nei punti precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo complessivo della prestazione; 2) spese di carattere generale gravanti sulla struttura interessata, determinate forfettariamente in una misura non inferiore al 15 per cento dell'importo dei costi effettivi individuati di cui al precedente punto 1). 4.3. Oltre agli oneri di cui al precedente capoverso, il corrispettivo deve tener conto anche del valore dell'eventuale cessione dei diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalle attivita'. 4.4. Il corrispettivo deve inoltre prevedere una percentuale di utile non inferiore al 20 per cento dell'importo delle voci individuate ai precedenti capoversi 4.2 e 4.3, tenuto conto del numero del personale direttamente coinvolto, nonche' della qualita' e quantita' dell'impegno richiesto da ciascuno. Art. 5. Assegnazione del corrispettivo 5.1. La parte del corrispettivo relativa alle voci di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 sara' iscritta tra le entrate del bilancio dell'INFN. 5.2. La restante parte, corrispondente all'utile di cui al punto 4.4, sara' utilizzata anche per la costituzione di un fondo di incentivazione del personale la cui destinazione terra' conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione sara' assunta dal consiglio direttivo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli uffici competenti liquideranno tale compenso in favore del personale interessato previa disposizione del presidente, dopo la riscossione totale dei corrispettivi. Art. 6. Regole di procedura 6.1. I terzi presentano richiesta scritta di attivita' e prestazioni al direttore della struttura presso la quale dovranno essere svolte. 6.2. Il direttore, previa valutazione di compatibilita' dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attivita' istituzionali in corso presso la propria struttura, trasmette all'organo di cui al comma seguente una relazione contenente: larichiesta del terzo; la valutazione di compatibilita'; il programma delle attivita' con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione; l'indicazione del responsabile dell'attivita' insieme al personale direttamente coinvolto; proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi indicati nell'art. 4, tenuto conto della natura delle attivita' e delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione. 6.3. La giunta esecutiva dell'INFN e' delegata ai sensi degli artt. 10, comma 4, lettera q) e 12, comma 4, lettera g) del regolamento generale, ad approvare le proposte di prestazione conto terzi, qualunque sia il loro valore economico, previo accertamento della congruita' ed economicita' della proposta, nonche' la verifica che l'esecuzione della prestazione o attivita': non rientri nei compiti istituzionali dell'Istituto; sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente; sia compatibile con e non ostacoli l'attivita' istituzionale dell'Istituto; non presenti conflitto d'interessi con quelli dell'Istituto. 6.4. Ai fini dell'assegnazione del corrispettivo, il direttore della struttura interessata, al completamento delle prestazioni contrattuali, presenta al presidente un rapporto conclusivo che illustra i risultati dell'attivita', il consuntivo delle spese e degli oneri sostenuti nonche' il resoconto delle prestazioni svolte dagli operatori coinvolti nell'esecuzione della stessa. Art. 7. Elementi di contratto 7.1. I contratti sono redatti per iscritto e devono contenere almeno le seguenti indicazioni: committente e strutture INFN coinvolte; responsabile dell'attivita'; oggetto della prestazione; corrispettivo della prestazione; modalita' e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione; divieto di rinnovo tacito; termini e modalita' del pagamento, incluse eventuali anticipazioni; eventuali penali per l'inadempimento, in misura non superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale e con espressa esclusione della risarcibilita' dell'eventuale danno ulteriore; proprieta', condizioni e modalita' di utilizzazione e di eventuale pubblicazione dei risultati, ivi compresi eventuali brevetti; eventuali condizioni di riservatezza delle attivita' e dei relativi risultati; divieto di citare l'INFN per scopi pubblicitari; eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita'. 7.2. La proposta di contratto e' approvata dalla giunta esecutiva con il provvedimento previsto all'art. 6.3. Art. 8. Entrata in vigore 8.1. Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti stipulati dopo la pubblicazione del relativo testo in Gazzetta Ufficiale. 8.2. I compensi previsti a favore del personale saranno assegnati e corrisposti dopo l'approvazione della deliberazione di cui alla seconda parte dell'art. 5.2. |
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