Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attivita' produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», il titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 96, S.O.
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
42 del 15 febbraio 2003.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, S.O.
- La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
183 del 29 giugno 1989.
- La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
393 del 30 dicembre 1989.
- Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate
nella GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.
- Le direttive 90/269/CEE e 90/270/CEE sono pubblicate
nella GUCE n. L 156 del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
196 del 26 luglio 1990.
- La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
374 del 31 dicembre 1990.
- La direttiva 93/88/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
268 del 29 ottobre 1993.
- La direttiva 95/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
335 del 30 dicembre 1995.
- La direttiva 97/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
179 dell'8 luglio 1997.
- La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
131 del 5 maggio 1998.
- La direttiva 99/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
138 del 1° giugno 1999.
- La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
195 del 19 luglio 2001.
- La direttiva 1999/92/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
23 del 28 gennaio 2000.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e le direttive, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo
n. 626 del 1994
1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, e' inserito il seguente:
«Titolo V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
Art. 49-bis.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 49-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita' lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita'.
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e' documentata in conformita' all'articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita'.
Art. 49-sexies.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Art. 49-octies.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Art. 49-nonies.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilita' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Art. 49-decies.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunita'.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinche' sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
Art. 49-undecies.
Deroghe
1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49-duodecies.
Linee guida
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attivita' ricreative.».



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note
alle premesse.



 
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-quinquies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49, comma 2;» sono inserite le seguenti: «49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;».



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6; commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,
lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43,
commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2;
49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi
1,2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma
2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater,
commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64;
65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1,
2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma
1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2,
88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2;
88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma
2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e
5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1,
2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi
1 e 2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli
36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3
e 4, 36-quinquies, comma 1.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi
5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e
8; 87, commi 3 e 4».



 
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente titolo.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note
alle premesse.
- Per la direttiva 2003/10/CE, vedi note alle premesse.



 
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 e' soppressa.



Note all'art. 5:
- Il Capo IV, del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 77: (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 212), reca:
«Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,
S.O.



 
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
vedi note alle premesse.



 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attivita' ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Berlusconi, Ministro della salute (ad
interim)
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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