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| Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 21 febbraio 2006 |  | Determinazione  delle  tariffe  di  cui  all'articolo 11  del decreto legislativo  24  maggio  2001,  n. 299 di recepimento della direttiva 96/48/CE   del   23 luglio   1996  del  Consiglio  europeo,  relativa all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario transeuropeo ad alta velocita', ed all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Vista  la  legge  6 febbraio  1996,  n.  52, sulle disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;
 Vista  la  legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in  particolare  gli  articoli 1  e  18  recanti  delega al Governo a recepire  la  direttiva  del  Consiglio  96/48/CE del 23 luglio 1996, relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
 Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, ed in  particolare  l'art.  14  recante  delega al Governo ad emanare un decreto  legislativo  per  l'attuazione della direttiva del Consiglio 96/48/CE   del  23 luglio  1996  relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
 Visto  il  decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della  direttiva  96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario  transeuropeo ad alta velocita', ed in particolare l'art. 11;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  si applica alle attivita' effettuate dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  finalizzate  al riconoscimento,  al  rinnovo  ed  alla  vigilanza  degli organismi da notificare,  in attuazione del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299    di    recepimento    della    direttiva    96/48/CE   relativa all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Tariffe
 
 1.   Le   tariffe   relative   alle   istruttorie   finalizzate  al riconoscimento, al rinnovo, nonche' alla vigilanza degli organismi da notificare,  sono  a  carico  degli  organismi non pubblici, ai sensi dell'art.  47,  commi 2  e  4,  della  legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art.  11,  comma 1,  del  decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299.
 2.  Gli  importi  delle  tariffe  di  cui  al comma 1 sono indicati nell'allegato I del presente decreto.
 3.   Gli   importi   dovuti   per   le   attivita'  finalizzate  al riconoscimento  o al rinnovo sono versati entro quindici giorni dalla presentazione della relativa domanda.
 4.  L'importo  delle  tariffe  per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza  e'  riferito  all'intero periodo quinquennale di validita' del  riconoscimento  o  del rinnovo, indipendentemente dal numero dei settori  per  i  quali  si  e'  ottenuto il medesimo riconoscimento o rinnovo.  Nei casi di riconoscimento detti importi sono versati entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuto riconoscimento.
 5.  Il  personale incaricato inizia le attivita' di cui al presente decreto   subordinatamente   all'avvenuto  versamento  degli  importi dovuti,  da  comprovare  mediante  presentazione dell'attestazione di versamento, all'atto della richiesta.
 6. Gli organismi gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo  24  maggio  2001,  n.  299  o  quelli  che  abbiano gia' presentato  domanda,  ai  sensi del medesimo articolo, all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  versano  gli  importi  dovuti  entro quindici  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale.
 7.  Le  tariffe per le attivita' di cui al comma 1 sono determinate ed  aggiornate,  almeno  ogni  due  anni,  con uno o piu' decreti del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Modalita' di pagamento
 
 1.  Il  pagamento  degli  importi  dovuti  per  le attivita' di cui all'art.  1  si  effettua  presso la sede della Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul conto corrente ad essa intestato.
 2. Nella causale del versamento occorre specificare:
 a) il  riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ed all'art. 11 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;
 b) l'amministrazione che effettua la prestazione;
 c) l'imputazione della somma al capitolo d'entrata n. 2454 - art. 10.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Utilizzo dei proventi
 
 1.  I  proventi  derivanti  dalle  tariffe  di  cui  all'art. 2 del presente  decreto,  da  erogare  al  personale  in  base all'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio l996, n. 52, sono versati all'entrata del   bilancio   dello   Stato,  sull'apposito  capitolo  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  17.2.2, titolo II, del Centro di responsabilita'   amministrativa   trasporti   terrestri   e  sistemi informativi  e  statistici  per  essere  riassegnati, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del medesimo   Centro   di   responsabilita'  sull'apposito  capitolo  da istituire    nell'ambito    dell'unita'    previsionale    di    base «funzionamento»,  nonche' sul Fondo di retribuzione di posizione e di risultato  per  l'erogazione  dei  compensi  dovuti ai dirigenti e al Fondo   unico  di  amministrazione  per  quelle  dovute  al  restante personale.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Trattamento di missione
 
 1. Al  personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preposto  alle  attivita'  di  cui  all'art.  1  spetta,  nel caso di missione,  il trattamento economico previsto dalla normativa vigente, il  cui  onere  e'  a  carico  degli organismi non pubblici, ai sensi dell'art.  47,  commi 2  e 4,  della  legge  6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art.  11,  comma 1,  del  decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 21 febbraio 2006
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2006 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 264
 |  |  |  | Allegato I 
 DECRETO TARIFFE INTEROPERABILITA' FERROVIARIA ALTA VELOCITA'
 
 Riconoscimento degli organismi notificati
 
 Importi tariffe
 
 Attivita' finalizzate al riconoscimento per ciascun    | settore dell'interoperabilita' indicati nell'allegato  | II al decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299....   |Euro 6.000,00 --------------------------------------------------------------------- Attivita' finalizzate al rinnovo per ciascun settore   | dell'interoperabilita' indicati nell'allegato II al    | decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299             |     4.000,00 --------------------------------------------------------------------- Attivita' di vigilanza per la durata del periodo di    | validita' del riconoscimento                           |     3.650,00
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