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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
 Vista   la  direttiva  2003/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del  6  febbraio  2003,  sulle  prescrizioni  minime  di sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
 Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione  della  direttiva  89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della   direttiva   89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CEE,  della direttiva  90/269/CEE,  della  direttiva  90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,  della  direttiva  90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della  direttiva  95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE,  della  direttiva  99/38/CE,  della  direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e  della  salute  dei  lavoratori  durante  il  lavoro  e  successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del  Senato  della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della  salute,  delle  attivita' produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Sostituzione del titolo del decreto legislativo
 19 settembre 1994, n. 626
 1.  Al  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994»,  il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,  99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti  gli  estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  legge  18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 96, S.O.
 - La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 42 del 15 febbraio 2003.
 - Il  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
 265, S.O.
 - La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 183 del 29 giugno 1989.
 - La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 393 del 30 dicembre 1989.
 - Le  direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate
 nella GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.
 - Le  direttive 90/269/CEE e 90/270/CEE sono pubblicate
 nella GUCE n. L 156 del 21 giugno 1990.
 - La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 196 del 26 luglio 1990.
 - La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 374 del 31 dicembre 1990.
 - La  direttiva 93/88/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 268 del 29 ottobre 1993.
 - La  direttiva  95/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 335 del 30 dicembre 1995.
 - La  direttiva  97/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 179 dell'8 luglio 1997.
 - La  direttiva  98/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 131 del 5 maggio 1998.
 - La  direttiva  99/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 138 del 1° giugno 1999.
 - La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 195 del 19 luglio 2001.
 - La direttiva 1999/92/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 23 del 28 gennaio 2000.
 Nota all'art. 1:
 - Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
 e le direttive, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo
 n. 626 del 1994
 1.  Dopo  il  Titolo  V del decreto legislativo n. 626 del 1994, e' inserito il seguente:
 «Titolo V-bis
 PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
 Capo I Disposizioni generali
 Art. 49-bis.
 Campo di applicazione
 1.   Il  presente  titolo  determina  i  requisiti  minimi  per  la protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la  salute  e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
 Art. 49-ter.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 a) pressione  acustica  di  picco  (ppeak):  valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
 b) livello  di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito  a  20  (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo,  dei  livelli  di  esposizione  al  rumore  per  una  giornata lavorativa  nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO  1999:  1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
 c) livello  di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio,  ponderato  in  funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera  al  rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
 Art. 49-quater.
 Valori limite di esposizione e valori di azione
 1.  I  valori  limite  di  esposizione  e  i  valori  di azione, in relazione  al  livello  di  esposizione  giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
 a) valori  limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
 b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
 c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
 2.   Laddove   a  causa  delle  caratteristiche  intrinseche  della attivita'   lavorativa  l'esposizione  giornaliera  al  rumore  varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire,   ai   fini   dell'applicazione   dei  valori  limite  di esposizione  e  dei  valori  di  azione,  il  livello  di esposizione giornaliera  al  rumore  con  il livello di esposizione settimanale a condizione che:
 a) il   livello   di  esposizione  settimanale  al  rumore,  come dimostrato  da  un  controllo  idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
 b) siano  adottate  le  adeguate  misure  per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita'.
 Capo II Obblighi del datore di lavoro
 Art. 49-quinquies.
 Valutazione del rischio
 1.  Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il  datore  di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
 a) il  livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
 b) i  valori  limite  di  esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
 c) tutti   gli   effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
 d) per  quanto  possibile  a  livello  tecnico, tutti gli effetti sulla  salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore  e  sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
 e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori   risultanti  da  interazioni  fra  rumore  e  segnali  di avvertimento  o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
 f) le   informazioni   sull'emissione   di   rumore  fornite  dai costruttori  dell'attrezzatura  di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni in materia;
 g) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
 h) il  prolungamento  del  periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
 i) le   informazioni   raccolte   dalla  sorveglianza  sanitaria, comprese,  per  quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
 l) la  disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
 2.  Se,  a  seguito  della  valutazione  di  cui  al  comma 1, puo' fondatamente  ritenersi  che  i  valori  inferiori  di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
 3.  I  metodi  e  le  apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni  prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del  rumore  da  misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi  utilizzati  possono  includere  la  campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
 4.  I  metodi  e  le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
 5.  Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di   lavoro   tiene   conto   delle  imprecisioni  delle  misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
 6.  La  valutazione  di  cui  al  comma 1  individua  le  misure di prevenzione   e   protezione   necessarie  ai  sensi  degli  articoli 49-sexies,  49-septies,  49-octies  e  49-nonies ed e' documentata in conformita' all'articolo 4, comma 2.
 7.  La  valutazione  e  la  misurazione  di cui ai commi 1 e 2 sono programmante  ed  effettuate  con  cadenza  almeno  quadriennale,  da personale  adeguatamente  qualificato  nell'ambito  del  servizio  di prevenzione  e  protezione  di  cui  all'articolo  8. In ogni caso il datore  di  lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli  mutamenti  che  potrebbero  averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita'.
 Art. 49-sexies.
 Misure di prevenzione e protezione
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 3 il datore di lavoro  elimina  i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso,  a  livelli  non  superiori  ai  valori  limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
 a) adozione  di  altri  metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
 b) scelta  di  attrezzature  di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro  da  svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita'  di  rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
 c) progettazione  della  struttura  dei  luoghi  e  dei  posti di lavoro;
 d) adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro esposizione al rumore;
 e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
 1) del  rumore  trasmesso  per  via  aerea,  quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
 2) del  rumore  strutturale,  quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
 f) opportuni  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
 g) riduzione  del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro  attraverso  la  limitazione  della  durata  e dell'intensita' dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
 2.  Se  a  seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies,   risulta   che  i  valori  superiori  di  azione  sono oltrepassati,  il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure  tecniche  e  organizzative  volte  a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
 3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse   e'   limitato,   ove   cio'  sia  tecnicamente  possibile  e giustificato dal rischio di esposizione.
 4.  Nel  caso  in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici  dell'utilizzo  di locali di riposo messa a disposizione dal datore  di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
 Art. 49-septies.
 Uso dei dispositivi di protezione individuali
 1. Il  datore  di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono  essere  evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui  all'articolo  49-sexies,  fornisce  i  dispositivi di protezione individuali  per  l'udito  conformi  alle  disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
 a) nel  caso  in  cui  l'esposizione  al  rumore  superi i valori inferiori  di  azione  il  datore  di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
 b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei  valori  superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che   vengano  indossati  i  dispositivi  di  protezione  individuale dell'udito;
 c) sceglie  dispositivi  di protezione individuale dell'udito che consentono  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di ridurlo al minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   loro rappresentanti;
 d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
 2.  Il  datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi   di  protezione  individuale  dell'udito  indossati  dal lavoratore  solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
 Art. 49-octies.
 Misure per la limitazione dell'esposizione
 1.  Fermo  restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di  esposizione,  se,  nonostante  l'adozione  delle  misure prese in applicazione   del   presente   titolo,  si  individuano  esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
 a) adotta  misure  immediate  per  riportare  l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
 b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
 c) modifica  le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
 Art. 49-nonies.
 Informazione e formazione dei lavoratori
 1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 21 e 22, il datore  di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in  relazione  ai  rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
 a) alla natura di detti rischi;
 b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a  eliminare  o  ridurre  al  minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
 c) ai  valori  limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
 d) ai  risultati  delle  valutazioni  e  misurazioni  del  rumore effettuate  in  applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
 e) all'uso  corretto  dei  dispositivi  di protezione individuale dell'udito;
 f) all'utilita'  e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
 g) alle  circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
 h) alle   procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al  minimo l'esposizione al rumore.
 Art. 49-decies.
 Sorveglianza sanitaria
 1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo  16,  i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
 2.  La  sorveglianza  sanitaria  di  cui  al  comma  1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su  loro  richiesta  o  qualora  il  medico  competente  ne  conferma l'opportunita'.
 3.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli,  in un lavoratore,  l'esistenza  di  anomalie  imputabili  ad  esposizione a rumore,  il  medico  competente  ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
 a) riesamina  la  valutazione  del  rischio  effettuata  a  norma dell'articolo 49-quinquies;
 b) riesamina  le  misure  volte  a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
 c) tiene  conto  del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
 d) adotta  le misure affinche' sia riesaminato lo stato di salute di  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito  un'esposizione analoga.
 Art. 49-undecies.
 Deroghe
 1.  Il  datore  di  lavoro  puo'  richiedere  deroghe  all'uso  dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di  esposizione,  quando,  per  la natura del lavoro, l'utilizzazione completa  ed  appropriata  di  tali  dispositivi  potrebbe comportare rischi  per  la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
 2.  Le  deroghe  di  cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali,  dall'organo  di  vigilanza  territorialmente competente che provvede  anche  a  darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze  che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate   ogni  quattro  anni  e  sono  abrogate  non  appena  le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
 3.  La  concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dalla  intensificazione  della sorveglianza sanitaria e da condizioni che  garantiscano,  tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi  derivanti  siano  ridotti  al  minimo.  Il  datore  di lavoro assicura   l'intensificazione  della  sorveglianza  sanitaria  ed  il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro  anni  alla  Commissione  dell'Unione  europea  un  prospetto globale  e  motivato  delle  deroghe  concesse  ai sensi del presente articolo.
 Art. 49-duodecies.
 Linee guida
 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sentite le parti sociali,  entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attivita' ricreative.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Sanzioni
 1.  All'articolo  89  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-quinquies, commi 1 e 6;»;
 b) al  comma  2,  lettera a), dopo le parole: «49, comma 2;» sono inserite le seguenti: «49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il  testo  dell'art.  89  del  decreto legislativo 19
 settembre  1994,  n.  626,  come  modificato  dal  presente
 decreto, cosi' recita:
 «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
 e  dai  dirigenti).  - 1. Il datore di lavoro e' punito con
 l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre
 milioni  a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
 commi  2,  4,  lettera  a),  6,  7  e  11,  primo  periodo;
 49-quinquies,  commi  1  e  6; commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,
 lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
 a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
 lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione
 degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
 q);  7,  comma  2;  12,  commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
 comma  1;  22,  commi  da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
 commi  3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
 e   5;  36,  comma  8-ter,  36-bis,  commi  5,  6;  36-ter;
 36-quater,  commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43,
 commi  3,  4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
 49-quinquies,   commi   2,   3  e  7;  49-sexies,  comma 2;
 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi
 1,2  e  4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma
 2;  54;  55,  commi 1,  3  e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater,
 commi  da  1  a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies,
 commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64;
 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1,
 2  e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma
 1;  81,  commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2,
 88-quater,   comma   2;  88-sexies;  88-septies,  comma  2;
 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
 b) con   l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
 l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la
 violazione  degli  articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
 lettere  c),  f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma
 2;  10;  12,  comma  1,  lettere  a),  b) e c); 21; 37; 43,
 comma 4,  lettere  c),  e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
 57;  72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e
 5;  66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1,
 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi
 1 e 2;
 b-bis)  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
 da  euro  258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli
 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3
 e 4, 36-quinquies, comma 1.
 3.  Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
 la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
 lire  sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi
 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e
 8; 87, commi 3 e 4».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Clausola di cedevolezza
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto legislativo n.  626 del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente decreto,  afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora  provveduto  al  recepimento  della  direttiva  2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino  alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  nel  rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili dal presente titolo.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il   testo   dell'art.   117,   quinto  comma,  della
 Costituzione cosi' recita:
 «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
 - Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note
 alle premesse.
 - Per la direttiva 2003/10/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Abrogazioni
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono  abrogate  le  disposizioni  di  cui  al  Capo  IV  del  decreto legislativo  15  agosto  1991,  n.  277,  e,  limitatamente  al danno uditivo,  non  si  applica  l'articolo 24  del decreto del Presidente della  Repubblica  19 marzo  1956,  n.  303;  la  voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 e' soppressa.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il  Capo  IV, del decreto legislativo 15 agosto 1991,
 n.  77:  (Attuazione  delle  direttive  n.  80/1107/CEE, n.
 82/605/CEE,  n.  83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
 in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
 derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
 biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
 legge 30 luglio 1990, n. 212), reca:
 «Protezione   dei   lavoratori   contro   i  rischi  di
 esposizione al rumore durante il lavoro».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo
 1956,  n.  303  (Norme generali per l'igiene del lavoro) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,
 S.O.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Invarianza degli oneri
 1.  All'attuazione  degli  articoli dal  49-bis al 49-duodecies del decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio e con le dotazioni umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Entrata in vigore
 1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2  e  3 si applicano trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto.
 2.  Per  il  settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del  rispetto  dei  valori  limite  di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
 3.  Per  i  settori  della  musica e delle attivita' ricreative, le disposizioni  di  cui  all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 10 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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