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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 197 |  | Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
 Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
 Acquisito   il   parere   del   Consiglio   Regionale  della  Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia  e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 1.  Dopo  l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, e' inserito il seguente:
 "Art. 1-bis (Previdenza complementare). - 1. La regione favorisce l'accesso  alla  previdenza  complementare  regionale  promovendo  la costituzione   e  il  funzionamento  di  appositi  fondi  pensione  o stipulando   apposite  convenzioni  con  altri  fondi  pensioni  gia' esistenti.
 2.  La  regione  disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti  dalla  legislazione  statale,  il  funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale.
 3.   I   fondi  di  cui  al  presente  articolo  possono  avvalersi direttamente   dei   servizi  forniti  dalle  strutture  di  supporto istituite  e  delle  misure  ed  interventi  previsti dalle normative regionali,  in  base  a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto della normativa comunitaria.
 4.  Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro che  gia'  aderiscono  ad  altri fondi pensione, nonche' il personale ispettivo,   dirigente,   docente   ed  educativo  delle  istituzioni scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla Azienda  USL  della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come previsto   dalla  relativa  normativa  statale,  in  armonia  con  le disposizioni contrattuali collettive regionali.".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e i regolamenti.
 -  Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
 26 febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per la Valle
 d'Aosta),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 59 del
 10 marzo 1948, e' il seguente:
 "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
 piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
 attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
 armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
 della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
 particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
 regione.
 Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
 una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
 rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
 regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
 del consiglio stesso".
 - La  legge  costituzionale  23 settembre  1993,  n.  2
 (Modifiche  e  integrazioni  agli  statuti  speciali per la
 Valle  d'Aosta,  per  la  Sardegna,  per  il Friuli-Venezia
 Giulia  e per il Trentino-Alto Adige.), e' stata pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993.
 Nota all'art. 1:
 -  Il  decreto  legislativo  28 dicembre  1989,  n. 430
 (Norme  di attuazione dello statuto speciale per la regione
 Valle  d'Aosta  in  materia  di previdenza ed assicurazioni
 sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
 1990, n. 12.
 
 
 
 
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