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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 27 aprile 2006 |  | Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture   capital   nei  Paesi  dell'America  centrale  e  in  quelli dell'America meridionale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo  il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  sono subordinate alla predeterminazione    ed    alla    pubblicazione   da   parte   delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante «disposizioni  in  materia  di  commercio  estero», ed in particolare l'art.  25,  a  norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi  di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione del sistema  produttivo,  di  cui al medesimo art. 25, e' attribuita alla Simest S.p.a.;
 Visti  l'art.  20  dello  stesso  decreto legislativo n. 143/1998 e l'art.  7 della legge n. 56/2005 che introducono modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero;
 Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il  Ministero delle attivita' produttive a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per  la  gestione  delle  risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica federale di Jugoslavia, per  il  finanziamento di operazioni di venture capital nei paesi del Mediterraneo  e  per  favorire  il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
 Vista  la  delibera  n.  99 del 13 novembre 2003 con cui il CIPE ha destinato  lo  stanziamento  di  settanta  milioni  di  euro,  di cui all'art.  80,  comma 2,  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, al sostegno  degli  investimenti  delle  imprese italiane in Russia e in Ucraina;
 Visto  il  decreto  del vice Ministro delle attivita' produttive n. 424  del  13 novembre  2003  con  cui  e'  stato costituito, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 273/2002 summenzionata, un fondo rotativo di  70  milioni di euro per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa e in Ucraina;
 Vista la delibera della V Commissione CIPE del 26 febbraio 2004 con cui l'utilizzo del predetto stanziamento e' stato esteso alla Moldova e ai Paesi caucasici;
 Visto  il  decreto  del vice Ministro delle attivita' produttive n. 449  del  24 marzo  2004 con cui il fondo citato e' stato esteso alla Moldova Armenia, Azerbaijan e Georgia;
 Vista  la  delibera del CIPE del 22 marzo 2006 che ha destinato - a valere  sullo stanziamento di 70 milioni di euro finalizzato dal CIPE al  sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina con la citata delibera n. 99 del 13 novembre 2003 - una quota di  10  milioni  di  euro  al finanziamento di operazioni di «venture capital»  nei  Paesi  dell'America  centrale e in quelli dell'America meridionale;
 Considerato, infine, che:
 ai  sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. puo' acquisire fino  al  25%  del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte salve  le  deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per  l'attivita'  della  Simest  S.p.a.  dalla  delibera del CIPE del 9 giugno  1999,  n. 87 e dall'art. 1, commi 6 e 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta legge  e  la  delibera  del CIPE del 22 marzo 2006 sopra indicata, al fine  di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del  capitale  o  del  fondo  sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;
 Visti  i  propri  decreti  n.  397  del  3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto  2003  con  i  quali  e'  stato  istituito  il  Comitato di indirizzo  e  di rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la sua composizione;
 Visto  l'art.  1,  comma 12,  della  legge  n. 80 del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo  cui  i  benefici  e  le agevolazioni previsti ai sensi della legge  24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,  e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti  delle  imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento  sul  territorio  nazionale  delle attivita' di ricerca, sviluppo,  direzione  commerciale,  nonche'  di una parte sostanziale delle attivita' produttive;
 Vista  la  Convenzione  novativa  stipulata il 31 marzo 2004 tra il Ministero  delle  attivita' produttive e la Simest S.p.a. concernente le  modalita'  di  gestione  dei  Fondi  rotativi  di venture capital approvata  e  resa  esecutiva  dal  decreto  vice Ministro n. 454 del 22 aprile 2004, con cui e stata approvata e resa esecutiva;
 Vista  la  circolare  13 febbraio 2006 del Presidente del Consiglio dei  Ministri  che  disciplina  l'attivita'  del  Governo  durante il periodo di scioglimento delle Camere;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 Ai fini del presente decreto si intendono:
 stanziamento:  importo  complessivo  pari a dieci milioni di euro gestiti  dalla  Simest  S.p.a.  con  le  modalita' e per le finalita' stabilite dal presente decreto e dalla Convenzione novativa;
 societa'   destinatarie  e  investimento:  imprese  italiane  che acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' costituite o da costituire  nei  Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale   ad   esclusione   sia   dei  territori  e  possedimenti d'oltremare   di   Paesi   facenti   parte  dell'UE  (PTOM)  sia  dei Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
 intervento:  acquisizione  da parte della Simest S.p.a., a valere sul  fondo  rotativo di cui al successivo art. 2, in nome e per conto del  Ministero  delle attivita' produttive, Direzione generale per le politiche   di   internazionalizzazione,   di   quote   di   capitale dell'investimento;
 intervento  Simest  S.p.a.:  acquisizione,  da  parte di Simest S.p.a.  in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla  legge  n.  100/1990  e  successive  modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;
 Comitato:  il  Comitato  di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto di cui in premessa;
 Ministero:  il  Ministero  delle  attivita' produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
 soggetto   gestore:  la  Simest  S.p.a.,  istituita  dalla  legge 24 aprile  1990,  n.  100,  cui e' stata attribuita la gestione degli interventi  agevolati  finanziati  con  le  disponibilita'  dei fondi presso  di  essa  trasferiti,  ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
 |  |  |  | Art. 2. Fondo rotativo
 La  somma  di  dieci milioni di euro, di cui alla delibera del CIPE richiamata   in  premessa,  costituisce  il  fondo  rotativo  per  il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale  e  in quelli dell'America meridionale ad esclusione sia dei territori  e  possedimenti d'oltremare di Paesi facenti parte dell'UE (PTOM) sia dei Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
 Tale  somma  viene  trasferita  dalle  dotazioni  attuali del Fondo Russia  e  Ucraina  richiamato  in  premessa ed e' a disposizione del soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.
 |  |  |  | Art. 3. Finalita' e campo di applicazione
 L'intervento  realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 e' aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.
 L'intervento  sommato  a quello della Simest S.p.a. non puo' essere superiore  alla  quota  dell'investimento  complessivo che fa capo ai soci  italiani;  l'intervento  non puo' determinare l'acquisizione di quote  di  capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a.
 L'intervento   sommato   a   quello   della   Simest   S.p.a.  deve rappresentare comunque una quota di minoranza.
 |  |  |  | Art. 4. Entro  trenta  giorni  dalla  data  della delibera del consiglio di amministrazione   della   Simest   S.p.a.   sull'intervento   di  sua competenza,  ovvero,  se questa e' stata gia' adottata, entro novanta giorni   dalla   presentazione  della  richiesta  di  intervento,  la richiesta  e  la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminera' alla prima riunione utile.
 |  |  |  | Art. 5. Controlli
 Il  Comitato  puo'  sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento  mediante  ispezioni  in  loco  da  parte  della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.
 Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma 1  del  presente articolo,  il  Comitato  trasmette  al  Ministero  ed  alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.
 L'onere  derivante dall'esercizio dei controlli, di cui al presente articolo, e' a carico del fondo rotativo.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di acquisizione e di cessione delle partecipazioni
 Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro  otto  anni  dall'acquisizione,  e'  determinato con gli stessi criteri   generali   relativi   alle  cessioni  delle  partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.
 Alle  societa'  destinatarie  dell'intervento  non  possono  essere richieste  garanzie  reali  o  personali  a  fronte  dell'obbligo  di riacquisto.
 Il  Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza  l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente  promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o  sulle  quote  il  Comitato  deliberi la costituzione di diritti di usufrutto  o  di  diritti  analoghi, il rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.
 |  |  |  | Art. 7. Ulteriori competenze del soggetto gestore
 Il  soggetto  gestore  cura la massima diffusione dei contenuti del presente  decreto  e  delle  direttive  del Comitato, anche con mezzi mediatici  ed  effettua,  in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni  necessarie  per  realizzare quanto previsto al precedente art. 6.
 Predispone  anche  il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilita'.
 |  |  |  | Art. 8. Convenzione Ministero - Simest S.p.a.
 I  rapporti  relativi  alla  gestione  del fondo di cui al presente provvedimento  fra  il Ministero ed il soggetto gestore sono regolati ai sensi della convenzione novativa stipulata il 31 marzo 2004 tra il Ministero delle attivita' produttive e la Simest S.p.a. - approvata e resa esecutiva dal decreto vice Ministro n. 454 del 22 aprile 2004.
 Tale  convenzione,  concernente  le modalita' di gestione dei fondi Rotativi  di  Venture capital, sara' debitamente estesa alla gestione del fondo di cui al presente decreto.
 I  corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le spese legali,  di  promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.
 |  |  |  | Art. 9. Decorrenza
 Il  presente  decreto  entra  in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Ministro: Scajola
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