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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. 196 |  | Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto   Adige/Südtirol,   concernenti  modifiche  al  decreto legislativo  18 maggio  2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;
 Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione prevista  dall'articolo 107,  comma primo,  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Visto  l'assenso  espresso  dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 1.  All'articolo 1  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al  comma 1, dopo le parole: «Province di Trento e di Bolzano» sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche' dei comuni in Provincia di Vicenza  e in Provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i  quali  vige  il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento,»;
 b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.  Le  modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1  riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e di  Brescia  sono  stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma interessata,   con   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del territorio,  da  adottarsi  entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota al titolo:
 - Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme
 di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
 Trentino-Alto  Adige  recanti  modifiche  e integrazioni al
 decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.
 569,  in materia di catasto terreni e urbano) e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161.
 Note alle premesse:
 - L'art.    87,   comma quinto,   della   Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
 1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 20 novembre 1972, n. 301.
 - Il  decreto  legislativo  18 maggio  2001, n. 280, e'
 citato nella nota al titolo.
 - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
 del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
 il seguente:
 «Con  decreti  legislativi  saranno emanate le norme di
 attuazione  del  presente  statuto, sentita una commissione
 paritetica   composta  di  dodici  membri  di  cui  sei  in
 rappresentanza  dello  Stato,  due del Consiglio regionale,
 due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
 Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
 linguistico tedesco.».
 Nota all'art. 1:
 - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
 18 maggio  2001,  n.  280,  come  modificato  dal  presente
 decreto, e' il seguente:
 «Art.  1  (Disposizioni in materia di catasto terreni e
 urbano).  1.  Le funzioni amministrative statali in materia
 di  catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di
 Trento  e  di  Bolzano,  nonche' dei comuni in provincia di
 Vicenza   e  in  provincia  di  Brescia,  che  ne  facciano
 richiesta,  presso  i  quali  vige  il  sistema  dei  libri
 fondiari  gestito  dalla provincia autonoma di Trento, sono
 esercitate,   per   delega   dello  Stato,  dalle  province
 autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.
 1-bis. Le modalita' di attuazione della disposizione di
 cui  al  comma 1  riguardante  i  comuni  interessati delle
 province  di  Vicenza  e  di Brescia sono stabilite, previa
 intesa   con   le   province   autonome   interessate,  con
 provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da
 emanarsi   entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
 predetta disposizione.
 2.   Le   funzioni   amministrative   delegate  vengono
 esercitate  dagli  organi  provinciali  in conformita' alle
 direttive  emanate  dal Ministero delle finanze. In caso di
 difformita'  dalle  direttive  emanate  dal Ministero delle
 finanze   o   di   persistenti   inattivita'  degli  organi
 provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
 le  attivita'  relative  alle  materie  delegate comportino
 adempimenti  propri dell'amministrazione da svolgersi entro
 termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti
 dalla  natura  degli  interventi, il Ministro delle finanze
 puo'   disporre   il  compimento  degli  atti  relativi  in
 sostituzione    dell'amministrazione    provinciale.   Alle
 riunioni  del  comitato direttivo dell'organismo tecnico di
 cui  all'art.  67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
 112,  concernenti  questioni di diretto interesse delle due
 province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle
 province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il
 coordinamento  tecnico  delle  funzioni  amministrative  in
 materia  di  catasto  terreni  e  urbano  delegate  con  il
 presente decreto.
 3.  Le  province  sono, altresi', delegate a fissare le
 tipologie  e gli importi dei tributi speciali catastali e a
 provvedere  alla  loro  riscossione.  Gli introiti relativi
 confluiscono  nei rispettivi bilanci provinciali secondo le
 modalita'  di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente
 della  Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il
 decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
 4.  La  delega delle funzioni amministrative statali in
 materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome
 di  Trento  e  di  Bolzano  decorre dalla data prevista con
 legge  regionale  per  l'operativita' della delega da parte
 della  regione stessa alle province autonome di Trento e di
 Bolzano  delle  funzioni amministrative in materia di libri
 fondiari.   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 31 luglio  1978,  n.  569,  e'  abrogato  con effetto dalla
 stessa  data.  Entro  60  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore  della legge regionale la regione, previa intesa con
 ciascuna  provincia autonoma competente per territorio, con
 uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime
 i  beni  immobili  utilizzati dalla regione come sede degli
 uffici  del  catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli
 gia'  trasferiti  dallo  Stato alla regione per l'esercizio
 delle  medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il
 personale   addetto  agli  uffici  medesimi.  Al  personale
 trasferito   e'  assicurato  il  rispetto  della  posizione
 giuridica  e  del trattamento economico in godimento presso
 la regione.
 5.  I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni
 immobili  costituiscono  titolo  per  la intavolazione e la
 voltura  catastale,  a  favore  delle  province,  dei  beni
 immobili    alle    stesse    trasferiti   ai   sensi   del
 comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle
 relative  ai  beni  mobili si applica l'art. 14 del decreto
 del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
 6.  Le  somme  dovute  dallo Stato per il rimborso alle
 province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  degli oneri
 conseguenti  allo  svolgimento delle funzioni delegate sono
 determinate,  al  netto dei tributi speciali introitati nei
 bilanci   provinciali,   nell'ambito  dell'accordo  di  cui
 all'art.  78  dello  statuto  e  dell'art.  10  del decreto
 legislativo 16 marzo 1992, n. 268.».
 
 
 
 
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