Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. 196
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto l'assenso espresso dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Province di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei comuni in Provincia di Vicenza e in Provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma interessata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.
569, in materia di catasto terreni e urbano) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e'
citato nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di
attuazione del presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di catasto terreni e
urbano). 1. Le funzioni amministrative statali in materia
di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di
Trento e di Bolzano, nonche' dei comuni in provincia di
Vicenza e in provincia di Brescia, che ne facciano
richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri
fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento, sono
esercitate, per delega dello Stato, dalle province
autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.
1-bis. Le modalita' di attuazione della disposizione di
cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle
province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa
intesa con le province autonome interessate, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da
emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della
predetta disposizione.
2. Le funzioni amministrative delegate vengono
esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle
direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di
difformita' dalle direttive emanate dal Ministero delle
finanze o di persistenti inattivita' degli organi
provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
le attivita' relative alle materie delegate comportino
adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro
termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti
dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze
puo' disporre il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle
riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di
cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, concernenti questioni di diretto interesse delle due
province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle
province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il
coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in
materia di catasto terreni e urbano delegate con il
presente decreto.
3. Le province sono, altresi', delegate a fissare le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a
provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi
confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le
modalita' di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
4. La delega delle funzioni amministrative statali in
materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome
di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con
legge regionale per l'operativita' della delega da parte
della regione stessa alle province autonome di Trento e di
Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri
fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla
stessa data. Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale la regione, previa intesa con
ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con
uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime
i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli
uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli
gia' trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio
delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il
personale addetto agli uffici medesimi. Al personale
trasferito e' assicurato il rispetto della posizione
giuridica e del trattamento economico in godimento presso
la regione.
5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni
immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la
voltura catastale, a favore delle province, dei beni
immobili alle stesse trasferiti ai sensi del
comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle
relative ai beni mobili si applica l'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle
province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri
conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono
determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei
bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui
all'art. 78 dello statuto e dell'art. 10 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268.».



 
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