| 
| Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 24 maggio 2006 |  | Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina   in  materia  di comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione,  relative  alla campagna per il referendum popolare per l'approvazione  del  testo  della  legge  costituzionale  concernente «modifiche alla parte II della Costituzione», indetto per i giorni 25 e 26 giugno 2006. (Deliberazione n. 91/06/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 maggio 2006;
 Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali  e  referendarie  e  per  la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
 Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che  emana  il  codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
 Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui referendum  previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
 Vista   la   delibera  n.  27/06/CSP  recante  «Atto  di  indirizzo sull'informazione   in   materia  di  raccolta  delle  firme  per  la promozione  del  referendum  popolare  relativo  al  testo  di  legge costituzionale  recante  «Modifiche alla parte II della Costituzione» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 269 del 18 novembre 2005», pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
 Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  100  del  2 maggio 2006, e' stato indetto per il giorno 25 giugno  2006  il  referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla parte II della Costituzione»,  approvato  dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005;
 Rilevata  l'impossibilita'  di effettuare le consultazioni previste dalla  legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione parlamentare per  l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale non risulta ancora costituita;
 Udita  la  relazione  dei  Commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 
 Finalita' e ambito di applicazione
 
 1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28, come modificata dalla legge 6 novembre  2003,  n.  313,  in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla consultazione referendaria del  25 giugno  2006  relativa all'approvazione del testo della legge costituzionale    concernente    «Modifiche   alla   parte II   della Costituzione»,  e  si  applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti    delle    emittenti   che   esercitano   l'attivita'   di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e  periodica.  Ove  non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno   successivo   alla   data   di   pubblicazione  del  presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sino  a  tutta la seconda giornata di votazione.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Soggetti politici
 
 1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:
 a) il comitato promotore del referendum;
 b) le  forze  politiche  che  costituiscono un autonomo gruppo in almeno  un ramo del Parlamento nazionale nonche' quelle diverse dalle precedenti  che  siano  presenti  con  almeno  un  rappresentante  al Parlamento europeo;
 c) i  comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque  denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza  nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle  lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al  quesito  referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti,  e  che  abbiano  dato  una  esplicita  indicazione  di voto favorevole  o contrario al quesito referendario. Gli organismi di cui al  presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni dalla pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 2.  Entro  cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente provvedimento, i soggetti  politici  di  cui al comma 1, lettere b) e c), rendono nota all'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di   partecipare  ai  programmi  di  comunicazione  politica  e  alla trasmissione  dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione  a  favore  o  contro  il quesito referendario. L'Autorita' comunica,  anche  a  mezzo  telefax,  l'elenco dei soggetti di cui al precedente  comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi  non  siano  costituiti,  ai  Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Riparto degli spazi di comunicazione politica
 
 1.  Ai  fini  del  presente  capo  I,  in  applicazione della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  nel periodo intercorrente tra la data di entrata  in  vigore  del presente provvedimento e la data di chiusura della   campagna  referendaria,  gli  spazi  che  ciascuna  emittente televisiva  o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica  sul  tema  del  referendum  popolare,  nelle forme previste dall'art.  4,  comma 1,  della  legge  22 febbraio  2000, n. 28, sono ripartiti  in  misura  uguale  tra i soggetti politici favorevoli e i contrari al quesito referendario.
 2. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di piu' di un rappresentante  per  ciascuna  indicazione di voto, tra i sostenitori dell'indicazione   di   voto   contrario   deve   essere  incluso  un rappresentante del Comitato promotore.
 3.  L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di  voto  non  pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
 4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive  nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore   7  e  le  ore  24  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali all'interno  della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno  successivo.  I  calendari  delle  predette  trasmissioni sono tempestivamente  comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Ove possibile, tali trasmissioni sono  diffuse  con  modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 5.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sul  tema  della consultazione  referendaria  di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 
 1.  Nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente   provvedimento   e   quella   di  chiusura  della  campagna referendaria,   le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali private  possono  trasmettere  messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria al quesito referendario.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Modalita'  di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
 gratuito
 
 1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1, osservano le seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito fra i soggetti politici   interessati;  i  messaggi  sono  trasmessi  a  parita'  di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
 b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole  o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa, a scelta  del  richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti televisive   e   fra   trenta  e  novanta  secondi  per  le  eminenti radiofoniche;
 c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori  sono  collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce orarie,   progressivamente   a  partire  dalla  prima:  prima  fascia 18-19,59;  seconda  fascia  14-15,59;  terza  fascia 22-23,59; quarta fascia  9-10,59.  I  messaggi  trasmessi  in ciascun contenitore sono almeno  due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli  e  quelli  contrari  al quesito referendario. A tal fine, qualora  il  numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto  sia  diverso,  l'assegnazione  degli  spazi  ai  soggetti  piu' numerosi  avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L'eventuale mancanza di  messaggi  a  sostegno  di  una  delle due indicazioni di voto non pregiudica,  in  ogni  caso,  la  trasmissione  di  quelli a sostegno dell'indicazione  opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
 d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 e) ciascun  messaggio  puo'  essere  trasmesso  una sola volta in ciascun contenitore;
 f) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 g) ogni  messaggio  reca  la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
 
 1.  Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  di  cui  all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
 a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l'emittente  nazionale  informa  i  soggetti politici che presso  la  sua  sede,  di  cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento, che  puo'  essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare  il  modello  MAG/l/RN,  reso  disponibile  nel  sito  web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. www.agcom.it;
 b) inviano,  anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche' possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva   del   documento   stesso  con  riguardo  al  numero  dei contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 2.  A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  i  soggetti  politici di cui all'art.  2,  comma 1,  lettere a)  e c)  nonche'  i  soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che abbiano reso la comunicazione di cui  al  medesimo art. 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti  comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax, le proprie richieste,  indicando  il  responsabile  elettorale per il referendum popolare  confermativo, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A  tale  fine, puo' anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Sorteggio  e  collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
 gratuito
 
 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
 2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di  parita'  di  presenze  all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili  in  ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali  tra  i  soggetti  favorevoli  e  quelli  contrari  al quesito referendario.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento  e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di   garantire   la   parita'   di  trattamento,  l'obiettivita',  la correttezza,  la completezza, l'equita', la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione,  e  di  assicurare  all'elettorato  la  piu' ampia informazione sui temi e sulle modalita' di svolgimento della campagna referendaria,   tenuto  conto  del  servizio  di  interesse  generale dell'attivita'   di  informazione  radiotelevisiva,  i  programmi  di informazione  trasmessi  sulle  emittenti  radiofoniche  e televisive nazionali   private,   riconducibili   alla  responsabilita'  di  una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
 a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum,  le  posizioni  dei diversi soggetti politici impegnati a favore  o contro il quesito referendario, vanno rappresentate in modo corretto  e  obiettivo,  evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese  degli  stessi  soggetti.  Resta  salva  per  l'emittente  la liberta'  di  commento  e  di  critica che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto delle persone;
 b) fatto   salvo   il   criterio  precedente,  nei  programmi  di approfondimento  informativo,  a  cominciare  da  quelli  di maggiore ascolto,  va  curata  una  adeguata informazione sui temi oggetto del referendum,  assicurando  la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione  di  opinioni  e valutazioni politiche riconducibili al tema   oggetto   del   referendum,   dovra'  essere  complessivamente garantita,   nel  corso  della  campagna  referendaria,  la  presenza equilibrata   tra   i  soggetti  favorevoli  o  contrari  al  quesito referendario,   assicurando   sempre   e   comunque   un  equilibrato contraddittorio;
 c) le  emittenti  radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare  all'Autorita',  con  cadenza  settimanale,  il calendario delle trasmissioni di cui alla precedente lettera b).
 2.   Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma 1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione politica,  di  informazione  sui  temi  del referendum e dai messaggi politici  autogestiti,  e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze  di  voto relative ai referendum. In dette trasmissioni,  l'esposizione di argomenti e posizioni inerenti i temi oggetto del referendum, e' ammessa unicamente all'interno di finestre informative condotte nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
 3.  Direttori  dei  programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi  ad  un  comportamento  corretto  ed  imparziale,  anche in rapporto  alle  modalita' di partecipazione e selezione del pubblico, tale  da  non  influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere  scelte degli elettori, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario.
 4.  Correttezza  ed  imparzialita'  devono  essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque   soggetto   anche   non   direttamente  partecipante  alla competizione referendaria.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Illustrazione delle modalita' di voto
 
 1.  Dall'entrata  in vigore del presente provvedimento le emittenti radiotelevisive    nazionali   private   illustrano   le   principali caratteristiche  delle  elezioni  referendarie previste per il giorno 25 giugno  2006  con  particolare riferimento al sistema elettorale e alle  modalita'  di  espressione  del  voto  ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', e per  i  malati intrasportabili e le modalita' di espressione del voto per la circoscrizione estero.
 |  |  |  | Art. 10. 
 Programmi di comunicazione politica
 
 1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1,  lettera c)  del  codice  di  autoregolamentazione di cui al decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le emittenti  televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo  fra  l'entrata  in  vigore  del  presente provvedimento e la chiusura  della campagna referendaria devono consentire una effettiva parita'  di  condizioni  tra  i  soggetti  politici di cui all'art. 2 favorevoli  o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
 2.  L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di  voto  non  pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
 3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo. I   calendari   delle   predette  trasmissioni  sono  tempestivamente comunicati,  anche  a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i  servizi radiotelevisivi che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni.  Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono  tempestivamente  comunicate  al predetto organo, che ne informa l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano  la fruizione anche ai non udenti.
 4.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sul  tema  della consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 
 1.  Nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente   provvedimento   e   quella   di  chiusura  della  campagna referendaria,  le  emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione  non  in  contradditorio  delle  posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.
 2.  Per  la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  osservano le seguenti modalita',  stabilite  sulla  base  dei  criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito fra i soggetti politici;  i  messaggi  sono  trasmessi a parita' di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
 b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori  sono  collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce orarie,   progressivamente   a  partire  dalla  prima:  prima  fascia 18-19,59;  seconda  fascia  12-14,59;  terza  fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;
 d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 e) nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 f) ogni  messaggio  per  tutta  la  sua  durata  reca la dicitura «messaggio  referendario  gratuito»  con  l'indicazione  del soggetto politico committente.
 |  |  |  | Art. 12. 
 Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
 ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 
 1.  Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
 a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la  sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e  la  persona  da  contattare,  e' depositato un documento, che puo' essere   reso   disponibile   anche   sul  sito  web  dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare   i   modelli  MAG/l/RN  resi  disponibili  nel  sito  web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
 b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno tre giorni di anticipo, ogni  variazione  apportata  successivamente  al documento stesso con riguardo  al  numero  dei  contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto.   A   quest'ultimo   fine,  le  emittenti  possono  anche utilizzare  i modelli MAG/2/RN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 2.  A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  i  soggetti  politici di cui all'art.  2,  comma 1,  lettere a)  e c),  nonche'  i soggetti di cui all'art.  2, comma 1, lettera b) che abbiano reso la comunicazione di cui  al  medesimo art. 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti  comunicano  alle  emittenti  e  al  competente  Comitato regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per  le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il  responsabile elettorale per il referendum popolare confermativo e i  relativi  recapiti,  la  durata dei messaggi. A tale fine, possono anche  essere  utilizzati  i  modelli  MAG/3/RN  resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 13. 
 Numero   complessivo  dei  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
 gratuito
 
 1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ove  non diversamente   regolamentato,  approva  la  proposta  del  competente Comitato  regionale  per  le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi,  ai fini della fissazione  del  numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da  ripartire  tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse   disponibili   previste   dal  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni  adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  concernente  la  ripartizione  tra le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  della somma stanziata per l'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 14. 
 Sorteggi  e  collocazione  dei messaggi politici autogestiti a titolo
 gratuito
 
 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del  competente  Comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito,  del  Comitato  regionale  per i servizi radiotelevisivi, nella  cui  area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che  trasmettera'  i  messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
 2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla presenza di un funzionario del Comitato di cui  al  comma 1,  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto  all'interno  di  ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio  di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi  disponibili  in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti  uguali  tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
 |  |  |  | Art. 15. 
 Messaggi politici autogestiti a pagamento
 
 1.  Nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente   provvedimento   e   quella   di  chiusura  della  campagna referendaria,  le  emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere  messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
 2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1   le   emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono assicurare   condizioni   economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti politici.
 3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fino a  tutto  il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi  politici  di  cui  al  comma 1  sono  tenute a dare notizia dell'offerta  dei  relativi  spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno  una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
 4.  Nell'avviso  di  cui  al  comma 3  le  emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede,  della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di  fax,  e'  depositato  un  documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
 a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l'indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
 c) le  tariffe  per  l'accesso  a  tali spazi quali autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;
 d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
 5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto  delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
 6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
 7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore  al  70%  del  listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici   interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state determinate  le  condizioni  praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
 8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
 9.  La  prima  messa  in  onda  dell'avviso  di  cui ai commi 3 e 4 costituisce  condizione  essenziale  per  la  diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario.
 10.  Per  le  emittenti  radiofoniche  locali  i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio dal seguente   contenuto:   «Messaggio  referendario  a  pagamento»,  con l'indicazione del soggetto politico committente.
 11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente. &a;  12.  Le  emittenti  radiofoniche e televisive locali non possono stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli  candidati  per  importi  superiori al 75% di quelli previsti dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
 |  |  |  | Art. 16. 
 Trasmissioni in contemporanea
 
 1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali che effettuano trasmissioni   in   contemporanea   con   una  copertura  complessiva coincidente  con  quella  legislativamente  prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004 e al presente  capo  II  esclusivamente  per le ore di trasmissione non in contemporanea.
 |  |  |  | Art. 17. 
 Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento  e  fino  alla  chiusura  delle operazioni di voto, nei programmi   di  informazione,  come  definiti  all'art.  2,  comma 1, lettera b),  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  devono  garantire il pluralismo, attraverso la parita'   di   trattamento,   l'obiettivita',   la   correttezza,  la completezza,  la  lealta',  l'imparzialita'  e l'equita'; a tal fine, quando  vengano  trattate  questioni  relative  al  tema  oggetto del referendum,  deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
 2.  Resta  comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere  comunitario  di  cui  all'art.  16,  comma 5,  della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e  all'art.  1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  come definite all'art. 2, comma 1, lettera q), n.  3,  del  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n. 177, possono esprimere  i  principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
 3.  Direttori  dei  programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi  ad  un  comportamento  corretto  ed  imparziale,  anche in rapporto  alle  modalita' di partecipazione e selezione del pubblico, tale  da  non  influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere  scelte degli elettori, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario.
 5.  Correttezza  ed  imparzialita'  devono  essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque   soggetto   anche   non   direttamente  partecipante  alla competizione elettorale.
 |  |  |  | Art. 18. 
 Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
 
 1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti  nazionali dal capo I del presente titolo che si applicano, altresi',  alle  emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
 2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con  riferimento  all'art.  2,  comma 1,  lettera n),  del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.
 4.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 |  |  |  | Art. 19. 
 Imprese radiofoniche di partiti politici
 
 1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28, le disposizioni di cui ai capi I e II del presente  titolo  non  si  applicano  alle imprese di radiodiffusione sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2,  della  legge  25 febbraio  1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
 2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
 |  |  |  | Art. 20. 
 Conservazione delle registrazioni
 
 1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di  violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della   legge   22 febbraio   2000,   n.   28   e   del   codice   di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni  8 aprile  2004,  della  legge  20 luglio 2004, n. 215, nonche'   di   quelle  emanate  dalla  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 21. 
 Comunicato   preventivo   per  la  diffusione  di  messaggi  politici
 referendari su quotidiani e periodici
 
 1.  Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  messaggi politici elettorali relativi al referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso  un  apposito  comunicato  pubblicato sulla stessa testata interessata  alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa   periodica   si   tiene   conto   della   data  di  effettiva distribuzione,  desumibile  dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo  e  non  di  quella  di  copertina.  Ove  in  ragione della periodicita'  della  testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa  nel  termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei  messaggi  non  potra'  avere  inizio che dal numero successivo a quello  recante  la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi  di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
 2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e' depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta, concernente:
 a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 b) le  tariffe  per  l'accesso  a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
 c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
 3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  i messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
 4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
 5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
 6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici referendari   durante   la   consultazione  referendaria.  Ove  detto comunicato  non  sia  stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,  lo stesso va reso pubblico nel periodo  stabilito  dal  comma 1.  In  caso  di  mancato rispetto del termine  stabilito  nel  comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del  comunicato  preventivo.  Nel caso in cui il comunicato sia stato pubblicato  prima  dell'entrata in vigore del presente provvedimento, la  diffusione  dei  messaggi  puo' avvenire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.
 |  |  |  | Art. 22. 
 Pubblicazione  di  messaggi  politici  referendari  su  quotidiani  e
 periodici
 
 1.  I  messaggi  politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione del  quesito  referendario  ed  essere  riconoscibili  anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita'  uniformi per ciascuna testata. Devono, altresi', recare la dicitura  «messaggio  referendario»  con  l'indicazione  del soggetto politico committente.
 2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2, dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 |  |  |  | Art. 23. 
 Organi ufficiali di stampa dei partiti
 
 1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi  politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso  in  condizioni  di  parita'  ai  relativi  spazi non si applicano  agli  organi  ufficiali  di stampa dei partiti e movimenti politici   e   alle  stampe  dei  soggetti  politici  interessati  al referendum di cui all'art. 2, comma 1.
 2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi  dell'art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
 3.  I  partiti  e  i  movimenti  politici  e  i  soggetti  politici interessati  al  referendum  sono  tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei  movimenti  politici,  nonche'  le  stampe  di  soggetti politici interessati al referendum.
 |  |  |  | Art. 24. 
 Divieto di sondaggi politici ed elettorali
 
 1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici sull'esito del referendum e sugli orientamenti politici e di  voto dei votanti, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un  periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi', la pubblicazione  e  la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo   sistematico   a  determinate  categorie  di  soggetti  perche' esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
 2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
 a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
 c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se  si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;
 d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 e) il   numero   delle   persone  interpellate  e  l'universo  di riferimento;
 f) il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o,  nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
 g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;
 h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
 3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro  integralita'  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  www.sondagipoliticoelettorali.it,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e' sempre evidenziata con apposito riquadro.
 5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
 6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
 |  |  |  | Art. 25. 
 Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
 
 1.  I  Comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non siano  stati  ancora  costituiti,  i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi  assolvono,  nell'ambito  territoriale di competenza, oltre  a  quelli  previsti  agli  articoli 12,  13  e  14, i seguenti compiti:
 a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento   da   parte  delle  emittenti  locali,  nonche'  delle disposizioni  che  dovessero essere dettate per la concessionaria del servizio  pubblico  dalla  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
 b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
 |  |  |  | Art. 26. 
 Procedimenti sanzionatori
 
 1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004, nonche' di quelle che dovessero   essere   emanate   dalla   Commissione  parlamentare  per l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle   dettate  con  il  presente  provvedimento,  sono  perseguite d'ufficio  dall'Autorita',  al  fine  dell'adozione dei provvedimenti previsti  dagli  articoli 10  e  11-quinquies  della  medesima legge. Ciascun  soggetto  politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
 2.  Il  Consiglio  nazionale  degli  utenti presso l'Autorita' puo' denunciare  comportamenti  in violazione delle disposizioni di cui al capo   II  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  del  codice  di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni  8 aprile  2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
 3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,  all'Autorita',  all'emittente  privata o all'editore presso cui  e'  avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le  comunicazioni  ovvero,  ove  il  predetto  organo  non sia ancora costituito,  al  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo  della  Guardia  di  Finanza nella cui competenza territoriale rientra  il  domicilio  dell'emittente  o  dell'editore.  Il predetto Gruppo   della   Guardia   di   Finanza   provvede  al  ritiro  delle registrazioni  interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
 4.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta   in   maniera   leggibile   e   va  accompagnata  dalla documentazione  comprovante  l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
 5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.
 6.  Qualora  la  denuncia  non  contenga  gli elementi previsti dai precedenti  commi 4  e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio  avvia  l'istruttoria,  dando,  comunque,  precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.
 7.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,  del  Nucleo speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita'   stessa.   Adotta   i   propri  provvedimenti  entro  le quarantotto  ore  successive all'accertamento della violazione o alla denuncia,  fatta  salva  l'ipotesi  dell'adeguamento  spontaneo  agli obblighi  di  legge  da  parte  delle  emittenti  televisive  e degli editori, con contestuale informativa all'Autorita'.
 8.   I   procedimenti   riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali  per  le  comunicazioni,  ovvero,  ove  questi non si siano ancora   costituiti,   dai   Comitati   regionali   per   i   servizi radiotelevisivi,  che  formulano  le  relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.
 9.  Il  Gruppo  della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti radiotelevisive   locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1, provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  Comitato  di  cui  al  comma 8, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.
 10.  Il  Comitato  di  cui  al  comma 8  procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso Comitato trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il  competente  Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  che provvede, in deroga ai termini e alle  modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e  supporti  presso  gli uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorita' medesima.
 11.   In   ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma 8  segnala tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
 12.  Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,   a   richiesta,   con   i  Comitati  regionali  per  le comunicazioni,  o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
 13.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto  dei  propri  provvedimenti  ai  fini  previsti dall'art. 1, commi 31  e  32,  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249, e a norma dell'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
 14.  Nell'ipotesi  in  cui il provvedimento dell'Autorita' contenga una  misura  ripristinatoria  della  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione,  come  individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  le  emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono  tenuti,  ad  adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento  medesimo  e,  comunque,  nella  prima  trasmissione  o pubblicazione utile.
 15.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  per  le  violazioni delle disposizioni  della  legge  medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge  22 febbraio  2000,  n.  28, ovvero delle relative disposizioni dettate  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'.
 16. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'ipotesi di accertamento  delle  violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28  e  dalla  legge  31  luglio 1997, n. 249, relative  allo  svolgimento della campagna per il referendum popolare di  cui  alla  presente  delibera  nei  confronti  delle  imprese che agiscono  nei  settori  del sistema interpreto delle comunicazioni di cui   all'art.  2,  comma 1,  lettera  l),  del  decreto  legislativo 31 luglio  2005,  n.  177, e che fanno capo al titolare di cariche di governo  e  ai  soggetti  di  cui  all'art.  7,  comma 1, della legge 20 luglio  2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede  all'esercizio  della  competenza  attribuitale  dalla  legge 20 luglio 2004, n. 215.
 |  |  |  | Art. 27. 
 Norme finali
 
 1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della   campagna  referendaria  con  altre  consultazioni  elettorali regionali,  provinciali  e comunali saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
 2.  Restano  applicabili  le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, di cui alla delibera n. 200/00/CSP e della delibera   n.   22/06/CSP   del   1° febbraio   2006   riguardo  alla comunicazione  politica  e  alla  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione  che  non  attengono  alla campagna per la consultazione referendaria di cui alla presente delibera.
 Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 E'  altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le  garanzie  nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
 Roma, 24 maggio 2006
 Il Presidente f.f.: Botti
 |  |  |  |  |